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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.7.2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1751/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giunta;
C.F._1
CONTRO
c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Tavilla;
E NEI CONFRONTI
, c.f. Controparte_2
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: recesso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2024 esponeva che: Parte_1
- il 03.02.2020 era stata assunta dalla MD S.p.A. con la mansione di impiegata di terzo livello, successivamente promossa a impiegata di secondo livello;
- il 10.08.2023 parte resistente le aveva formulato proposta di assunzione, impegnandosi ad assumerla con qualifica di responsabile delle risorse umane per quattordici mensilità, con inquadramento al secondo livello del C.C.N.L. di categoria;
- il 22.08.2023, in ragione della superiore proposta, si era dimessa volontariamente dall'impiego presso la MD S.p.A., con decorrenza dal 30.09.2023;
1 - il 09.10.2023 aveva preso servizio presso la con mansione di Controparte_1 responsabile delle risorse umane, sottoscrivendo un contratto di assunzione a tempo indeterminato, nel quale era stato pattuito un periodo di prova di 3 mesi;
- il 27.10.2023 la Società resistente le aveva consegnato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendole di sottoscriverlo lo stesso giorno alla presenza del direttore amministrativo, sig. , e del legale rappresentante pro tempore, sig. Persona_1 [...]
Per_2
- il 31.10.2023 parte resistente le aveva irrogato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- il 04.03.2024 aveva infruttuosamente rappresentato alla Società l'illiceità del licenziamento comminato, chiedendo di poter terminare il periodo di prova pattuito.
Lamentava la nullità del patto di prova stante la sottoscrizione tardiva del contratto di lavoro e la violazione della forma scritta ad substantiam, osservando come il patto fosse nullo in quanto sottoscritto e pattuito in un momento successivo alla costituzione effettiva del rapporto di lavoro, richiamando a tal uopo l'onere di forma scritta ad substantiam del patto ed il principio di contestualità fra lo stesso e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Evidenziava, difatti, di aver lavorato tutto il mese di ottobre 2023 in assenza della sottoscrizione del contratto, avvenuta soltanto il 27.10.2023, precisando che il contratto, una volta firmato, era stato retrodatato al 09.10.2023, sicché concludeva per la sussistenza, fra le parti, di un rapporto di lavoro a t.i..
Denunziava, altresì, in via gradata, l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 2096 c.c.
e, in via ulteriormente subordinata, per violazione dello scopo del patto di prova, osservando come a fronte di una mansione complessa, consistente nella gestione del personale, controparte non avesse potuto accertare l'inidoneità di essa ricorrente in soli 17 giorni, tenuto conto di non essere mai stata destinataria di rimproveri verbali o di evidenze relative a ritardi o errori professionali, avendo anzi ricevuto lodi.
Formulava istanza di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita del datore, danni costituiti in primo luogo dalle mensilità retributive omesse, comprensive anche di contribuzione, e dal danno, non quantificabile e determinabile equitativamente, subito per essere stata indotta a dimettersi dal precedente posto di lavoro a tempo indeterminato.
Concludeva chiedendo: la declaratoria di nullità del patto di prova ed il riconoscimento del diritto a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze di parte resistente con contratto a t.i., condannando la Società al reinserimento di essa lavoratrice ed al pagamento delle
2 retribuzioni omesse;
in via gradata, che fosse dichiarata l'illiceità del recesso, dichiarando il proprio diritto a concludere il periodo di prova, con avversa condanna al pagamento delle retribuzioni omesse;
ancora, che controparte fosse condannata al versamento dei contributi omessi in favore dell' infine, la condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno CP_2 ed al pagamento di spese e competenze del giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014.
2. La costituitasi con memoria del 29.11.2024, contestava Controparte_1
l'avversa allegazione secondo cui il contratto sarebbe stato sottoscritto il giorno 27 di ottobre e retrodatato al 9, osservando come nella diffida inviata dalla l 04.03.2024 Pt_1 la stessa, tramite il proprio legale, avesse affermato che “In data 09/10/2023, la mia assistita sottoscriveva il contratto di assunzione, incominciando a prestare servizio presso la menzionata società per
l'espletamento del periodo di prova di mesi tre” e, ancora, come a pagina 2 del ricorso avesse dichiarato che “In data 09/10/2023, parte ricorrente prendeva servizio presso la società
[...] con mansione di responsabile delle risorse umane, sottoscrivendo un contratto di assunzione Controparte_3
a tempo indeterminato, nel quale veniva pattuito un periodo di prova pari a 3 mesi”.
Esponeva come l'incontro del 27.10.2023 si fosse effettivamente tenuto ma al solo fine di manifestare a parte ricorrente perplessità sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Rappresentava, per completezza, come dall'eventuale annullamento del licenziamento non sarebbero dovute scaturire le conseguenze indicate dalla essendo il rapporto Pt_1 invero regolato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 secondo il quale, in tali ipotesi, il rapporto doveva essere dichiarato estinto, spettando alla lavoratrice soltanto un'indennità risarcitoria, nella fattispecie in misura sicuramente minima.
Quanto alle ulteriori avverse doglianze, ne evidenziava l'infondatezza attesa la discrezionalità del recesso datoriale durante il periodo di prova.
Deduceva comunque come la nonostante avesse dichiarato di avere esperienza Pt_1 nello svolgimento delle mansioni lei affidate, avesse: confermato, in seguito, di non essere preparata circa la specifica mansione di revisione dei patti di non concorrenza dei dipendenti di essa;
avuto difficoltà nella gestione dell'applicativo “Z-Connect”, necessario per Pt_2 disimpegnare la mansione di gestione delle paghe;
avuto difficoltà nell'utilizzo dei file excel mensili relativi alle ore di presenza dei dipendenti di essa società; espresso, in presenza delle dipendenti e , proprie personali considerazioni sui livelli Parte_3 Parte_4
3 retributivi e sul patto di concorrenza di alcuni colleghi, informando tali dipendenti di aspetti economici di altri colleghi che sarebbero dovuti rimanere riservati.
Evidenziava, dunque, l'inadeguatezza della a svolgere le sue mansioni di CP_4
“responsabile delle risorse umane”, come anche comprovato dalle ripetute richieste di chiarimenti ed indicazioni operative su aspetti elementari da ella inoltrate al sig. . Per_1
Lamentava anche l'inadeguatezza della ricorrente sotto il profilo umano e relazionale, avendo la stessa, in un'occasione, lanciato per aria i fogli che si trovavano sulla scrivania ed essendo scoppiata in lacrime, in un'altra occasione, manifestando il proprio “senso di inadeguatezza rispetto al ruolo”.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza delle avverse istanze risarcitorie, sottolineando di non aver indotto la a dimettersi da altra Società. Pt_1
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L' depositava memoria costitutiva il 29.11.2024 riservandosi il recupero della CP_2 eventuale contribuzione dovuta all'esito del giudizio.
4. L'udienza del 2.7.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Preliminarmente parte ricorrente censura il recesso esercitato da controparte durante il periodo di prova deducendo la nullità del patto di prova, data la sottoscrizione tardiva del contratto di lavoro, asseritamente avvenuta soltanto il giorno 27 di ottobre 2023 a fronte di un rapporto di lavoro iniziato il 9 dello stesso mese, nonché la violazione della forma scritta del patto, ad substantiam.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore”. (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.10.2010, n. 21758)
Tuttavia va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, dall'esame del contratto in atti, risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 9.10.2023.
Inoltre nella lettera di impugnazione del licenziamento (allegato 8 al ricorso) il procuratore della ha dichiarato che la stessa ha sottoscritto il contratto il 9 di ottobre. Pt_1
4 Infine il teste ha dichiarato che il contratto è stato stipulato Testimone_1 in data 9 ottobre 2023.
Tale motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.
6. La lamenta inoltre la violazione del termine minimo del periodo di prova. Pt_1
Si richiama quindi l'art. 2096 c.c. secondo cui “L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.
Tuttavia va rilevato che, dall'esame del contratto in atti, non risulta previsto un periodo minimo di prova.
Infatti dall'esame del contratto risulta esser stato previsto esclusivamente “un periodo di prova pari a 3 mesi, condizione espressamente applicata al presente accordo. Tale periodo di prova decorrerà dalla data di inizio del rapporto e durante tale periodo ognuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun obbligo di preavviso”.
Va quindi rilevato che secondo la pacifica giurisprudenza, che questo decidente ritiene di condividere, “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966 nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 15.05.2024, n. 13514).
Grava pertanto su parte ricorrente l'onere di dimostrare giudizialmente la sussistenza di un motivo illecito, estraneo alla funzione del patto di prova.
Tutto ciò premesso, non risulta che parte ricorrente abbia dedotto nulla circa l'eventuale illiceità dell'avversa condotta.
Inoltre circa la durata del periodo di prova si osserva che la valutazione della congruità del periodo consiste in una considerazione di fatto che sfugge ad una precisa determinazione se non in presenza di specifiche fattispecie non solo in relazione al tipo di lavoro ma anche delle caratteristiche del singolo lavoratore;
a tal proposito, sulla necessità che la congruità
5 della durata della prova debba essere stabilita caso per caso, la S. C. ha chiarito che "la prova può consistere in un preliminare accertamento pratico e cioè nell'esecuzione dimostrativa delle più elementari operazioni comprese nelle mansioni di avviamento, in quanto il datore di lavoro non ha l'onere di esporre a pericolo materiali e attrezzature, affidandoli a lavoratore inesperto, né ha alcun onere di provvedere all'addestramento ed alla preparazione professionale dei dipendenti che risultino sprovvisti delle più elementari cognizioni tecniche proprie della loro qualifica;
pertanto, ove un accertamento preliminare all'inserimento del lavoratore nella produzione, sia sufficiente a dimostrare il difetto - nel lavoratore - di un minimo di bagaglio tecnico, la prova deve ritenersi validamente espletata e indiscutibile l'esito negativo della stessa, con conseguente legittimità del licenziamento" (Cass. 20 dicembre 1982, n. 7031). (Trib Roma 2019 n. 351).
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie la durata del periodo di prova non sia stata tanto breve da impedire all'azienda di valutare le prestazioni del lavoratore, alla luce del tipo di mansioni da lui svolte.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato risultando assorbita ogni ulteriore questione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della
[...] come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. Controparte_1
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la breve durata del giudizio.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese nei confronti dell CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida in € 4.628,50 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese generali:
- compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Messina, 3 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.7.2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1751/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giunta;
C.F._1
CONTRO
c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Tavilla;
E NEI CONFRONTI
, c.f. Controparte_2
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: recesso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2024 esponeva che: Parte_1
- il 03.02.2020 era stata assunta dalla MD S.p.A. con la mansione di impiegata di terzo livello, successivamente promossa a impiegata di secondo livello;
- il 10.08.2023 parte resistente le aveva formulato proposta di assunzione, impegnandosi ad assumerla con qualifica di responsabile delle risorse umane per quattordici mensilità, con inquadramento al secondo livello del C.C.N.L. di categoria;
- il 22.08.2023, in ragione della superiore proposta, si era dimessa volontariamente dall'impiego presso la MD S.p.A., con decorrenza dal 30.09.2023;
1 - il 09.10.2023 aveva preso servizio presso la con mansione di Controparte_1 responsabile delle risorse umane, sottoscrivendo un contratto di assunzione a tempo indeterminato, nel quale era stato pattuito un periodo di prova di 3 mesi;
- il 27.10.2023 la Società resistente le aveva consegnato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendole di sottoscriverlo lo stesso giorno alla presenza del direttore amministrativo, sig. , e del legale rappresentante pro tempore, sig. Persona_1 [...]
Per_2
- il 31.10.2023 parte resistente le aveva irrogato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- il 04.03.2024 aveva infruttuosamente rappresentato alla Società l'illiceità del licenziamento comminato, chiedendo di poter terminare il periodo di prova pattuito.
Lamentava la nullità del patto di prova stante la sottoscrizione tardiva del contratto di lavoro e la violazione della forma scritta ad substantiam, osservando come il patto fosse nullo in quanto sottoscritto e pattuito in un momento successivo alla costituzione effettiva del rapporto di lavoro, richiamando a tal uopo l'onere di forma scritta ad substantiam del patto ed il principio di contestualità fra lo stesso e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Evidenziava, difatti, di aver lavorato tutto il mese di ottobre 2023 in assenza della sottoscrizione del contratto, avvenuta soltanto il 27.10.2023, precisando che il contratto, una volta firmato, era stato retrodatato al 09.10.2023, sicché concludeva per la sussistenza, fra le parti, di un rapporto di lavoro a t.i..
Denunziava, altresì, in via gradata, l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 2096 c.c.
e, in via ulteriormente subordinata, per violazione dello scopo del patto di prova, osservando come a fronte di una mansione complessa, consistente nella gestione del personale, controparte non avesse potuto accertare l'inidoneità di essa ricorrente in soli 17 giorni, tenuto conto di non essere mai stata destinataria di rimproveri verbali o di evidenze relative a ritardi o errori professionali, avendo anzi ricevuto lodi.
Formulava istanza di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita del datore, danni costituiti in primo luogo dalle mensilità retributive omesse, comprensive anche di contribuzione, e dal danno, non quantificabile e determinabile equitativamente, subito per essere stata indotta a dimettersi dal precedente posto di lavoro a tempo indeterminato.
Concludeva chiedendo: la declaratoria di nullità del patto di prova ed il riconoscimento del diritto a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze di parte resistente con contratto a t.i., condannando la Società al reinserimento di essa lavoratrice ed al pagamento delle
2 retribuzioni omesse;
in via gradata, che fosse dichiarata l'illiceità del recesso, dichiarando il proprio diritto a concludere il periodo di prova, con avversa condanna al pagamento delle retribuzioni omesse;
ancora, che controparte fosse condannata al versamento dei contributi omessi in favore dell' infine, la condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno CP_2 ed al pagamento di spese e competenze del giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014.
2. La costituitasi con memoria del 29.11.2024, contestava Controparte_1
l'avversa allegazione secondo cui il contratto sarebbe stato sottoscritto il giorno 27 di ottobre e retrodatato al 9, osservando come nella diffida inviata dalla l 04.03.2024 Pt_1 la stessa, tramite il proprio legale, avesse affermato che “In data 09/10/2023, la mia assistita sottoscriveva il contratto di assunzione, incominciando a prestare servizio presso la menzionata società per
l'espletamento del periodo di prova di mesi tre” e, ancora, come a pagina 2 del ricorso avesse dichiarato che “In data 09/10/2023, parte ricorrente prendeva servizio presso la società
[...] con mansione di responsabile delle risorse umane, sottoscrivendo un contratto di assunzione Controparte_3
a tempo indeterminato, nel quale veniva pattuito un periodo di prova pari a 3 mesi”.
Esponeva come l'incontro del 27.10.2023 si fosse effettivamente tenuto ma al solo fine di manifestare a parte ricorrente perplessità sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Rappresentava, per completezza, come dall'eventuale annullamento del licenziamento non sarebbero dovute scaturire le conseguenze indicate dalla essendo il rapporto Pt_1 invero regolato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 secondo il quale, in tali ipotesi, il rapporto doveva essere dichiarato estinto, spettando alla lavoratrice soltanto un'indennità risarcitoria, nella fattispecie in misura sicuramente minima.
Quanto alle ulteriori avverse doglianze, ne evidenziava l'infondatezza attesa la discrezionalità del recesso datoriale durante il periodo di prova.
Deduceva comunque come la nonostante avesse dichiarato di avere esperienza Pt_1 nello svolgimento delle mansioni lei affidate, avesse: confermato, in seguito, di non essere preparata circa la specifica mansione di revisione dei patti di non concorrenza dei dipendenti di essa;
avuto difficoltà nella gestione dell'applicativo “Z-Connect”, necessario per Pt_2 disimpegnare la mansione di gestione delle paghe;
avuto difficoltà nell'utilizzo dei file excel mensili relativi alle ore di presenza dei dipendenti di essa società; espresso, in presenza delle dipendenti e , proprie personali considerazioni sui livelli Parte_3 Parte_4
3 retributivi e sul patto di concorrenza di alcuni colleghi, informando tali dipendenti di aspetti economici di altri colleghi che sarebbero dovuti rimanere riservati.
Evidenziava, dunque, l'inadeguatezza della a svolgere le sue mansioni di CP_4
“responsabile delle risorse umane”, come anche comprovato dalle ripetute richieste di chiarimenti ed indicazioni operative su aspetti elementari da ella inoltrate al sig. . Per_1
Lamentava anche l'inadeguatezza della ricorrente sotto il profilo umano e relazionale, avendo la stessa, in un'occasione, lanciato per aria i fogli che si trovavano sulla scrivania ed essendo scoppiata in lacrime, in un'altra occasione, manifestando il proprio “senso di inadeguatezza rispetto al ruolo”.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza delle avverse istanze risarcitorie, sottolineando di non aver indotto la a dimettersi da altra Società. Pt_1
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L' depositava memoria costitutiva il 29.11.2024 riservandosi il recupero della CP_2 eventuale contribuzione dovuta all'esito del giudizio.
4. L'udienza del 2.7.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Preliminarmente parte ricorrente censura il recesso esercitato da controparte durante il periodo di prova deducendo la nullità del patto di prova, data la sottoscrizione tardiva del contratto di lavoro, asseritamente avvenuta soltanto il giorno 27 di ottobre 2023 a fronte di un rapporto di lavoro iniziato il 9 dello stesso mese, nonché la violazione della forma scritta del patto, ad substantiam.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore”. (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.10.2010, n. 21758)
Tuttavia va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, dall'esame del contratto in atti, risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 9.10.2023.
Inoltre nella lettera di impugnazione del licenziamento (allegato 8 al ricorso) il procuratore della ha dichiarato che la stessa ha sottoscritto il contratto il 9 di ottobre. Pt_1
4 Infine il teste ha dichiarato che il contratto è stato stipulato Testimone_1 in data 9 ottobre 2023.
Tale motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.
6. La lamenta inoltre la violazione del termine minimo del periodo di prova. Pt_1
Si richiama quindi l'art. 2096 c.c. secondo cui “L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.
Tuttavia va rilevato che, dall'esame del contratto in atti, non risulta previsto un periodo minimo di prova.
Infatti dall'esame del contratto risulta esser stato previsto esclusivamente “un periodo di prova pari a 3 mesi, condizione espressamente applicata al presente accordo. Tale periodo di prova decorrerà dalla data di inizio del rapporto e durante tale periodo ognuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun obbligo di preavviso”.
Va quindi rilevato che secondo la pacifica giurisprudenza, che questo decidente ritiene di condividere, “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966 nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 15.05.2024, n. 13514).
Grava pertanto su parte ricorrente l'onere di dimostrare giudizialmente la sussistenza di un motivo illecito, estraneo alla funzione del patto di prova.
Tutto ciò premesso, non risulta che parte ricorrente abbia dedotto nulla circa l'eventuale illiceità dell'avversa condotta.
Inoltre circa la durata del periodo di prova si osserva che la valutazione della congruità del periodo consiste in una considerazione di fatto che sfugge ad una precisa determinazione se non in presenza di specifiche fattispecie non solo in relazione al tipo di lavoro ma anche delle caratteristiche del singolo lavoratore;
a tal proposito, sulla necessità che la congruità
5 della durata della prova debba essere stabilita caso per caso, la S. C. ha chiarito che "la prova può consistere in un preliminare accertamento pratico e cioè nell'esecuzione dimostrativa delle più elementari operazioni comprese nelle mansioni di avviamento, in quanto il datore di lavoro non ha l'onere di esporre a pericolo materiali e attrezzature, affidandoli a lavoratore inesperto, né ha alcun onere di provvedere all'addestramento ed alla preparazione professionale dei dipendenti che risultino sprovvisti delle più elementari cognizioni tecniche proprie della loro qualifica;
pertanto, ove un accertamento preliminare all'inserimento del lavoratore nella produzione, sia sufficiente a dimostrare il difetto - nel lavoratore - di un minimo di bagaglio tecnico, la prova deve ritenersi validamente espletata e indiscutibile l'esito negativo della stessa, con conseguente legittimità del licenziamento" (Cass. 20 dicembre 1982, n. 7031). (Trib Roma 2019 n. 351).
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie la durata del periodo di prova non sia stata tanto breve da impedire all'azienda di valutare le prestazioni del lavoratore, alla luce del tipo di mansioni da lui svolte.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato risultando assorbita ogni ulteriore questione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della
[...] come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. Controparte_1
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la breve durata del giudizio.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese nei confronti dell CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida in € 4.628,50 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese generali:
- compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Messina, 3 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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