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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1114/2023 R.G., proposta.
DA Parte 1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Salvatore Aiello, elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza San Gaetano n. 47.
E
,rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1
dall'avv. Diana Angela Punzi, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazzetta
Settembrini n. 12.
APPELLANTI
CONTRO
Liquidatore dott.ssa Ornella Oropallo, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
dall'avv. Stefano D'Auria.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 4100/2023 del
Tribunale di Salerno.
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Procedura di Liquidazione del patrimonio ex legge aperta in data 25.03.2019, ha adito il Tribunale di n. 3/2012 di Parte 1
Salerno al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione del 03.12.2020 con cui Parte 1 aveva donato alla figlia, [...] CP 1 l'immobile sito in Salerno al Viale Giuseppe Verdi n. 11, censito nel
,
N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 39 - Part. n.46 - Sub 15, p.2, int.4, sc. A;
al riguardo premetteva che: 1) con decreto del 25.03.2019, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'apertura della procedura R.G. n. 700/2019 V.G. di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012 di Parte 1 ; 2) con l'intento di evitare l'acquisizione del bene immobile alla procedura di liquidazione, Parte 1 con
atto per Notaio Per 1 del 03.12.2020, aveva donato all'unica figlia maggiorenne l'immobile sito in Salerno al Viale Giuseppe Verdi n. 11,Controparte 1
censito nel N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 39 - Part. n.46 - Sub 15, allo stesso pervenuto, in virtù di successione legittima alla madre Persona 2 in virtù di dichiarazione prodotta all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 31 gennaio 2000 al n. 97 vol.1136 e trascritta dall'Ufficio in data 4 febbraio 2004 ai nn. 5146/4183 e successiva dichiarazione in rettifica prodotta all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 13 ottobre 2020 al n. 298 vol.9990, trascritta dall'Ufficio in data 2 novembre 2020
ai nn. 34825/27034) nonché in virtù di successione legittima al padre, Persona 3
con dichiarazione prodotta all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10 novembre
2020 al n. 400378 vol. 88888; 3) l'atto di donazione del 03.12.2020, posto in essere dal debitore in favore della figlia in data successiva a quella di apertura della procedura di liquidazione (25.03.2019), violava i principi di cui agli artt. 14-ter, comma 1, e art. 14 quinquies, comma 3, L. n. 3/2012, nonché quelli di cui all'art. 2913 c.c., applicabili per espresso richiamo, e di cui all'art. 44 1.f. applicabile per analogia iuris, con conseguente lesione del diritto dei creditori di soddisfarsi su tutto il patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c.; tanto premesso, la Procedura di liquidazione del patrimonio chiedeva: “accertare e dichiarare l'inefficacia ex lege nei confronti della
Procedura di liquidazione del patrimonio R.G. n. 700/2019 V.G. Tribunale di Salerno,
in persona del Liquidatore Dott.ssa Ornella Oropallo, dell'atto per Notaio Per 1 del
03.12.2020 con cui Parte 1 ha donato alla figlia Controparte_1
l'immobile sito in Salerno al Viale Giuseppe Verdi n. 11, censito nel N.C.E.U. del detto
Comune al Foglio 39 - Part. n.46 - Sub 15, p.2, int.4, sc. A. e per l'effetto dichiarare il detto bene immobile ricompreso nella procedura di Liquidazione del Patrimonio sopra indicata;
in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Procedura di liquidazione del patrimonio R.G. n. 700/2019 V.G. Tribunale di
Salerno, in persona del Liquidatore dott.ssa Ornella Oropallo, dell'atto per Notaio.
ha donato alla figlia [...] Per 1 del 03.12.2020 con cui il sig. Parte 1
l'immobile sito in Salerno al Viale Giuseppe Verdi n. 11, censito nel CP 1
N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 39 - Part. n.46 - Sub 15, p.2, int.4, sc. A. Con
vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".
Si sono costituiti in giudizio Parte 1 Controparte_1 che hanno
contestato le domande chiedendone il rigetto, rilevando, in particolare, che la donazione era stata attuata in adempimento di un preciso onere testamentario, posto che, con testamento olografo, la dante causa di Parte 1 Persona 2
aveva disposto che l'appartamento oggetto del lascito ereditario venisse donato, con atto notarile e senza alcuna riserva, ai figli dello stesso Pt 1 il quale, quindi,
avrebbe dovuto completare l'esecuzione del detto modus testamentario allorquando avrebbero raggiunto la maggiore età le altre due figlie minori;
deducevano, poi, che, in ogni caso, il valore degli immobili oggetto della procedura di liquidazione era di gran lunga superiore all'entità dei debiti di Parte 1 tale per cui era da escludersi la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio per i creditori.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la domanda di inefficacia ex art. 44 1.f. proposta dalla. Controparte_2
[...] ; accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava la inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex L. n.3/2012 di
Manzo Carmine, R.G. N. 700/2019 V.G. Tribunale di Salerno, aperta in data 25.3.2019, in persona del Liquidatore dell'atto di donazione dell'atto per Notar Per 1 del
03.12.2020 con cui Parte 1 ha donato alla figlia Controparte_1
l'immobile sito in Salerno al Viale Giuseppe Verdi n.11, censito nel N.C.E.U. del detto
Comune al Foglio 39 - Part.n.46 - Sub 15, p.2, int.4, sc. A;
compensato per la metà le spese di lite e condannato i resistenti in solido al pagamento della restante parte.
Avverso tale decisione hanno proposto appello Parte 1 CP 1
[...] chiedendone la riforma, con vittoria delle spese, e deducendo a motivi:
1) L'erronea ritenuta sussistenza del requisito dell'eventus damni, avendo il
Tribunale ritenuto sussistente tutti i presupposti di cui all'art. 2901c.c. e affermato che l'atto di donazione del 03.12.2020 era idoneo a determinare una variazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio del donante, rendendo più
difficile il soddisfacimento del credito.
2) L'erronea ritenuta sussistenza del requisito della scientia damni, avendo il
Tribunale dichiarato raggiunta la prova della consapevolezza da parte di [...] Pt 1 di sottrare il bene alla Procedura di liquidazione del Patrimonio, non considerando l'esistenza del testamento olografo redatto da Persona 2
rispettivamente madre di Parte 1 e nonna di Controparte_1 con cui stabiliva che il menzionato immobile fosse donato ai "figli dello stesso
Pt 1 Testamento che era stato redatto il 10.03.1995.
3) L'erronea regolamentazione delle spese con riguardo alla condanna alle spese che, per effetto della riforma dell'impugnata ordinanza, vanno poste a carico della ricorrente in primo grado. Si è costituita la Procedura di Liquidazione CP 2 che ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..
All'udienza del 16.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante note depositate telematicamente, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, poiché attinenti a censure pressoché coincidenti, gli appellanti censurano la decisione con riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti, dell'eventus damni e della scientia damni, che deducono non essere sussistenti nel caso in esame.
La censura non è fondata.
Sul punto, giova premettere che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. “eventus damni” in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, scientia o consilium fraudis.
Invero, l'azione revocatoria mira a rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto dispositivo compiuto del debitore in pregiudizio delle sue ragioni, purché
ricorrono l'eventus damni, ovvero la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, e la scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio, che, in caso di atti a titolo gratuito, è richiesta solo in capo al debitore. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'atto di disposizione da parte di Parte 1 in favore della figlia Controparte_1
è stato compiuto successivamente all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e ha prodotto, come effetto, la compromissione, quantitativa e qualitativa, del patrimonio del debitore, in assenza di idonea prova riguardo alla esistenza di altri beni utili al totale soddisfacimento dei creditori.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che, per consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'atto di disposizione del patrimonio effettuato dal debitore successivamente all'apertura della procedura di composizione della crisi ex legge
3/2012 è da ritenersi lesivo della garanzia patrimoniale del creditore e revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto ciò che rileva è la idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi, cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti (Cassazione civile, sez. I, 29.05.2019, n. 14713).
In conseguenza, la consapevolezza del Pt 1 riguardo al pregiudizio arrecato ai creditori è da ritenersi sussistente, avendo al momento del rogito, egli piena conoscenza dell'esistenza della procedura e delle pretese creditorie già
formalizzate.
L'azione revocatoria è stata, dunque, correttamente accolta dal primo giudice, anche in virtù della comprovata consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, data la pendenza della procedura e la già avviata attività
liquidatoria. Va, altresì, evidenziato che l'azione in esame, ove esperita anche contro atti a titolo gratuito, non richiede la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario (Cass. Civ. Sez. III, 10 luglio 2020, n.14173).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte ribadito che in caso di atti a titolo gratuito, la scientia damni del terzo non è richiesta, essendo sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. Civ. Sez. I, 5.
febbraio 2018, n. 2735).
Va, infine, rilevato che alcuna valida prova è stata fornita circa la idoneità del patrimonio residuo del Pt 1 a soddisfare i creditori.
Di contro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, a fronte di una debitoria di €. 429.693,55, i due beni acquisiti alla procedura sono stati posti in vendita per
€. 175.000,00.
Inoltre, come precisato dalla Liquidazione in sede di memoria conclusionale, la debitoria allo stato attuale è di €. 529.607,00 e uno dei lotti è stato trasferito per €.
66.000,00, laddove per il secondo l'asta con prezzo base per €. 131.000,00 e offerta minima di €. 98.000,00, è andata deserta.
E', quindi, di tutta evidenza la incapienza del patrimonio residuo e il danno arrecato ai creditori della procedura.
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione.
Né assume rilevanza la circostanza che la donazione è stata compiuta in adempimento di una precipua disposizione testamentaria. Il Tribunale ha, infatti, esaminato la questione in base ai principi posti dall'ordinamento per l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto.
L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'articolo 2901,
comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora,
costituisce atto dovuto.
Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto,
atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex articoli 2901 e 2902 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2022, n. 1153).
Alla stregua dei citati principi giurisprudenziali, in tema di azione revocatoria, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, verificandosi in tal caso una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di “atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di disposizione testamentaria risalente all'anno 1999, epoca di apertura della successione di Persona 2 prevedente
Pt 1 alcune delle quali non che l'immobile fosse trasferito a tutte le figlie del ancora maggiorenni, la donazione in favore dell'unica figlia maggiorenne non si configura come atto dovuto, né come adempimento di debito scaduto. Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto, restando assorbita la disamina del motivo concernente la regolamentazione delle spese.
La condanna degli appellanti, in solido fra loro, alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.da Parte 1 e Controparte_1
n. 4100/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
1) Rigetta gli appelli.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater,
del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 03.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano