Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1980, n. 826
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 dicembre 1980
Art. 4.
La commissione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed e' composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1980