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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10102 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 35188/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SANETTI SIMONA) Parte_1 contro titolare dell'omonima impresa individuale (contumace) CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. GIORDANO CP_2
CRISTIANA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, il ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con , dal 10.04.2007 al CP_1
31.01.2022, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno, con conseguente diritto a percepire la somma complessiva di € 50.568,10 a titolo di spettanze retributive dovute e non corrisposte, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. e, comunque, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 cod. proc. civ. e fino all'integrale soddisfo, oltre alla regolarizzazione, presso gli enti previdenziali, della posizione contributiva e previdenziale per l'intero periodo di lavoro dedotto;
con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, con inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici esercizi e con mansioni di barista/banconista, in regime di parziale irregolarità contrattuale, retributiva e contributiva, in ragione del maggiore orario di lavoro svolto, rispetto a quello formalmente pattuito;
che aveva prestato la propria attività lavorativa dall'1.04.2002 al 9.04.2007 in totale assenza di regolarizzazione contrattuale, poi assunto in data 10.04.2007, con contratto a tempo indeterminato con orario pieno, trasformato a tempo parziale (part time 24 ore settimanali), in data 1.08.2010; di essere l'unico dipendente e di aver prestato orario di lavoro: Dal 10.04.2007 al 31.07.2010 dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - Dal 01.08.2010 al 31.01.2022 dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, senza lavorare durante le festività. Lamentava, quindi, il mancato pagamento di alcuni emolumenti e, in particolare, l'importo di € 44.076,40 a titolo di retribuzione ordinaria, € 5.658,78 a titolo di lavoro straordinario diurno, nonché quello di € 832,92 a titolo di TRF. Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio restando contumace. In ragione della domanda proposta, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di attesa la sussistenza di un litisconsorzio necessario con il datore di CP_2 lavoro. L'ente previdenziale si costituiva in giudizio e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna del resistente al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale. La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale. L'interrogatorio formale ammesso non veniva raccolto, in ragione della irrituale notifica al convenuto contumace. La causa, quindi, veniva rinviata per la discussione, con modalità cartolare;
verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto nei termini di seguito esposti. Il tenore complessivo dell'espletata istruttoria ha evidenziato i seguenti elementi di fatto. Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti per essere stato Testimone_1 cliente del bar del convenuto situato in Roma alla via Gregorio VII. Ha tesualmente riferito:
“lavoravo a ROMA dal 2007 al 2015 circa, prima di iniziare ad Aprilia per una società che si occupava di consegne e mi capitava di passare nella zona del predetto bar. Ho frequento il bar anche dopo aver iniziato a lavorare ad Aprilia perché era nata amicizia con il ricorrente, ciò il sabato quando non lavoravo. Ricordo che passavo la mattina a colazione o per l'ora di pranzo, e trovavo sempre il ricorrente. Ci andavo mediamente 4-5 la settimana. Lui si occupava di tutto quello che c'era da fare, sia in cassa che al banco e serviva la clientela. Il era poco presente nel locale, c'era normalmente solo il ricorrente., inizialmente CP_1 pensavo che il bar fosse il suo perché c'era solo lui. Potevo passare sia alle 8 del mattino che il pomeriggio verso le 15\15.30. ricordo che da un certo momento ha cominciato a finire prima verso le 14, per cui cercavo di anticipare la mia presenza. Quando passavo la mattina il locale era già aperto non mi è mai capitato di arrivare all'apertura. Mi è capitato nelle pagina 2 di 6 occasioni in cui era presente, sentire il convenuto dire al ricorrente cosa dovesse fare. Non l'ho mai sentito rimproverarlo. Non ricordo se il locale chiedesse per ferie in qualche periodo dell'anno. Non mi è mai capitato di passare e trovare assente il ricorrente tranne nel periodo della cassa integrazione del covid. Mi pare di ricordare che il rapporto di lavoro sia cessato nel periodo del covid. Non so la ragione”. Il teste a sua volta, ha riferito di aver ho conosciuto il Testimone_2 ricorrente fra il 2007 e il 2009, quando lavorava presso il Piccolo Bar del convenuto, quando all'epoca svolgeva attività di guardia giurata addetto al servizio antirapina presso la banca ubicata proprio accanto all'esercizio commerciale. Ha poi testualmente precisato: “La mia frequentazione del bar in ragione di quanto detto è durata dal 2007 al 2009 inizialmente, e dal momento che la mia società aveva perso l'appalto di vigilanza, dal 2010 al 2012 quando svolgevo il servizio presso altra banca sempre situata in via Gregorio settimo. Anche in tale periodo ho avuto occasione quindi vedere le parti presso il Piccolo Bar. Da allora in poi, non lavorando più in zona, mi capitava comunque di passare il sabato mattina per fare colazione e ciò fino al 2019 circa. Da allora in poi non ho più avuto modo di passare e vederlo lavorare. Avevo una frequentazione quotidiana del bar, dove passavo la mattina per fare colazione attorno alle ore 7\7 e 30, ritornavo durante l'orario di chiusura della banca allora di pranzo dopo le 13:00, e passavo poi alla fine del mio turno di servizio dopo le 16:15 per prendere un caffè. Ricordo che ricorrente era presente sempre in tutte le fasce orarie in cui passavo, tutti i giorni in cui io lavoravo. Io lavoravo dal lunedì al venerdì seguendo gli orari di apertura della banca, ma mi capitava di passare anche saltuariamente nella giornata del sabato per andare a fare colazione. Il ricorrente era presente anche in tale giornata. Presso il bar lavorava il ricorrente che ricordo stava sempre davanti alla macchina del caffè e faceva le consegne. Il convenuto e stava sempre alla cassa. Da quanto ricordo il locale non ha mai chiuso per ferie, almeno mi pare di ricordare. Io in genere andavo in ferie nel mese di settembre sicuramente in quel periodo il locale era aperto…. la cassa veniva gestita indifferentemente sia dal ricorrente che dal convenuto, per cui quando quest'ultimo era assente mi è capitato di pagare la consumazione direttamente al ricorrente”. Ebbene, la valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali, sostanzialmente sovrapponibili nel riferire gli orari svolti dal ricorrente, e la continuità dello svolgimento del rapporto nel tempo con le medesime modalità, consente di ritenere dimostrato l'assunto difensivo del lavoratore. D'altra parte, il raffronto delle circostanze emerse con le risultanze di cui ai documenti prodotti nel fascicolo del ricorrente, conforta nel medesimo senso le ragioni della decisione, evidenziando una realtà effettiva dei fatti non coincidente quanto formalizzato nelle buste paga e nei contratti succedutisi nel tempo. Deve, quindi concludersi che siano emersi elementi adeguati e sufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'orario lavorativo dedotto in ricorso, con conseguente diritto del pagina 3 di 6 ricorrente al riconoscimento delle spettanze retributive spettanti, nei termini di cui al ricorso. A tale proposito, si ricorda che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, in quanto accantonamento da parte del datore di lavoro). Per quanto, invece, concerne la richiesta di pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario, si osserva quanto segue. Occorre premettere, innanzitutto, che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati” (Trib. Bari, sez. lav., 20.09.2018).” Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Come noto, sulla base del granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, spetta al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario un onere pagina 4 di 6 probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (ex multis, Cass. 16150/2018). Nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che l'espletata istruttoria, in ragione della ragionevole conferma dell'assunto del ricorrente da parte dei testimoni escussi, ha acclarato inequivocamente lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario nell'arco temporale oggetto del ricorso, nonché l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che ha svolto in eccedenza al normale orario lavorativo, come da ricorso. Peraltro, a monte di tali valutazioni deve evidenziarsi la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e dimostrato, con riferimento alla liquidazione delle somme rivendicate dalla parte ricorrente a titolo di differenze retributive Pertanto, deve ritenersi sulla base della ripartizione degli oneri della prova, che non sia stata data prova dell'adempimento da parte datoriale, anche parziale, nè ha contestato la correttezza dei conteggi svolti a tale titolo. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alle somme rivendicate a titolo di TFR, per il quale non è stata data prova dell'adempimento né è stata contestata la quantificazione nei termini di cui al conteggio allegato all'atto introduttivo. Pertanto, la valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito, fa presumere la fondatezza integrale della domanda, non avendo il datore di lavoro fornito alcuna prova a discarico, ovvero adeguatamente dimostrato la sussistenza di fatti estintivi/modificativi idonei a neutralizzare l'altrui pretesa. Per quanto attiene la quantificazione degli emolumenti richiesti, il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado
- rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato." (Cass. L., sent. 4051/2011).
pagina 5 di 6 Ne consegue pertanto che, nel caso di specie, stante l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del resistente, rimasto contumace, non potrà che concludersi per la correttezza dei conteggi prospettati da parte attrice, che si ritiene di recepire integralmente. Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della recente dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22 co. 36° L. 724/1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38). Sulle somme riconosciute, per i predetti titoli, il datore di lavoro convenuto dovrà versare i contributi previdenziali di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, nei confronti di la CP_1 somma lorda pari ad € 50.568,10 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro svolto dal 10.04.2007 al 31.01.2022 e, per l'effetto, condanna quest'ultimo all'erogazione della somma predetta, in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
5323,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 02 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 6 di 6
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 35188/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SANETTI SIMONA) Parte_1 contro titolare dell'omonima impresa individuale (contumace) CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. GIORDANO CP_2
CRISTIANA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, il ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con , dal 10.04.2007 al CP_1
31.01.2022, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno, con conseguente diritto a percepire la somma complessiva di € 50.568,10 a titolo di spettanze retributive dovute e non corrisposte, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. e, comunque, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 cod. proc. civ. e fino all'integrale soddisfo, oltre alla regolarizzazione, presso gli enti previdenziali, della posizione contributiva e previdenziale per l'intero periodo di lavoro dedotto;
con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, con inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici esercizi e con mansioni di barista/banconista, in regime di parziale irregolarità contrattuale, retributiva e contributiva, in ragione del maggiore orario di lavoro svolto, rispetto a quello formalmente pattuito;
che aveva prestato la propria attività lavorativa dall'1.04.2002 al 9.04.2007 in totale assenza di regolarizzazione contrattuale, poi assunto in data 10.04.2007, con contratto a tempo indeterminato con orario pieno, trasformato a tempo parziale (part time 24 ore settimanali), in data 1.08.2010; di essere l'unico dipendente e di aver prestato orario di lavoro: Dal 10.04.2007 al 31.07.2010 dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - Dal 01.08.2010 al 31.01.2022 dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, senza lavorare durante le festività. Lamentava, quindi, il mancato pagamento di alcuni emolumenti e, in particolare, l'importo di € 44.076,40 a titolo di retribuzione ordinaria, € 5.658,78 a titolo di lavoro straordinario diurno, nonché quello di € 832,92 a titolo di TRF. Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio restando contumace. In ragione della domanda proposta, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di attesa la sussistenza di un litisconsorzio necessario con il datore di CP_2 lavoro. L'ente previdenziale si costituiva in giudizio e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna del resistente al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale. La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale. L'interrogatorio formale ammesso non veniva raccolto, in ragione della irrituale notifica al convenuto contumace. La causa, quindi, veniva rinviata per la discussione, con modalità cartolare;
verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto nei termini di seguito esposti. Il tenore complessivo dell'espletata istruttoria ha evidenziato i seguenti elementi di fatto. Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti per essere stato Testimone_1 cliente del bar del convenuto situato in Roma alla via Gregorio VII. Ha tesualmente riferito:
“lavoravo a ROMA dal 2007 al 2015 circa, prima di iniziare ad Aprilia per una società che si occupava di consegne e mi capitava di passare nella zona del predetto bar. Ho frequento il bar anche dopo aver iniziato a lavorare ad Aprilia perché era nata amicizia con il ricorrente, ciò il sabato quando non lavoravo. Ricordo che passavo la mattina a colazione o per l'ora di pranzo, e trovavo sempre il ricorrente. Ci andavo mediamente 4-5 la settimana. Lui si occupava di tutto quello che c'era da fare, sia in cassa che al banco e serviva la clientela. Il era poco presente nel locale, c'era normalmente solo il ricorrente., inizialmente CP_1 pensavo che il bar fosse il suo perché c'era solo lui. Potevo passare sia alle 8 del mattino che il pomeriggio verso le 15\15.30. ricordo che da un certo momento ha cominciato a finire prima verso le 14, per cui cercavo di anticipare la mia presenza. Quando passavo la mattina il locale era già aperto non mi è mai capitato di arrivare all'apertura. Mi è capitato nelle pagina 2 di 6 occasioni in cui era presente, sentire il convenuto dire al ricorrente cosa dovesse fare. Non l'ho mai sentito rimproverarlo. Non ricordo se il locale chiedesse per ferie in qualche periodo dell'anno. Non mi è mai capitato di passare e trovare assente il ricorrente tranne nel periodo della cassa integrazione del covid. Mi pare di ricordare che il rapporto di lavoro sia cessato nel periodo del covid. Non so la ragione”. Il teste a sua volta, ha riferito di aver ho conosciuto il Testimone_2 ricorrente fra il 2007 e il 2009, quando lavorava presso il Piccolo Bar del convenuto, quando all'epoca svolgeva attività di guardia giurata addetto al servizio antirapina presso la banca ubicata proprio accanto all'esercizio commerciale. Ha poi testualmente precisato: “La mia frequentazione del bar in ragione di quanto detto è durata dal 2007 al 2009 inizialmente, e dal momento che la mia società aveva perso l'appalto di vigilanza, dal 2010 al 2012 quando svolgevo il servizio presso altra banca sempre situata in via Gregorio settimo. Anche in tale periodo ho avuto occasione quindi vedere le parti presso il Piccolo Bar. Da allora in poi, non lavorando più in zona, mi capitava comunque di passare il sabato mattina per fare colazione e ciò fino al 2019 circa. Da allora in poi non ho più avuto modo di passare e vederlo lavorare. Avevo una frequentazione quotidiana del bar, dove passavo la mattina per fare colazione attorno alle ore 7\7 e 30, ritornavo durante l'orario di chiusura della banca allora di pranzo dopo le 13:00, e passavo poi alla fine del mio turno di servizio dopo le 16:15 per prendere un caffè. Ricordo che ricorrente era presente sempre in tutte le fasce orarie in cui passavo, tutti i giorni in cui io lavoravo. Io lavoravo dal lunedì al venerdì seguendo gli orari di apertura della banca, ma mi capitava di passare anche saltuariamente nella giornata del sabato per andare a fare colazione. Il ricorrente era presente anche in tale giornata. Presso il bar lavorava il ricorrente che ricordo stava sempre davanti alla macchina del caffè e faceva le consegne. Il convenuto e stava sempre alla cassa. Da quanto ricordo il locale non ha mai chiuso per ferie, almeno mi pare di ricordare. Io in genere andavo in ferie nel mese di settembre sicuramente in quel periodo il locale era aperto…. la cassa veniva gestita indifferentemente sia dal ricorrente che dal convenuto, per cui quando quest'ultimo era assente mi è capitato di pagare la consumazione direttamente al ricorrente”. Ebbene, la valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali, sostanzialmente sovrapponibili nel riferire gli orari svolti dal ricorrente, e la continuità dello svolgimento del rapporto nel tempo con le medesime modalità, consente di ritenere dimostrato l'assunto difensivo del lavoratore. D'altra parte, il raffronto delle circostanze emerse con le risultanze di cui ai documenti prodotti nel fascicolo del ricorrente, conforta nel medesimo senso le ragioni della decisione, evidenziando una realtà effettiva dei fatti non coincidente quanto formalizzato nelle buste paga e nei contratti succedutisi nel tempo. Deve, quindi concludersi che siano emersi elementi adeguati e sufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'orario lavorativo dedotto in ricorso, con conseguente diritto del pagina 3 di 6 ricorrente al riconoscimento delle spettanze retributive spettanti, nei termini di cui al ricorso. A tale proposito, si ricorda che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, in quanto accantonamento da parte del datore di lavoro). Per quanto, invece, concerne la richiesta di pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario, si osserva quanto segue. Occorre premettere, innanzitutto, che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati” (Trib. Bari, sez. lav., 20.09.2018).” Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Come noto, sulla base del granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, spetta al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario un onere pagina 4 di 6 probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (ex multis, Cass. 16150/2018). Nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che l'espletata istruttoria, in ragione della ragionevole conferma dell'assunto del ricorrente da parte dei testimoni escussi, ha acclarato inequivocamente lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario nell'arco temporale oggetto del ricorso, nonché l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che ha svolto in eccedenza al normale orario lavorativo, come da ricorso. Peraltro, a monte di tali valutazioni deve evidenziarsi la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e dimostrato, con riferimento alla liquidazione delle somme rivendicate dalla parte ricorrente a titolo di differenze retributive Pertanto, deve ritenersi sulla base della ripartizione degli oneri della prova, che non sia stata data prova dell'adempimento da parte datoriale, anche parziale, nè ha contestato la correttezza dei conteggi svolti a tale titolo. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alle somme rivendicate a titolo di TFR, per il quale non è stata data prova dell'adempimento né è stata contestata la quantificazione nei termini di cui al conteggio allegato all'atto introduttivo. Pertanto, la valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito, fa presumere la fondatezza integrale della domanda, non avendo il datore di lavoro fornito alcuna prova a discarico, ovvero adeguatamente dimostrato la sussistenza di fatti estintivi/modificativi idonei a neutralizzare l'altrui pretesa. Per quanto attiene la quantificazione degli emolumenti richiesti, il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado
- rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato." (Cass. L., sent. 4051/2011).
pagina 5 di 6 Ne consegue pertanto che, nel caso di specie, stante l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del resistente, rimasto contumace, non potrà che concludersi per la correttezza dei conteggi prospettati da parte attrice, che si ritiene di recepire integralmente. Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della recente dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22 co. 36° L. 724/1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38). Sulle somme riconosciute, per i predetti titoli, il datore di lavoro convenuto dovrà versare i contributi previdenziali di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, nei confronti di la CP_1 somma lorda pari ad € 50.568,10 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro svolto dal 10.04.2007 al 31.01.2022 e, per l'effetto, condanna quest'ultimo all'erogazione della somma predetta, in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
5323,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 02 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
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