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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OM GA US, Relatore
BONANNI US, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione alla richiesta di rimborso Irpef per l'anno
2016 e 201.
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 351 del 14 ottobre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Si deve rilevare come vi sia in atti richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate un accordo In ordine alla rinuncia al ricorso da parte del contribuente, con accettazione da parte dell'agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546 del 1992.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente;
compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.2.2026 L'Aquila
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OM GA US, Relatore
BONANNI US, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione alla richiesta di rimborso Irpef per l'anno
2016 e 201.
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 351 del 14 ottobre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Si deve rilevare come vi sia in atti richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate un accordo In ordine alla rinuncia al ricorso da parte del contribuente, con accettazione da parte dell'agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546 del 1992.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente;
compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.2.2026 L'Aquila