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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11762/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
“ (Cod. Fisc. / IVA – Parte_1 P.IVA_1
REA CT 194384), con sede legale in Trecastagni, P.zza Sant'Alfio n. 7/8), in persona del suo legale rappresentante pro tempore socio accomandatario, , nato Parte_2
a Trecastagni il 19.03.1962 ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Catania, Via Firenze 144, presso lo studio dell'Avv. Paolo Carpintieri (
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._2
attore - opponente
CONTRO
:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rosario Scuderi n. 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Trecastagni (CT), via V. Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta (C.F: ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._4 atti;
convenuto - opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
All'udienza del 20.12.2024, previa osservanza dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 17.10.2023, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificatole da , a mezzo pec, in data 3.10.2023, con cui era stato Controparte_1 intimato il pagamento di € 11.426,15, sulla base dell'ordinanza del 2.10.2023 emessa dal Tribunale di Catania che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3654/2023, R.G. n. 9282/2023. A motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito, in sintesi:
1) la mancata notifica di valido titolo esecutivo;
2) la nullità/invalidità/inesistenza della notifica a mezzo pec;
3) la mancanza di valida sottoscrizione digitale sugli atti notificati;
4) la nullità/inesistenza dell'atto di precetto;
5) l'invalidità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
6) la nullità/inesistenza della relata di notifica;
7) il difetto di valida procura alle liti in quanto non conforme all'originale custodito nel fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo e non notificata con sottoscrizione digitale in formato CA-DES;
8) la non conformità del file “ricorso per d.i.pdf.pdf”, trasmesso a mezzo pec, con quello presente nel fascicolo telematico;
9) la non conformità del file “decretoingiuntivo.pdf.pdf”, trasmesso a mezzo pec, con quello presente nel fascicolo telematico;
10) l'invalidità dell'attestazione di conformità rilasciata dal difensore e contenuta nella relata di notifica Ha chiesto, pertanto, “ritenere e dichiarare che attraverso la PEC del 3/10/2023 l'opposto ha omesso di notificare qualsivoglia valido titolo esecutivo e, quindi, che nessuna azione esecutiva può essere validamente avviata;
- ritenere e dichiarare che attraverso la PEC del 3/10/2023 l'opposto ha omesso di notificare qualsivoglia valido atto di precetto, in difetto di atto informatico recante valida firma digitale in formato CA-DES (p7m), unico formato ammesso ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano il PCT e che stabiliscono le specifiche tecniche affinché i files sottoscritti digitalmente possano essere ritenuti validi atti processuali notificati per PEC;
di conseguenza ritenere e dichiarare che nessuna azione esecutiva può essere validamente avviata;
- in ogni caso e senza recesso, ritenere e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inesistenza e comunque la totale inefficacia della notifica a mezzo PEC del 3/10/2023 di tutti gli atti trasmessi all'opposto per le ragioni meglio specificate in premessa;
conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di agire in executivis in capo all'opposto sulla base di quanto invalidamente notificato a mezzo PEC in data 3/10/2023;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di difesa, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.” Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto integrale delle Controparte_1 domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice, ritenuto che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto erano da ritenere regolari, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui all'atto di precetto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini di cui all'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c.. In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha depositato provvedimento del 14.7.2024 reso dal Tribunale di Catania - V sez. Civile, G.U. Dott.ssa Elena Codecasa, nel procedimento n. 12442/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 365/2023 con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 20.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*********************************
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della sopravvenuta pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 365/2023, resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12442/2023. É bene precisare che, secondo il recente, condiviso, arresto della Cassazione a Sezioni Unite: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.” (Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01). Nello stesso senso le sezioni semplici della Suprema Corte:“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251). Con tali pronunce si è del resto dato continuità al principio secondo il quale: “In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 Rv. 656589 - 01).
Ciò posto il Giudice è tenuto a regolare le spese processuali unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione, come sopra già esposto, secondo il principio della soccombenza virtuale. In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali occorre verificare se nel caso in specie l'opposizione, così come originariamente formulata in assenza del fatto sopravvenuto che ha determinato la mancanza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, avrebbe potuto o meno essere accolta. Orbene, l'opposizione non è meritevole di accoglimento atteso che le censure formali sollevate dall'opponente avverso l'atto di precetto, più propriamente qualificabili ex art. 617 c.p.c., sono infondate. Come rilevato con ordinanza del 24.6.2024, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sono regolari e altrettanto regolare può dirsi l'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
Ed invero, per dirsi valida la notifica a mezzo pec presuppone che il notificante e il destinatario siano muniti di pec e che tale indirizzo sia censito in un pubblico elenco (la disciplina rientra nell'ambito del c.d. “domicilio digitale” di cui all'art. 1, comma 1, lett. n-ter D.Lgs. n. 82/2005); la notificazione deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione, redatta dal difensore “su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata” (art.
3-bis, comma 5 L. n. 53/1994) e tutti gli atti contenuti nella notifica a mezzo pec devono essere validamente firmati. Tutto ciò precisato, nel caso in specie, può dirsi che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato così come l'atto di precetto e altrettanto regolari sono l'attestazione di conformità del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto impugnato così come tutti gli atti contenuti nella notifica a mezzo pec del 3.10.2023 firmati in formato PAdES. Ritiene la Cassazione che “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati”. (Cass. S.U. n. 10266/2018 e Cass. n. 30927/2018). Parimenti è da ritenere infondata l'eccezione sollevata dalla società ricorrente in ordine all'attestazione di conformità rilasciata dal difensore e contenuta nella relata di notifica. È di tutta evidenza che la relazione di notifica si riferisca unicamente agli allegati che sono copie informatiche degli originali contenuti nel fascicolo informatico restando escluso il precetto che è documento di parte a formazione successiva. Deve inoltre ritenersi infondata l'eccezione avanzata dall'opponente secondo cui i files notificati a mezzo pec non sarebbero conformi agli originali custoditi nel fascicolo informatico in quanto rinominati (“procuraliti” in “procura alle liti.pdf.pdf”; “atto principale_ricorso per decreto ingiuntivo.docx” in “ricorso per d.i.pdf.pdf”; “18903475s” in “decreto ingiuntivo.pdf.pdf”) . Tale eccezione appare priva di qualsiasi fondamento atteso che l'aver rinominato i files non comporta alcuna modifica del contenuto degli stessi e, considerato che l'opponente non ha fornito prova della non corrispondenza dei files notificati agli originali, l'eccezione è da ritenere una mera affermazione labiale. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione sul rilievo dell'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso di ipotetica violazione di specifiche tecniche. Per principio consolidato l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Ed invero la Corte di Cass. S.U. 7665/2016 ha statuito che è valida la notifica a mezzo pec anche in violazione delle regole ex art, 3 bis L. 53/1994 se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stata ammessa, fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l'opposizione al precetto sana la nullità del precetto stesso in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art 156 cod proc civ, secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Si aggiunga che l'opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell'atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l'inizio dell'opposizione. Nel caso in esame il debitore ha ricevuto la notifica del titolo, tanto è vero che ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, come dallo stesso affermato in seno alla comparsa conclusionale in cui testualmente riferisce di aver proposto opposizione “avverso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3654/2023 posto a base del precetto.” Dalle considerazioni sopra esposte consegue l'infondatezza (virtuale) dell'opposizione proposta da Parte_1
Di conseguenza, in applicazione dell'enunciato principio della soccombenza virtuale, parte opponente – risultata virtualmente soccombente - dovrà essere condannata alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo. La domanda avanzata da parte opposta di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento, non ravvisandosi mala fede e colpa grave nella condotta processuale del medesimo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11762/2023 R.G., così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale,
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese del giudizio che Controparte_1 si liquidano nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in
€ 1.700,00 per compensi esclusa la fase istruttoria, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Così deciso in Catania, il 15/4/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11762/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
“ (Cod. Fisc. / IVA – Parte_1 P.IVA_1
REA CT 194384), con sede legale in Trecastagni, P.zza Sant'Alfio n. 7/8), in persona del suo legale rappresentante pro tempore socio accomandatario, , nato Parte_2
a Trecastagni il 19.03.1962 ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Catania, Via Firenze 144, presso lo studio dell'Avv. Paolo Carpintieri (
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._2
attore - opponente
CONTRO
:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rosario Scuderi n. 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Trecastagni (CT), via V. Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta (C.F: ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._4 atti;
convenuto - opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
All'udienza del 20.12.2024, previa osservanza dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 17.10.2023, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificatole da , a mezzo pec, in data 3.10.2023, con cui era stato Controparte_1 intimato il pagamento di € 11.426,15, sulla base dell'ordinanza del 2.10.2023 emessa dal Tribunale di Catania che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3654/2023, R.G. n. 9282/2023. A motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito, in sintesi:
1) la mancata notifica di valido titolo esecutivo;
2) la nullità/invalidità/inesistenza della notifica a mezzo pec;
3) la mancanza di valida sottoscrizione digitale sugli atti notificati;
4) la nullità/inesistenza dell'atto di precetto;
5) l'invalidità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
6) la nullità/inesistenza della relata di notifica;
7) il difetto di valida procura alle liti in quanto non conforme all'originale custodito nel fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo e non notificata con sottoscrizione digitale in formato CA-DES;
8) la non conformità del file “ricorso per d.i.pdf.pdf”, trasmesso a mezzo pec, con quello presente nel fascicolo telematico;
9) la non conformità del file “decretoingiuntivo.pdf.pdf”, trasmesso a mezzo pec, con quello presente nel fascicolo telematico;
10) l'invalidità dell'attestazione di conformità rilasciata dal difensore e contenuta nella relata di notifica Ha chiesto, pertanto, “ritenere e dichiarare che attraverso la PEC del 3/10/2023 l'opposto ha omesso di notificare qualsivoglia valido titolo esecutivo e, quindi, che nessuna azione esecutiva può essere validamente avviata;
- ritenere e dichiarare che attraverso la PEC del 3/10/2023 l'opposto ha omesso di notificare qualsivoglia valido atto di precetto, in difetto di atto informatico recante valida firma digitale in formato CA-DES (p7m), unico formato ammesso ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano il PCT e che stabiliscono le specifiche tecniche affinché i files sottoscritti digitalmente possano essere ritenuti validi atti processuali notificati per PEC;
di conseguenza ritenere e dichiarare che nessuna azione esecutiva può essere validamente avviata;
- in ogni caso e senza recesso, ritenere e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inesistenza e comunque la totale inefficacia della notifica a mezzo PEC del 3/10/2023 di tutti gli atti trasmessi all'opposto per le ragioni meglio specificate in premessa;
conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di agire in executivis in capo all'opposto sulla base di quanto invalidamente notificato a mezzo PEC in data 3/10/2023;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di difesa, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.” Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto integrale delle Controparte_1 domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice, ritenuto che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto erano da ritenere regolari, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui all'atto di precetto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini di cui all'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c.. In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha depositato provvedimento del 14.7.2024 reso dal Tribunale di Catania - V sez. Civile, G.U. Dott.ssa Elena Codecasa, nel procedimento n. 12442/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 365/2023 con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 20.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della sopravvenuta pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 365/2023, resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12442/2023. É bene precisare che, secondo il recente, condiviso, arresto della Cassazione a Sezioni Unite: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.” (Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01). Nello stesso senso le sezioni semplici della Suprema Corte:“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251). Con tali pronunce si è del resto dato continuità al principio secondo il quale: “In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 Rv. 656589 - 01).
Ciò posto il Giudice è tenuto a regolare le spese processuali unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione, come sopra già esposto, secondo il principio della soccombenza virtuale. In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali occorre verificare se nel caso in specie l'opposizione, così come originariamente formulata in assenza del fatto sopravvenuto che ha determinato la mancanza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, avrebbe potuto o meno essere accolta. Orbene, l'opposizione non è meritevole di accoglimento atteso che le censure formali sollevate dall'opponente avverso l'atto di precetto, più propriamente qualificabili ex art. 617 c.p.c., sono infondate. Come rilevato con ordinanza del 24.6.2024, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sono regolari e altrettanto regolare può dirsi l'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
Ed invero, per dirsi valida la notifica a mezzo pec presuppone che il notificante e il destinatario siano muniti di pec e che tale indirizzo sia censito in un pubblico elenco (la disciplina rientra nell'ambito del c.d. “domicilio digitale” di cui all'art. 1, comma 1, lett. n-ter D.Lgs. n. 82/2005); la notificazione deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione, redatta dal difensore “su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata” (art.
3-bis, comma 5 L. n. 53/1994) e tutti gli atti contenuti nella notifica a mezzo pec devono essere validamente firmati. Tutto ciò precisato, nel caso in specie, può dirsi che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato così come l'atto di precetto e altrettanto regolari sono l'attestazione di conformità del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto impugnato così come tutti gli atti contenuti nella notifica a mezzo pec del 3.10.2023 firmati in formato PAdES. Ritiene la Cassazione che “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati”. (Cass. S.U. n. 10266/2018 e Cass. n. 30927/2018). Parimenti è da ritenere infondata l'eccezione sollevata dalla società ricorrente in ordine all'attestazione di conformità rilasciata dal difensore e contenuta nella relata di notifica. È di tutta evidenza che la relazione di notifica si riferisca unicamente agli allegati che sono copie informatiche degli originali contenuti nel fascicolo informatico restando escluso il precetto che è documento di parte a formazione successiva. Deve inoltre ritenersi infondata l'eccezione avanzata dall'opponente secondo cui i files notificati a mezzo pec non sarebbero conformi agli originali custoditi nel fascicolo informatico in quanto rinominati (“procuraliti” in “procura alle liti.pdf.pdf”; “atto principale_ricorso per decreto ingiuntivo.docx” in “ricorso per d.i.pdf.pdf”; “18903475s” in “decreto ingiuntivo.pdf.pdf”) . Tale eccezione appare priva di qualsiasi fondamento atteso che l'aver rinominato i files non comporta alcuna modifica del contenuto degli stessi e, considerato che l'opponente non ha fornito prova della non corrispondenza dei files notificati agli originali, l'eccezione è da ritenere una mera affermazione labiale. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione sul rilievo dell'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso di ipotetica violazione di specifiche tecniche. Per principio consolidato l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Ed invero la Corte di Cass. S.U. 7665/2016 ha statuito che è valida la notifica a mezzo pec anche in violazione delle regole ex art, 3 bis L. 53/1994 se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stata ammessa, fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l'opposizione al precetto sana la nullità del precetto stesso in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art 156 cod proc civ, secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Si aggiunga che l'opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell'atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l'inizio dell'opposizione. Nel caso in esame il debitore ha ricevuto la notifica del titolo, tanto è vero che ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, come dallo stesso affermato in seno alla comparsa conclusionale in cui testualmente riferisce di aver proposto opposizione “avverso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3654/2023 posto a base del precetto.” Dalle considerazioni sopra esposte consegue l'infondatezza (virtuale) dell'opposizione proposta da Parte_1
Di conseguenza, in applicazione dell'enunciato principio della soccombenza virtuale, parte opponente – risultata virtualmente soccombente - dovrà essere condannata alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo. La domanda avanzata da parte opposta di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento, non ravvisandosi mala fede e colpa grave nella condotta processuale del medesimo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11762/2023 R.G., così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale,
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese del giudizio che Controparte_1 si liquidano nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in
€ 1.700,00 per compensi esclusa la fase istruttoria, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Così deciso in Catania, il 15/4/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro