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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 4.02.2025 nel procedimento civile iscritto al n. 6041/2023 R.G., promosso dai ricorrenti opponenti , ed nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della resistente opposta CP_1
Il Giudice, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 429 c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte ricorrente opponente l'avv. Federica Zuccher che conclude e discute come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e da note autorizzate del 9.05.2024;
- per parte resistente opposta l'avv. Maurizio Giletto che conclude e discute come da memoria costitutiva e da note autorizzate del 13.05.2024.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 4.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado, iscritta al n. 6041/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio degli avv.ti Nicola Grani, Federica Zuccher e Giovanni Turina del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte ricorrente opponente- nei confronti di:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Giletto del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva di costituzione;
-parte resistente opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
locazione di bene immobile ad uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 12.09.2023, con cui ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1896/2023
[...]
emesso dall'intestato Tribunale il 29.06.2023 e notificato il 4.07.2023, contenente l'ingiunzione di pagamento dell'importo complessivo di € 11.643,40 (di cui €
9.465,50 a titolo di canoni di locazione, € 65,50 pari a metà della tassa di registro per il 2018, € 67,00 per chiusura contratto, € 2.045,40 quali spese della procedura di sfratto per morosità) oltre interessi e spese del monitorio, in relazione al contratto di
2 locazione ad uso abitativo sottoscritto inter partes il 31.10.2018 e registrato il
10.11.2018, avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano del fabbricato di via Mazzini n. 10 in località San Zeno (Vr);
Rilevato che gli opponenti hanno eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sussistenza, da sé riscontrata dopo un paio di mesi dall'inizio del rapporto locatizio, di gravi vizi consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nel piano cantina e garage, oltre ad estese affiorazioni di muffa in tutto l'alloggio con particolare gravità nel piano mansardato, per la rimozione delle quali sarebbe stata necessaria la coibentazione completa del tetto e quella esterna della cantina e del garage;
Rilevato, inoltre, che gli opponenti hanno dato atto di avere chiesto il 18.10.2022 la concessione del termine di grazia nell'ambito del procedimento sommario e di non avere sanato la morosità nella convinzione di potere legittimamente opporre alla proprietà l'eccezione di inadempimento, tanto più che il 21.02.2023 gli opponenti medesimi hanno introdotto il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto al n.
1340/2023 R.G. in cui è stato conferito l'incarico al geometra Boschi, mentre l'immobile è stato riconsegnato il 12.06.2023;
Rilevato, infine, come gli opponenti abbiano invocato, in diritto ed ai sensi dell'art. 1575 c.c., la sussistenza di vizi occulti della res locata preesistenti al contratto e tali da determinare l'impossibilità totale o parziale di godimento del bene, lamentando di avere patito danni da insalubrità dei locali liquidabili in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e chiedendo, pertanto, nel merito, revocare il d.i. opposto e condannare in via riconvenzionale l'opposta a restituire la differenza tra quanto da sé corrisposto in corso di rapporto a titolo di canoni e pari ad € 27.000,00 e l'importo minore da determinare in giudizio, nonché a corrispondere la somma da liquidare equitativamente a titolo di danni patrimoniali e non, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della memoria
3 difensiva depositata il 6.03.2024, con cui l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, nel costituirsi tempestivamente e nel contestare specificamente l'impianto ricostruttivo di cui al ricorso: ha precisato come la morosità degli opponenti risalga al mese di dicembre 2020 e si sia protratta sino al
21.02.2023 (data di emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto); ha richiamato gli esiti dell'elaborato peritale nelle more depositato nell'ambito del procedimento per a.t.p., che quanto alla coibentazione termica ha escluso la possibilità di infiltrazioni di acqua provenienti dall'esterno del fabbricato, mentre quanto alle muffe interne le ha ricondotte all'improprio utilizzo del sistema di riscaldamento ed alla scarsa areazione dei locali;
ha dato atto di avere comunque commissionato nel corso del 2022 interventi di tinteggiatura interna;
ha dedotto circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'ex adverso invocato art. 1260 c.c.; ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., rigettare l'opposizione spiegata e confermare integralmente il provvedimento monitorio sub iudice, ovvero in subordine condannare gli opponenti alla corresponsione dello stesso importo o di quello diverso accertato in giudizio, con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato che la causa, disposta l'acquisizione del fascicolo per a.t.p. di cui al n.
1340/2023 R.G. e concesso alle parti un termine per interloquire sulle risultanze dello stesso (cfr. il verbale d'udienza del 19.03.2024), formulata alle parti una proposta conciliativa (cfr. il verbale d'udienza del 4.06.2024) accettata dall'opposta ma non dagli opponenti, denegata la provvisoria esecuzione al d.i. opposto in ragione della natura di pronta soluzione della causa (cfr. il verbale d'udienza del 19.09.2024), è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare ante causam, in difetto di rituale formulazione di istanze per prove costituende (cfr. i rispettivi atti introduttivi delle parti), ed è giunta infine all'odierna udienza allorché, sentita la discussione dei
4 procuratori delle parti, è stata trattenuta a decisione;
§.IV. Ritenuto, nel merito, che l'opposizione non sia fondata e non possa trovare accoglimento, avendo l'opposta (attrice in senso sostanziale) sufficientemente comprovato la fonte del proprio diritto, costituita dal contratto di locazione del
31.10.2018 debitamente registrato il 10.11.2018 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti e resistente), oltre ad avere specificamente allegato la circostanza dell'inadempimento degli opponenti, mentre quest'ultimi (convenuti in senso sostanziale), nell'ammettere l'originaria sussistenza del rapporto locatizio inter partes e nel riconoscere, altresì, la propria morosità, senza contestare l'importo dei canoni impagati (in relazioni ai quali era stata a suo tempo ottenuta la concessione del termine di grazia) e la propria permanenza nei luoghi sino al 12.06.2023 (vedasi il complessivo tenore del ricorso in opposizione;
cfr., altresì, i docc. da 5 a 7 fascicolo resistente inerenti alla procedura di convalida di sfratto per morosità ed il doc. 16 fascicolo ricorrenti consistente nel verbale di riconsegna), si sono limitati ad eccepire quale fatto impeditivo/estintivo dell'altrui pretesa ai sensi dell'art. 1460 c.c. i vizi asseritamente affliggenti l'immobile, senza riuscire tuttavia a fornire adeguata prova degli stessi (tanto sulla scorta dei ben noti principi esplicitati da Cass. civ., ss.uu., n. 13533/2001, in questa sede interamente richiamati e condivisi);
Considerati, al riguardo, dirimenti gli esiti del disposto (su iniziativa degli stessi odierni ricorrenti) a.t.p., che ha appurato come le muffe presenti nei locali non siano attribuibili alle lamentate infiltrazioni d'acqua provenienti dall'esterno del fabbricato, ma vadano ricondotte con buon grado di verosimiglianza ad un improprio e discontinuo utilizzo del sistema di riscaldamento ed alla insufficiente aerazione dei locali (cfr. doc. 12 fascicolo resistente, pag. 6);
Ritenuto, quanto alle contestazioni mosse dai ricorrenti a tali risultanze, che, per quanto concerne i vizi procedurali questi andassero fatti valere nell'ambito del
5 procedimento cautelare ante causam, laddove invece nessuna eccezione è stata sollevata (cfr. l'acquisito fascicolo d'ufficio della procedura n. 1340/2023 R.G.), per quanto concerne l'esito sostanziale questo appaia condivisibile, in quanto sostenuto da idonea e logica motivazione, frutto di sopralluogo ed analisi tecnica dello specialista, risultando l'elaborato depositato sufficientemente esaustivo e motivato;
§.V. Ritenuto, in conclusione, che l'opposizione, le eccezioni e le domande (anche riconvenzionali) formulate dagli opponenti debbano essere rigettate in quanto sguarnite di adeguato sostrato probatorio ed il decreto ingiuntivo opposto debba essere integralmente confermato;
inoltre, atteso che, ai sensi dell'art. 653, comma 1,
c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 654
c.p.c.;
§.VI. Ritenuto, infine, che alla sostanziale soccombenza dei ricorrenti opponenti consegua, in applicazione della regola generale dell'art. 91 c.p.c., la condanna di quest'ultimi alla rifusione, in favore della resistente opposta, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dell'utilità conseguita dalla parte vittoriosa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente/opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1896/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 29.06.2023, che per l'effetto conferma integralmente, disponendone l'esecutorietà ai sensi degli artt.
653 e 654 c.p.c.;
6 - dichiara tenuta e condanna parte ricorrente/opponente a rifondere in favore di parte resistente/opposta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.547,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 4.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
7
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 4.02.2025 nel procedimento civile iscritto al n. 6041/2023 R.G., promosso dai ricorrenti opponenti , ed nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della resistente opposta CP_1
Il Giudice, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 429 c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte ricorrente opponente l'avv. Federica Zuccher che conclude e discute come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e da note autorizzate del 9.05.2024;
- per parte resistente opposta l'avv. Maurizio Giletto che conclude e discute come da memoria costitutiva e da note autorizzate del 13.05.2024.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 4.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado, iscritta al n. 6041/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio degli avv.ti Nicola Grani, Federica Zuccher e Giovanni Turina del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte ricorrente opponente- nei confronti di:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Giletto del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva di costituzione;
-parte resistente opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
locazione di bene immobile ad uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 12.09.2023, con cui ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1896/2023
[...]
emesso dall'intestato Tribunale il 29.06.2023 e notificato il 4.07.2023, contenente l'ingiunzione di pagamento dell'importo complessivo di € 11.643,40 (di cui €
9.465,50 a titolo di canoni di locazione, € 65,50 pari a metà della tassa di registro per il 2018, € 67,00 per chiusura contratto, € 2.045,40 quali spese della procedura di sfratto per morosità) oltre interessi e spese del monitorio, in relazione al contratto di
2 locazione ad uso abitativo sottoscritto inter partes il 31.10.2018 e registrato il
10.11.2018, avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano del fabbricato di via Mazzini n. 10 in località San Zeno (Vr);
Rilevato che gli opponenti hanno eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sussistenza, da sé riscontrata dopo un paio di mesi dall'inizio del rapporto locatizio, di gravi vizi consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nel piano cantina e garage, oltre ad estese affiorazioni di muffa in tutto l'alloggio con particolare gravità nel piano mansardato, per la rimozione delle quali sarebbe stata necessaria la coibentazione completa del tetto e quella esterna della cantina e del garage;
Rilevato, inoltre, che gli opponenti hanno dato atto di avere chiesto il 18.10.2022 la concessione del termine di grazia nell'ambito del procedimento sommario e di non avere sanato la morosità nella convinzione di potere legittimamente opporre alla proprietà l'eccezione di inadempimento, tanto più che il 21.02.2023 gli opponenti medesimi hanno introdotto il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto al n.
1340/2023 R.G. in cui è stato conferito l'incarico al geometra Boschi, mentre l'immobile è stato riconsegnato il 12.06.2023;
Rilevato, infine, come gli opponenti abbiano invocato, in diritto ed ai sensi dell'art. 1575 c.c., la sussistenza di vizi occulti della res locata preesistenti al contratto e tali da determinare l'impossibilità totale o parziale di godimento del bene, lamentando di avere patito danni da insalubrità dei locali liquidabili in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e chiedendo, pertanto, nel merito, revocare il d.i. opposto e condannare in via riconvenzionale l'opposta a restituire la differenza tra quanto da sé corrisposto in corso di rapporto a titolo di canoni e pari ad € 27.000,00 e l'importo minore da determinare in giudizio, nonché a corrispondere la somma da liquidare equitativamente a titolo di danni patrimoniali e non, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della memoria
3 difensiva depositata il 6.03.2024, con cui l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, nel costituirsi tempestivamente e nel contestare specificamente l'impianto ricostruttivo di cui al ricorso: ha precisato come la morosità degli opponenti risalga al mese di dicembre 2020 e si sia protratta sino al
21.02.2023 (data di emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto); ha richiamato gli esiti dell'elaborato peritale nelle more depositato nell'ambito del procedimento per a.t.p., che quanto alla coibentazione termica ha escluso la possibilità di infiltrazioni di acqua provenienti dall'esterno del fabbricato, mentre quanto alle muffe interne le ha ricondotte all'improprio utilizzo del sistema di riscaldamento ed alla scarsa areazione dei locali;
ha dato atto di avere comunque commissionato nel corso del 2022 interventi di tinteggiatura interna;
ha dedotto circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'ex adverso invocato art. 1260 c.c.; ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., rigettare l'opposizione spiegata e confermare integralmente il provvedimento monitorio sub iudice, ovvero in subordine condannare gli opponenti alla corresponsione dello stesso importo o di quello diverso accertato in giudizio, con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato che la causa, disposta l'acquisizione del fascicolo per a.t.p. di cui al n.
1340/2023 R.G. e concesso alle parti un termine per interloquire sulle risultanze dello stesso (cfr. il verbale d'udienza del 19.03.2024), formulata alle parti una proposta conciliativa (cfr. il verbale d'udienza del 4.06.2024) accettata dall'opposta ma non dagli opponenti, denegata la provvisoria esecuzione al d.i. opposto in ragione della natura di pronta soluzione della causa (cfr. il verbale d'udienza del 19.09.2024), è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare ante causam, in difetto di rituale formulazione di istanze per prove costituende (cfr. i rispettivi atti introduttivi delle parti), ed è giunta infine all'odierna udienza allorché, sentita la discussione dei
4 procuratori delle parti, è stata trattenuta a decisione;
§.IV. Ritenuto, nel merito, che l'opposizione non sia fondata e non possa trovare accoglimento, avendo l'opposta (attrice in senso sostanziale) sufficientemente comprovato la fonte del proprio diritto, costituita dal contratto di locazione del
31.10.2018 debitamente registrato il 10.11.2018 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti e resistente), oltre ad avere specificamente allegato la circostanza dell'inadempimento degli opponenti, mentre quest'ultimi (convenuti in senso sostanziale), nell'ammettere l'originaria sussistenza del rapporto locatizio inter partes e nel riconoscere, altresì, la propria morosità, senza contestare l'importo dei canoni impagati (in relazioni ai quali era stata a suo tempo ottenuta la concessione del termine di grazia) e la propria permanenza nei luoghi sino al 12.06.2023 (vedasi il complessivo tenore del ricorso in opposizione;
cfr., altresì, i docc. da 5 a 7 fascicolo resistente inerenti alla procedura di convalida di sfratto per morosità ed il doc. 16 fascicolo ricorrenti consistente nel verbale di riconsegna), si sono limitati ad eccepire quale fatto impeditivo/estintivo dell'altrui pretesa ai sensi dell'art. 1460 c.c. i vizi asseritamente affliggenti l'immobile, senza riuscire tuttavia a fornire adeguata prova degli stessi (tanto sulla scorta dei ben noti principi esplicitati da Cass. civ., ss.uu., n. 13533/2001, in questa sede interamente richiamati e condivisi);
Considerati, al riguardo, dirimenti gli esiti del disposto (su iniziativa degli stessi odierni ricorrenti) a.t.p., che ha appurato come le muffe presenti nei locali non siano attribuibili alle lamentate infiltrazioni d'acqua provenienti dall'esterno del fabbricato, ma vadano ricondotte con buon grado di verosimiglianza ad un improprio e discontinuo utilizzo del sistema di riscaldamento ed alla insufficiente aerazione dei locali (cfr. doc. 12 fascicolo resistente, pag. 6);
Ritenuto, quanto alle contestazioni mosse dai ricorrenti a tali risultanze, che, per quanto concerne i vizi procedurali questi andassero fatti valere nell'ambito del
5 procedimento cautelare ante causam, laddove invece nessuna eccezione è stata sollevata (cfr. l'acquisito fascicolo d'ufficio della procedura n. 1340/2023 R.G.), per quanto concerne l'esito sostanziale questo appaia condivisibile, in quanto sostenuto da idonea e logica motivazione, frutto di sopralluogo ed analisi tecnica dello specialista, risultando l'elaborato depositato sufficientemente esaustivo e motivato;
§.V. Ritenuto, in conclusione, che l'opposizione, le eccezioni e le domande (anche riconvenzionali) formulate dagli opponenti debbano essere rigettate in quanto sguarnite di adeguato sostrato probatorio ed il decreto ingiuntivo opposto debba essere integralmente confermato;
inoltre, atteso che, ai sensi dell'art. 653, comma 1,
c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 654
c.p.c.;
§.VI. Ritenuto, infine, che alla sostanziale soccombenza dei ricorrenti opponenti consegua, in applicazione della regola generale dell'art. 91 c.p.c., la condanna di quest'ultimi alla rifusione, in favore della resistente opposta, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dell'utilità conseguita dalla parte vittoriosa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente/opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1896/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 29.06.2023, che per l'effetto conferma integralmente, disponendone l'esecutorietà ai sensi degli artt.
653 e 654 c.p.c.;
6 - dichiara tenuta e condanna parte ricorrente/opponente a rifondere in favore di parte resistente/opposta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.547,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 4.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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