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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1669/2022, al quale è riunito il procedimento n. R.G.
2029/2022, promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MIRIAM DELL'ALI;
OPPONENTE E ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARMELO RUTA;
OPPOSTO E CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 385/2022 del
21.3.2022, notificato in data 22.3.2022. Citazione in opposizione notificata in data 1.5.2022. Decreto ingiuntivo basato su corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale;
importo ingiunto di € 163.763,52, oltre interessi e spese. Riunita
ad opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 497/2022 del
21.4.2022, notificato in data 22.4.2022. Citazione in opposizione notificata in data 31.5.2022. Decreto ingiuntivo basato su corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale;
importo ingiunto di € 489.272,08, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- revocare il decreto ingiuntivo n° 385/22 opposto;
- accertare e dichiarare che il
nulla deve al professionista;
- in subordine e in via Parte_1
riconvenzionale, accertare e dichiarare che il ha Parte_1
corrisposto una somma maggiore al professionista pari ad € 14.359,83; - con
vittoria di spese ed onorari di giudizio.
- revocare il decreto ingiuntivo n° 497/22 opposto;
- accertare e dichiarare che il
nulla deve al professionista;
- con vittoria di spese ed Parte_1
onorari di giudizio.
Per parte opposta:
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e concessa la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare o con qualunque
statuizione ritenere inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
385/22 proposta dal per la sua infondatezza sia in fatto che Parte_1
in diritto. - Con il favore delle spese.
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Previa concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare o con
qualunque statuizione ritenere inammissibile l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 497/22 proposta dal per la sua infondatezza Parte_1
sia in fatto che in diritto. - Con il favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 1.5.2022, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ragusa il 21.3.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 163.763,52, oltre interessi e spese, in favore di . Con atto di CP_1
citazione in opposizione ritualmente notificato in data 31.5.2022, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2022 emesso dal Tribunale
di Ragusa il 21.4.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
489.272,08, oltre interessi e spese, in favore di . CP_1
Con provvedimento del 27.9.2022, i due procedimenti venivano riuniti nel procedimento n. R.G. 1669/2022. Con provvedimento del 16.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre analizzare la questione di rito relativa all'abusivo frazionamento del credito. L'ingiungente aziona la propria unitaria pretesa creditoria,
avente ad oggetto i compensi derivanti dall'esecuzione di un incarico professionale affidatogli dal a mezzo di due distinti ricorsi monitori. Chiamato a Parte_1
dedurre sulla questione, afferma di aver correttamente instaurato due procedimenti, in quanto il decreto ingiuntivo n. 385/2022 è fondato su fatture emesse tra il 2015 e il
2016, oggetto di determine di liquidazione dell'ente locale poi revocate, mentre il decreto ingiuntivo n. 497/2022 è fondato su crediti maturati successivamente, portati da fatture emesse nel 2022 e non ancora oggetto di determina di liquidazione.
Non può aderirsi alla ricostruzione di parte opposta, atteso che i crediti ingiunti a mezzo del decreto ingiuntivo n. 497/2022 sono basati su fatture emesse il 26.2.2022, mentre il ricorso conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo n. 385/2022 è stato proposto in data 17.3.2022. Pertanto, la pretesa creditoria dell' era già CP_1
interamente maturata al momento della proposizione del primo ricorso monitorio ed il suo frazionamento in due distinti procedimenti appare sintomatico di un abusivo comportamento processuale.
Ciononostante, recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha affermato che a
fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito
[…] la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
qualora la
rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in
contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo
di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
se, analizzata la
questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo
frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile
l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la
decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se
pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario (Cass., SS. UU. n. 7299/2025).
Nel caso di specie, i due procedimenti sono stati tempestivamente riuniti, così evitando un inutile dispendio di attività processuale ed il rischio di giudicati contrastanti.
L'abusivo frazionamento del credito non può, pertanto, condurre ad una pronuncia di improponibilità, ma può comunque assumere rilevanza sotto il profilo delle spese processuali.
Procedendo all'analisi del merito, dalla documentazione versata in atti si desume che:
- il ha predisposto un “Programma Innovativo in ambito Urbano Parte_1
denominato Contratto di Quartiere II Modica-Sorda” per i quartieri e le aree di contrada Treppiedi (Nord e Sud) a forte presenza di Edilizia Economica e Popolare e
con elementi significativi e gravi di Degrado Sociale ed Urbano, che è stato approvato e finanziato dal per un importo pubblico (statale e Controparte_2
regionale) di € 7.000.000,00;
- con determinazioni sindacali n. 2471 del 2.10.2003 e n. 2099 del 12.7.2005 il
[...]
ha affidato all'ing. l'incarico di Responsabile Tecnico del Parte_1 CP_1
“Contratto di Quartiere II Modica-Sorda”;
- con successiva determina del dirigente del IV settore n. 993 del 4.4.2006, l'ing. CP_1
è stato nominato Consulente Generale del RUP e dell'Ufficio Tecnico per la fase di predisposizione dei Progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e per la fase di esecuzione dei lavori;
- in data 9.6.2006 il e l'ing. hanno stipulato il “disciplinare Parte_1 CP_1
per l'incarico di consulente generale per la redazione della proposta definitiva degli
interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni
da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato
Contratto di Quartiere II del Comune di ; Pt_1
- in data 19.12.2007 le parti hanno stipulato una “integrazione del disciplinare del
09/06/06 per l'incarico di consulente generale per la redazione della proposta
esecutiva degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse
urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano
denominato Contratto di Quartiere II del Comune di ”, il cui art. 4 prevedeva Pt_1
che “il compenso per le varie voci […] farà riferimento al quadro delle spese tecniche
e generali allegato al Progetto Definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi del 15.11.2006 Tav. A23 nella misura massima, per ciascuna voce di spesa, non superiore
all'80% dell'importo delle singole voci”;
- il Progetto esecutivo è stato approvato dal R.U.P. con parere n. 46 del 21.12.2007 e dalla Giunta Comunale con Delibera n. 208 del 27.12.2007, per l'importo totale di €
9.819.000,00;
- con nota n. 50490 prot. del 6.8.2008 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato che “il Comitato Paritetico […] ha approvato la relazione del
responsabile regionale con la quale è stata verificata la coerenza del progetto
esecutivo rispetto al progetto definitivo a suo tempo approvato dal Comitato stesso
con le seguenti osservazioni: “[…] la parcella relativa alle prestazioni di
progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione va ricalcolata in funzione dell'importo dei lavori indicato nel quadro
economico ed approvato da questo Comitato ed in relazione a quanto pattuito nel
contratto di consulenza (50% dell'importo complessivo delle prestazioni sopra
indicate); […]. Solo entro tali limiti tali spese saranno riconosciute”;
- il ha, quindi, provveduto a ricalcolare gli importi relativi alle Parte_1
competenze tecniche predisponendo una I Perizia di Variante e suppletiva del
10.2.2012, approvata dal R.U.P. con parere n. 8 del 25.7.2012 e dal Dirigente dei
LL.PP. con determina n. 2247 del 17.9.2012.
Alla luce delle suddette allegazioni risulta provata, oltre che incontestata, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa e l'esecuzione da parte dell'opposto delle prestazioni indicate nel ricorso monitorio. L'oggetto del contendere attiene esclusivamente all'entità del corrispettivo.
In merito, il opponente deduce che: Pt_1 - a seguito della nota n. 50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici, il quadro economico delle spese tecniche e generali di cui al disciplinare stipulato dalle parti in data 19.12.2007 – che prevedeva che il compenso per le attività
professionali fosse quantificato nella misura massima dell'80% di quelle indicate nel quadro delle spese tecniche e generali di cui alla tav. A23 del progetto definitivo approvato in sede di conferenza di servizi in data 15.11.2006 – è stato rideterminato nella misura del 50% a mezzo di Perizia di Variante;
- per effetto di tale rideterminazione, le somme spettanti all'ing. ammontano ad CP_1
un totale di € 520.715,28, ma l'ente locale gli ha già corrisposto la maggior somma di
€ 535.075,11, per cui non sussiste alcun debito residuo nei suoi confronti ed anzi l'eccesso (€ 14.359,83) deve essere restituito;
- in mancanza di impegno spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. nulla può essere preteso dall'ingiungente.
Per contro, parte opposta deduce che:
- a seguito di suddetta nota dell'Assessorato Regionale non è intervenuto alcun accordo fra le parti per la riduzione dei compensi né è stata disposta alcuna modifica dei disciplinari;
anzi, negli anni 2012-2013, il ha versato ad Parte_1 CP_1
acconti in misura del 40% – quota parte sul dovuto nella percentuale complessiva dell'80% – a titolo di onorari;
- le prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria sono differenti da quelle saldate dall'ente locale per un importo complessivo di € 535.075,11;
- l'impegno di spesa è documentato dall'iscrizione nel bilancio del con Pt_1
l'approvazione del progetto definitivo e dalle determinazioni nn. 2254, 2255 e 2256 del 7.09.2018 del Dirigente del V Settore del Comune, con le quali è stata disposta la liquidazione dei crediti dell'esponente, poi pretestuosamente annullate in autotutela.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'art. 4 dell'integrazione del disciplinare stipulata dalle parti in data 19.12.2007,
prevede “Il compenso per le varie voci (Attività, Anticipazione spese, Consulenze,
Progettazioni esecutive, consulenze specialistiche, monitoraggio, controllo e direzione
lavori, contabilità, ecc.) farà riferimento al quadro delle spese tecniche e generali
allegato al Progetto Definitivo approvato nella Conferenza dei Servizi del 15.11.2006
Tav. A23 nella misura massima, per ciascuna voce di spesa, non superiore al 80%
dell'importo delle singole voci. Gli importi di cui alla presente Convenzione, già
previsti nel quadro economico generale del Progetto definitivo e dettagliatamente
quantificati nella Tav. A23 verranno analiticamente determinati sulla base delle
effettive attività svolte durante il corso delle prestazioni fermo restando il tetto massimo
indicato (80% dell'importo delle singole voci di spesa)”. Inoltre, l'art. 5 prevede “Il
pagamento delle competenze al Consulente Generale avverrà dietro richiesta di
quest'ultimo, formalizzata mediante invio di relazione dettagliata sulle singole attività
svolte per ogni voce di spesa con allegata fattura, dopo l'accreditamento al Pt_1
delle somme del Finanziamento pubblico”.
Dalla lettura congiunta delle richiamate clausole contrattuali si desume che il Parte_1
e l'ing. non hanno concordato una precisa entità del corrispettivo,
[...] CP_1
demandando la sua determinazione – entro un tetto massimo stabilito (80% delle singole voci del quadro delle spese tecniche e generali allegato al Progetto Definitivo
approvato nella Conferenza dei Servizi del 15.11.2006 Tav. A23) – ad un momento successivo rispetto allo svolgimento dell'attività e all'accreditamento del finanziamento all'ente locale.
A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P. e dalla Giunta
Comunale, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha emesso la nota n. 50490
prot. del 6.8.2008 con cui ha stabilito che “il Comitato Paritetico […] ha approvato la
relazione del responsabile regionale con la quale è stata verificata la coerenza del
progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo a suo tempo approvato dal Comitato
stesso con le seguenti osservazioni: “[…] la parcella relativa alle prestazioni di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione va ricalcolata in funzione dell'importo dei lavori indicato nel quadro
economico ed approvato da questo Comitato ed in relazione a quanto pattuito nel
contratto di consulenza (50% dell'importo complessivo delle prestazioni sopra
indicate)”.
Per effetto di tale determinazione il ha correttamente provveduto a Parte_1
ricalcolare gli importi relativi alle competenze tecniche predisponendo una I Perizia di
Variante del 10.2.2012, sottoscritta dallo stesso in qualità di Consulente CP_1
Generale e approvata dal R.U.P. con parere n. 8 del 25.7.2012 e dal Dirigente dei
LL.PP. con determina n. 2247 del 17.9.2012. In particolare, tale perizia disponeva che il
“Quadro Economico del Progetto”, alla sub-voce “4) Spese Tecniche e Generali” –
comprensiva del compenso professionale di parte opposta – della voce “B) Somme a
disposizione dell'Amministrazione”, subisse una riduzione dall'originaria somma di €
1.429.200,33 alla somma di € 876.227,25 (cfr. Tav. 1). Successivamente, in seno al
Quadro Economico della nuova Perizia di Variante e Suppletiva del 25.7.2012,
l'importo è stato ulteriormente ridotto alla somma di € 674.133,24 (cfr. Tav. 11 bis). In conseguenza dei succitati interventi, le somme da corrispondere ad a titolo di CP_1
onorario per l'attività professionale svolta ammontano ad un totale di € 520.715,28, così
meglio specificato: Progettazione definitiva ed esecutiva: € 139.272,95; Direzione
Lavori, misura e contabilità: € 152.138,01; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 31.415,62; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: €
80.293,53; Redazione Perizia di variante e Suppletiva: € 58.847,26; Piani particellari di esproprio: € 58.747,91.
Deve ritenersi che parte opposta abbia accettato, mediante sottoscrizione della Perizia di variante del 10.2.2012, una riduzione del proprio compenso professionale rispetto all'ammontare pattuito in sede di disciplinare. L'ulteriore rideterminazione a ribasso,
conseguente alla nota regionale, non è stata specificamente sottoscritta dall' ma CP_1
è comunque operativa in conseguenza della decisione del Comitato Paritetico di ricalcolare la parcella professionale nei limiti del 50%. Tale decisione è stata, infatti,
assunta mediante atto dotato di valenza provvedimentale proveniente dall'ente finanziatore, che produce effetto nei confronti delle parti in causa indipendentemente dalla stipulazione di un nuovo disciplinare d'incarico.
In senso conforme si è anche espressa la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.
1778/2023 del 18.10.2023, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Ragusa n. 1387/2021 pronunciata a esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n.
3154/2014 proposta dal nei confronti dell' parimenti basata Parte_1 CP_1
su compensi professionali scaturenti dall'esecuzione del medesimo progetto.
L'opposizione va, quindi, accolta e per l'effetto devono essere revocati il decreto ingiuntivo n. 385/2022 e il decreto ingiuntivo n. 497/2022 emessi dal Tribunale di
Ragusa in favore di rispettivamente in data 21.3.2022 e in data CP_1 21.4.2022 per la somma complessiva di € 653.035,60, calcolata sulla base dell'80%
delle spese tecniche e generali allegato al Progetto Definitivo approvato nella
Conferenza dei Servizi del 15.11.2006.
Ciò posto, il ha prodotto in giudizio un prospetto di pagamenti da Parte_1
cui non è possibile desumere, in presenza di contestazione, l'avvenuta integrale corresponsione della somma dovuta ad per l'attività professionale da lui CP_1
svolta, come rideterminata dal Comitato Paritetico nella misura del 50% (€ 520.715,28).
Parte opposta lamenta, infatti, che nei pagamenti documentati, per un totale di €
565.424,68, siano compresi anche i compensi per l'attività di Coordinatore dei Servizi
di progettazione del Piano Regolatore Particolareggiato di Recupero dei Quartieri
Treppiedi Nord e Sud, progettazione che era stata eseguita dall'Ing. insieme ad CP_1
altri due professionisti, l'Ing. e l'Ing. , Persona_1 Persona_2
con i quali il Comune aveva stipulato specifico e diverso disciplinare in data
6.09.2004.
Parte opponente deve, quindi, essere condannata a pagare ad , ove non vi CP_1
abbia già provveduto, la parcella relativa alle prestazioni svolte in esecuzione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II
Modica-Sorda”, oggetto del disciplinare del 9.6.2006, poi integrato in data 19.12.2007,
come ricalcolata a mezzo di nota assessoriale dal Comitato Paritetico a mezzo di nota n.
50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (€
520.715,28).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal per Parte_1
ottenere la somma di € 14.359,83, asseritamente pagata in eccesso a parte opposta, la lacunosità probatoria relativa al prospetto dei pagamenti determina il suo rigetto. L'esito complessivo della lite determina la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1669/2022, al quale è riunito il procedimento n. R.G. 2029/2022, disattesa ogni contraria istanza,
difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 385/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
21.3.2022, nei confronti del Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
21.4.2022, nei confronti del Parte_1
condanna il ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in Parte_1
favore di della parcella per le prestazioni svolte in esecuzione del CP_1
programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II
Modica-Sorda”, oggetto del disciplinare del 9.6.2006, poi integrato in data 19.12.2007,
come ricalcolata a mezzo di nota assessoriale dal a mezzo di nota n. Controparte_3
50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (€
520.715,28);
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 09/09/2025.
Il Giudice (dott. Giovanni Giampiccolo)
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1669/2022, al quale è riunito il procedimento n. R.G.
2029/2022, promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MIRIAM DELL'ALI;
OPPONENTE E ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARMELO RUTA;
OPPOSTO E CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 385/2022 del
21.3.2022, notificato in data 22.3.2022. Citazione in opposizione notificata in data 1.5.2022. Decreto ingiuntivo basato su corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale;
importo ingiunto di € 163.763,52, oltre interessi e spese. Riunita
ad opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 497/2022 del
21.4.2022, notificato in data 22.4.2022. Citazione in opposizione notificata in data 31.5.2022. Decreto ingiuntivo basato su corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale;
importo ingiunto di € 489.272,08, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- revocare il decreto ingiuntivo n° 385/22 opposto;
- accertare e dichiarare che il
nulla deve al professionista;
- in subordine e in via Parte_1
riconvenzionale, accertare e dichiarare che il ha Parte_1
corrisposto una somma maggiore al professionista pari ad € 14.359,83; - con
vittoria di spese ed onorari di giudizio.
- revocare il decreto ingiuntivo n° 497/22 opposto;
- accertare e dichiarare che il
nulla deve al professionista;
- con vittoria di spese ed Parte_1
onorari di giudizio.
Per parte opposta:
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e concessa la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare o con qualunque
statuizione ritenere inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
385/22 proposta dal per la sua infondatezza sia in fatto che Parte_1
in diritto. - Con il favore delle spese.
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Previa concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare o con
qualunque statuizione ritenere inammissibile l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 497/22 proposta dal per la sua infondatezza Parte_1
sia in fatto che in diritto. - Con il favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 1.5.2022, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ragusa il 21.3.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 163.763,52, oltre interessi e spese, in favore di . Con atto di CP_1
citazione in opposizione ritualmente notificato in data 31.5.2022, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2022 emesso dal Tribunale
di Ragusa il 21.4.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
489.272,08, oltre interessi e spese, in favore di . CP_1
Con provvedimento del 27.9.2022, i due procedimenti venivano riuniti nel procedimento n. R.G. 1669/2022. Con provvedimento del 16.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre analizzare la questione di rito relativa all'abusivo frazionamento del credito. L'ingiungente aziona la propria unitaria pretesa creditoria,
avente ad oggetto i compensi derivanti dall'esecuzione di un incarico professionale affidatogli dal a mezzo di due distinti ricorsi monitori. Chiamato a Parte_1
dedurre sulla questione, afferma di aver correttamente instaurato due procedimenti, in quanto il decreto ingiuntivo n. 385/2022 è fondato su fatture emesse tra il 2015 e il
2016, oggetto di determine di liquidazione dell'ente locale poi revocate, mentre il decreto ingiuntivo n. 497/2022 è fondato su crediti maturati successivamente, portati da fatture emesse nel 2022 e non ancora oggetto di determina di liquidazione.
Non può aderirsi alla ricostruzione di parte opposta, atteso che i crediti ingiunti a mezzo del decreto ingiuntivo n. 497/2022 sono basati su fatture emesse il 26.2.2022, mentre il ricorso conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo n. 385/2022 è stato proposto in data 17.3.2022. Pertanto, la pretesa creditoria dell' era già CP_1
interamente maturata al momento della proposizione del primo ricorso monitorio ed il suo frazionamento in due distinti procedimenti appare sintomatico di un abusivo comportamento processuale.
Ciononostante, recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha affermato che a
fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito
[…] la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
qualora la
rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in
contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo
di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
se, analizzata la
questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo
frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile
l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la
decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se
pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario (Cass., SS. UU. n. 7299/2025).
Nel caso di specie, i due procedimenti sono stati tempestivamente riuniti, così evitando un inutile dispendio di attività processuale ed il rischio di giudicati contrastanti.
L'abusivo frazionamento del credito non può, pertanto, condurre ad una pronuncia di improponibilità, ma può comunque assumere rilevanza sotto il profilo delle spese processuali.
Procedendo all'analisi del merito, dalla documentazione versata in atti si desume che:
- il ha predisposto un “Programma Innovativo in ambito Urbano Parte_1
denominato Contratto di Quartiere II Modica-Sorda” per i quartieri e le aree di contrada Treppiedi (Nord e Sud) a forte presenza di Edilizia Economica e Popolare e
con elementi significativi e gravi di Degrado Sociale ed Urbano, che è stato approvato e finanziato dal per un importo pubblico (statale e Controparte_2
regionale) di € 7.000.000,00;
- con determinazioni sindacali n. 2471 del 2.10.2003 e n. 2099 del 12.7.2005 il
[...]
ha affidato all'ing. l'incarico di Responsabile Tecnico del Parte_1 CP_1
“Contratto di Quartiere II Modica-Sorda”;
- con successiva determina del dirigente del IV settore n. 993 del 4.4.2006, l'ing. CP_1
è stato nominato Consulente Generale del RUP e dell'Ufficio Tecnico per la fase di predisposizione dei Progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e per la fase di esecuzione dei lavori;
- in data 9.6.2006 il e l'ing. hanno stipulato il “disciplinare Parte_1 CP_1
per l'incarico di consulente generale per la redazione della proposta definitiva degli
interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni
da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato
Contratto di Quartiere II del Comune di ; Pt_1
- in data 19.12.2007 le parti hanno stipulato una “integrazione del disciplinare del
09/06/06 per l'incarico di consulente generale per la redazione della proposta
esecutiva degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse
urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano
denominato Contratto di Quartiere II del Comune di ”, il cui art. 4 prevedeva Pt_1
che “il compenso per le varie voci […] farà riferimento al quadro delle spese tecniche
e generali allegato al Progetto Definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi del 15.11.2006 Tav. A23 nella misura massima, per ciascuna voce di spesa, non superiore
all'80% dell'importo delle singole voci”;
- il Progetto esecutivo è stato approvato dal R.U.P. con parere n. 46 del 21.12.2007 e dalla Giunta Comunale con Delibera n. 208 del 27.12.2007, per l'importo totale di €
9.819.000,00;
- con nota n. 50490 prot. del 6.8.2008 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato che “il Comitato Paritetico […] ha approvato la relazione del
responsabile regionale con la quale è stata verificata la coerenza del progetto
esecutivo rispetto al progetto definitivo a suo tempo approvato dal Comitato stesso
con le seguenti osservazioni: “[…] la parcella relativa alle prestazioni di
progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione va ricalcolata in funzione dell'importo dei lavori indicato nel quadro
economico ed approvato da questo Comitato ed in relazione a quanto pattuito nel
contratto di consulenza (50% dell'importo complessivo delle prestazioni sopra
indicate); […]. Solo entro tali limiti tali spese saranno riconosciute”;
- il ha, quindi, provveduto a ricalcolare gli importi relativi alle Parte_1
competenze tecniche predisponendo una I Perizia di Variante e suppletiva del
10.2.2012, approvata dal R.U.P. con parere n. 8 del 25.7.2012 e dal Dirigente dei
LL.PP. con determina n. 2247 del 17.9.2012.
Alla luce delle suddette allegazioni risulta provata, oltre che incontestata, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa e l'esecuzione da parte dell'opposto delle prestazioni indicate nel ricorso monitorio. L'oggetto del contendere attiene esclusivamente all'entità del corrispettivo.
In merito, il opponente deduce che: Pt_1 - a seguito della nota n. 50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici, il quadro economico delle spese tecniche e generali di cui al disciplinare stipulato dalle parti in data 19.12.2007 – che prevedeva che il compenso per le attività
professionali fosse quantificato nella misura massima dell'80% di quelle indicate nel quadro delle spese tecniche e generali di cui alla tav. A23 del progetto definitivo approvato in sede di conferenza di servizi in data 15.11.2006 – è stato rideterminato nella misura del 50% a mezzo di Perizia di Variante;
- per effetto di tale rideterminazione, le somme spettanti all'ing. ammontano ad CP_1
un totale di € 520.715,28, ma l'ente locale gli ha già corrisposto la maggior somma di
€ 535.075,11, per cui non sussiste alcun debito residuo nei suoi confronti ed anzi l'eccesso (€ 14.359,83) deve essere restituito;
- in mancanza di impegno spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. nulla può essere preteso dall'ingiungente.
Per contro, parte opposta deduce che:
- a seguito di suddetta nota dell'Assessorato Regionale non è intervenuto alcun accordo fra le parti per la riduzione dei compensi né è stata disposta alcuna modifica dei disciplinari;
anzi, negli anni 2012-2013, il ha versato ad Parte_1 CP_1
acconti in misura del 40% – quota parte sul dovuto nella percentuale complessiva dell'80% – a titolo di onorari;
- le prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria sono differenti da quelle saldate dall'ente locale per un importo complessivo di € 535.075,11;
- l'impegno di spesa è documentato dall'iscrizione nel bilancio del con Pt_1
l'approvazione del progetto definitivo e dalle determinazioni nn. 2254, 2255 e 2256 del 7.09.2018 del Dirigente del V Settore del Comune, con le quali è stata disposta la liquidazione dei crediti dell'esponente, poi pretestuosamente annullate in autotutela.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'art. 4 dell'integrazione del disciplinare stipulata dalle parti in data 19.12.2007,
prevede “Il compenso per le varie voci (Attività, Anticipazione spese, Consulenze,
Progettazioni esecutive, consulenze specialistiche, monitoraggio, controllo e direzione
lavori, contabilità, ecc.) farà riferimento al quadro delle spese tecniche e generali
allegato al Progetto Definitivo approvato nella Conferenza dei Servizi del 15.11.2006
Tav. A23 nella misura massima, per ciascuna voce di spesa, non superiore al 80%
dell'importo delle singole voci. Gli importi di cui alla presente Convenzione, già
previsti nel quadro economico generale del Progetto definitivo e dettagliatamente
quantificati nella Tav. A23 verranno analiticamente determinati sulla base delle
effettive attività svolte durante il corso delle prestazioni fermo restando il tetto massimo
indicato (80% dell'importo delle singole voci di spesa)”. Inoltre, l'art. 5 prevede “Il
pagamento delle competenze al Consulente Generale avverrà dietro richiesta di
quest'ultimo, formalizzata mediante invio di relazione dettagliata sulle singole attività
svolte per ogni voce di spesa con allegata fattura, dopo l'accreditamento al Pt_1
delle somme del Finanziamento pubblico”.
Dalla lettura congiunta delle richiamate clausole contrattuali si desume che il Parte_1
e l'ing. non hanno concordato una precisa entità del corrispettivo,
[...] CP_1
demandando la sua determinazione – entro un tetto massimo stabilito (80% delle singole voci del quadro delle spese tecniche e generali allegato al Progetto Definitivo
approvato nella Conferenza dei Servizi del 15.11.2006 Tav. A23) – ad un momento successivo rispetto allo svolgimento dell'attività e all'accreditamento del finanziamento all'ente locale.
A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P. e dalla Giunta
Comunale, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha emesso la nota n. 50490
prot. del 6.8.2008 con cui ha stabilito che “il Comitato Paritetico […] ha approvato la
relazione del responsabile regionale con la quale è stata verificata la coerenza del
progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo a suo tempo approvato dal Comitato
stesso con le seguenti osservazioni: “[…] la parcella relativa alle prestazioni di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione va ricalcolata in funzione dell'importo dei lavori indicato nel quadro
economico ed approvato da questo Comitato ed in relazione a quanto pattuito nel
contratto di consulenza (50% dell'importo complessivo delle prestazioni sopra
indicate)”.
Per effetto di tale determinazione il ha correttamente provveduto a Parte_1
ricalcolare gli importi relativi alle competenze tecniche predisponendo una I Perizia di
Variante del 10.2.2012, sottoscritta dallo stesso in qualità di Consulente CP_1
Generale e approvata dal R.U.P. con parere n. 8 del 25.7.2012 e dal Dirigente dei
LL.PP. con determina n. 2247 del 17.9.2012. In particolare, tale perizia disponeva che il
“Quadro Economico del Progetto”, alla sub-voce “4) Spese Tecniche e Generali” –
comprensiva del compenso professionale di parte opposta – della voce “B) Somme a
disposizione dell'Amministrazione”, subisse una riduzione dall'originaria somma di €
1.429.200,33 alla somma di € 876.227,25 (cfr. Tav. 1). Successivamente, in seno al
Quadro Economico della nuova Perizia di Variante e Suppletiva del 25.7.2012,
l'importo è stato ulteriormente ridotto alla somma di € 674.133,24 (cfr. Tav. 11 bis). In conseguenza dei succitati interventi, le somme da corrispondere ad a titolo di CP_1
onorario per l'attività professionale svolta ammontano ad un totale di € 520.715,28, così
meglio specificato: Progettazione definitiva ed esecutiva: € 139.272,95; Direzione
Lavori, misura e contabilità: € 152.138,01; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 31.415,62; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: €
80.293,53; Redazione Perizia di variante e Suppletiva: € 58.847,26; Piani particellari di esproprio: € 58.747,91.
Deve ritenersi che parte opposta abbia accettato, mediante sottoscrizione della Perizia di variante del 10.2.2012, una riduzione del proprio compenso professionale rispetto all'ammontare pattuito in sede di disciplinare. L'ulteriore rideterminazione a ribasso,
conseguente alla nota regionale, non è stata specificamente sottoscritta dall' ma CP_1
è comunque operativa in conseguenza della decisione del Comitato Paritetico di ricalcolare la parcella professionale nei limiti del 50%. Tale decisione è stata, infatti,
assunta mediante atto dotato di valenza provvedimentale proveniente dall'ente finanziatore, che produce effetto nei confronti delle parti in causa indipendentemente dalla stipulazione di un nuovo disciplinare d'incarico.
In senso conforme si è anche espressa la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.
1778/2023 del 18.10.2023, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Ragusa n. 1387/2021 pronunciata a esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n.
3154/2014 proposta dal nei confronti dell' parimenti basata Parte_1 CP_1
su compensi professionali scaturenti dall'esecuzione del medesimo progetto.
L'opposizione va, quindi, accolta e per l'effetto devono essere revocati il decreto ingiuntivo n. 385/2022 e il decreto ingiuntivo n. 497/2022 emessi dal Tribunale di
Ragusa in favore di rispettivamente in data 21.3.2022 e in data CP_1 21.4.2022 per la somma complessiva di € 653.035,60, calcolata sulla base dell'80%
delle spese tecniche e generali allegato al Progetto Definitivo approvato nella
Conferenza dei Servizi del 15.11.2006.
Ciò posto, il ha prodotto in giudizio un prospetto di pagamenti da Parte_1
cui non è possibile desumere, in presenza di contestazione, l'avvenuta integrale corresponsione della somma dovuta ad per l'attività professionale da lui CP_1
svolta, come rideterminata dal Comitato Paritetico nella misura del 50% (€ 520.715,28).
Parte opposta lamenta, infatti, che nei pagamenti documentati, per un totale di €
565.424,68, siano compresi anche i compensi per l'attività di Coordinatore dei Servizi
di progettazione del Piano Regolatore Particolareggiato di Recupero dei Quartieri
Treppiedi Nord e Sud, progettazione che era stata eseguita dall'Ing. insieme ad CP_1
altri due professionisti, l'Ing. e l'Ing. , Persona_1 Persona_2
con i quali il Comune aveva stipulato specifico e diverso disciplinare in data
6.09.2004.
Parte opponente deve, quindi, essere condannata a pagare ad , ove non vi CP_1
abbia già provveduto, la parcella relativa alle prestazioni svolte in esecuzione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II
Modica-Sorda”, oggetto del disciplinare del 9.6.2006, poi integrato in data 19.12.2007,
come ricalcolata a mezzo di nota assessoriale dal Comitato Paritetico a mezzo di nota n.
50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (€
520.715,28).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal per Parte_1
ottenere la somma di € 14.359,83, asseritamente pagata in eccesso a parte opposta, la lacunosità probatoria relativa al prospetto dei pagamenti determina il suo rigetto. L'esito complessivo della lite determina la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1669/2022, al quale è riunito il procedimento n. R.G. 2029/2022, disattesa ogni contraria istanza,
difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 385/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
21.3.2022, nei confronti del Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
21.4.2022, nei confronti del Parte_1
condanna il ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in Parte_1
favore di della parcella per le prestazioni svolte in esecuzione del CP_1
programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II
Modica-Sorda”, oggetto del disciplinare del 9.6.2006, poi integrato in data 19.12.2007,
come ricalcolata a mezzo di nota assessoriale dal a mezzo di nota n. Controparte_3
50490 prot. del 6.8.2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (€
520.715,28);
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 09/09/2025.
Il Giudice (dott. Giovanni Giampiccolo)