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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/08/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 819/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] Parte_1
(SA) (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._1
CHIERCHIA VINCENZO;
RICORRENTE
E
nato il 21/01/1965 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.07.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2025, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di pronunciare la separazione personale dalla coniuge con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Terzigno in data 04.03.1990, dal quale sono nati i figli Persona_1
, maggiorenni ed autosufficienti. Evidenziava di essere Parte_1 Persona_2 separato di fatto da circa dieci anni e concludeva chiedendo di disporre l'assegnazione della casa CP_ familiare alla e di on prevedere nulla per il mantenimento.
2. Sebbene ritualmente citata ai sensi dell'140 c.p.c., non si costituiva e ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 07.07.2025, il Giudice, sentito il ricorrente, preso atto della mancata possibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione”
2 basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ULTERIORI RICHIESTE
CP_ Parte ricorrente chiede altresì di assegnare la casa familiare alla e di dare atto che lo stesso non è in condizioni economiche di versare il mantenimento.
Giova evidenziare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., può essere disposto soltanto in presenza di figli minori o figli maggiorenni ma non autosufficienti, onde salvaguardare la conservazione dell'habitat domestico da parte della prole.
Nel caso in esame i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed autosufficienti e dunque la casa coniugale seguirà le ordinarie regole in materia di diritto di proprietà, nulla potendo disporre il
Tribunale sul punto in questa sede.
Del pari, per ciò che concerne il mantenimento, presupposto essenziale affinché il Tribunale ne possa disporre è che sia stata avanzata domanda da parte del coniuge richiedente. Nel caso di CP_ specie, non essendo la costituita nel presente giudizio, non c'è domanda e nulla dev'essere disposto.
C) SPESE
Tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia di stato e della mancata costituzione di parte convenuta, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1
3 hanno contratto matrimonio in Terzigno (NA) il 04.03.1990, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto 1990, Parte II, S. A, N. 3);
c) dichiara irripetibili le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Terzigno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 819/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] Parte_1
(SA) (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._1
CHIERCHIA VINCENZO;
RICORRENTE
E
nato il 21/01/1965 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.07.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2025, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di pronunciare la separazione personale dalla coniuge con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Terzigno in data 04.03.1990, dal quale sono nati i figli Persona_1
, maggiorenni ed autosufficienti. Evidenziava di essere Parte_1 Persona_2 separato di fatto da circa dieci anni e concludeva chiedendo di disporre l'assegnazione della casa CP_ familiare alla e di on prevedere nulla per il mantenimento.
2. Sebbene ritualmente citata ai sensi dell'140 c.p.c., non si costituiva e ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 07.07.2025, il Giudice, sentito il ricorrente, preso atto della mancata possibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione”
2 basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ULTERIORI RICHIESTE
CP_ Parte ricorrente chiede altresì di assegnare la casa familiare alla e di dare atto che lo stesso non è in condizioni economiche di versare il mantenimento.
Giova evidenziare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., può essere disposto soltanto in presenza di figli minori o figli maggiorenni ma non autosufficienti, onde salvaguardare la conservazione dell'habitat domestico da parte della prole.
Nel caso in esame i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed autosufficienti e dunque la casa coniugale seguirà le ordinarie regole in materia di diritto di proprietà, nulla potendo disporre il
Tribunale sul punto in questa sede.
Del pari, per ciò che concerne il mantenimento, presupposto essenziale affinché il Tribunale ne possa disporre è che sia stata avanzata domanda da parte del coniuge richiedente. Nel caso di CP_ specie, non essendo la costituita nel presente giudizio, non c'è domanda e nulla dev'essere disposto.
C) SPESE
Tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia di stato e della mancata costituzione di parte convenuta, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1
3 hanno contratto matrimonio in Terzigno (NA) il 04.03.1990, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto 1990, Parte II, S. A, N. 3);
c) dichiara irripetibili le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Terzigno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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