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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18851/2024 promossa da:
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 dell'avv. UGHETTO MONFRIN ELENA ILARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario in TORINO il 14/01/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00022 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.04.1996, il 02.04.2002 maggiorenne ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, il 04.04.2007 ed EL il 04.12.2011. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2023.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_2 Parte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore EL congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso il padre.
DISPONE che, salvo diversi accordi, la madre la terrà con sé secondo il seguente calendario: due giorni alla settimana (martedì e mercoledì con pernottamento) e weekend alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina. Durante le vacanze di Natale ed estive la figlia permarrà al 50% presso ciascun genitore. Nei periodi in cui il padre è fuori Torino per lavoro, la figlia starà, come già è in uso tra le parti, presso la madre.
NULLA DISPONE circa l'abitazione coniugale sita in Torino (To), Corso Monte Cucco 73 scala avendo la Sig.ra già provveduto al trasferimento della propria quota al Sig. , così Pt_2 Pt_1 come previsto in sede di separazione consensuale.
DISPONE la contribuzione diretta della figlia minore EL e di e , maggiorenni ma Per_3 Per_2 non ancora economicamente autosufficienti, ad entrambi i genitori, ponendo a carico dei signori e , nella percentuale del 50%, il pagamento delle spese straordinarie mediche non Pt_2 Pt_1 coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative - necessitate, documentate e concordate.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i coniugi. DÀ ATTO che con il rispetto di quanto previsto nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a favore delle figlie minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18851/2024 promossa da:
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 dell'avv. UGHETTO MONFRIN ELENA ILARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario in TORINO il 14/01/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00022 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.04.1996, il 02.04.2002 maggiorenne ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, il 04.04.2007 ed EL il 04.12.2011. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2023.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_2 Parte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore EL congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso il padre.
DISPONE che, salvo diversi accordi, la madre la terrà con sé secondo il seguente calendario: due giorni alla settimana (martedì e mercoledì con pernottamento) e weekend alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina. Durante le vacanze di Natale ed estive la figlia permarrà al 50% presso ciascun genitore. Nei periodi in cui il padre è fuori Torino per lavoro, la figlia starà, come già è in uso tra le parti, presso la madre.
NULLA DISPONE circa l'abitazione coniugale sita in Torino (To), Corso Monte Cucco 73 scala avendo la Sig.ra già provveduto al trasferimento della propria quota al Sig. , così Pt_2 Pt_1 come previsto in sede di separazione consensuale.
DISPONE la contribuzione diretta della figlia minore EL e di e , maggiorenni ma Per_3 Per_2 non ancora economicamente autosufficienti, ad entrambi i genitori, ponendo a carico dei signori e , nella percentuale del 50%, il pagamento delle spese straordinarie mediche non Pt_2 Pt_1 coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative - necessitate, documentate e concordate.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i coniugi. DÀ ATTO che con il rispetto di quanto previsto nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a favore delle figlie minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.