Versione
29 dicembre 1995
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19 aprile 2017
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Art. 7. (Piani di risanamento acustico) 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
(( 5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 . Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto. )) (( 5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 . ))
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
(( 5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 . Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto. )) (( 5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 . ))
Commentari • 4
- 1. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 4 novembre 2012 · 4.163819
[…] Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 57
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/02/2016, n. 409Provvedimento: […] Esame ed osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva» ed il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, nella parte in cui non prevedono l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e all'art. 13 della legge regionale Piemonte 20 ottobre 2000, n. 52. […] - Gli artt. 4 e 7 della legge n. 447-1995, e gli artt. 6 e 13 della legge regionale Piemonte n. 52-2000 impongono al Comune di adottare, in tali casi, il piano di risanamento.Leggi di più...
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