CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3217/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054656777000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4506/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 difesa e rappresentata, come da mandato rilasciato con atto separato al presente dal dott. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00546567 77 000, relativa all'anno d'imposta 2022, contenente il Ruolo n. 2025/001961, reso esecutivo in data 9.4.2025 e notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione,
Agente della Riscossione, prov. di Milano in data 12 giugno 2025, per IVA sanzioni e interessi emessa a seguito di controllo mod. IVA 2022.
In particolare rileva, che il pagamento del predetto importo viene richiesto a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sul Modello Iva 2023, relativo al periodo d'imposta
2022, effettuato dall'Agenzia delle Entrate per il consolidamento della pretesa erariale, indotto dal ricorso alle misure protettive ex art. 19 CCII e, concluso con la notifica, in data 29 agosto 2024, della comunicazione di irregolarità n. 0000584423481 00, con cui viene considerata ancora dovuta per l'anno di imposta 2022 un'IVA a debito pari ad euro 635.885,21. Con la cartella di pagamento in oggetto viene, inoltre, richiesta la sanzione pecuniaria del 30% per omesso versamento, oltre interessi per un totale complessivo di euro
1.089.227,52.
La ricorrente contesta la cartella ed eccepisce.
-Annullamento del debito Iva per l'anno 2022 iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata e sul corretto ed integrale versamento dell'IVA dovuta.
-Violazione del principio di buona fede e collaborazione tra IS e contribuente previsto dall'art. 10 dello
Statuto del diritto del contribuente e sulla necessaria rideterminazione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.
Conclude, nel merito, di annullare integralmente il Ruolo n. 2025/001961, reso esecutivo in data 9.4.2025
e contenuto nella cartella di pagamento n. 068 2025 00546567 77 000, relativa all'anno d'imposta 2022 e notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, agente della riscossione, prov. di Milano in data 12 giugno
2025 per i motivi di diritto e di merito ampiamente argomentati nel corpo del ricorso;
di condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni presisa quanto segue. L'Ufficio, preso atto del pagamento di 61.775,00 euro effettuato tardivamente dalla società in data 13/03/2025, ha proceduto a sgravare tale importo dalla cartella di pagamento. Resta, comunque, dovuto l'importo complessivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad euro 1.027.452,52.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto generico nell'oggetto della domanda e nelle motivazioni addotte dalla parte.
Con riferimento alla illegittima richiesta di annullamento del debito Iva per l'anno 2022 iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata e al presunto versamento dell'Iva dovuta. Con il primo motivo di ricorso la parte chiede l'annullamento integrale della cartella in quanto, secondo la ricorrente, l'IVA sarebbe stata integralmente e correttamente versata dalla società. Tale doglianza è errata in diritto e in fatto per i motivi che di seguito si espongono. L'importo cui ha assolto la parte mediante i versamenti, è solo parziale.
Appare opportuno, segnalare che la controparte nulla ha obiettato riguardo alla correttezza degli esiti del controllo e alla fondatezza sostanziale della pretesa, la quale è legittimamente scaturita dal mancato versamento dell'imposta dovuta sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse dalla stessa contribuente.
In merito alla presunta violazione del principio di buona fede e collaborazione tra IS e contribuente previsto dall'art. 10 dello Statuto del diritto del contribuente e sulla presunta necessaria rideterminazione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.- Si ribadisce nuovamente che la parte non ha proceduto al pagamento totale degli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche. Inoltre, i versamenti parziali effettuati sono tutti tardivi.
Si rappresenta che, a fronte di LIPE dichiarate nell'anno di imposta 2022, la parte ha proceduto al versamento solo parziale degli importi dovuti nelle seguenti date: 23/10/2023, 13/11/2023 e 12/12/2023 (quindi un anno e mezzo dopo la scadenza del termine per il versamento del tributo) e in data 13/03/2025 (vale a dire tre anni dopo la scadenza del termine per il versamento del tributo).
Conclude - in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile;
- in via meramente subordinata, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di merito evidenziati, riconoscendo la piena legittimità della cartella di pagamento 68 2025 00546567 77, relativa all'anno di imposta 2022.
Nella memoria la ricorrente ribadisce di avere versato integralmente l'IVA a debito relativa all'anno d'imposta
2022 ed indicata al rigo VL 3 del mod. IVA 2023, per euro 566.498.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Premesso ciò, si osserva quanto segue.
In via preliminare va rigettata la doglianza di Inammissibilità del ricorso sollevata dall'ufficio, in quanto il ricorso risulterebbe generico nell'oggetto della domanda e nelle motivazioni addotte dalla parte. Viceversa il ricorso non risulta generico, la ricorrente rappresenta le proprie doglianze anche se non trovano accoglimento.
Il ricorso non risulta fondato per i motivi che seguono e come tale va rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'IVA pretesa nella cartella impugnata risulta legittima in quanto non versata, con conseguenti sanzioni e nteressi.
Risulta in atti, che la società ricorrente non ha proceduto al versamento totale dell'importo indicato all'interno delle Liquidazioni Periodiche IVA (cd. LIPE), di conseguenza l'Ufficio ha proceduto ad iscrivere a ruolo la parte non versata di euro 635.885,21, oltre interessi e sanzioni per i tardivi versamenti di euro 351.079,79.
Invero l'ufficio ha documentato che a fronte della presenza di un residuo di debito di imposta mai assolto dalla società (che a seguito dello sgravio è stato rideterminato, con riferimento alle imposte in un importo pari a euro 574.110,21) e di notevoli ritardi nei pagamenti effettuati con riferimento agli altri debiti parzialmente onerati, appare evidente come l'importo di euro 1.027.452,52, comprensivo di interessi e sanzioni sia legittimo.
A seguito di documentazione prodotta, I 'ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento, preso atto del pagamento di 61.775,00 euro effettuato tardivamente dalla società in data
13/03/2025, ha proceduto a sgravare tale importo dalla cartella di pagamento, in ogni caso resta, dovuto l'importo complessivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad euro 1.027.452,52.
Si evidenzia che l'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con 5 modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), da compilare mensilmente o trimestralmente, costituisce adempimento obbligatorio ed è entrato in vigore tramite il Decreto Legislativo n. 193 del 22 ottobre
2016, con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 è stato approvato il modello di -Comunicazione liquidazioni periodiche IVA-, successivamente sostituito, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
IVA relative al primo trimestre 2018, dal modello approvato con il provvedimento direttoriale prot. n. 62214 del 21 marzo 2018. È stato, quindi, previsto l'obbligo di procedere al versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1998, n. 100.
La stessa ricorrente ha ammesso di avere omesso i versamenti delle LIPE - Conseguentemente non è possibile far emergere un saldo a credito annuale effettivo ovvero utilizzabile in verticale.
La ricorrente deduce che la suddetta IVA è stata integralmente versata dalla società, nonostante la difficoltà finanziaria che sta attraversando e versa in una situazione di crisi di liquidità accertata.
Si ribadisce che a fronte della dichiarazione LIPE afferente all'anno di imposta 2022, che prevedeva il pagamento degli importi nella medesima annualità, la ricorrente, da un lato, non ha proceduto al pagamento dell'interezza degli importi dichiarati e, dall'altro lato, gli importi pagati sono versati alcuni con un anno e mezzo di ritardo rispettivamente nelle date 23/10/2023, 13/11/2022, 12/12/2023 e l'ultimo con due anni di ritardo 13/03/2025 - oggetto di sgravio.
Nel caso di specie, a seguito di accesso alla procedura di composizione negoziata, l'Ufficio, effettuati i controlli, ha proceduto ad inviare la comunicazione di irregolarità in data 29/08/2024 alla quale la parte non ha proceduto ad adempiere.
I versamenti effettuati confluiscono, nella dichiarazione annuale. Nella determinazione del credito IVA annuale non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma assume rilevanza esclusivamente l'IVA periodica effettivamente versata dal contribuente. Non vi è alcun dubbio che per la contribuente permanga l'obbligo di versare l'IVA periodica, e che il mancato pagamento di tali somme ne comporta l'iscrizione a ruolo con sanzioni ed interessi. Non risulta applicabile come ritiene la ricorrente la compensazione verticale IVA annuale e periodica.
In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato quanto segue (cass. n. 31309/23 in motiv). "Sul punto, questa Corte (Cass. civ., 22 ottobre 2020, n. 23099) ha precisato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1 (cd. Statuto del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (Cass. civ., 9 luglio
2013, n. 17001; Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12262). Infatti, le disposizioni dello Statuto del contribuente, proprio perchè qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono certamente idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, dunque, sono inidonee a derogare alle previgenti norme, nè legittimano l'applicazione retroattiva delle disposizioni di rango secondario (Cass. civ., 9 maggio 2018, n. 11077; Cass. civ., 5 luglio 2017, n. 16532). Pertanto, la compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo".
Si osserva, che al momento della dichiarazione LIPE afferente all'anno di imposta 2022, "il credito era inesistente".
Infine per quanto riguarda la "Procedura Negoziata della crisi di Impresa”,- L'omesso versamento attiene all'anno di imposta 2022 e la procedura di composizione della crisi è stata aperta solo nell'anno di imposta
2024.
In ogni caso, la cartella come già evidenziato risulta legittima, la ricorrente può fare valere la presenza della citata "procedura in fase di Riscossione e non certamente avverso la citata cartella, emessa dall'A.F al fine di fare valere il diritto alla Riscossione per IVA 2022, dovuta e non versata dalla ricorrente oltre a sanzioni e interessi.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va respinto. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.000, (tremila) in favore della DP I di Milano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.000,00.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
MI AL IO NI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3217/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054656777000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4506/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 difesa e rappresentata, come da mandato rilasciato con atto separato al presente dal dott. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00546567 77 000, relativa all'anno d'imposta 2022, contenente il Ruolo n. 2025/001961, reso esecutivo in data 9.4.2025 e notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione,
Agente della Riscossione, prov. di Milano in data 12 giugno 2025, per IVA sanzioni e interessi emessa a seguito di controllo mod. IVA 2022.
In particolare rileva, che il pagamento del predetto importo viene richiesto a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sul Modello Iva 2023, relativo al periodo d'imposta
2022, effettuato dall'Agenzia delle Entrate per il consolidamento della pretesa erariale, indotto dal ricorso alle misure protettive ex art. 19 CCII e, concluso con la notifica, in data 29 agosto 2024, della comunicazione di irregolarità n. 0000584423481 00, con cui viene considerata ancora dovuta per l'anno di imposta 2022 un'IVA a debito pari ad euro 635.885,21. Con la cartella di pagamento in oggetto viene, inoltre, richiesta la sanzione pecuniaria del 30% per omesso versamento, oltre interessi per un totale complessivo di euro
1.089.227,52.
La ricorrente contesta la cartella ed eccepisce.
-Annullamento del debito Iva per l'anno 2022 iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata e sul corretto ed integrale versamento dell'IVA dovuta.
-Violazione del principio di buona fede e collaborazione tra IS e contribuente previsto dall'art. 10 dello
Statuto del diritto del contribuente e sulla necessaria rideterminazione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.
Conclude, nel merito, di annullare integralmente il Ruolo n. 2025/001961, reso esecutivo in data 9.4.2025
e contenuto nella cartella di pagamento n. 068 2025 00546567 77 000, relativa all'anno d'imposta 2022 e notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, agente della riscossione, prov. di Milano in data 12 giugno
2025 per i motivi di diritto e di merito ampiamente argomentati nel corpo del ricorso;
di condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni presisa quanto segue. L'Ufficio, preso atto del pagamento di 61.775,00 euro effettuato tardivamente dalla società in data 13/03/2025, ha proceduto a sgravare tale importo dalla cartella di pagamento. Resta, comunque, dovuto l'importo complessivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad euro 1.027.452,52.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto generico nell'oggetto della domanda e nelle motivazioni addotte dalla parte.
Con riferimento alla illegittima richiesta di annullamento del debito Iva per l'anno 2022 iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata e al presunto versamento dell'Iva dovuta. Con il primo motivo di ricorso la parte chiede l'annullamento integrale della cartella in quanto, secondo la ricorrente, l'IVA sarebbe stata integralmente e correttamente versata dalla società. Tale doglianza è errata in diritto e in fatto per i motivi che di seguito si espongono. L'importo cui ha assolto la parte mediante i versamenti, è solo parziale.
Appare opportuno, segnalare che la controparte nulla ha obiettato riguardo alla correttezza degli esiti del controllo e alla fondatezza sostanziale della pretesa, la quale è legittimamente scaturita dal mancato versamento dell'imposta dovuta sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse dalla stessa contribuente.
In merito alla presunta violazione del principio di buona fede e collaborazione tra IS e contribuente previsto dall'art. 10 dello Statuto del diritto del contribuente e sulla presunta necessaria rideterminazione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.- Si ribadisce nuovamente che la parte non ha proceduto al pagamento totale degli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche. Inoltre, i versamenti parziali effettuati sono tutti tardivi.
Si rappresenta che, a fronte di LIPE dichiarate nell'anno di imposta 2022, la parte ha proceduto al versamento solo parziale degli importi dovuti nelle seguenti date: 23/10/2023, 13/11/2023 e 12/12/2023 (quindi un anno e mezzo dopo la scadenza del termine per il versamento del tributo) e in data 13/03/2025 (vale a dire tre anni dopo la scadenza del termine per il versamento del tributo).
Conclude - in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile;
- in via meramente subordinata, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di merito evidenziati, riconoscendo la piena legittimità della cartella di pagamento 68 2025 00546567 77, relativa all'anno di imposta 2022.
Nella memoria la ricorrente ribadisce di avere versato integralmente l'IVA a debito relativa all'anno d'imposta
2022 ed indicata al rigo VL 3 del mod. IVA 2023, per euro 566.498.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Premesso ciò, si osserva quanto segue.
In via preliminare va rigettata la doglianza di Inammissibilità del ricorso sollevata dall'ufficio, in quanto il ricorso risulterebbe generico nell'oggetto della domanda e nelle motivazioni addotte dalla parte. Viceversa il ricorso non risulta generico, la ricorrente rappresenta le proprie doglianze anche se non trovano accoglimento.
Il ricorso non risulta fondato per i motivi che seguono e come tale va rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'IVA pretesa nella cartella impugnata risulta legittima in quanto non versata, con conseguenti sanzioni e nteressi.
Risulta in atti, che la società ricorrente non ha proceduto al versamento totale dell'importo indicato all'interno delle Liquidazioni Periodiche IVA (cd. LIPE), di conseguenza l'Ufficio ha proceduto ad iscrivere a ruolo la parte non versata di euro 635.885,21, oltre interessi e sanzioni per i tardivi versamenti di euro 351.079,79.
Invero l'ufficio ha documentato che a fronte della presenza di un residuo di debito di imposta mai assolto dalla società (che a seguito dello sgravio è stato rideterminato, con riferimento alle imposte in un importo pari a euro 574.110,21) e di notevoli ritardi nei pagamenti effettuati con riferimento agli altri debiti parzialmente onerati, appare evidente come l'importo di euro 1.027.452,52, comprensivo di interessi e sanzioni sia legittimo.
A seguito di documentazione prodotta, I 'ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento, preso atto del pagamento di 61.775,00 euro effettuato tardivamente dalla società in data
13/03/2025, ha proceduto a sgravare tale importo dalla cartella di pagamento, in ogni caso resta, dovuto l'importo complessivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad euro 1.027.452,52.
Si evidenzia che l'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con 5 modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), da compilare mensilmente o trimestralmente, costituisce adempimento obbligatorio ed è entrato in vigore tramite il Decreto Legislativo n. 193 del 22 ottobre
2016, con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 è stato approvato il modello di -Comunicazione liquidazioni periodiche IVA-, successivamente sostituito, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
IVA relative al primo trimestre 2018, dal modello approvato con il provvedimento direttoriale prot. n. 62214 del 21 marzo 2018. È stato, quindi, previsto l'obbligo di procedere al versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1998, n. 100.
La stessa ricorrente ha ammesso di avere omesso i versamenti delle LIPE - Conseguentemente non è possibile far emergere un saldo a credito annuale effettivo ovvero utilizzabile in verticale.
La ricorrente deduce che la suddetta IVA è stata integralmente versata dalla società, nonostante la difficoltà finanziaria che sta attraversando e versa in una situazione di crisi di liquidità accertata.
Si ribadisce che a fronte della dichiarazione LIPE afferente all'anno di imposta 2022, che prevedeva il pagamento degli importi nella medesima annualità, la ricorrente, da un lato, non ha proceduto al pagamento dell'interezza degli importi dichiarati e, dall'altro lato, gli importi pagati sono versati alcuni con un anno e mezzo di ritardo rispettivamente nelle date 23/10/2023, 13/11/2022, 12/12/2023 e l'ultimo con due anni di ritardo 13/03/2025 - oggetto di sgravio.
Nel caso di specie, a seguito di accesso alla procedura di composizione negoziata, l'Ufficio, effettuati i controlli, ha proceduto ad inviare la comunicazione di irregolarità in data 29/08/2024 alla quale la parte non ha proceduto ad adempiere.
I versamenti effettuati confluiscono, nella dichiarazione annuale. Nella determinazione del credito IVA annuale non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma assume rilevanza esclusivamente l'IVA periodica effettivamente versata dal contribuente. Non vi è alcun dubbio che per la contribuente permanga l'obbligo di versare l'IVA periodica, e che il mancato pagamento di tali somme ne comporta l'iscrizione a ruolo con sanzioni ed interessi. Non risulta applicabile come ritiene la ricorrente la compensazione verticale IVA annuale e periodica.
In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato quanto segue (cass. n. 31309/23 in motiv). "Sul punto, questa Corte (Cass. civ., 22 ottobre 2020, n. 23099) ha precisato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1 (cd. Statuto del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (Cass. civ., 9 luglio
2013, n. 17001; Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12262). Infatti, le disposizioni dello Statuto del contribuente, proprio perchè qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono certamente idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, dunque, sono inidonee a derogare alle previgenti norme, nè legittimano l'applicazione retroattiva delle disposizioni di rango secondario (Cass. civ., 9 maggio 2018, n. 11077; Cass. civ., 5 luglio 2017, n. 16532). Pertanto, la compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo".
Si osserva, che al momento della dichiarazione LIPE afferente all'anno di imposta 2022, "il credito era inesistente".
Infine per quanto riguarda la "Procedura Negoziata della crisi di Impresa”,- L'omesso versamento attiene all'anno di imposta 2022 e la procedura di composizione della crisi è stata aperta solo nell'anno di imposta
2024.
In ogni caso, la cartella come già evidenziato risulta legittima, la ricorrente può fare valere la presenza della citata "procedura in fase di Riscossione e non certamente avverso la citata cartella, emessa dall'A.F al fine di fare valere il diritto alla Riscossione per IVA 2022, dovuta e non versata dalla ricorrente oltre a sanzioni e interessi.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va respinto. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.000, (tremila) in favore della DP I di Milano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.000,00.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
MI AL IO NI