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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati: dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3216/2021 promossa da
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Ruggiero, c.f.
[...] C.F._4
e dall'avv. Corinna Della Monica (c.f. ), presso lo studio del C.F._5 CodiceFiscale_6 primo elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Unità d'Italia n. 4, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
contro
, c.f. ,rappresentato e difeso dall'Avv. Leandro Controparte_1 C.F._7
Traversa, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ponte di C.F._8
Tappia n. 47, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 128/2021, pubblicata il
19.01.2021.
Conclusioni per gli appellanti: in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione proposta in primo grado e revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale Torre Annunziata n. 934/2015; “nel merito ancora, ed in subordine e solo qualora la Ecc.ma Corte confermasse la statuizione del primo Giudice, modificare la stessa dichiarando che la eventuale statuizione di condanna sia resa e limitata “intra vires” tenuto conto della accettazione della eredità con beneficio di inventario ad opera degli attuali appellanti”.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata esponendo Controparte_1 che aveva emesso a suo favore un assegno tratto sulla Banca di Credito Popolare in Controparte_2 data 30.11.2012, recante il numero 0022311591-03, per l'importo di euro 200.000,00; che la banca trattaria
1 aveva rifiutato il pagamento in quanto l'assegno risultava “privo di copertura”, non elevando protesto perché la presentazione dell'assegno era avvenuta “fuori termine”. Il ricorrente, sul presupposto che l'assegno in questione doveva essere considerato come una promessa di pagamento, chiese di ingiungere a CP_2
il pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre interessi legali dal 30.11.2012.
[...]
Il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 934/2015 ingiunse a il pagamento della Controparte_2 somma di euro 200.000,00 oltre interessi come richiesti.
L'ingiunto propose opposizione deducendo che aveva emesso l'assegno numero 0022311591-03 in sostituzione di un altro titolo di credito, avente scadenza 30.06.2012, recante il n. 22311584 e il medesimo importo di euro 200.000,00, “al fine di consentire il perfezionamento di un'operazione bancaria”.
rappresentò, in particolare, che nella mail del 23.11.2012 indirizzata all'opposto, Controparte_2
, aveva scritto: “Faccio riferimento ai due assegni bancari riprodotti nell'allegato, Controparte_1
e che ebbi a rilasciarle alcuni mesi fa. Dei due, quello dell'importo di € 200 mila rappresenta la sostituzione, alla scadenza (credo 31 luglio 2012) di altro assegno bancario di analogo importo e rilasciato con le medesime modalità, che mi venne da lei richiesto allo scopo di “scontarlo” in banca, cosa che avvenne come presumo. Alla scadenza il predetto primo assegno venne sostituito con quello in parola, onde consentire il Pt_ rinnovo della operazione bancaria. Il tutto si inquadrava in un regolamento di conteggi per i rapporti tra
e me intercorsi in relazione all'intrapresa ed altre ad essa connesse;
regolamento di conteggi Parte_6 che non è ancora avvenuto, e che dal mio punto di vista mi vede largamente creditore sia nei confronti della predetta che di lei personalmente. Nelle more di tale regolamento, che auspico possa Parte_6 avvenire rapidamente in forme consensuali, la invito quindi e diffido dal non negoziare l'assegno in parola, che comunque almeno al momento, intendo non pagare”. Infine l'opponente precisò che l'assegno
0022311591-03 era postdatato - atteso che, pur recando la data del 30.11.2012, gli era stato consegnato l'8.08.2012 - e non rappresentava una promessa di pagamento, avendo, invece, una funzione di garanzia, come documentalmente provato dalla dichiarazione sottoscritta da nella medesima data Controparte_1 dell'8.08.2012; che l'emissione di un assegno postdatato, per realizzare il fine di garanzia, era contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 1736/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia.
Concluse, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituì contestando le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione. Controparte_1
Espletato l'interrogatorio formale di , il primo giudice rinviò la causa all'udienza del 28 Controparte_2 maggio 2019 di precisazione delle conclusioni, nella quale, stante il decesso di quest'ultimo, fu dichiarata l'interruzione del processo.
, e , nella qualità di nipoti, eredi dell'opponente Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
, riassunsero il processo, rappresentando di aver accettato l'eredità dello zio con Controparte_2 beneficio di inventario, in virtù di atto del 5 aprile 2017, rep. n. 5911, racc. n. 4495, per notaio Persona_1
(depositato contestualmente all'atto di riassunzione) e il primo giudice, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2020, riservata la causa in decisione, rigettò l'opposizione.
La decisione del primo giudice si fonda sui punti di motivazione che di seguito si sintetizzano.
2 1) La pretesa fatta valere con l'azione monitoria trova il suo fondamento in un assegno datato 30.11.2012 dell'importo di euro 200.000,00 che, presentato per l'incasso, risultava privo di copertura ma non protestato perché la presentazione dello stesso era avvenuta fuori termine. Nel ricorso monitorio si fa riferimento alla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“…l'assegno, anche se privo di valore cartolare per il decorso dei termini di legge, va considerato come promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante…”. L'opponente non ha provato fatti estintivi o modificativi del diritto ex adverso azionato, a fronte della presunzione di esistenza del rapporto fondamentale.
2) Parte opponente ha eccepito che l'assegno sarebbe stato emesso non in funzione solutoria, ma in funzione di garanzia, per una non meglio precisata operazione bancaria, fondando tale argomentazione su una dichiarazione sottoscritta in data 8.8.2012 dall'opposto secondo cui l'assegno bancario n. 22311584 del
30.6.2012, dell'importo di euro 200.000,00, era stato regolato da con altro assegno di Controparte_2 pari importo n. 0022311592-03. Nella dichiarazione, tuttavia, non si fa alcun riferimento ad una funzione di garanzia, anzi, in sede di interrogatorio formale, l'opposto ha precisato che la sostituzione avvenne perchè a giugno del 2012 non vi erano fondi per pagare l'assegno, per cui il nuovo assegno serviva per dare un po' più di tempo per pagare, non per garanzia né per il perfezionamento di alcuna operazione bancaria. La postdatazione dell'assegno non costituisce prova, di per sé sola, di una funzione di garanzia. Del resto, nella corrispondenza intercorsa tra le parti via mail, fa riferimento ad un “regolamento di Controparte_2 conteggi” riguardante l'attività imprenditoriale della società Marina di Stabia S.p.A., ed invita
[...]
a non negoziare l'assegno, precisando che non intende pagarlo. Non si fa alcun cenno a una Controparte_1 funzione di garanzia, ma ad una funzione di pagamento dell'assegno in questione.
3) In ogni caso, l'invocata funzione di garanzia, non provata - dando seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - rende nullo l'accordo di garanzia intercorso tra le parti, ma l'assegno vale comunque come promessa di pagamento.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado , e hanno Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, . Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: “VIZIO DI MOTIVAZIONE, OMESSA, CONTRADDITTORIA E
INSUFFICIENZA DELLA STESSA – SULLA OMESSA ALLEGAZIONE DI UN VALIDO RAPPORTO CAUSALE
SOTTOSTANTE L'EMISSIONE DELL'ASSEGNO – SULLA FUNZIONE DI GARANZIA DELL'ASSEGNATO
POSTDATATO FATTO VALERE DAL LA MURA”.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto che l'assegno valesse come promessa di pagamento, senza considerare che il creditore avrebbe dovuto allegare il rapporto sottostante l'emissione dell'assegno, avendo esperito un'azione causale che comportava l'inversione dell'onere di provare il rapporto sottostante ma non esonerava il creditore dall'indicazione di quale fosse tale rapporto.
3 Gli appellanti sostengono, inoltre, che il primo giudice ha erroneamente escluso che l'assegno assolvesse ad una funzione di garanzia, non valorizzando la circostanza che il titolo era stato emesso “dal notaio CP_2
in sostituzione di altro titolo di credito, avente scadenza 30 giugno 2012, recante il medesimo
[...] importo, al fine di consentire il perfezionamento di un'operazione bancaria” e non tenendo conto della dichiarazione scritta del dell'8 agosto 2012 (coeva all'emissione dell'assegno azionato). CP_1
Il motivo di gravame è in parte infondato e in parte inammissibile.
E' infondato il rilievo che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che , avendo Controparte_1 esperito un'azione causale, non ha indicato il rapporto sottostante la promessa di pagamento di cui all'assegno posto a fondamento della domanda di pagamento.
E invero il primo giudice ha valorizzato la circostanza che è lo stesso opponente, , ad Controparte_2 allegare il rapporto posto a fondamento della pretesa creditoria del producendo lo scambio di mail CP_1 intercorso tra le parti nel quale si fa riferimento ad un “regolamento di conteggi” relativo all'attività imprenditoriale della società Marina di Stabia S.p.A., regolamento di conteggi che rappresenta incontestatamente il rapporto fondamentale posto a base della promessa di pagamento di cui all'assegno n.
0022311591-03 azionato dal CP_1
Difatti, nella mail del 23.11.2012 indirizzata da a - relativa Controparte_2 Controparte_1 alla richiesta di pagamento dell'importo portato dall'assegno n. 0022311591-03 - si legge: “….Il tutto si Pt_ inquadrava in un regolamento di conteggi per i rapporti tra e me intercorsi in relazione all'intrapresa
ed altre ad essa connesse;
regolamento di conteggi che non è ancora avvenuto, e che dal Parte_6 mio punto di vista mi vede largamente creditore sia nei confronti della predetta che di lei Parte_6 personalmente. …”, e nella mail del 27.11.2012 di risposta di a Controparte_1 CP_2
si legge: “ Non mi sovvengono crediti da lei vantati nei confronti della soc. ma,
[...] Parte_6 ad ogni buon conto, ove esistenti, li faccia valere nella deputata sede. Con riguardo ai rapporti interpersonali, ben sa che nessun regolamento a conguaglio tra noi potrà esserci, essendo io titolare di poste creditorie”.
Dallo scambio di mail emerge inequivocamente che era pacifico che l'emissione dell'assegno dedotto in lite fosse riconducibile a rapporti di dare-avere intercorsi tra l'opponente e l'opposto con riferimento all'attività imprenditoriale della società , rapporti che secondo l'opponente, conducevano ad una sua Parte_6 posizione credito, laddove, viceversa, l'opposto , sosteneva di essere creditore in Controparte_1 virtù dell'assegno n. 0022311591-03.
Ne consegue che alla mancanza di allegazione, da parte dell'opposto, del rapporto sottostante il citato assegno, ha supplito l'opponente che ha depositato, unitamente all'atto di opposizione, le menzionate mail - richiamate e valorizzate dal primo giudice - le quali, per quanto detto, lasciano inequivocamente desumere quale fosse il rapporto che giustificava l'emissione dell'assegno posto a fondamento del ricorso monitorio.
Il profilo di doglianza relativo all'esclusione che l'assegno avesse una funzione di garanzia, è inammissibile, in quanto inconferente ai fini della decisione. Invero il primo giudice ha affermato che, quand'anche si ritenesse che l'emissione dell'assegno postdatato avesse avuto una funzione di garanzia, la nullità di tale “patto di garanzia”, avrebbe comunque lasciato sussistere la validità della promessa di pagamento;
tale condivisibile
4 statuizione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è stata oggetto di specifica censura.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “SULLA CONDANNA DIRETTA DEI SIGG.RI DI LORENZO -
OMESSA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI EREDI CON BENEFICIO DI INVENTARIO – OMESSA LIMITAZIONE
DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNZIA INTRA VIRES”.
La difesa degli appellanti lamenta che il Tribunale di Torre Annunziata “ha totalmente omesso di dare conto della circostanza che i sigg.ri , attuali appellanti, abbiano accettato l'eredità del compianto Notaio Parte_4
con beneficio di inventario, così come dimostrato documentalmente mediante la Controparte_2 produzione in giudizio dell'atto notarile di accettazione dell'eredità per notaio del 5 aprile Persona_1
2017 rep. N. 5911 raccolta n. 4495 registrato in Napoli Agenzia Entrate il 27.4.2018 e trascritto il 28.4.2018 reg. n. 48029 e reg. part. N. 32109”; e che “non rinvenendosi nemmeno nella parte motiva della sentenza gravata un accenno alla dedotta qualità di eredi beneficiati e, al fine di evitare il formarsi di un giudicato su tale delicato profilo del contendere non più contestabile in sede esecutiva, si richiede che Codesta Corte Voglia riformare sul punto la statuizione di primo grado, specificando che i sigg.ri hanno accettato Parte_4
l'eredità del Notaio con beneficio di inventario con conseguenziale limitazione della responsabilità CP_2 degli stessi, per i debiti del de cuius, entro il valore dei beni ereditari”.
Il motivo di gravame è fondato.
Risulta documentato, ed è incontestato, che , e - Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 opponenti in riassunzione in primo grado ed odierni appellanti - hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, . Tale circostanza è stata rappresentata dagli stessi nell'atto di Controparte_2 riassunzione del giudizio di primo grado, nel quale si legge che essi chiedono di “dichiarare che una ipotetica
e davvero e non creduta sentenza di condanna non potrà mai realizzare effetti diretti pregiudizievoli in danno del patrimonio personale degli opponenti in riassunzione e che l'accettazione con beneficio di inventario, così come in apice ricordata, produce tutti gli effetti di tutela nei confronti di costoro”.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado da , Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 934/2015, come riassunta da , Pt_1
e , nella qualità di eredi di , e la condanna Parte_2 Pt_3 Parte_4 Controparte_2 di questi ultimi al pagamento a favore di della debito del de cuius Controparte_1 CP_2
, pari ad euro 200.000,00, scaturente dalla promessa di pagamento di cui all'assegno n. 0022311591-
[...]
03, tratto sulla Banca di Credito Popolare, ciascuno nei limiti del valore dell'attivo ereditario e della propria quota ereditaria.
La parziale riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Il parziale accoglimento dell'opposizione, con esclusivo riferimento ai limiti della responsabilità patrimoniale degli opponenti, intra vires hereditatis, giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite sia del primo che del presente grado di giudizio, spese che, per la residua metà si pongono a carico di , Pt_1 Pt_2
e , ciascuno nella misura di 1/4. Le spese si liquidano secondo il DM
[...] Pt_3 Parte_4
5 147/2022 - scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - nella misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa per il primo grado di giudizio, e, per il secondo grado, nella misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa per il compenso relativo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura minima per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado da
, così come riassunta da , e , e Controparte_2 Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 934/2015; condanna , Parte_1
, e al pagamento a favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
del debito del de cuius, , pari ad euro 200.000,00, oltre interessi legali Controparte_1 Controparte_2 dal 30.11.2012, ciascuno nei limiti del valore dell'attivo ereditario e della propria quota ereditaria;
2) condanna , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ciascuno nella misura di un quarto, al pagamento a favore di delle spese di lite che, Controparte_1 già compensate per la metà, si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 5.289,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado di giudizio, in euro 4.828,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 3 gennaio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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