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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. P.U. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco RIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data 04/06/2025 da (C.F. ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), con l'ausilio dell'avv. Giulia Occhipinti e del gestore della crisi dott.ssa C.F._2
HI Paolino;
considerato che
le osservazioni di attengono alla sola titolarità del credito, che resta in capo CP_1 agli enti impositori, i quali, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
la precisazione del credito da parte di comporta addirittura una riduzione dell'importo del debito Controparte_2 ipotecario, pari a € 26.971,89, rispetto ai € 28.550,19 originariamente previsti;
ritenuto che
la proposta deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:
1) il presente tribunale è competente in virtù della residenza del debitore in Ragusa (RG);
2) la proposta, alla luce delle integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67
c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2,
c.c.i.i.;
3) il debitore istante è qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto i propri debiti per cause non professionali (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
4) il debitore istante versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (oltre 200.000,00) e patrimonio prontamente liquidabile (stipendio di e contributo mensile di;
Parte_1 Persona_1
5) non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, dal mantenimento dei figli agli studi. I Per_ ricorrenti, difatti, hanno due figli: nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Per_1
2.2.1995 ( ), residente in [...]. In particolare, C.F._3
tra il 2019 ed il 2020, ha frequentato il corso per l'ottenimento della licenza da pilota Per_1 presso Aero Club dell'Aeroporto di Catania, il cui costo complessivo è stato di € 54.356,24. Al fine di poter frequentare il corso, lo stesso si è trasferito a Catania, locando una stanza in appartamento condiviso, con canone mensile di € 150,00 oltre utenze e spese (per complessivi € 12.000,00 circa).
Per fare fronte a tali ingenti spese, i ricorrenti hanno dovuto accendere un altro mutuo con
[...]
il 14.3.2019, con erogazione di € 128.000,00, di cui € 100.000,00 circa Controparte_3 utilizzati per estinguere l'originario mutuo concesso dal medesimo istituto nel 2015, ottenendo -di fatto- una sostanziale rinegoziazione del primo- ed il residuo a copertura parziale delle suddette spese. Poco dopo la concessione del mutuo, a causa della pandemia Covid-19, il sig. è Pt_1 stato posto in cassa integrazione, con una riduzione dello stipendio di oltre il 30%, da marzo a giugno 2020 nonché da gennaio 2021 ad aprile 2021, oltre che da settembre a novembre 2021.
Durante il periodo di cassa integrazione, nel 2020, lo stesso richiedeva ed otteneva la sospensione del mutuo, pagando esclusivamente la quota relativa agli interessi, comunque esosa poiché pari a circa € 420,00 mensili. Diversamente, nel 2021, nonostante la richiesta, lo stesso ha continuato a pagare solo la quota degli interessi ma creando una morosità costante, confidando nell'accoglimento della moratoria. Solo nel novembre 2021, con raccomandata del 24.3.2023 la comunicava la decadenza dal beneficio del termine. Peraltro, la pandemia ha avuto riflessi CP_3 negativi anche nelle prospettive lavorative del figlio dei ricorrenti, il quale, nonostante il Per_1 conseguimento della licenza, a causa delle limitazioni dei voli nel biennio 2020 – 2022 è rimasto Per_ inoccupato, salvo lavori saltuari, gravando sulla famiglia. Al contempo, la figlia dal 2021 al mese di luglio 2023 ha vissuto a Pisa, con un costo di locazione mensile di circa € 300,00, oltre utenze (totale biennio € 9.000,00 circa), frequentando la facoltà di Economia Aziendale. A decorrere dal mese di settembre 2023, la stessa è rientrata a Ragusa, presso la casa familiare, conseguendo la laurea nel 2025. Nell'impossibilità di provvedere alle obbligazioni assunte ed in considerazione delle spese da affrontare mensilmente per il mantenimento degli studi dei figli, i ricorrenti si determinava a far ricorso ad ulteriore credito, stipulando, dapprima con OS e poi con
Findomestic, due finanziamenti. Quest'ultimi prestiti hanno consentito il pagamento, seppur non regolare, di alcuni ratei del mutuo arretrati, al fine di scongiurare le azioni esecutive in loro danno.
6) è stata indicata la durata predeterminata, con messa a disposizione di un attivo pari ad euro € €
152.639,57, che saranno corrisposti secondo le seguenti tempistiche:
1 Pagamento in prededuzione: - OCC (€ 8.046,56): 1/3 alla consegna della relazione attestata e 2/3 all'omologa, mediante utilizzo dell'acconto iniziale di € 12.000,00 (TFR);
- Advisor (€ 5.000,00): € 3.953,44 all'omologa mediante utilizzo dell'acconto iniziale e il residuo in
3 rate mensili di € 348,85.
2. Pagamento creditori:
- Crediti ipotecari ( e ): in 236 rate mensili;
CP_4 Controparte_5
- Restanti creditori: in 24 rate mensili a partire dal 13° mese successivo all'omologa
Il tutto a decorrere dall'omologazione del piano.
7) il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, percentuale degli ipotecari in misura (84%) non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del patrimonio su cui insiste il privilegio (immobile ipotecato e pignorato stimato in 152.000,00 euro), percentuale dei creditori privilegiati nella misura del 23% e percentuale dei creditori chirografari nella misura del 10%.
Ritenuto, in conclusione, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti, così come originariamente proposto, integrato il 10/10/2025, deve essere omologato;
- con l'omologazione divengono inefficaci le trattenute del quinto dello stipendio, sia per cessione che per delega di pagamento in essere in favore dei creditori sussistenti alla data del presente provvedimento, i cui accantonamenti dovranno esser restituiti in favore del debitore stesso;
- ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., oltre all'istanza di liquidazione dei compensi;
visto l'art. 70 c.c.i.i.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso 04/06/2025 da (C.F. ) e ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e integrato il 10.10.2025.
Dichiara chiusa la procedura. Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura del gestore della crisi, ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di
Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.
Dispone che, a cura del gestore della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro del ricorrente,
al fine di provvedere alla cessazione della trattenuta per la cessione del quinto Controparte_6
(DO e GO UC), con corresponsione di quanto già accantonato in favore del lavoratore stesso.
Dispone che il gestore della crisi vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i..
Ragusa, 18/12/2025. Il giudice Dott. Francesco Rio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco RIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data 04/06/2025 da (C.F. ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), con l'ausilio dell'avv. Giulia Occhipinti e del gestore della crisi dott.ssa C.F._2
HI Paolino;
considerato che
le osservazioni di attengono alla sola titolarità del credito, che resta in capo CP_1 agli enti impositori, i quali, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
la precisazione del credito da parte di comporta addirittura una riduzione dell'importo del debito Controparte_2 ipotecario, pari a € 26.971,89, rispetto ai € 28.550,19 originariamente previsti;
ritenuto che
la proposta deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:
1) il presente tribunale è competente in virtù della residenza del debitore in Ragusa (RG);
2) la proposta, alla luce delle integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67
c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2,
c.c.i.i.;
3) il debitore istante è qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto i propri debiti per cause non professionali (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
4) il debitore istante versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (oltre 200.000,00) e patrimonio prontamente liquidabile (stipendio di e contributo mensile di;
Parte_1 Persona_1
5) non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, dal mantenimento dei figli agli studi. I Per_ ricorrenti, difatti, hanno due figli: nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Per_1
2.2.1995 ( ), residente in [...]. In particolare, C.F._3
tra il 2019 ed il 2020, ha frequentato il corso per l'ottenimento della licenza da pilota Per_1 presso Aero Club dell'Aeroporto di Catania, il cui costo complessivo è stato di € 54.356,24. Al fine di poter frequentare il corso, lo stesso si è trasferito a Catania, locando una stanza in appartamento condiviso, con canone mensile di € 150,00 oltre utenze e spese (per complessivi € 12.000,00 circa).
Per fare fronte a tali ingenti spese, i ricorrenti hanno dovuto accendere un altro mutuo con
[...]
il 14.3.2019, con erogazione di € 128.000,00, di cui € 100.000,00 circa Controparte_3 utilizzati per estinguere l'originario mutuo concesso dal medesimo istituto nel 2015, ottenendo -di fatto- una sostanziale rinegoziazione del primo- ed il residuo a copertura parziale delle suddette spese. Poco dopo la concessione del mutuo, a causa della pandemia Covid-19, il sig. è Pt_1 stato posto in cassa integrazione, con una riduzione dello stipendio di oltre il 30%, da marzo a giugno 2020 nonché da gennaio 2021 ad aprile 2021, oltre che da settembre a novembre 2021.
Durante il periodo di cassa integrazione, nel 2020, lo stesso richiedeva ed otteneva la sospensione del mutuo, pagando esclusivamente la quota relativa agli interessi, comunque esosa poiché pari a circa € 420,00 mensili. Diversamente, nel 2021, nonostante la richiesta, lo stesso ha continuato a pagare solo la quota degli interessi ma creando una morosità costante, confidando nell'accoglimento della moratoria. Solo nel novembre 2021, con raccomandata del 24.3.2023 la comunicava la decadenza dal beneficio del termine. Peraltro, la pandemia ha avuto riflessi CP_3 negativi anche nelle prospettive lavorative del figlio dei ricorrenti, il quale, nonostante il Per_1 conseguimento della licenza, a causa delle limitazioni dei voli nel biennio 2020 – 2022 è rimasto Per_ inoccupato, salvo lavori saltuari, gravando sulla famiglia. Al contempo, la figlia dal 2021 al mese di luglio 2023 ha vissuto a Pisa, con un costo di locazione mensile di circa € 300,00, oltre utenze (totale biennio € 9.000,00 circa), frequentando la facoltà di Economia Aziendale. A decorrere dal mese di settembre 2023, la stessa è rientrata a Ragusa, presso la casa familiare, conseguendo la laurea nel 2025. Nell'impossibilità di provvedere alle obbligazioni assunte ed in considerazione delle spese da affrontare mensilmente per il mantenimento degli studi dei figli, i ricorrenti si determinava a far ricorso ad ulteriore credito, stipulando, dapprima con OS e poi con
Findomestic, due finanziamenti. Quest'ultimi prestiti hanno consentito il pagamento, seppur non regolare, di alcuni ratei del mutuo arretrati, al fine di scongiurare le azioni esecutive in loro danno.
6) è stata indicata la durata predeterminata, con messa a disposizione di un attivo pari ad euro € €
152.639,57, che saranno corrisposti secondo le seguenti tempistiche:
1 Pagamento in prededuzione: - OCC (€ 8.046,56): 1/3 alla consegna della relazione attestata e 2/3 all'omologa, mediante utilizzo dell'acconto iniziale di € 12.000,00 (TFR);
- Advisor (€ 5.000,00): € 3.953,44 all'omologa mediante utilizzo dell'acconto iniziale e il residuo in
3 rate mensili di € 348,85.
2. Pagamento creditori:
- Crediti ipotecari ( e ): in 236 rate mensili;
CP_4 Controparte_5
- Restanti creditori: in 24 rate mensili a partire dal 13° mese successivo all'omologa
Il tutto a decorrere dall'omologazione del piano.
7) il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, percentuale degli ipotecari in misura (84%) non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del patrimonio su cui insiste il privilegio (immobile ipotecato e pignorato stimato in 152.000,00 euro), percentuale dei creditori privilegiati nella misura del 23% e percentuale dei creditori chirografari nella misura del 10%.
Ritenuto, in conclusione, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti, così come originariamente proposto, integrato il 10/10/2025, deve essere omologato;
- con l'omologazione divengono inefficaci le trattenute del quinto dello stipendio, sia per cessione che per delega di pagamento in essere in favore dei creditori sussistenti alla data del presente provvedimento, i cui accantonamenti dovranno esser restituiti in favore del debitore stesso;
- ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., oltre all'istanza di liquidazione dei compensi;
visto l'art. 70 c.c.i.i.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso 04/06/2025 da (C.F. ) e ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e integrato il 10.10.2025.
Dichiara chiusa la procedura. Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura del gestore della crisi, ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di
Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.
Dispone che, a cura del gestore della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro del ricorrente,
al fine di provvedere alla cessazione della trattenuta per la cessione del quinto Controparte_6
(DO e GO UC), con corresponsione di quanto già accantonato in favore del lavoratore stesso.
Dispone che il gestore della crisi vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i..
Ragusa, 18/12/2025. Il giudice Dott. Francesco Rio