Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dal diritto al rimborso

    Il Collegio ritiene che, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, l'istanza di rimborso presentata in data 25 luglio 2023 sia tardiva, essendo il termine decadenziale scaduto il 23 luglio 2022 (o al più tardi il 13 ottobre 2022 con la proroga emergenziale).

  • Rigettato
    Applicabilità della sospensione dei termini emergenziali

    Il Collegio riconosce la portata della norma che sospende i termini anche per procedimenti iniziati successivamente al 23 febbraio 2020, ma rileva che, anche con tale sospensione, l'istanza è stata presentata oltre il termine massimo prorogato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 13
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo