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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2598/20125 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2598/20259 R.G., vertente
Tra
(C.F. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa , Parte_2 con sede legale in Roma, Viale Oxford n. 81 (avv. Sofia Elena Aliferopulos) Appellante E
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(avv. Berardino Terra) Appellato E
(di seguito “ ) (C.F. e P.IVA , Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Via M. Brighenti n. 23 (avv. Anna Ricciardi ) Appellata OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
- Rilevato che ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 4489/2025 resa e pubblicata il 25 marzo 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale, nel merito: 1. è stata accolta la domanda di e dichiarata la responsabilità della CP_1
, per i danni patiti dall'attore a seguito dell'intervento di Parte_1 resezione totale del rene cui lo stesso fu sottoposto in data 22.12.2009, nonché della conseguente insufficienza renale cronica insorta in conseguenza del predetto intervento nel 2020, condannando detta al risarcimento dei danni nella misura di 723.547,58oltre Parte_1 interessi come da parte motiva;
2. è stata respinta la domanda nei confronti della;
Parte_3
- rilevato che si è costituita - convenuta anche in questa sede di appello ai fini della Parte_3 regolare instaurazione del contraddittorio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti – rilevando la sua sostanziale estraneità al merito giudizio di appello, chiedendo di esserne quindi estromessa, con vittoria delle spese del grado o in subordine con la compensazione delle spese,
- rilevato che si sono costituiti gli eredi di , deceduto nelle more, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, e nulla deducendo sulla richiesta estromissione,
- rilevato che la Corte alla prima udienza – respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata - ha invitato le parti a concludere sulla questione preliminare della richiesta estromissione di , in trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 30 ottobre Parte_3
2025,
- rilevato che con le note depositate le parti hanno chiesto concordemente l'estromissione di
[...] con compensazione delle spese, per appellante ed eredi , con vittoria di spese o in Pt_3 CP_1 Par subordine compensazione per detta
- rilevato che la Corte ha quindi riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.,
- rilevato che nessuna domanda è stata proposta in questa sede di appello nei confronti di Parte_3
2, e che le parti hanno concordemente richiesto l'estromissione, che va pertanto correlativamente
[...] disposta,
- ritenuto che le circostanze che la notifica dell'atto di appello anche nei confronti di è Parte_3 stata resa necessaria per la regolarità del contraddittorio, e che l'appellante ha immediatamente aderito all'istanza di estromissione, giustificano la compensazione delle spese tra appellante e
[...]
Pt_3
- rimesse al merito ogni altra statuizione, anche sule spese con le altre parti, come da separata ordinanza
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'estromissione dal giudizio di , Parte_3 compensa le spese tra appellante e , Parte_3 dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Roma, 3 novembre 2025 La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2598/20259 R.G., vertente
Tra
(C.F. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa , Parte_2 con sede legale in Roma, Viale Oxford n. 81 (avv. Sofia Elena Aliferopulos) Appellante E
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(avv. Berardino Terra) Appellato E
(di seguito “ ) (C.F. e P.IVA , Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Via M. Brighenti n. 23 (avv. Anna Ricciardi ) Appellata OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
- Rilevato che ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 4489/2025 resa e pubblicata il 25 marzo 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale, nel merito: 1. è stata accolta la domanda di e dichiarata la responsabilità della CP_1
, per i danni patiti dall'attore a seguito dell'intervento di Parte_1 resezione totale del rene cui lo stesso fu sottoposto in data 22.12.2009, nonché della conseguente insufficienza renale cronica insorta in conseguenza del predetto intervento nel 2020, condannando detta al risarcimento dei danni nella misura di 723.547,58oltre Parte_1 interessi come da parte motiva;
2. è stata respinta la domanda nei confronti della;
Parte_3
- rilevato che si è costituita - convenuta anche in questa sede di appello ai fini della Parte_3 regolare instaurazione del contraddittorio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti – rilevando la sua sostanziale estraneità al merito giudizio di appello, chiedendo di esserne quindi estromessa, con vittoria delle spese del grado o in subordine con la compensazione delle spese,
- rilevato che si sono costituiti gli eredi di , deceduto nelle more, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, e nulla deducendo sulla richiesta estromissione,
- rilevato che la Corte alla prima udienza – respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata - ha invitato le parti a concludere sulla questione preliminare della richiesta estromissione di , in trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 30 ottobre Parte_3
2025,
- rilevato che con le note depositate le parti hanno chiesto concordemente l'estromissione di
[...] con compensazione delle spese, per appellante ed eredi , con vittoria di spese o in Pt_3 CP_1 Par subordine compensazione per detta
- rilevato che la Corte ha quindi riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.,
- rilevato che nessuna domanda è stata proposta in questa sede di appello nei confronti di Parte_3
2, e che le parti hanno concordemente richiesto l'estromissione, che va pertanto correlativamente
[...] disposta,
- ritenuto che le circostanze che la notifica dell'atto di appello anche nei confronti di è Parte_3 stata resa necessaria per la regolarità del contraddittorio, e che l'appellante ha immediatamente aderito all'istanza di estromissione, giustificano la compensazione delle spese tra appellante e
[...]
Pt_3
- rimesse al merito ogni altra statuizione, anche sule spese con le altre parti, come da separata ordinanza
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'estromissione dal giudizio di , Parte_3 compensa le spese tra appellante e , Parte_3 dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Roma, 3 novembre 2025 La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 2