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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 12391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. V.G. 12391/2023 avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
CF: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E DA
(CF: ), nata ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Scudero
RICORRENTI Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di omologare con sentenza la
[...] Parte_2
separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) in data 09/07/2013, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) al n. 189, parte 2, serie A, anno 2013.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva emessa in data 22/03/2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando termine fino al 18/09/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
____
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione consensuale n. 1550/2024, pronunciata da questo Tribunale il 22/03/2024 e pubblicata il 25/03/2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, confermando le condizioni già formulate col ricorso:
“1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, e ciascuno consente che all'altro venga rilasciato il passaporto dalle competenti Autorità.
2. I coniugi dichiarano reciprocamente, di non aver diritto a mantenimento e/o alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. I mobili, arredi e pertinenze che attualmente si trovano all'interno della dimora coniugale, vengono assegnati al sig. avendo la sig.ra già provveduto a portare via, Parte_1 Parte_2
con l'espresso consenso del primo, quelli di suo interesse, nonché tutti gli effetti personali.
4. I coniugi, ciascuno in ragione della propria quota di proprietà, si impegnano a sostenere le spese occorrende per la messa in liquidazione e la definitiva estinzione della società “Regno delle Due
Sicilie s.r.l..”, con sede legale in Acireale (CT) Via Leonardo da Vinci n.77, P.I. Rea CT P.IVA_1
n.352477, nonché al pagamento degli eventuali debiti di ogni genere ad essa riconducibili, che do- vessero emergere in esito a detta attività.
5. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni diverso reciproco rapporto di dare ed avere, e di non aver più nulla pretendere l'uno dall'altro.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12391/23 R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) in data
09/07/2013 tra , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) al n. 189, parte 2, serie A, anno
2013, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
24.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rossella Vittorini dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. V.G. 12391/2023 avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
CF: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E DA
(CF: ), nata ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Scudero
RICORRENTI Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di omologare con sentenza la
[...] Parte_2
separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) in data 09/07/2013, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) al n. 189, parte 2, serie A, anno 2013.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva emessa in data 22/03/2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando termine fino al 18/09/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
____
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione consensuale n. 1550/2024, pronunciata da questo Tribunale il 22/03/2024 e pubblicata il 25/03/2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, confermando le condizioni già formulate col ricorso:
“1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, e ciascuno consente che all'altro venga rilasciato il passaporto dalle competenti Autorità.
2. I coniugi dichiarano reciprocamente, di non aver diritto a mantenimento e/o alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. I mobili, arredi e pertinenze che attualmente si trovano all'interno della dimora coniugale, vengono assegnati al sig. avendo la sig.ra già provveduto a portare via, Parte_1 Parte_2
con l'espresso consenso del primo, quelli di suo interesse, nonché tutti gli effetti personali.
4. I coniugi, ciascuno in ragione della propria quota di proprietà, si impegnano a sostenere le spese occorrende per la messa in liquidazione e la definitiva estinzione della società “Regno delle Due
Sicilie s.r.l..”, con sede legale in Acireale (CT) Via Leonardo da Vinci n.77, P.I. Rea CT P.IVA_1
n.352477, nonché al pagamento degli eventuali debiti di ogni genere ad essa riconducibili, che do- vessero emergere in esito a detta attività.
5. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni diverso reciproco rapporto di dare ed avere, e di non aver più nulla pretendere l'uno dall'altro.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12391/23 R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) in data
09/07/2013 tra , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale (CT) al n. 189, parte 2, serie A, anno
2013, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
24.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rossella Vittorini dott. Massimo Escher