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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 21896/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21896 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 promossa da:
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo
Castelluccio e dall'Avv. Miriam Chiummariello, pec: e Email_1
Email_2
-OPPONENTE –
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Bellona, Controparte_1 C.F._1
pec: Email_3
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, il conveniva in Parte_1
giudizio , opponendosi all'atto di precetto notificato il 28/09/2020, con il Controparte_1 pagina 1 di 9 quale questi intimava all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 353.488,79, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima del fondo sito in , alla Via Sacerdote Pt_1
TT OL - Via Croce dei Monti, in virtù di quanto statuito con sentenza n.1707/2005 della Corte di Appello di Napoli, notificata in forma esecutiva il 12/2/2018.
Con la suddetta opposizione il lamentava: Parte_1
- l'inesistenza del diritto di credito e l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, per il decorso del termine di prescrizione, in quanto la sentenza n. 1707 del
01/06/2005 della Corte di Appello di Napoli, posta alla base del precetto, dalla quale scaturiva il diritto di credito, era stata notificata con formula esecutiva al Pt_1
soltanto in data 12/02/ 2018;
- la carenza di legittimazione attiva del creditore, in quanto la proprietà dell'intero fondo occupato dall'ente comunale - originariamente solo pro quota appartenente all'opposto, in quanto in comunione pro indiviso con altri soggetti - veniva acquisita dal in epoca successiva al verificarsi dell'occupazione fonte CP_1
di danno, a seguito di distinti atti di alienazione delle varie quote via via acquisite, atti che tra l'altro non avevano trasferito anche il diritto di credito che i singoli quotisti vantavano nei confronti del;
Parte_1
- la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme richieste.
L'opponente, quindi, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i gravi e fondati motivi e nel merito concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dal , il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, e CP_1 comunque l'inammissibilità, l'illegittimità, nullità e/o l'inesistenza dell'atto di precetto o, in subordine, ridurre la pretesa creditoria in relazione ai pagamenti già eseguiti, con vittoria di spese.
Costituitasi parte opposta, contestava gli assunti attorei opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo per carenza dei presupposti di legge e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, l'opposto deduceva:
pagina 2 di 9 - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito, in quanto la statuizione contenuta nella sentenza n. 1707 del 01/06/2005 della Corte
d'Appello di Napoli, fondante l'atto di precetto, era passata in giudicato solo a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 22529/2011 depositata il
28.10.2011, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto, tra gli altri, dal
[...]
; inoltre, il , con comparsa del 6/12/2010, aveva spiegato Parte_1 CP_1 intervento nel giudizio promosso da altri comproprietari del fondo e dal quale era scaturita la sentenza n.8451/2015 del Tribunale di Napoli, con conseguente interruzione della decorrenza dei termini ex artt.2946 e 2948 c.c.;
- il proprio diritto all'attribuzione dell'intero credito, in quanto egli era divenuto proprietario di tutte le quote componenti la totalità del fondo, per effetto dei trasferimenti dagli originari partecipanti alla comunione: di conseguenza il diritto dei precedenti proprietari doveva intendersi cessato con l'alienazione della quota al
, invocando la natura di obbligazione propter rem del suddetto credito, come CP_1
tale sussistente in favore dell'attuale proprietario del suolo interessato. In ogni caso gli alienanti avevano espressamente ceduto in suo favore il credito risarcitorio, unitamente alle quote immobiliari, come era dato evincersi dagli atti rogati dal notaio nel 2007 e quello per notar dell'11/12/2019; Persona_1 Per_2
- quanto all'eccezione di indeterminatezza dei criteri di computo delle somme in precetto, deduceva che dal quantum richiesto era stato già decurtato quanto corrisposto dall'ente comunale in data 12/3/2007 pari ad € 210.216,14; pertanto la somma richiesta costituiva solo la differenza spettante per le causali individuate nel titolo.
Concludeva dunque chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione, dichiarando valida e fondata, la domanda portata dall'atto di precetto, con condanna del al pagamento della somma dovuta in suo Parte_1 favore, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 10/02/2021, il Giudice dichiarava sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1707/2005 emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, nella previgente formulazione di tale norma, all'udienza del 03/07/2025 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, va vagliata l'eccezione del relativa alla Parte_1 prescrizione del diritto azionato dal , in virtù della sentenza della Corte di Appello CP_1
di Napoli n. 1707/2005, depositata in data 01.06.2005.
L'opponente ha eccepito infatti che la suddetta sentenza, fondante il precetto per cui è causa,
è stata notificata con formula esecutiva al soltanto in data 12.02.2018, Parte_1
dunque ben oltre il termine di prescrizione decennale.
L'eccezione è infondata.
Come già chiarito con l'ordinanza del 10/02/2021, resa in fase di cognizione sommaria, il termine di prescrizione del diritto di credito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di
Napoli non risultava decorso alla data di notifica del precetto.
Ed infatti, in applicazione dell'art.
2.945 comma 2 cpc, la prescrizione è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza da cui il diritto promana, vale a dire fino al 28.10.2011, data del deposito della sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso proposto, tra gli altri, dal , determinando così il passaggio in giudicato della statuizione di Parte_1
condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Il termine decennale nascente dal giudicato (art. 2953 c.c.) ha iniziato a decorrere dunque solo a far data dal 28.10.2011, con la conseguenza che alla data di notifica del precetto, 28.09.2020, esso non era spirato.
§2. Quanto all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del , essa deve CP_1 ritenersi fondata in parte, per le ragioni che seguono.
Il titolo azionato in precetto nasce da una pronuncia di condanna del al Parte_1
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni per l'occupazione pagina 4 di 9 illegittima dei fondi siti in alla Via Sacerdote TT OL – Via Croce dei Pt_1
Monti nel periodo 1.7.1990-1.1.2004, quantificata in € 180.223,38, oltre interessi da quantificarsi come stabilito in sentenza.
Come si legge nella menzionata sentenza, il fondo apparteneva originariamente alla
Cooperativa Villaggio Vesuvio;
con scrittura privata autenticata dal notaio del Persona_3
18.6.1993, veniva disposto lo scioglimento della cooperativa e la costituzione di una comunione pro indiviso tra tutti i membri della cooperativa cui i fondi erano assegnati.
Nessuna delle parti ha prodotto nel presente giudizio la menzionata scrittura privata, che sarebbe stata, invece, fondamentale per individuare con esattezza la quota ideale assegnata al con la scrittura privata autenticata del 1993, prima che questi acquisisse via via le CP_1
restanti quote attraverso gli atti per notaio , e , da lui stesso Per_4 Persona_1 Per_2 menzionati in precetto a sostegno della propria affermata legittimazione per l'intero credito.
L'individuazione della quota ideale di spettanza del all'epoca dello scioglimento CP_1
della cooperativa è dirimente giacchè in sentenza il credito risarcitorio viene liquidato unitariamente in favore di tutti i comproprietari;
e poiché deve escludersi che si tratti di un'obbligazione propter rem – come invece affermato dall'opposto – il diritto di credito compete a ciascuno di coloro che erano proprietari alla data dell'occupazione illegittima, vale a dire dal 1.7.1994 al 1.1.2004, ciascuno in proporzione della propria quota.
La natura personale di obbligazioni di tal sorta trova avallo nella sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016, secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso;
configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.” ed inoltre in Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del 12/11/2014 secondo cui “Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.”
pagina 5 di 9 Ebbene risulta allora irrilevante che nel corso degli anni il abbia acquisito sempre CP_1
maggiori quote, fino a giungere a divenire proprietario dell'intero, giacchè il diritto al risarcimento riferibile agli anni 1.7.1994 – 1.1.2004 compete a coloro che erano proprietari dei fondi all'epoca dell'illecito.
Come detto, in mancanza della scrittura privata autenticata dal notaio non è Per_3
possibile verificare in concreto la misura della quota del all'epoca dello scioglimento CP_1 della cooperativa.
Tale dato si può tuttavia ricavare dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli,
n. 3098/2020 pubblicata il 14/09/2020, intercorsa tra le medesime parti del presenti giudizio
(e riferita ad altro “segmento” del contenzioso), nella quale la misura della titolarità attiva dell'obbligazione in capo al viene individuata nella misura del 2,50 dodicesimi, CP_1 essendo state ritenute irrilevanti le successive cessioni di quote per effetto delle quali il era divenuto titolare di 11/12 all'epoca della suddetta pronunzia. CP_1
Non è dato sapere se tale sentenza sia passata in giudicato o ancora sub iudice, onde non è possibile invocare su detto accertamento l'efficacia di giudicato esterno per effetto del quale
“In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
”
(Cass. Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 8291 del 29/03/2025).
Ma anche a prescindere dal passaggio in giudicato, si condivide in questa sede il principio di diritto ed il precipitato applicativo al caso di specie ivi affermato, laddove, rigettando l'appello incidentale del , proprio volto ad affermare la propria legittimazione per 11 CP_1 dodicesimi del credito, anziché per 2.50 dodicesimi riconosciuti nella sentenza impugnata (“-
Il … ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata per aver affermato la CP_1 natura personale del diritto di credito di cui trattasi, deducendone la natura reale e, quindi, ad esso trasferito con l'acquisto di 11 quote, su 12 della comunione del terreno, avvenuto con le stipule degli atti di compravendita notar del 3/5-14/6-e 6/11/07, prodotti in atti. Persona_1
-Aggiungendo che, a partire da tale momento, in virtù degli acquisti effettuati, pertanto, esso appellante aveva diritto ad ottenere il pagamento delle somme oggetto di causa in misura pari alla pagina 6 di 9 quota di proprietà acquistata, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, evidenziando che, a ritenere diversamente, i suoi danti causa avrebbero goduto del beneficio economico, ossia gli interessi e la rivalutazione sul danno per l'occupazione illegittima relativamente ad un suolo di cui non erano più proprietari”) , la Corte afferma:
“Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, difatti, il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull' immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano
i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. ( cfr. Cass. 24146/14 conforme).
-Da quanto affermato discende che anche il credito per gli accessori assume la stessa natura e come tale ad esso sono applicabili gli stessi principi, stante l'assenza negli atti di acquisto delle quote della comunione immobiliare di un'esplicita pattuizione espressa al riguardo, come peraltro sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, laddove ha invocato il principio della realità del diritto di credito di cui si controverte e la automatica trasmissione all'acquirente del diritto di credito in esame, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte. L'appello incidentale va, in conclusione, respinto.” (così testualmente Corte d'Appello di Napoli, n. 3098/2020 pubblicata il
14/09/2020).
Si ribadisce anche nella presente sede che nessuno degli atti per notaio del 2007 Persona_1
contiene il riferimento espresso a tale cessione di crediti invocata dal;
quanto all'atto CP_1
per notaio del 2019, non costituente oggetto della cognizione della menzionata Per_2 sentenza della Corte d'Appello del 2020, si osserva che la formula ivi utilizzata secondo cui
“La parte venditrice infine garantisce che non vi sono liti pendenti aventi ad oggetto il cespite venduto
e/o le parti condominiali, ad eccezione delle liti pendenti innanzi alla Corte d'appello di Napoli, rubricati ai numeri 5744 /2015 e 3691/2016 RG, liti i cui effetti utili ed onerosi cederanno a favore da carico della parte acquirente”, non può certamente indurre a ritenere ceduto il credito nascente dalla sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 1707/2005 qui posto a base della minacciata esecuzione, per la semplice ragione che tale lite non era “pendente” alla data dell'atto per notaio del 2019, per essere la sentenza passata in giudicato il 28.10.2011, con il Per_2
deposito della sentenza della Cassazione n. 22529/2011 che rigettava tutti i ricorsi proposti.
pagina 7 di 9 E' evidente, dunque, che gli effetti utili ed onerosi nascenti dai giudizi n. 5744 /2015 e
3691/2016 RG all'epoca pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, e che furono oggetto di cessione tra le parti, alludono ad obbligazioni riferibili a titoli diversi (e contenziosi diversi) da quello oggetto del precetto qui opposto.
Ne consegue che il diritto del può essere qui riconosciuto solo per la minor quota di CP_1
2,50 dodicesimi dell'intero credito.
§3. Venendo al quantum, e dunque anche all'ultimo motivo di opposizione, la pretesa creditoria portata in precetto allude chiaramente alla somma riconosciuta nel titolo esecutivo a titolo di risarcimento danni per illegittima occupazione dal 1.7.1994 al 1.1.2004, ed agli interessi calcolati secondo il criterio espressamente sancito in sentenza.
Dal totale, espresso in € 562.910,31, il precettante ha detratto l'importo di € 210.216,14 pagato spontaneamente dal nell'anno 2007, in esecuzione dell'accordo di Parte_1
pagamento dilazionato (poi venuto meno), residuando dunque un debito complessivo a tale titolo di € 352.694,17.
Tale somma costituisce tuttavia il debito complessivo residuo dei confronti di tutti i comproprietari, ma considerato che il ha legittimazione esclusivamente per 2,50 CP_1
dodicesimi dell'intero, la somma a lui spettante va quantificata nella presente sede in €
73.477,95.
Pertanto il precetto va dichiarato nullo ed inefficace per gli importi che superano tale somma, qui ritenuta dovuta.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto in ragione della preponderanza della sua soccombenza, avuto riguardo alla sensibile riduzione del credito rispetto a quanto indicato in precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G. 21896/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto per le somme eccedenti l'importo di € 73.477,95;
2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che liquida in € 1.250,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi Parte_1
professionali dei procuratori, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Castelluccio nei limiti della metà dei suddetti importi.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21896 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 promossa da:
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo
Castelluccio e dall'Avv. Miriam Chiummariello, pec: e Email_1
Email_2
-OPPONENTE –
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Bellona, Controparte_1 C.F._1
pec: Email_3
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, il conveniva in Parte_1
giudizio , opponendosi all'atto di precetto notificato il 28/09/2020, con il Controparte_1 pagina 1 di 9 quale questi intimava all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 353.488,79, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima del fondo sito in , alla Via Sacerdote Pt_1
TT OL - Via Croce dei Monti, in virtù di quanto statuito con sentenza n.1707/2005 della Corte di Appello di Napoli, notificata in forma esecutiva il 12/2/2018.
Con la suddetta opposizione il lamentava: Parte_1
- l'inesistenza del diritto di credito e l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, per il decorso del termine di prescrizione, in quanto la sentenza n. 1707 del
01/06/2005 della Corte di Appello di Napoli, posta alla base del precetto, dalla quale scaturiva il diritto di credito, era stata notificata con formula esecutiva al Pt_1
soltanto in data 12/02/ 2018;
- la carenza di legittimazione attiva del creditore, in quanto la proprietà dell'intero fondo occupato dall'ente comunale - originariamente solo pro quota appartenente all'opposto, in quanto in comunione pro indiviso con altri soggetti - veniva acquisita dal in epoca successiva al verificarsi dell'occupazione fonte CP_1
di danno, a seguito di distinti atti di alienazione delle varie quote via via acquisite, atti che tra l'altro non avevano trasferito anche il diritto di credito che i singoli quotisti vantavano nei confronti del;
Parte_1
- la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme richieste.
L'opponente, quindi, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i gravi e fondati motivi e nel merito concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dal , il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, e CP_1 comunque l'inammissibilità, l'illegittimità, nullità e/o l'inesistenza dell'atto di precetto o, in subordine, ridurre la pretesa creditoria in relazione ai pagamenti già eseguiti, con vittoria di spese.
Costituitasi parte opposta, contestava gli assunti attorei opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo per carenza dei presupposti di legge e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, l'opposto deduceva:
pagina 2 di 9 - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito, in quanto la statuizione contenuta nella sentenza n. 1707 del 01/06/2005 della Corte
d'Appello di Napoli, fondante l'atto di precetto, era passata in giudicato solo a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 22529/2011 depositata il
28.10.2011, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto, tra gli altri, dal
[...]
; inoltre, il , con comparsa del 6/12/2010, aveva spiegato Parte_1 CP_1 intervento nel giudizio promosso da altri comproprietari del fondo e dal quale era scaturita la sentenza n.8451/2015 del Tribunale di Napoli, con conseguente interruzione della decorrenza dei termini ex artt.2946 e 2948 c.c.;
- il proprio diritto all'attribuzione dell'intero credito, in quanto egli era divenuto proprietario di tutte le quote componenti la totalità del fondo, per effetto dei trasferimenti dagli originari partecipanti alla comunione: di conseguenza il diritto dei precedenti proprietari doveva intendersi cessato con l'alienazione della quota al
, invocando la natura di obbligazione propter rem del suddetto credito, come CP_1
tale sussistente in favore dell'attuale proprietario del suolo interessato. In ogni caso gli alienanti avevano espressamente ceduto in suo favore il credito risarcitorio, unitamente alle quote immobiliari, come era dato evincersi dagli atti rogati dal notaio nel 2007 e quello per notar dell'11/12/2019; Persona_1 Per_2
- quanto all'eccezione di indeterminatezza dei criteri di computo delle somme in precetto, deduceva che dal quantum richiesto era stato già decurtato quanto corrisposto dall'ente comunale in data 12/3/2007 pari ad € 210.216,14; pertanto la somma richiesta costituiva solo la differenza spettante per le causali individuate nel titolo.
Concludeva dunque chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione, dichiarando valida e fondata, la domanda portata dall'atto di precetto, con condanna del al pagamento della somma dovuta in suo Parte_1 favore, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 10/02/2021, il Giudice dichiarava sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1707/2005 emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, nella previgente formulazione di tale norma, all'udienza del 03/07/2025 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, va vagliata l'eccezione del relativa alla Parte_1 prescrizione del diritto azionato dal , in virtù della sentenza della Corte di Appello CP_1
di Napoli n. 1707/2005, depositata in data 01.06.2005.
L'opponente ha eccepito infatti che la suddetta sentenza, fondante il precetto per cui è causa,
è stata notificata con formula esecutiva al soltanto in data 12.02.2018, Parte_1
dunque ben oltre il termine di prescrizione decennale.
L'eccezione è infondata.
Come già chiarito con l'ordinanza del 10/02/2021, resa in fase di cognizione sommaria, il termine di prescrizione del diritto di credito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di
Napoli non risultava decorso alla data di notifica del precetto.
Ed infatti, in applicazione dell'art.
2.945 comma 2 cpc, la prescrizione è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza da cui il diritto promana, vale a dire fino al 28.10.2011, data del deposito della sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso proposto, tra gli altri, dal , determinando così il passaggio in giudicato della statuizione di Parte_1
condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Il termine decennale nascente dal giudicato (art. 2953 c.c.) ha iniziato a decorrere dunque solo a far data dal 28.10.2011, con la conseguenza che alla data di notifica del precetto, 28.09.2020, esso non era spirato.
§2. Quanto all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del , essa deve CP_1 ritenersi fondata in parte, per le ragioni che seguono.
Il titolo azionato in precetto nasce da una pronuncia di condanna del al Parte_1
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni per l'occupazione pagina 4 di 9 illegittima dei fondi siti in alla Via Sacerdote TT OL – Via Croce dei Pt_1
Monti nel periodo 1.7.1990-1.1.2004, quantificata in € 180.223,38, oltre interessi da quantificarsi come stabilito in sentenza.
Come si legge nella menzionata sentenza, il fondo apparteneva originariamente alla
Cooperativa Villaggio Vesuvio;
con scrittura privata autenticata dal notaio del Persona_3
18.6.1993, veniva disposto lo scioglimento della cooperativa e la costituzione di una comunione pro indiviso tra tutti i membri della cooperativa cui i fondi erano assegnati.
Nessuna delle parti ha prodotto nel presente giudizio la menzionata scrittura privata, che sarebbe stata, invece, fondamentale per individuare con esattezza la quota ideale assegnata al con la scrittura privata autenticata del 1993, prima che questi acquisisse via via le CP_1
restanti quote attraverso gli atti per notaio , e , da lui stesso Per_4 Persona_1 Per_2 menzionati in precetto a sostegno della propria affermata legittimazione per l'intero credito.
L'individuazione della quota ideale di spettanza del all'epoca dello scioglimento CP_1
della cooperativa è dirimente giacchè in sentenza il credito risarcitorio viene liquidato unitariamente in favore di tutti i comproprietari;
e poiché deve escludersi che si tratti di un'obbligazione propter rem – come invece affermato dall'opposto – il diritto di credito compete a ciascuno di coloro che erano proprietari alla data dell'occupazione illegittima, vale a dire dal 1.7.1994 al 1.1.2004, ciascuno in proporzione della propria quota.
La natura personale di obbligazioni di tal sorta trova avallo nella sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016, secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso;
configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.” ed inoltre in Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del 12/11/2014 secondo cui “Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.”
pagina 5 di 9 Ebbene risulta allora irrilevante che nel corso degli anni il abbia acquisito sempre CP_1
maggiori quote, fino a giungere a divenire proprietario dell'intero, giacchè il diritto al risarcimento riferibile agli anni 1.7.1994 – 1.1.2004 compete a coloro che erano proprietari dei fondi all'epoca dell'illecito.
Come detto, in mancanza della scrittura privata autenticata dal notaio non è Per_3
possibile verificare in concreto la misura della quota del all'epoca dello scioglimento CP_1 della cooperativa.
Tale dato si può tuttavia ricavare dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli,
n. 3098/2020 pubblicata il 14/09/2020, intercorsa tra le medesime parti del presenti giudizio
(e riferita ad altro “segmento” del contenzioso), nella quale la misura della titolarità attiva dell'obbligazione in capo al viene individuata nella misura del 2,50 dodicesimi, CP_1 essendo state ritenute irrilevanti le successive cessioni di quote per effetto delle quali il era divenuto titolare di 11/12 all'epoca della suddetta pronunzia. CP_1
Non è dato sapere se tale sentenza sia passata in giudicato o ancora sub iudice, onde non è possibile invocare su detto accertamento l'efficacia di giudicato esterno per effetto del quale
“In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
”
(Cass. Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 8291 del 29/03/2025).
Ma anche a prescindere dal passaggio in giudicato, si condivide in questa sede il principio di diritto ed il precipitato applicativo al caso di specie ivi affermato, laddove, rigettando l'appello incidentale del , proprio volto ad affermare la propria legittimazione per 11 CP_1 dodicesimi del credito, anziché per 2.50 dodicesimi riconosciuti nella sentenza impugnata (“-
Il … ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata per aver affermato la CP_1 natura personale del diritto di credito di cui trattasi, deducendone la natura reale e, quindi, ad esso trasferito con l'acquisto di 11 quote, su 12 della comunione del terreno, avvenuto con le stipule degli atti di compravendita notar del 3/5-14/6-e 6/11/07, prodotti in atti. Persona_1
-Aggiungendo che, a partire da tale momento, in virtù degli acquisti effettuati, pertanto, esso appellante aveva diritto ad ottenere il pagamento delle somme oggetto di causa in misura pari alla pagina 6 di 9 quota di proprietà acquistata, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, evidenziando che, a ritenere diversamente, i suoi danti causa avrebbero goduto del beneficio economico, ossia gli interessi e la rivalutazione sul danno per l'occupazione illegittima relativamente ad un suolo di cui non erano più proprietari”) , la Corte afferma:
“Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, difatti, il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull' immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano
i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. ( cfr. Cass. 24146/14 conforme).
-Da quanto affermato discende che anche il credito per gli accessori assume la stessa natura e come tale ad esso sono applicabili gli stessi principi, stante l'assenza negli atti di acquisto delle quote della comunione immobiliare di un'esplicita pattuizione espressa al riguardo, come peraltro sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, laddove ha invocato il principio della realità del diritto di credito di cui si controverte e la automatica trasmissione all'acquirente del diritto di credito in esame, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte. L'appello incidentale va, in conclusione, respinto.” (così testualmente Corte d'Appello di Napoli, n. 3098/2020 pubblicata il
14/09/2020).
Si ribadisce anche nella presente sede che nessuno degli atti per notaio del 2007 Persona_1
contiene il riferimento espresso a tale cessione di crediti invocata dal;
quanto all'atto CP_1
per notaio del 2019, non costituente oggetto della cognizione della menzionata Per_2 sentenza della Corte d'Appello del 2020, si osserva che la formula ivi utilizzata secondo cui
“La parte venditrice infine garantisce che non vi sono liti pendenti aventi ad oggetto il cespite venduto
e/o le parti condominiali, ad eccezione delle liti pendenti innanzi alla Corte d'appello di Napoli, rubricati ai numeri 5744 /2015 e 3691/2016 RG, liti i cui effetti utili ed onerosi cederanno a favore da carico della parte acquirente”, non può certamente indurre a ritenere ceduto il credito nascente dalla sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 1707/2005 qui posto a base della minacciata esecuzione, per la semplice ragione che tale lite non era “pendente” alla data dell'atto per notaio del 2019, per essere la sentenza passata in giudicato il 28.10.2011, con il Per_2
deposito della sentenza della Cassazione n. 22529/2011 che rigettava tutti i ricorsi proposti.
pagina 7 di 9 E' evidente, dunque, che gli effetti utili ed onerosi nascenti dai giudizi n. 5744 /2015 e
3691/2016 RG all'epoca pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, e che furono oggetto di cessione tra le parti, alludono ad obbligazioni riferibili a titoli diversi (e contenziosi diversi) da quello oggetto del precetto qui opposto.
Ne consegue che il diritto del può essere qui riconosciuto solo per la minor quota di CP_1
2,50 dodicesimi dell'intero credito.
§3. Venendo al quantum, e dunque anche all'ultimo motivo di opposizione, la pretesa creditoria portata in precetto allude chiaramente alla somma riconosciuta nel titolo esecutivo a titolo di risarcimento danni per illegittima occupazione dal 1.7.1994 al 1.1.2004, ed agli interessi calcolati secondo il criterio espressamente sancito in sentenza.
Dal totale, espresso in € 562.910,31, il precettante ha detratto l'importo di € 210.216,14 pagato spontaneamente dal nell'anno 2007, in esecuzione dell'accordo di Parte_1
pagamento dilazionato (poi venuto meno), residuando dunque un debito complessivo a tale titolo di € 352.694,17.
Tale somma costituisce tuttavia il debito complessivo residuo dei confronti di tutti i comproprietari, ma considerato che il ha legittimazione esclusivamente per 2,50 CP_1
dodicesimi dell'intero, la somma a lui spettante va quantificata nella presente sede in €
73.477,95.
Pertanto il precetto va dichiarato nullo ed inefficace per gli importi che superano tale somma, qui ritenuta dovuta.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto in ragione della preponderanza della sua soccombenza, avuto riguardo alla sensibile riduzione del credito rispetto a quanto indicato in precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G. 21896/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto per le somme eccedenti l'importo di € 73.477,95;
2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che liquida in € 1.250,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi Parte_1
professionali dei procuratori, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Castelluccio nei limiti della metà dei suddetti importi.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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