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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10/2025 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALESSANDRO LAURETTA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Torre Annunziata, Piazza Imbriani n. 5
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
, (C.F.
[...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dai Dott. IMERIO CHIAPPA e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,
Ricorre a Codesto Ecc.mo Tribunale, perché previa fissazione, a norma dell'art. 415 c.p.c., dell'udienza per la comparizione personale delle parti e discussione della causa, con invito alle parti a comparire personalmente ed a costituirsi nei modi e nei termini di legge, pena la contumacia e le decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. ed, in ogni caso, delle vigenti disposizioni di legge, voglia così accogliere le seguenti conclusioni in danno del e/o alla sua articolazione periferica Controparte_4
regionale e provinciali, sopra citate:
1. In via principale, previo annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione di ogni atto presupposto contrario, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d.
“carta del docente" per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico corrente, vale a dire a.s. 2024/2025;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di €
500,00 oltre interessi, quale equivalente in denaro a titolo di mancata fruizione del bonus “carta del docente” per n. 1 anno scolastico, ed in ogni caso della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3. In subordine condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione in favore del ricorrente della “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. Con remissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale;
5. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne dichiara anticipo”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158
Pag. 2 di 10 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e le sue articolazioni territoriali, Controparte_4 chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico in corso 2024/2025 e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di essere in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 come docente a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Teglio, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto
Scuola e richiamava l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 sulla questione oggetto di causa.
In data 08/04/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_4
ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di condanna al mero pagamento di una somma, in quanto in tal caso il
Pag. 3 di 10 beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 10/06/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che la domanda di parte ricorrente deve essere correttamente interpretata – conformemente alle conclusioni proposte in via subordinata
- quale domanda di condanna del al riconoscimento Controparte_4
del beneficio di cui si discute mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo,
e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente, in quanto in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore, in violazione della normativa in materia.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Pag. 4 di 10 Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come
Pag. 5 di 10 possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Pag. 6 di 10 Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Pag. 7 di 10 Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente risulti in servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico in corso 2024/2025 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che la ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tale periodo.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Da ultimo, occorre osservare che l'art. 1 L. 207/2024, ai commi 572 e 573, ha introdotto le seguenti previsioni: “572. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
Pag. 8 di 10 b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro Controparte_4
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
573. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025”.
Orbene, tale previsione non assume rilievo ai fini della presente decisione in quanto, in assenza di determinazioni, ad opera della convenuta, circa le concrete modalità di attuazione della stessa, quel che rileva in questa sede è che alla ricorrente, per l'annualità 2024/2025, la Carta Docenti non è stata riconosciuta (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti).
Per l'effetto, la domanda di deve essere accolta. Parte_1
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4
riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo Parte_1
di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 10/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10/2025 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALESSANDRO LAURETTA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Torre Annunziata, Piazza Imbriani n. 5
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
, (C.F.
[...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dai Dott. IMERIO CHIAPPA e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,
Ricorre a Codesto Ecc.mo Tribunale, perché previa fissazione, a norma dell'art. 415 c.p.c., dell'udienza per la comparizione personale delle parti e discussione della causa, con invito alle parti a comparire personalmente ed a costituirsi nei modi e nei termini di legge, pena la contumacia e le decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. ed, in ogni caso, delle vigenti disposizioni di legge, voglia così accogliere le seguenti conclusioni in danno del e/o alla sua articolazione periferica Controparte_4
regionale e provinciali, sopra citate:
1. In via principale, previo annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione di ogni atto presupposto contrario, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d.
“carta del docente" per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico corrente, vale a dire a.s. 2024/2025;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di €
500,00 oltre interessi, quale equivalente in denaro a titolo di mancata fruizione del bonus “carta del docente” per n. 1 anno scolastico, ed in ogni caso della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3. In subordine condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione in favore del ricorrente della “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. Con remissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale;
5. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne dichiara anticipo”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158
Pag. 2 di 10 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e le sue articolazioni territoriali, Controparte_4 chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico in corso 2024/2025 e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di essere in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 come docente a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Teglio, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto
Scuola e richiamava l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 sulla questione oggetto di causa.
In data 08/04/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_4
ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di condanna al mero pagamento di una somma, in quanto in tal caso il
Pag. 3 di 10 beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 10/06/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che la domanda di parte ricorrente deve essere correttamente interpretata – conformemente alle conclusioni proposte in via subordinata
- quale domanda di condanna del al riconoscimento Controparte_4
del beneficio di cui si discute mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo,
e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente, in quanto in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore, in violazione della normativa in materia.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Pag. 4 di 10 Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come
Pag. 5 di 10 possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Pag. 6 di 10 Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Pag. 7 di 10 Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente risulti in servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico in corso 2024/2025 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che la ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tale periodo.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Da ultimo, occorre osservare che l'art. 1 L. 207/2024, ai commi 572 e 573, ha introdotto le seguenti previsioni: “572. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
Pag. 8 di 10 b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro Controparte_4
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
573. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025”.
Orbene, tale previsione non assume rilievo ai fini della presente decisione in quanto, in assenza di determinazioni, ad opera della convenuta, circa le concrete modalità di attuazione della stessa, quel che rileva in questa sede è che alla ricorrente, per l'annualità 2024/2025, la Carta Docenti non è stata riconosciuta (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti).
Per l'effetto, la domanda di deve essere accolta. Parte_1
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4
riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo Parte_1
di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 10/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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