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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 322-1/2023 R.G.C
TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
- sull'istanza ex art. 700 c.p.c. presentata, nel corso della causa n. 322/23
R.G.C, da nei confronti della in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, volta ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità dell'avviso e del decreto n. 169 del 30.3.23 nella parte in cui non prevede la comunicazione individuale dell'avviso stesso per l'assegnazione delle PEO di cui al ricorso;
dichiarare il diritto del ricorrente ad avere la comunicazione individuale;
dichiarare il diritto del ricorrente alla partecipazione al procedimento in oggetto del ricorso;
disapplicare e/o annullare ogni provvedimento contrario, ivi inclusi Parte quelli di cui in precedenza. Condannare della al pagamento della CP_1
in favore del ricorrente pari ad € 190 circa. Vinte le spese. Quanto precede previa emissione di provvedimento cautelare sopra invocato.”;
- all'esito della comparizione delle parti all'udienza del 22-6-2023, preso atto delle contestazioni di parte resistente di cui alla comparsa di costituzione depositata;
- esaminati atti e documenti allegati;
osserva:
- ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris, considerato che:
- allo stato risulta la legittimità del decreto del Dirigente della Direzione Risorse
Umane e Strumentali della Regione n. 169/2023 del 30-3-2023 e CP_1
dell'avviso allegato, anche quanto alle disposizioni in merito alle modalità di pubblicazione del bando PEO;
1 - la pubblicazione dell'avviso PEO 2023 risulta allo stato essere avvenuta nel rispetto della normativa vigente in materia;
- non risulta allo stato evidente l'interesse ad agire in capo al ricorrente in relazione al fatto che i requisiti e i titoli posseduti gli avrebbero garantito una posizione in graduatoria utile per acquisire la progressione economica da D2 a
D3, nell'eventualità di ammissione tardiva alla procedura selettiva in esame;
- considerato infatti che:
- la progressione economica non è automatica e non si basa sulla mera anzianità di servizio, dovendosi invece valutare le singole posizioni sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dei titoli, delle esperienze lavorative maturate, della formazione, quindi dei titoli di studio e culturali posseduti e dei percorsi formativi, eventualmente o necessariamente con esame finale, nonché di altri eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa;
- in particolare il criterio dell'esperienza professionale non va inteso come mera anzianità di servizio o in relazione a dati formali, bensì è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, come da recenti pronunce della Corte di legittimità;
- tutti i suddetti elementi vanno forniti dal candidato e posti a disposizione della commissione deputata alla loro valutazione, a ciò conseguendo l'obbligatorietà della presentazione della domanda di partecipazione nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti, condotta che nella presente fattispecie risulta mancante, per fatto addebitabile al ricorrente, con conseguente impossibilità di una sua rimessione in termini per il compimento dell'atto;
- considerato infine che il giudice ordinario non potrebbe mai sostituirsi all'Amministrazione datrice di lavoro nella valutazione degli elementi di cui sopra;
- le determinazioni circa le spese processuali seguiranno la decisione sul merito della controversia;
PQM
2 - visti gli artt.700 e 669 sexies c.p.c.,
1) rigetta il ricorso;
2) spese al definitivo.
Si comunichi.
Macerata, 11-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
3
TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
- sull'istanza ex art. 700 c.p.c. presentata, nel corso della causa n. 322/23
R.G.C, da nei confronti della in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, volta ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità dell'avviso e del decreto n. 169 del 30.3.23 nella parte in cui non prevede la comunicazione individuale dell'avviso stesso per l'assegnazione delle PEO di cui al ricorso;
dichiarare il diritto del ricorrente ad avere la comunicazione individuale;
dichiarare il diritto del ricorrente alla partecipazione al procedimento in oggetto del ricorso;
disapplicare e/o annullare ogni provvedimento contrario, ivi inclusi Parte quelli di cui in precedenza. Condannare della al pagamento della CP_1
in favore del ricorrente pari ad € 190 circa. Vinte le spese. Quanto precede previa emissione di provvedimento cautelare sopra invocato.”;
- all'esito della comparizione delle parti all'udienza del 22-6-2023, preso atto delle contestazioni di parte resistente di cui alla comparsa di costituzione depositata;
- esaminati atti e documenti allegati;
osserva:
- ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris, considerato che:
- allo stato risulta la legittimità del decreto del Dirigente della Direzione Risorse
Umane e Strumentali della Regione n. 169/2023 del 30-3-2023 e CP_1
dell'avviso allegato, anche quanto alle disposizioni in merito alle modalità di pubblicazione del bando PEO;
1 - la pubblicazione dell'avviso PEO 2023 risulta allo stato essere avvenuta nel rispetto della normativa vigente in materia;
- non risulta allo stato evidente l'interesse ad agire in capo al ricorrente in relazione al fatto che i requisiti e i titoli posseduti gli avrebbero garantito una posizione in graduatoria utile per acquisire la progressione economica da D2 a
D3, nell'eventualità di ammissione tardiva alla procedura selettiva in esame;
- considerato infatti che:
- la progressione economica non è automatica e non si basa sulla mera anzianità di servizio, dovendosi invece valutare le singole posizioni sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dei titoli, delle esperienze lavorative maturate, della formazione, quindi dei titoli di studio e culturali posseduti e dei percorsi formativi, eventualmente o necessariamente con esame finale, nonché di altri eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa;
- in particolare il criterio dell'esperienza professionale non va inteso come mera anzianità di servizio o in relazione a dati formali, bensì è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, come da recenti pronunce della Corte di legittimità;
- tutti i suddetti elementi vanno forniti dal candidato e posti a disposizione della commissione deputata alla loro valutazione, a ciò conseguendo l'obbligatorietà della presentazione della domanda di partecipazione nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti, condotta che nella presente fattispecie risulta mancante, per fatto addebitabile al ricorrente, con conseguente impossibilità di una sua rimessione in termini per il compimento dell'atto;
- considerato infine che il giudice ordinario non potrebbe mai sostituirsi all'Amministrazione datrice di lavoro nella valutazione degli elementi di cui sopra;
- le determinazioni circa le spese processuali seguiranno la decisione sul merito della controversia;
PQM
2 - visti gli artt.700 e 669 sexies c.p.c.,
1) rigetta il ricorso;
2) spese al definitivo.
Si comunichi.
Macerata, 11-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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