Articolo 98 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 97Articolo 99
Versione
14 maggio 1978
Art. 98.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri puo' provvedere, su delega del Ministro dell'interno, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con facolta' analoghe a quelle dei dirigenti generali.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978