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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
GA GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2120/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12344/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso IRPEF emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 8 novembre 2024, avente ad oggetto le ritenute operate su un'indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio erogata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Esponeva la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del MEF per 35 anni e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo di Previdenza le aveva corrisposto un'indennità complessiva lorda di euro 52.780,00, assoggettata a ritenuta IRPEF del 23%, pari ad euro 12.139,40, mediante mandati deliberati in data 19 luglio 2018 (acconto) e 23 luglio 2018 (saldo).
La ricorrente deduceva l'erroneità della tassazione applicata, sostenendo che l'indennità avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata, con applicazione delle riduzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentava, inoltre, di aver presentato istanza di rimborso in data
25 luglio 2023, ritenendola tempestiva anche alla luce della sospensione dei termini disposta dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, deducendo l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data di effettuazione della ritenuta, nonché l'inapplicabilità della sospensione emergenziale invocata dalla ricorrente.
All'udienza di discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare e assorbente, il Collegio esamina l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, l'istanza di rimborso delle imposte sui redditi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Nel caso di specie, è pacifico che la ritenuta IRPEF sia stata effettuata in occasione dell'erogazione dell'indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio, avvenuta mediante mandato di acconto del 19 luglio 2018 e mandato di saldo del 23 luglio 2018, data quest'ultima rilevante ai fini della decorrenza del termine decadenziale.
Ne consegue che, in assenza di sospensioni, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso scadeva il 23 luglio 2022.
L'Ufficio resistente ha sostenuto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 non sarebbe applicabile, in quanto alla data del 23 febbraio 2020 non vi era alcun procedimento amministrativo pendente, essendo l'istanza di rimborso stata pacificamente presentata solo in data 25 luglio 2023.
Tuttavia, tale lettura non coglie integralmente la portata della norma. L'art. 103 del D.L. n. 18/2020 prevede espressamente che la sospensione dei termini si applichi non solo ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ma anche a quelli “iniziati successivamente a tale data”, disponendo che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, per un totale di 82 giorni.
Pertanto, anche tenendo conto dell'incidenza della sospensione emergenziale invocata dalla ricorrente, il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, originariamente scadente il 23 luglio 2022, risulterebbe prorogato al più fino al 13 ottobre 2022, mediante l'aggiunta dei suddetti 82 giorni.
Ciò nondimeno, l'istanza di rimborso è stata presentata solo in data 25 luglio 2023, e dunque anche oltre il termine massimo prorogato in applicazione della disciplina emergenziale.
Ne consegue che, anche aderendo alla tesi della ricorrente in ordine all'applicabilità della sospensione
COVID, l'istanza di rimborso deve ritenersi tardiva, con conseguente intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Tale conclusione è conforme all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto al rimborso in materia tributaria è assoggettato a un rigoroso regime decadenziale, non suscettibile di riapertura una volta spirato il termine previsto dalla legge, anche in presenza di successivi chiarimenti interpretativi o mutamenti giurisprudenziali (ex multis, Cass. nn. 1577/2014, 7390/2019, 2643/2024).
Resta pertanto assorbita ogni ulteriore questione relativa alla qualificazione fiscale dell'indennità percepita e al regime impositivo applicabile.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per la loro compensazione integrale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in considerazione della complessità della disciplina emergenziale e della non immediata univocità interpretativa della normativa in materia di sospensione dei termini, elementi idonei a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
GA GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2120/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12344/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso IRPEF emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 8 novembre 2024, avente ad oggetto le ritenute operate su un'indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio erogata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Esponeva la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del MEF per 35 anni e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo di Previdenza le aveva corrisposto un'indennità complessiva lorda di euro 52.780,00, assoggettata a ritenuta IRPEF del 23%, pari ad euro 12.139,40, mediante mandati deliberati in data 19 luglio 2018 (acconto) e 23 luglio 2018 (saldo).
La ricorrente deduceva l'erroneità della tassazione applicata, sostenendo che l'indennità avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata, con applicazione delle riduzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentava, inoltre, di aver presentato istanza di rimborso in data
25 luglio 2023, ritenendola tempestiva anche alla luce della sospensione dei termini disposta dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, deducendo l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data di effettuazione della ritenuta, nonché l'inapplicabilità della sospensione emergenziale invocata dalla ricorrente.
All'udienza di discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare e assorbente, il Collegio esamina l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, l'istanza di rimborso delle imposte sui redditi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Nel caso di specie, è pacifico che la ritenuta IRPEF sia stata effettuata in occasione dell'erogazione dell'indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio, avvenuta mediante mandato di acconto del 19 luglio 2018 e mandato di saldo del 23 luglio 2018, data quest'ultima rilevante ai fini della decorrenza del termine decadenziale.
Ne consegue che, in assenza di sospensioni, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso scadeva il 23 luglio 2022.
L'Ufficio resistente ha sostenuto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 non sarebbe applicabile, in quanto alla data del 23 febbraio 2020 non vi era alcun procedimento amministrativo pendente, essendo l'istanza di rimborso stata pacificamente presentata solo in data 25 luglio 2023.
Tuttavia, tale lettura non coglie integralmente la portata della norma. L'art. 103 del D.L. n. 18/2020 prevede espressamente che la sospensione dei termini si applichi non solo ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ma anche a quelli “iniziati successivamente a tale data”, disponendo che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, per un totale di 82 giorni.
Pertanto, anche tenendo conto dell'incidenza della sospensione emergenziale invocata dalla ricorrente, il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, originariamente scadente il 23 luglio 2022, risulterebbe prorogato al più fino al 13 ottobre 2022, mediante l'aggiunta dei suddetti 82 giorni.
Ciò nondimeno, l'istanza di rimborso è stata presentata solo in data 25 luglio 2023, e dunque anche oltre il termine massimo prorogato in applicazione della disciplina emergenziale.
Ne consegue che, anche aderendo alla tesi della ricorrente in ordine all'applicabilità della sospensione
COVID, l'istanza di rimborso deve ritenersi tardiva, con conseguente intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Tale conclusione è conforme all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto al rimborso in materia tributaria è assoggettato a un rigoroso regime decadenziale, non suscettibile di riapertura una volta spirato il termine previsto dalla legge, anche in presenza di successivi chiarimenti interpretativi o mutamenti giurisprudenziali (ex multis, Cass. nn. 1577/2014, 7390/2019, 2643/2024).
Resta pertanto assorbita ogni ulteriore questione relativa alla qualificazione fiscale dell'indennità percepita e al regime impositivo applicabile.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per la loro compensazione integrale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in considerazione della complessità della disciplina emergenziale e della non immediata univocità interpretativa della normativa in materia di sospensione dei termini, elementi idonei a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate