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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Mariani;
Reclamante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gaetano Granozzi, Gaetana Allegra e Emilio Mascheroni;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex l. 92/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1295/2023 del 3.4.2023, il tribunale di Catania, rigettava il ricorso con il quale aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in data 22.9.2017. Il licenziamento era stato determinato dalla soppressione delle mansioni disimpegnate di addetta al call center con compiti di sollecito dei clienti morosi e dalla impossibilità di reimpiego della lavoratrice. Parte_1
lamentava l'insussistenza del motivo di licenziamento: deduceva di avere svolto mansioni promiscue e, in particolare, di essere stata assunta con le mansioni di
“impiegata amministrativa di segreteria con compiti commerciali e di utenza” e di avere espletato attività di back office, attività che non era stata soppressa;
deduceva la violazione dell'obbligo di repechage, atteso che non era stata provata l'impossibilità di reimpiego della lavoratrice in mansioni svolte da altro personale assunto successivamente. Rilevava, infine, la violazione dell'art. 25 comma 1 del D.
Lgs. 175/2016 - (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica) ai sensi della quale entro il 30.9.2017 le Società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, individuare eventuali eccedenze, predisponendo l'elenco del personale con indicazione dei profili posseduti da trasmettere alla Regione che aveva l'onere di formare e gestire l'elenco degli esuberi per sei mesi al fine di agevolare processi di mobilità in ambito regionale: la resistente era rimasta del tutto inadempiente rispetto al suddetto obbligo determinando in danno della ricorrente la perdita di chance occupazionali che avrebbero consentito un ricollocamento in ambito regionale.
Il giudice di primo grado riteneva che la soppressione del posto di lavoro posta a fondamento del licenziamento fosse stata provata. Dalla lettera di licenziamento emergeva che lo stesso era stato irrogato in seguito a riorganizzazione aziendale e deliberazione di nuova pianta organica diretta all'ottimizzazione delle risorse e alla soppressione dei servizi ed attività inutili, considerata anche la necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale su ogni metro cubo di acqua erogata nei limiti di economicità previsti dalle vigenti disposizioni e in seguito a delibera del 20.4.2015 con la quale si determinava la soppressione del servizio di
“call center di sollecito telefonico” con conseguente soppressione del posto di lavoro della ricorrente, quale unico dipendente addetto. Non era stato provato che la svolgesse compiti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi al contatto Pt_1
telefonico dei clienti. Era irrilevante che la lavoratrice risultasse assunta quale
“segretaria amministrativa” posto che dalle prove emergeva che tale profilo era esclusivamente correlato alle attività di call center. La soppressione del servizio di call center telefonico era stata confermata dai testi.
Riteneva infondato, altresì, il rilievo della violazione dell'obbligo di repechage, in quanto sulla scorta della pianta organica allegata al piano di organizzazione aziendale del 10/4/2015, non specificamente contestata dalla ricorrente, emergeva l'inesistenza di posti vacanti in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmente occupati tutti i posti all'interno degli uffici e tale Testi situazione era stata confermata dal teste Inoltre, la ricorrente non poteva essere ricollocata nelle mansioni di letturista, trattandosi di mansioni implicanti il possesso di specifiche competenze idrauliche, come indicato dai testi. Nessun lavoratore era
Testi stato assunto per coprire il posto della ricorrente (come confermato dal teste e i dipendenti assunti successivamente al licenziamento erano stati destinati all'espletamento di mansioni del tutto differenti da quelle oggetto di soppressione.
Non vi erano state nuove assunzioni di personale con inquadramento o mansioni che avrebbe potuto svolgere la ricorrente: l'assunzione di era avvenuta Parte_2
con inquadramento al livello 4 e per l'espletamento di mansioni di impiegata amministrativa addetta al contenzioso e affari legali;
quella di era Persona_1
avvenuta per mansioni di livello 2, ma per lo svolgimento di attività relative ad area di competenza del tutto diversa rispetto alla ricorrente (addetto alla contabilità aziendale e unbundling); non era provato l'utilizzo del dipendente - tecnico Tes_2
per l'espletamento di mansioni amministrative uguali a quelle già
[...]
disimpegnate dalla e non vi era prova che i compiti prima disimpegnati Pt_1
dalla ricorrente fossero stati dopo il licenziamento affidati al dipendente Pt_3
che risultava assunto con inquadramento di livello 4 e con le diverse mansioni di addetto front office. e erano stati assunti per le diverse CP_2 Controparte_3 mansioni di letturista e manutentore di impianti, mansioni tecniche per le quali la ricorrente non aveva le necessarie competenze e era stato assunto Controparte_4
in data 4.4.2016 ai sensi dell'art. 1, l. 68/99. La dipendente era stata Per_2
inquadrata al livello 6 con la qualifica di impiegato.
Avverso la citata sentenza proponeva reclamo resisteva la Parte_1
reclamata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13/3/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di reclamo censura la decisione Parte_1
impugnata per avere ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione delle mansioni cui era addetta la lavoratrice, ritenendo erroneamente – per difetto di istruttoria – che le stesse consistessero esclusivamente nel sollecito telefonico degli utenti morosi. Inoltre, non era verosimile e non era provato che il servizio di sollecito telefonico fosse stato soppresso e che i solleciti Con verso i contraenti morosi venissero espletati a mezzo del servizio postale: la non aveva prodotto i relativi tabulati ma si era limitata a produrre soltanto cinque copie di raccomandate a fronte del vasto bacino di utenza, e della mole di “tabulati”, spedizioni, liste, distinte postali, fatture del servizio di recapito, che era verosimile attendersi.
La reclamante richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva e lamenta che nel caso di specie tale prova non vi era stata e il giudice si era limitato a ratificare le scelte del datore di lavoro. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che la lavoratrice fosse addetta esclusivamente al servizio di call center di sollecito dei clienti morosi e aveva erroneamente disconosciuto la molteplicità dei compiti svolti dalla odierna reclamante, assunta quale addetta alla segreteria con compiti commerciali e di utenza e addetta al back office, come indicato nelle buste paga. Le mansioni svolte dalla ricorrente erano insopprimibili stante l'ampia attività svolta dalla società datoriale con almeno n.
30.000 contratti di somministrazione tra cui quelli con enti pubblici.
Lamenta sul punto la mancata ammissione di alcuni articolati di prova richiesti dalla difesa della lavoratrice e ribadisce di essere stata assunta in qualità di impiegata addetta amministrativa di segreteria con compiti commerciali e di utenza così come testualmente riportato nel contratto individuale di lavoro e non in qualità di addetta al “call center”. Testi Ritiene che dalle dichiarazioni rese dal teste dirigente apicale della società, risulta evidente che la sig.ra non si occupava solo del call center, Pt_1
ma era addetta a fissare gli appuntamenti con gli utenti morosi e a comunicare ai predetti l'eventuale accoglimento delle istanze di rateizzazione.
1.2. Censura la sentenza per violazione dell'obbligo di repechage evidenziando l'omessa dimostrazione circa l'impossibilità di impiegare la lavoratrice in altre mansioni equivalenti o anche inferiori o presso altre unità produttive. Inoltre,
l'obbligo di accertare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore prima di disporre il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale implica la verifica dell'impossibilità di riqualificazione professionale del dipendente, che il datore potrebbe soddisfare, in ipotesi, attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l'affiancamento ad altri colleghi.
La motivazione indicata nel provvedimento di licenziamento consistente nella
“necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale” era smentita da numerose assunzioni disposte dalla società successivamente al licenziamento che dimostravano che successivamente al licenziamento della sig.ra i costi per il Pt_1
Con personale erano aumentati. Ed infatti la nelle more del giudizio aveva assunto quale dipendente subordinata con mansioni amministrative addetta ai rapporti con l'utenza la sig.ra attualmente addetta allo sportello della sede Parte_2
secondaria di Caltagirone della resistente a svolgere le identiche mansioni (recupero crediti) della sig.ra licenziata per soppressione del posto di lavoro. Parte_1
Nel novembre 2020, la società aveva assunto , anch'egli utilizzato con Persona_3
mansioni amministrative addetto al rapporto con l'utenza, nella medesima sede di
Caltagirone. Inoltre impiegava nei rapporti con l'utenza – già Testimone_2
Con dipendente della con ruolo tecnico ma di fatto (pur mantenendo formalmente tale ruolo) impiegato per disimpegnare le mansioni della sig.ra dal 2019. Altri Pt_1
tre dipendenti , e erano stati Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
assunti a tempo indeterminato con mansioni tecniche di livello uguale alla ricorrente.
Tali circostanze confermano che il sistema della gestione delle utenze morose in ogni caso necessitava e necessita dell'utilizzazione dei dipendenti amministrativi quali la ricorrente o quelli assunti successivamente.
Censura la sentenza per avere ritenuto che la non avrebbe potuto Pt_1
essere ricollocata nelle mansioni di letturista ritenendo che queste implicassero il possesso di specifiche competenze idrauliche in quanto il letturista provvede anche all'installazione e sostituzione di contatori e opera sull'allaccio idrico. Rileva che il letturista, inquadrato al II livello del CCNL applicato è un impiegato amministrativo e non impiegato tecnico- idraulico che si occupa di allacci, sostituzioni e istallazione dei contatori.
1.3. Lamenta, infine, la violazione dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 175/2016: la società non aveva provveduto all'adempimento ivi previsto che avrebbe comportato una salvaguardia occupazionale per la ricorrente in previsione di nuovo ricollocamento al lavoro nell'ambito regionale determinando un danno da perdita di chances e impedendo il possibile riassorbimento nella Azienda resistente in futuro.
Richiama, con le note del 5.6.2024, la sentenza n. 137/21 del C.G.A. Sicilia favorevole alla società reclamata che la riconosce quale nuovo gestore unico del servizio idrico per la provincia di Catania, per cui si prevede il trasferimento di diverse centinaia di lavoratori attualmente operanti nel settore idrico e la necessità di assunzione di nuovi lavoratori. 2.1. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, precisare che il licenziamento impugnato è stato irrogato per soppressione del posto di lavoro nell'ambito di una riorganizzazione aziendale diretta a eliminare i servizi non utili come indicato nella lettera di licenziamento: “con delibera del 20.04.2015 la ha adottato la nuova pianta CP_1
organica del personale, in coerenza con la disposta riorganizzazione aziendale, diretta all'ottimizzazione delle risorse e alla soppressione dei servizi ed attività inutili, considerata anche la necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale su ogni metro cubo di acqua erogata nei limiti di economicità previsti dalle vigenti disposizioni.
Considerato che:
con la predetta delibera è stato deciso di sopprimere, tra l'altro, il servizio di call center di sollecito telefonico ed il posto di lavoro Co dell'unico dipendente addetto e cioè la;
che a seguito di tale soppressione non sussiste alcuna possibilità di utile reimpiego in mansioni amministrative analoghe o di livello inferiore… che non sussiste, altresì, alcuna possibilità di assegnarLe mansioni tecniche o di altro tipo di qualsiasi livello”.
Il tribunale ha richiamato a fondamento della decisione i consolidati principi giurisprudenziali in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rilevando che al fine di verificare la legittimità del licenziamento occorreva accertare l'effettiva soppressione del posto di lavoro, il nesso causale tra la soppressione del posto e il licenziamento e la dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repechage, e cioè di una proficua riutilizzazione della lavoratrice in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche in mansioni inferiori tenendo in considerazione compiti coerenti con il bagaglio tecnico professionale della lavoratrice.
Il giudice ha ritenuto, in conformità a quanto accertato nella prima fase del giudizio, che la aveva da sempre svolto mansioni di addetta al call center Pt_1
con il compito del sollecito telefonico dei clienti morosi. Non vi era prova della ulteriore attività di back office asseritamente svolta dalla o comunque di Pt_1 compiti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi al contatto telefonico dei clienti.
Tale accertamento è condiviso dal collegio. La ricorrente è stata assunta con inquadramento al II livello del CCNL Gas-Acqua che riguarda i lavoratori che svolgono mera “attività di supporto e di informazione alla clientela” anche “tramite canali telefonici…”. Testi Il teste che non può ritenersi inattendibile soltanto in quanto dipendente della società con ruolo di dirigente, ha dichiarato “La ricorrente sin dalla sua assegnazione si è occupata di call center telefonico;
in particolare provvedeva a contattare i clienti morosi sollecitando il pagamento di bollette scadute;
fissava gli appuntamenti con gli utenti quando vi erano importi elevati da pagare e li contattava per comunicare loro eventuale accoglimento di istanze di rateizzazione.
Le telefonate avvenivano sulla base di un tabulato di clienti morosi predisposto dall'ing. . Qualora l'utente rappresentava la necessità di avere maggiori Per_4
ragguagli o di ottenere una rateizzazione la ricorrente invitava l'utente a recarsi presso l'Ufficio del Comune di riferimento per parlare con dipendenti distaccati del
Comune i signori e . CP_8 Pt_3
A partire dall'anno 2015 ci siamo resi conto che il servizio di sollecito telefonico non dava i risultati sperati in quanto gli utenti, che ormai conoscevano il Con numero telefonico della , non rispondevano al telefono e quindi non venivano contattati. A inizio del 2016 è andato a regime un sistema automatico di sollecito mediante posta già sperimentato nel 2015 per mezzo del quale i clienti morosi venivano diffidati con una raccomandata ad effettuare il pagamento. Si tratta di un sistema fondato su un tabulato che raccoglie tutti gli utenti morosi. E da questo momento in poi è stato soppresso il call center per il sollecito telefonico. A.D.R.: La signora era l'unica addetta al servizio di “call center”. Pt_1
Il teste ha escluso che la si occupasse della predisposizione dei piani Pt_1
di rateizzazione delle fatture arretrate, attività di cui si occupava o l'ing. o il Per_4
sig ; ha escluso che si occupasse di contattare telefonicamente i grossi CP_8 clienti quali enti locali o altri enti pubblici;
ha escluso che si occupasse di predisporre le fatture elettroniche, attività svolta dall'ingegnere . Ha Per_5
dichiarato che la ricorrente si è occupata solo di call center e non ha mai svolto le funzioni di letturista e che dopo che è stata licenziata nessuno ha preso il suo posto.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste della lavoratrice, Con
che è stata dipendente della e in passato ha lavorato con la Testimone_3
. La teste ha dichiarato che “della predisposizione dei piani di rateizzazione Pt_1
si occupava l'ing. e non la ricorrente” la si limitava a contattare Per_4 Pt_1
l'utenza morosa “ per comunicare telefonicamente gli importi da pagare a seguito della rateizzazione e nel contattare i clienti li invitava anche a recarsi presso la sede della società per effettuare il pagamento, e verificava attraverso il computer se le rate venivano pagate”. La teste ha altresì confermato che la in un Pt_1
primo tempo contattava la piscina comunale per sollecitare i pagamenti, attività cessata perché la morosità era divenuta elevata. Lo stesso era avvenuto con il
Comune. Ha confermato che quando vi era necessità di predisporre un piano di rateizzazione il cliente si recava dall'ingegnere o da altro dipendente che Per_4
“aveva accesso al computer per predisporre i piani”.
E' stato, dunque, confermato da entrambi i testi che l'unica attività svolta dalla consisteva nel sollecito telefonico dei clienti morosi, individuati sulla Pt_1
base di tabulati che le venivano trasmessi;
non aveva alcuna competenza in ordine alle rateizzazioni ma si limitava a comunicare ai clienti l'accoglimento della rateizzazione da parte del personale competente. Tale attività, all'evidenza, non integra un'attività di recupero crediti, non avendo la alcuna competenza per Pt_1
la predisposizione dei piani di rateizzazione o compiti ulteriori rispetto al sollecito telefonico, né può dirsi che svolgesse un'ulteriore attività sol perché nella busta paga viene indicata l'espressione back office, termine generico che indica un'attività svolta non a contatto con il cliente e che può riguardare l'esame del tabulati dei clienti morosi al fine del sollecito ma che certo non individua ulteriori specifiche attività svolte dalla lavoratrice. E' stato dunque provato che la si occupava esclusivamente del Pt_1
sollecito dei clienti morosi a mezzo del telefono e che qualora fosse richiesta una rateazione del debito o il cliente aveva bisogno di ulteriori chiarimenti il rapporto proseguiva con altro personale incaricato. Non sono state provate le ulteriori attività asseritamente svolte dalla . Pt_1
La soppressione del posto di lavoro della è confermata dalla delibera Pt_1
del 2015 che prevedeva espressamente la sostituzione del servizio del contatto telefonico della clientela morosa con un sistema automatico di sollecito ed è stata confermata dai testi. A fronte delle due testimonianze coincidenti, non essendovi elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi, il collegio ritiene superflua una ulteriore attività istruttoria richiesta dalla reclamante. Peraltro, la sostituzione del sistema di sollecito telefonico è certamente credibile e rappresenta la modalità utilizzata dalle imprese di medie o grandi dimensioni.
2.2.In ordine all'obbligo di repechage, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte condiviso, dal collegio, accertata l'effettività della ragione posta a fondamento del licenziamento e il nesso di causalità tra tale ragione e la soppressione della posizione lavorativa, il datore di lavoro deve dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro eventualmente anche in mansioni inferiori, con il consenso del lavoratore. Deve aversi riguardo alle mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore non essendovi un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520; Cass. 20 giugno 2024, n. 17036).
Il giudice di primo grado ha dato atto che “sulla scorta della pianta organica allegata al piano di organizzazione aziendale del 10/04/2015 (doc. 1 produzione della società resistente) non specificamente contestata dalla ricorrente, emerge
l'inesistenza di posti vacanti in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmente occupati tutti i posti all'interno degli uffici. Tale circostanza è stata confermata Testi anche dal teste . Tale statuizione relativa all'inesistenza di posti vacanti non è stata specificamente contestata dalla reclamante. Le mansioni svolte dalla sono Pt_1
state soppresse e non vi sono state nel periodo successivo assunzioni per lo svolgimento della medesima attività o attività compatibile con le competenze della lavoratrice.
La soppressione del posto di lavoro non richiede per essere effettiva che tutte le mansioni svolte dal lavoratore siano state soppresse, potendo alcune di esse essere ridistribuite anche ad altri lavoratori. La comparazione deve effettuarsi con riferimento a personale con il medesimo inquadramento e competenze. E', dunque, irrilevante che il dipendente inquadrato al IV livello, abbia Testimone_4
potuto svolgere qualche attività già svolta dalla – anche se in realtà non si Pt_1
vede quale possa essere - dal momento che l'unica attività svolta del sollecito telefonico dei clienti è stata soppressa. Certamente la non poteva svolgere le Pt_1
mansioni superiori. Ugualmente è irrilevante accertare che assunto con Tes_2
mansioni di manutentore abbia potuto svolgere qualche mansione già svolta dalla
(circostanza peraltro non provata). Pt_1
Le ulteriori assunzioni avvenute a distanza di circa un anno o anche più dal licenziamento per lo svolgimento di mansioni diverse non dimostrano l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento o la violazione dell'obbligo di repechage. Peraltro le assunzioni hanno riguardato o personale con inquadramento superiore a quello della ( ) o personale con il Pt_1 Parte_2
medesimo inquadramento e funzioni tecniche . Irrilevanti sono, altresì, Tes_2
eventuali assunzioni avvenute a circa tre anni dalla data del licenziamento impugnato (Marzo Rizzo). In ordine alla possibilità della di svolgere Pt_1
l'attività di letturista dalla prova per testi è emerso che i letturisti si occupano anche della installazione e sostituzione dei contatori e pacificamente la non aveva Pt_1
tali competenze.
2.3. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs.
175/2016 è inammissibile. Il giudice ha rilevato che alla data di intimazione del licenziamento alla ricorrente (22 settembre 2017) tale normativa non era attuabile per espressa disposizione di legge, in quanto il D.Lgs.100/2017 aveva modificato il termine inizialmente previsto per la ricognizione differendolo al 30 settembre 2017
(quando ormai il rapporto di lavoro della ricorrente era a tutti gli effetti cessato).
Il motivo di appello non si confronta con tale statuizione.
Peraltro, osserva il collegio, il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale … fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità ( Cassazione civile, sez. III, 5/9/2023, n. 2591). Nessuna concreta allegazione è contenuta al riguardo nel ricorso di primo grado.
2.4. Alla stregua di quanto sopra esposto il reclamo deve essere rigettato. Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo;
condanna la reclamante a pagare, in favore dell'appellata, le spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 13/3/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Mariani;
Reclamante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gaetano Granozzi, Gaetana Allegra e Emilio Mascheroni;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex l. 92/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1295/2023 del 3.4.2023, il tribunale di Catania, rigettava il ricorso con il quale aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in data 22.9.2017. Il licenziamento era stato determinato dalla soppressione delle mansioni disimpegnate di addetta al call center con compiti di sollecito dei clienti morosi e dalla impossibilità di reimpiego della lavoratrice. Parte_1
lamentava l'insussistenza del motivo di licenziamento: deduceva di avere svolto mansioni promiscue e, in particolare, di essere stata assunta con le mansioni di
“impiegata amministrativa di segreteria con compiti commerciali e di utenza” e di avere espletato attività di back office, attività che non era stata soppressa;
deduceva la violazione dell'obbligo di repechage, atteso che non era stata provata l'impossibilità di reimpiego della lavoratrice in mansioni svolte da altro personale assunto successivamente. Rilevava, infine, la violazione dell'art. 25 comma 1 del D.
Lgs. 175/2016 - (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica) ai sensi della quale entro il 30.9.2017 le Società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, individuare eventuali eccedenze, predisponendo l'elenco del personale con indicazione dei profili posseduti da trasmettere alla Regione che aveva l'onere di formare e gestire l'elenco degli esuberi per sei mesi al fine di agevolare processi di mobilità in ambito regionale: la resistente era rimasta del tutto inadempiente rispetto al suddetto obbligo determinando in danno della ricorrente la perdita di chance occupazionali che avrebbero consentito un ricollocamento in ambito regionale.
Il giudice di primo grado riteneva che la soppressione del posto di lavoro posta a fondamento del licenziamento fosse stata provata. Dalla lettera di licenziamento emergeva che lo stesso era stato irrogato in seguito a riorganizzazione aziendale e deliberazione di nuova pianta organica diretta all'ottimizzazione delle risorse e alla soppressione dei servizi ed attività inutili, considerata anche la necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale su ogni metro cubo di acqua erogata nei limiti di economicità previsti dalle vigenti disposizioni e in seguito a delibera del 20.4.2015 con la quale si determinava la soppressione del servizio di
“call center di sollecito telefonico” con conseguente soppressione del posto di lavoro della ricorrente, quale unico dipendente addetto. Non era stato provato che la svolgesse compiti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi al contatto Pt_1
telefonico dei clienti. Era irrilevante che la lavoratrice risultasse assunta quale
“segretaria amministrativa” posto che dalle prove emergeva che tale profilo era esclusivamente correlato alle attività di call center. La soppressione del servizio di call center telefonico era stata confermata dai testi.
Riteneva infondato, altresì, il rilievo della violazione dell'obbligo di repechage, in quanto sulla scorta della pianta organica allegata al piano di organizzazione aziendale del 10/4/2015, non specificamente contestata dalla ricorrente, emergeva l'inesistenza di posti vacanti in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmente occupati tutti i posti all'interno degli uffici e tale Testi situazione era stata confermata dal teste Inoltre, la ricorrente non poteva essere ricollocata nelle mansioni di letturista, trattandosi di mansioni implicanti il possesso di specifiche competenze idrauliche, come indicato dai testi. Nessun lavoratore era
Testi stato assunto per coprire il posto della ricorrente (come confermato dal teste e i dipendenti assunti successivamente al licenziamento erano stati destinati all'espletamento di mansioni del tutto differenti da quelle oggetto di soppressione.
Non vi erano state nuove assunzioni di personale con inquadramento o mansioni che avrebbe potuto svolgere la ricorrente: l'assunzione di era avvenuta Parte_2
con inquadramento al livello 4 e per l'espletamento di mansioni di impiegata amministrativa addetta al contenzioso e affari legali;
quella di era Persona_1
avvenuta per mansioni di livello 2, ma per lo svolgimento di attività relative ad area di competenza del tutto diversa rispetto alla ricorrente (addetto alla contabilità aziendale e unbundling); non era provato l'utilizzo del dipendente - tecnico Tes_2
per l'espletamento di mansioni amministrative uguali a quelle già
[...]
disimpegnate dalla e non vi era prova che i compiti prima disimpegnati Pt_1
dalla ricorrente fossero stati dopo il licenziamento affidati al dipendente Pt_3
che risultava assunto con inquadramento di livello 4 e con le diverse mansioni di addetto front office. e erano stati assunti per le diverse CP_2 Controparte_3 mansioni di letturista e manutentore di impianti, mansioni tecniche per le quali la ricorrente non aveva le necessarie competenze e era stato assunto Controparte_4
in data 4.4.2016 ai sensi dell'art. 1, l. 68/99. La dipendente era stata Per_2
inquadrata al livello 6 con la qualifica di impiegato.
Avverso la citata sentenza proponeva reclamo resisteva la Parte_1
reclamata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13/3/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di reclamo censura la decisione Parte_1
impugnata per avere ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione delle mansioni cui era addetta la lavoratrice, ritenendo erroneamente – per difetto di istruttoria – che le stesse consistessero esclusivamente nel sollecito telefonico degli utenti morosi. Inoltre, non era verosimile e non era provato che il servizio di sollecito telefonico fosse stato soppresso e che i solleciti Con verso i contraenti morosi venissero espletati a mezzo del servizio postale: la non aveva prodotto i relativi tabulati ma si era limitata a produrre soltanto cinque copie di raccomandate a fronte del vasto bacino di utenza, e della mole di “tabulati”, spedizioni, liste, distinte postali, fatture del servizio di recapito, che era verosimile attendersi.
La reclamante richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva e lamenta che nel caso di specie tale prova non vi era stata e il giudice si era limitato a ratificare le scelte del datore di lavoro. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che la lavoratrice fosse addetta esclusivamente al servizio di call center di sollecito dei clienti morosi e aveva erroneamente disconosciuto la molteplicità dei compiti svolti dalla odierna reclamante, assunta quale addetta alla segreteria con compiti commerciali e di utenza e addetta al back office, come indicato nelle buste paga. Le mansioni svolte dalla ricorrente erano insopprimibili stante l'ampia attività svolta dalla società datoriale con almeno n.
30.000 contratti di somministrazione tra cui quelli con enti pubblici.
Lamenta sul punto la mancata ammissione di alcuni articolati di prova richiesti dalla difesa della lavoratrice e ribadisce di essere stata assunta in qualità di impiegata addetta amministrativa di segreteria con compiti commerciali e di utenza così come testualmente riportato nel contratto individuale di lavoro e non in qualità di addetta al “call center”. Testi Ritiene che dalle dichiarazioni rese dal teste dirigente apicale della società, risulta evidente che la sig.ra non si occupava solo del call center, Pt_1
ma era addetta a fissare gli appuntamenti con gli utenti morosi e a comunicare ai predetti l'eventuale accoglimento delle istanze di rateizzazione.
1.2. Censura la sentenza per violazione dell'obbligo di repechage evidenziando l'omessa dimostrazione circa l'impossibilità di impiegare la lavoratrice in altre mansioni equivalenti o anche inferiori o presso altre unità produttive. Inoltre,
l'obbligo di accertare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore prima di disporre il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale implica la verifica dell'impossibilità di riqualificazione professionale del dipendente, che il datore potrebbe soddisfare, in ipotesi, attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l'affiancamento ad altri colleghi.
La motivazione indicata nel provvedimento di licenziamento consistente nella
“necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale” era smentita da numerose assunzioni disposte dalla società successivamente al licenziamento che dimostravano che successivamente al licenziamento della sig.ra i costi per il Pt_1
Con personale erano aumentati. Ed infatti la nelle more del giudizio aveva assunto quale dipendente subordinata con mansioni amministrative addetta ai rapporti con l'utenza la sig.ra attualmente addetta allo sportello della sede Parte_2
secondaria di Caltagirone della resistente a svolgere le identiche mansioni (recupero crediti) della sig.ra licenziata per soppressione del posto di lavoro. Parte_1
Nel novembre 2020, la società aveva assunto , anch'egli utilizzato con Persona_3
mansioni amministrative addetto al rapporto con l'utenza, nella medesima sede di
Caltagirone. Inoltre impiegava nei rapporti con l'utenza – già Testimone_2
Con dipendente della con ruolo tecnico ma di fatto (pur mantenendo formalmente tale ruolo) impiegato per disimpegnare le mansioni della sig.ra dal 2019. Altri Pt_1
tre dipendenti , e erano stati Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
assunti a tempo indeterminato con mansioni tecniche di livello uguale alla ricorrente.
Tali circostanze confermano che il sistema della gestione delle utenze morose in ogni caso necessitava e necessita dell'utilizzazione dei dipendenti amministrativi quali la ricorrente o quelli assunti successivamente.
Censura la sentenza per avere ritenuto che la non avrebbe potuto Pt_1
essere ricollocata nelle mansioni di letturista ritenendo che queste implicassero il possesso di specifiche competenze idrauliche in quanto il letturista provvede anche all'installazione e sostituzione di contatori e opera sull'allaccio idrico. Rileva che il letturista, inquadrato al II livello del CCNL applicato è un impiegato amministrativo e non impiegato tecnico- idraulico che si occupa di allacci, sostituzioni e istallazione dei contatori.
1.3. Lamenta, infine, la violazione dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 175/2016: la società non aveva provveduto all'adempimento ivi previsto che avrebbe comportato una salvaguardia occupazionale per la ricorrente in previsione di nuovo ricollocamento al lavoro nell'ambito regionale determinando un danno da perdita di chances e impedendo il possibile riassorbimento nella Azienda resistente in futuro.
Richiama, con le note del 5.6.2024, la sentenza n. 137/21 del C.G.A. Sicilia favorevole alla società reclamata che la riconosce quale nuovo gestore unico del servizio idrico per la provincia di Catania, per cui si prevede il trasferimento di diverse centinaia di lavoratori attualmente operanti nel settore idrico e la necessità di assunzione di nuovi lavoratori. 2.1. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, precisare che il licenziamento impugnato è stato irrogato per soppressione del posto di lavoro nell'ambito di una riorganizzazione aziendale diretta a eliminare i servizi non utili come indicato nella lettera di licenziamento: “con delibera del 20.04.2015 la ha adottato la nuova pianta CP_1
organica del personale, in coerenza con la disposta riorganizzazione aziendale, diretta all'ottimizzazione delle risorse e alla soppressione dei servizi ed attività inutili, considerata anche la necessità di ridurre l'incidenza del costo del personale su ogni metro cubo di acqua erogata nei limiti di economicità previsti dalle vigenti disposizioni.
Considerato che:
con la predetta delibera è stato deciso di sopprimere, tra l'altro, il servizio di call center di sollecito telefonico ed il posto di lavoro Co dell'unico dipendente addetto e cioè la;
che a seguito di tale soppressione non sussiste alcuna possibilità di utile reimpiego in mansioni amministrative analoghe o di livello inferiore… che non sussiste, altresì, alcuna possibilità di assegnarLe mansioni tecniche o di altro tipo di qualsiasi livello”.
Il tribunale ha richiamato a fondamento della decisione i consolidati principi giurisprudenziali in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rilevando che al fine di verificare la legittimità del licenziamento occorreva accertare l'effettiva soppressione del posto di lavoro, il nesso causale tra la soppressione del posto e il licenziamento e la dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repechage, e cioè di una proficua riutilizzazione della lavoratrice in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche in mansioni inferiori tenendo in considerazione compiti coerenti con il bagaglio tecnico professionale della lavoratrice.
Il giudice ha ritenuto, in conformità a quanto accertato nella prima fase del giudizio, che la aveva da sempre svolto mansioni di addetta al call center Pt_1
con il compito del sollecito telefonico dei clienti morosi. Non vi era prova della ulteriore attività di back office asseritamente svolta dalla o comunque di Pt_1 compiti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi al contatto telefonico dei clienti.
Tale accertamento è condiviso dal collegio. La ricorrente è stata assunta con inquadramento al II livello del CCNL Gas-Acqua che riguarda i lavoratori che svolgono mera “attività di supporto e di informazione alla clientela” anche “tramite canali telefonici…”. Testi Il teste che non può ritenersi inattendibile soltanto in quanto dipendente della società con ruolo di dirigente, ha dichiarato “La ricorrente sin dalla sua assegnazione si è occupata di call center telefonico;
in particolare provvedeva a contattare i clienti morosi sollecitando il pagamento di bollette scadute;
fissava gli appuntamenti con gli utenti quando vi erano importi elevati da pagare e li contattava per comunicare loro eventuale accoglimento di istanze di rateizzazione.
Le telefonate avvenivano sulla base di un tabulato di clienti morosi predisposto dall'ing. . Qualora l'utente rappresentava la necessità di avere maggiori Per_4
ragguagli o di ottenere una rateizzazione la ricorrente invitava l'utente a recarsi presso l'Ufficio del Comune di riferimento per parlare con dipendenti distaccati del
Comune i signori e . CP_8 Pt_3
A partire dall'anno 2015 ci siamo resi conto che il servizio di sollecito telefonico non dava i risultati sperati in quanto gli utenti, che ormai conoscevano il Con numero telefonico della , non rispondevano al telefono e quindi non venivano contattati. A inizio del 2016 è andato a regime un sistema automatico di sollecito mediante posta già sperimentato nel 2015 per mezzo del quale i clienti morosi venivano diffidati con una raccomandata ad effettuare il pagamento. Si tratta di un sistema fondato su un tabulato che raccoglie tutti gli utenti morosi. E da questo momento in poi è stato soppresso il call center per il sollecito telefonico. A.D.R.: La signora era l'unica addetta al servizio di “call center”. Pt_1
Il teste ha escluso che la si occupasse della predisposizione dei piani Pt_1
di rateizzazione delle fatture arretrate, attività di cui si occupava o l'ing. o il Per_4
sig ; ha escluso che si occupasse di contattare telefonicamente i grossi CP_8 clienti quali enti locali o altri enti pubblici;
ha escluso che si occupasse di predisporre le fatture elettroniche, attività svolta dall'ingegnere . Ha Per_5
dichiarato che la ricorrente si è occupata solo di call center e non ha mai svolto le funzioni di letturista e che dopo che è stata licenziata nessuno ha preso il suo posto.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste della lavoratrice, Con
che è stata dipendente della e in passato ha lavorato con la Testimone_3
. La teste ha dichiarato che “della predisposizione dei piani di rateizzazione Pt_1
si occupava l'ing. e non la ricorrente” la si limitava a contattare Per_4 Pt_1
l'utenza morosa “ per comunicare telefonicamente gli importi da pagare a seguito della rateizzazione e nel contattare i clienti li invitava anche a recarsi presso la sede della società per effettuare il pagamento, e verificava attraverso il computer se le rate venivano pagate”. La teste ha altresì confermato che la in un Pt_1
primo tempo contattava la piscina comunale per sollecitare i pagamenti, attività cessata perché la morosità era divenuta elevata. Lo stesso era avvenuto con il
Comune. Ha confermato che quando vi era necessità di predisporre un piano di rateizzazione il cliente si recava dall'ingegnere o da altro dipendente che Per_4
“aveva accesso al computer per predisporre i piani”.
E' stato, dunque, confermato da entrambi i testi che l'unica attività svolta dalla consisteva nel sollecito telefonico dei clienti morosi, individuati sulla Pt_1
base di tabulati che le venivano trasmessi;
non aveva alcuna competenza in ordine alle rateizzazioni ma si limitava a comunicare ai clienti l'accoglimento della rateizzazione da parte del personale competente. Tale attività, all'evidenza, non integra un'attività di recupero crediti, non avendo la alcuna competenza per Pt_1
la predisposizione dei piani di rateizzazione o compiti ulteriori rispetto al sollecito telefonico, né può dirsi che svolgesse un'ulteriore attività sol perché nella busta paga viene indicata l'espressione back office, termine generico che indica un'attività svolta non a contatto con il cliente e che può riguardare l'esame del tabulati dei clienti morosi al fine del sollecito ma che certo non individua ulteriori specifiche attività svolte dalla lavoratrice. E' stato dunque provato che la si occupava esclusivamente del Pt_1
sollecito dei clienti morosi a mezzo del telefono e che qualora fosse richiesta una rateazione del debito o il cliente aveva bisogno di ulteriori chiarimenti il rapporto proseguiva con altro personale incaricato. Non sono state provate le ulteriori attività asseritamente svolte dalla . Pt_1
La soppressione del posto di lavoro della è confermata dalla delibera Pt_1
del 2015 che prevedeva espressamente la sostituzione del servizio del contatto telefonico della clientela morosa con un sistema automatico di sollecito ed è stata confermata dai testi. A fronte delle due testimonianze coincidenti, non essendovi elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi, il collegio ritiene superflua una ulteriore attività istruttoria richiesta dalla reclamante. Peraltro, la sostituzione del sistema di sollecito telefonico è certamente credibile e rappresenta la modalità utilizzata dalle imprese di medie o grandi dimensioni.
2.2.In ordine all'obbligo di repechage, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte condiviso, dal collegio, accertata l'effettività della ragione posta a fondamento del licenziamento e il nesso di causalità tra tale ragione e la soppressione della posizione lavorativa, il datore di lavoro deve dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro eventualmente anche in mansioni inferiori, con il consenso del lavoratore. Deve aversi riguardo alle mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore non essendovi un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520; Cass. 20 giugno 2024, n. 17036).
Il giudice di primo grado ha dato atto che “sulla scorta della pianta organica allegata al piano di organizzazione aziendale del 10/04/2015 (doc. 1 produzione della società resistente) non specificamente contestata dalla ricorrente, emerge
l'inesistenza di posti vacanti in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmente occupati tutti i posti all'interno degli uffici. Tale circostanza è stata confermata Testi anche dal teste . Tale statuizione relativa all'inesistenza di posti vacanti non è stata specificamente contestata dalla reclamante. Le mansioni svolte dalla sono Pt_1
state soppresse e non vi sono state nel periodo successivo assunzioni per lo svolgimento della medesima attività o attività compatibile con le competenze della lavoratrice.
La soppressione del posto di lavoro non richiede per essere effettiva che tutte le mansioni svolte dal lavoratore siano state soppresse, potendo alcune di esse essere ridistribuite anche ad altri lavoratori. La comparazione deve effettuarsi con riferimento a personale con il medesimo inquadramento e competenze. E', dunque, irrilevante che il dipendente inquadrato al IV livello, abbia Testimone_4
potuto svolgere qualche attività già svolta dalla – anche se in realtà non si Pt_1
vede quale possa essere - dal momento che l'unica attività svolta del sollecito telefonico dei clienti è stata soppressa. Certamente la non poteva svolgere le Pt_1
mansioni superiori. Ugualmente è irrilevante accertare che assunto con Tes_2
mansioni di manutentore abbia potuto svolgere qualche mansione già svolta dalla
(circostanza peraltro non provata). Pt_1
Le ulteriori assunzioni avvenute a distanza di circa un anno o anche più dal licenziamento per lo svolgimento di mansioni diverse non dimostrano l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento o la violazione dell'obbligo di repechage. Peraltro le assunzioni hanno riguardato o personale con inquadramento superiore a quello della ( ) o personale con il Pt_1 Parte_2
medesimo inquadramento e funzioni tecniche . Irrilevanti sono, altresì, Tes_2
eventuali assunzioni avvenute a circa tre anni dalla data del licenziamento impugnato (Marzo Rizzo). In ordine alla possibilità della di svolgere Pt_1
l'attività di letturista dalla prova per testi è emerso che i letturisti si occupano anche della installazione e sostituzione dei contatori e pacificamente la non aveva Pt_1
tali competenze.
2.3. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs.
175/2016 è inammissibile. Il giudice ha rilevato che alla data di intimazione del licenziamento alla ricorrente (22 settembre 2017) tale normativa non era attuabile per espressa disposizione di legge, in quanto il D.Lgs.100/2017 aveva modificato il termine inizialmente previsto per la ricognizione differendolo al 30 settembre 2017
(quando ormai il rapporto di lavoro della ricorrente era a tutti gli effetti cessato).
Il motivo di appello non si confronta con tale statuizione.
Peraltro, osserva il collegio, il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale … fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità ( Cassazione civile, sez. III, 5/9/2023, n. 2591). Nessuna concreta allegazione è contenuta al riguardo nel ricorso di primo grado.
2.4. Alla stregua di quanto sopra esposto il reclamo deve essere rigettato. Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo;
condanna la reclamante a pagare, in favore dell'appellata, le spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 13/3/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi