Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
* 1 11-12 7 68 39 LINY NI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ብ LA CORTE SUPREMA DICA SAZIONE / Oggetto 0 TRAVISAMENTO SZINE [VILE DEL 4 Composta dagli Ill.mi rigg. Magistrati: FATTO 5 Dott. Vitto DUVA Presidente R.G.N. 4937/00 Consigliere Cron. 16681 Dott. Renato ERCONTE LICATESE Dott. Fabio MAZZA Consigliere 1 Rep. Consigliere- Ud. 04/12/02 Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere-Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: EG ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A presso lo studio dell'avvocato MANILIOGRAMSCI 28, FRANCHI, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSICURAZIONI SOAVE GIUSEPPE ASSICURAZIONI SAS DI BUSACCHI GIUSEPPINA E C., Agente Generale della Compagnia AXA ASS.NI, in persona del legale rappresentante Busacchi Giuseppina, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio 2439 dell'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che la difende -1- AND unitamente all'avvocato GIUSEPPE FRIGOTTO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 340/00 del Giudice di pace di VERONA, depositata il 20/01/00; RG.5352/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 22.5.1996 la s.a.s. Ass.ne Sogave Giuseppe di Busacchi Giuseppina, quale agente generale della Axa Assicurazioni, conveniva davanti al giudice di pace di Verona GN IO per sentirlo condannare al pagamento della somma di f. 1.500.000, quale rata di premio scaduta per una polizza infortuni. Si costituiva il GN e chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice di pace, ritenuto che pendeva davanti al tribunale di Verona una causa tra le parti avente ad oggetto la risoluzione del contratto di assicurazione, sospendeva il procedimento. Il tribunale di Verona, con sentenza n. 295/1996, confermava la sentenza del Pretore di Verona, che dichiarava risolto il contratto di assicurazione. Il Giudice di pace di Verona, con sentenza depositata il 20.1.2000, tenuto conto della predetta sentenza, respingeva la domanda e dichiarava compensate le spese del giudizio "essendo già state liquidate dai due gradi di giudizio avanti al pretore di Verona e dal Tribunale di Verona". Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GN, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'attrice. Motivi della decisione Q 3 1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specialità della procura poiché essa fa riferimento anche a giudizio di appello, a quello esecutivo, al precetto, ad eventuale opposizione. Premesso che nella fattispecie la procura e apposta a margine del ricorso e che essa contiene anche l'espresso riferimento scritto a mano al giudizio di cassazione, va osservato che quando il ricorso per cassazione presenti a margine una procura rilasciata al difensore che ha deve considerarsisottoscritto l'atto, tale procura conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. anche se non contiene riferimenti specifici alla sentenza da impugnare ed al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. nel testo novellato dalla 1. 27 maggio 1997 n. 141, il quale fornisce argomenti per ritenere che l'apposizione topografica della luogo ad una presunzione di procura è idonea a dar riferibilità della procura medesima al ricorso cui accede 46; Cass. 4 febbraio 2000, n. (Cass. 5 gennaio 2000, n. 1241).
2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la 3 e 5 c.p.c. in relazione agli violazione dell'art. 360 n. artt. 91 e 92 c.p.c.. 4 "1Sostiene il ricorrente che il giudice di pace è caduto in confusione totale", poiché ha ritenuto che le spese del presente giudizio fossero già state liquidate dal Pretore e dal tribunale nelle diverse sentenze attinenti ad altro giudizio e relative a diversa domanda, mentre ciò ovviamente non era.
3. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. Così come prospettato il motivo di ricorso si risolve in censura di travisamento del fatto da parte del giudiceuna nella lettura delle due sentenze. A tal fine va rilevato che il travisamento del fatto non può motivo di ricorso per cassazione, poichè, costituire risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018). Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 4 dicembre 2002. Il Presidente Il cons. est. Autonia Regrets Viñorio fuva IL CANCELLERE C1 innocenz iista 5