Articolo 1 della Legge 21 maggio 1981, n. 240
Articolo 2
Versione
11 giugno 1981
Art. 1.
I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.
Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.
Entrata in vigore il 11 giugno 1981
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