Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2432 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Regolamentazio Sezione Unica ne dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
nella persona dei magistrati
Dott.ssa Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott.ssa Marta dell'Unto Giudice
riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.2432/24 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) elettivamente domiciliato presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. CATERINA BALDO (c.f. ) sito in 53036 Poggibonsi (SI), C.F._2 Via Salceto n. 91, e dell'Avv. VALENTINA FABBRINI (c.f. ) che lo C.F._3 rappresentano, assistono, difendono, giusta procura riversata in atti. Nei confronti di:
nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Montagni (Cod. Fisc. ), C.F._5 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Montespertoli (FI), Via delle Fontanelle n.5 RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede (visto in data 21.01.2025)
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figlia naturale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate e depositate il 12.03.2025
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, ha assunto: Parte_1
- di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con la SInora;
Parte_2
- che dalla loro relazione affettiva nasceva in data 15.06.2019, a Siena, la figlia, Per_1
- che a seguito della fine della relazione tra le parti e dai disaccordi intervenuti per la gestione della bambina, si determinava a proporre il presente ricorso.
Pagina 1
Per_ 1) disporre che la minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Castellina in Chianti (SI) Via Martini di Montemaggio n. 16 ove attualmente vive ed ove la SInora Pt_2
e la minore trasferiranno la propria residenza anagrafica;
2) Disporre che il SInor e la SInora eserciteranno, in pari grado, la Pt_1 Parte_2 Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia . In ragione dell'affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione della figlia e dovranno pertanto consultarsi, previamente e tempestivamente per qualsiasi decisione che riguardi la formazione, l'istruzione e la salute della stessa. Sarà Per_ cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione di e dovranno rendersi partecipi delle attività svolte dalla figlia nel tempo libero, concordandone, previamente e tempestivamente, i tempi e i modi. Le decisioni di maggiore importanza, per quanto riguarda educazione, formazione, istruzione e salute della figlia, saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale permarrà la figlia, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Per_
4) Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro e con la rispettiva famiglia di origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere la minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare possibili conflitti di lealtà. Per_
5) Disporre comunque che il SInor terrà con sé la figlia , ogni qualvolta vorrà, Pt_1 tenendo prioritariamente conto delle eSIenze ed impegni della bambina e comunque secondo il seguente calendario, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia l'organizzazione della propria vita:
- dalla data della sottoscrizione del presente accordo e fino alla Pasqua 2025 il padre terrà con sé la figlia due giorni alla settimana indicativamente il martedì e la domenica con pernottamento;
- per le festività Pasquali 2025 la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore con pernottamento;
Per_
- successivamente, il terrà con sé un fine settimana ogni 15 gg decorrente Pt_1 dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero in periodo non scolastico dalle ore 10:00 circa di mattina prelevandola da casa della madre, sino alla domenica sera Per_ all'incirca alle 19.30 riaccompagnando presso la casa della madre oltre n. 1 giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il mercoledì o il giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori, nella settimana in cui godrà del lungo week-end dall'uscita da scuola, ovvero da casa della madre, riaccompagnando la figlia a scuola, Per_ ovvero a casa della madre. Nella settimana in cui la figlia trascorrerà invece il week-end con la madre, il padre avrà con sé, in quella settimana, la bambina per n. 2 giorni consecutivi sempre con pernottamento, indicativamente il martedì ed il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori. Entrambi i genitori concordano circa l'applicazione della massima collaborazione e della piena flessibilità ed elasticità, tenendo conto del prevalente interesse e delle eSIenze della minore. 6) Disporre che in caso di impossibilità dell'uno o dell'altro genitore di seguire il calendario sopra indicato, per comprovati motivi di lavoro e/o salute e/o personali, i genitori chiederanno prioritariamente all'altro genitore di occuparsi della bambina,
Pagina 2 fermo restando, ove possibile, un congruo preavviso di almeno 24 ore. Ove anche l'altro genitore non fosse disponibile alla richiesta sostituzione, i genitori ricorreranno all'aiuto dei nonni ed in caso di loro indisponibilità ricorreranno agli aiuti esterni (baby sitter) i cui eventuali costi verranno sostenuti tra i genitori nella misura del 50% Per_ ciascuno (cfr. anche punto 12). Entrambi i genitori riconoscono il diritto di alla bigenitorialità e, conseguentemente, il suo diritto a mantenere un adeguato e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali. 7) Disporre che nelle vacanze estive, da intendersi come periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, consecutive o non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà ad anni alterni alla madre ed al padre. Entrambi i genitori, inoltre, potranno godere di una c.d. terza settimana di ferie da poter trascorrere con la figlia Per_
ogni anno, previa comunicazione da fare all'altro genitore almeno 30 giorni prima. Le frequentazioni ordinarie genitori-figlia minore saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia della figlia medesima. Al termine dei suddetti periodi di vacanza, l'alternanza riprenderà secondo quanto previsto dal calendario di visite ordinario. In occasione dei periodi di vacanza trascorsi dalla minore con ciascun genitore e dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la bambina nonché a garantire il contatto telefonico quotidiano tra la figlia stessa e l'altro genitore, fatta salva la facoltà degli stessi (genitori) di poter andare a trovare la figlia nei luoghi di villeggiatura. 8) Disporre che nelle vacanze natalizie, da intendersi come il periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni della Vigilia, del Natale, di Santo Stefano, del 31 dicembre, del 1° gennaio e dell'Epifania. Per_ Per le festività Pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni. Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) ed i c.d. ponti previsti dal calendario scolastico verranno trascorse da ciascun genitore con la figlia in modo da garantire tempi paritari ed alternanza di anno in anno. Il compleanno della minore sarà trascorso dalla medesima, ove possibile, con entrambi i genitori (ad esempio, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro), altrimenti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Ciascun genitore, ove lo richieda, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_
. Per_
9) Disporre che ciascun genitore, quando la figlia è presso di sé, dovrà garantire a almeno uno o due liberi contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore, se possibile, anche tramite skype o altro mezzo analogo.
10)Disporre che i genitori si impegnino a riconsiderare le condizioni di cui al presente atto, secondo buona fede e correttezza e nell'esclusivo interesse morale e materiale Per_ della figlia, anche in dipendenza delle scelte ed inclinazioni di .
11) In considerazione della permanenza della figlia presso ciascun genitore, delle presumibili eSIenze economiche della minore, rapportate all'età (di anni 5 e mezzo) ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire nonché dell'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico (cfr. Punto 13), disporre che il SI. Pt_1 Per_ verserà, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma
[...] di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_2 Per_ 12) Disporre che le spese straordinarie per , saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come individuate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, ad eccezione delle sole spese per la scuola di canto che frequenta Per_
di cui si farà carico in via esclusiva il Poli. Ai fini della dimostrazione del
Pagina 3 preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione e-mail o comunque scritta all'altro genitore con dimostrazione dell'avvenuta consegna, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, ed i relativi giustificativi di spesa, per quanto possibile, dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute nonché alla minore (ad esempio le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica, se dovuta, e dalla documentazione fiscale con l'indicazione del codice fiscale della minore). Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore, con e-mail o comunque per iscritto con dimostrazione dell'avvenuta consegna, la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione, ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile. 13) In merito all'assegno unico i comparenti concordano che lo stesso venga percepito al 100% dalla SI.ra ; gli stessi precisano che per l'anno 2025 la Parte_2 richiesta dell'assegno unico è stata presentata dal SInor il quale ha versato e si Pt_1 impegna a continuare a versare gli importi percepiti e che percepirà dall'INPS sul conto corrente della SInora Ai fini della richiesta dell'Assegno per il Nucleo Pt_2 Familiare a favore della SInora in via esclusiva per l'anno 2026 il si Pt_2 Pt_1 impegna sin da ora a formalizzare il proprio assenso sul sito dell'INPS ed a porre in essere quant'altro necessario al fine di far beneficiare dell'ANF esclusivamente la SI.ra , presentando la rinuncia, per la quota che non sarà più di sua spettanza, Pt_3 nei tempi e nelle modalità prescritte dalla legge. 14) Le parti concordano che nell'ipotesi in cui la SInora dovesse Parte_2 lasciare definitivamente l'abitazione di Castellina in Chianti della di lei madre, ove Per_ attualmente risiede con la figlia , per trasferirsi in un'abitazione in affitto e ove dovesse pagare un contributo per l'abitazione e si trovasse in difficoltà economiche, il SInor si impegna a mettere a disposizione della SInora e della minore Pt_1 Pt_2 Per_
l'abitazione di sua proprietà di Via Austria in Poggibonsi attualmente gravata da mutuo e ove risiede il di lui fratello, senza chiedere alcunché alla SInora a Pt_2 puro titolo gratuito ed in favore della stessa.
15) Disporre che i genitori si impegnino ad adottare tutte le opportune cautele, nella frequentazione della figlia minore con le terze persone, con le quali i genitori intraprenderanno future relazioni sentimentali e ad individuare, di comune accordo, i Per_ tempi e le modalità più idonee, ad introdurre alla minore tali persone, affinché rimanga esente da ogni tipo di pregiudizio. Per_
16)Disporre che ogni eventuale viaggio all'estero della figlia con un genitore dovrà essere preventivamente autorizzato, per iscritto, dall'altro genitore o, in caso di mancato accordo, preventivamente autorizzato dal Giudice. Disporre che entrambi i ricorrenti concedano assenso al rilascio del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per sé e per la figlia impegnandosi affinché tutti gli adempimenti di carattere burocratico riguardanti la propria figlia (come nel caso, ad esempio, del rinnovo di qualsiasi certificazione anagrafica e/o scolastica, come le deleghe al ritiro della bambina a scuola et similia) possa avvenire speditamente con il consenso e il contributo fattivo di entrambi, con spirito di collaborazione e, se del caso, adottando ogni percorso amministrativo facilitatore di tali adempimenti. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicare previamente e tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti all'estero con la figlia, e le date degli stessi, garantendo sempre la possibilità di contatto ed accesso telefonico all'altro genitore. Le spese e onorari di assistenza legale nel presente procedimento sono interamente
Pagina 4 compensate tra le parti.
Il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. Le conclusioni, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse della minore, possono essere recepite dal Collegio. Il P.m. ha ricevuto gli atti e ha apposto il proprio visto in data 21 gennaio 2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) Parte_2 provvede come da conclusioni congiunte riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena, Camera di ConSIlio 20 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Bernardini Il Giudice rel
Marianna Serrao
Nota: Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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