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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10279 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13919 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(AVEZZANO (AQ), 26/01/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. VERDECCHIA ROBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 04/03/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STERPETTI EMILIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/04/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1
con , protrattasi dal 2016 alla fine del 2022, è nata la figlia Controparte_1
(Roma, 03/08/2017), riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della minore, rimasta a vivere con la madre nella casa familiare di Via Satrico n. 1/A dalla fine della loro relazione sentimentale, disponendone l'affidamento condiviso con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di onere di entrambi i genitori Per_1
di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza presso di lei ed ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, deducendo, tuttavia che il ricorrente ha problemi di alcolismo.
Alla prima udienza dell'11/11/2024 sono comparse personalmente le 3
parti e il giudice delegato, sentite le stesse, disattese le istanze di prove orali,
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di istruire la causa mediante espletamento di ctu psicologica, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 03/06/2025:
la figlia minore (Roma, 3 agosto 2017) è Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la
madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente
alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della
vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior
interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 o dal diverso Per_1
orario di uscita scolastico alle ore 19.30; b) a finesettimana alternati il
sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con esclusione del
pernottamento fino al 20 dicembre 2024 e successivamente dalle ore 10.00
del sabato alle ore 19.00 della domenica;
c) per metà della durata delle
vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli
anni le principali festività e da ricomprendere, relativamente alle vacanze
scolastiche natalizie del corrente anno, periodi che prevedano non più di un
pernottamento alla volta;
d) per due settimane non consecutive durante le
vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di
aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità;
dispone che a far data dal mese di aprile 2024 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Per_1 4
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in Parte_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi CP_1
importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Satrico n. 1/A alla
resistente . CP_1
Non ammette le prove orali articolate.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_2
affinché risponda ai seguenti quesiti: ……………
[...]
Alla successiva udienza del 03/06/2025, preso atto che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno raggiunto un accordo ritenuto congruo e adeguato dal ctu, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di potere e dovere condividere le conclusioni del consulente, in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico-giuridici oltre che congruamente motivate e condivise da ambo le parti che, ripetesi, hanno raggiunto un accordo valutato adeguato e conforme all'interesse di anche dal ctu. Per_1
Dunque nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre cui deve essere assegnata la casa familiare e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo. 5
In ordine all'uso di sostanze alcoliche genericamente dedotto dalla resistente mette conto evidenziare che, come emerge dalla relazione peritale,
In data 11 marzo 2025 il sig. ha effettuato le analisi del sangue Parte_1
per l'eventuale abuso di alcol. Il test per quantificare i valori di transferrina
desialata (CDT) nel sangue viene effettuato in caso di sospetto abuso
cronico di alcol. Dai referti (allegato 5), non risultano evidenze in tal senso.
In generale tutti i valori ematici che potrebbero indicare una problematica
legata all'abuso di alcool risultano nella norma. Si fa presente che il sig.
si è reso immediatamente disponibile a effettuare tali controlli Parte_1
sin dall'inizio di questa consulenza.
Possono essere, altresì, confermate le vigenti statuizioni economiche,
come espressamente richiesto dalla e non contestato ex adverso, CP_1
non essendo emersi fatti nuovi e/o diversi tali da indurre il collegio a differenti conclusioni ed avendo lo stesso chiesto porsi a suo Parte_1
carico l'importo mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia sin dall'atto introduttivo.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13919/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 6
deduzione ed eccezione, così decide:
la figlia minore (Roma, 03/08/2017) è Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) il martedì pomeriggio, prelevando la figlia da scuola e Per_1
riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 19.30 nel periodo invernale e alle ore 20.00 nel periodo estivo nelle settimane in cui il finesettimana è di sua spettanza;
b) nelle settimane in cui il fine settimana è
di spettanza materna, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì,
prelevando la figlia da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 19.30 nel periodo invernale e alle ore 20.00 nel periodo estivo,
salvo diversi accordi;
c) a finesettimana alternati prelevandola il venerdì
all'uscita di scuola e riportandola presso l'abitazione della madre alle ore
19.00 della domenica, con la precisazione che tali orari sono relativi al periodo scolastico e che quando la scuola è chiusa il padre potrà prelevare la minore dalla casa materna compatibilmente con i suoi orari lavorativi o comunque negli stessi orari previsti durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi;
d) per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, ovvero alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che nell'anno 2025 la minore trascorrerà
con il padre la settimana dal 23 al 30 dicembre e con la madre la settimana 7
dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, con la precisazione che nell'anno 2025 le festività pasquali sono di spettanza paterna;
f) per quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per ulteriori dieci giorni consecutivi nel periodo luglio-agosto compatibilmente con l'organizzazione delle vacanze della minore con la madre;
g) i giorni 29, 30 e 31 agosto e 1°
settembre di ogni anno in occasione della festività patronale del paese di
Trasacco, con la precisazione che il padre preleverà a Roma il Per_1
pomeriggio del 29 agosto e la riporterà presso la casa materna alle ore 19.00
del 1° settembre;
la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno (3 agosto) con entrambi i genitori;
la minore trascorrerà le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25
aprile, 1° maggio, 2 giugno con ciascun genitore ad anni alterni;
le eventuali variazioni dei giorni o dell'orario delle visite dovranno essere comunicate e concordate preventivamente tra i genitori con il massimo spirito di collaborazione e con la reciproca massima disponibilità,
nell'esclusivo interesse della minore;
la madre dovrà permettere alla minore di ricevere una chiamata/videochiamata giornaliera dal padre al fine di permettere a questi di instaurare un rapporto equilibrato e duraturo con la figlia nei giorni in cui la frequentazione è di spettanza materna, tra le ore 19.00 e le ore 19.30; allo stesso modo il padre dovrà permettere alla minore di ricevere una chiamata/videochiamata giornaliera dalla madre al fine di permetterle di mantenere i contatti con la figlia quando la frequentazione è di spettanza 8
paterna;
dispone che a far data dal mese di aprile 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Satrico n. 1/A alla resistente;
Controparte_1
manda alle parti di attivarsi con sollecitudine al fine di sottoporre ad un percorso di valutazione e sostegno psicologico presso Per_1
idonea struttura pubblica (Servizio TSMREE della ASL di riferimento territoriale ovvero dipartimento di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma o del Policlinico universitario Umberto I
di Roma o del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma o altra struttura pubblica scelta di comune accordo);
invita la resistente ad intraprendere un percorso di terapia psicologica;
manda alle parti di consegnare agli operatori che prenderanno in carico la figlia copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Per_2
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le 9
spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13919 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(AVEZZANO (AQ), 26/01/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. VERDECCHIA ROBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 04/03/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STERPETTI EMILIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/04/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1
con , protrattasi dal 2016 alla fine del 2022, è nata la figlia Controparte_1
(Roma, 03/08/2017), riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della minore, rimasta a vivere con la madre nella casa familiare di Via Satrico n. 1/A dalla fine della loro relazione sentimentale, disponendone l'affidamento condiviso con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di onere di entrambi i genitori Per_1
di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza presso di lei ed ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, deducendo, tuttavia che il ricorrente ha problemi di alcolismo.
Alla prima udienza dell'11/11/2024 sono comparse personalmente le 3
parti e il giudice delegato, sentite le stesse, disattese le istanze di prove orali,
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di istruire la causa mediante espletamento di ctu psicologica, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 03/06/2025:
la figlia minore (Roma, 3 agosto 2017) è Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la
madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente
alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della
vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior
interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 o dal diverso Per_1
orario di uscita scolastico alle ore 19.30; b) a finesettimana alternati il
sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con esclusione del
pernottamento fino al 20 dicembre 2024 e successivamente dalle ore 10.00
del sabato alle ore 19.00 della domenica;
c) per metà della durata delle
vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli
anni le principali festività e da ricomprendere, relativamente alle vacanze
scolastiche natalizie del corrente anno, periodi che prevedano non più di un
pernottamento alla volta;
d) per due settimane non consecutive durante le
vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di
aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità;
dispone che a far data dal mese di aprile 2024 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Per_1 4
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in Parte_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi CP_1
importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Satrico n. 1/A alla
resistente . CP_1
Non ammette le prove orali articolate.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_2
affinché risponda ai seguenti quesiti: ……………
[...]
Alla successiva udienza del 03/06/2025, preso atto che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno raggiunto un accordo ritenuto congruo e adeguato dal ctu, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di potere e dovere condividere le conclusioni del consulente, in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico-giuridici oltre che congruamente motivate e condivise da ambo le parti che, ripetesi, hanno raggiunto un accordo valutato adeguato e conforme all'interesse di anche dal ctu. Per_1
Dunque nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre cui deve essere assegnata la casa familiare e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo. 5
In ordine all'uso di sostanze alcoliche genericamente dedotto dalla resistente mette conto evidenziare che, come emerge dalla relazione peritale,
In data 11 marzo 2025 il sig. ha effettuato le analisi del sangue Parte_1
per l'eventuale abuso di alcol. Il test per quantificare i valori di transferrina
desialata (CDT) nel sangue viene effettuato in caso di sospetto abuso
cronico di alcol. Dai referti (allegato 5), non risultano evidenze in tal senso.
In generale tutti i valori ematici che potrebbero indicare una problematica
legata all'abuso di alcool risultano nella norma. Si fa presente che il sig.
si è reso immediatamente disponibile a effettuare tali controlli Parte_1
sin dall'inizio di questa consulenza.
Possono essere, altresì, confermate le vigenti statuizioni economiche,
come espressamente richiesto dalla e non contestato ex adverso, CP_1
non essendo emersi fatti nuovi e/o diversi tali da indurre il collegio a differenti conclusioni ed avendo lo stesso chiesto porsi a suo Parte_1
carico l'importo mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia sin dall'atto introduttivo.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13919/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 6
deduzione ed eccezione, così decide:
la figlia minore (Roma, 03/08/2017) è Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) il martedì pomeriggio, prelevando la figlia da scuola e Per_1
riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 19.30 nel periodo invernale e alle ore 20.00 nel periodo estivo nelle settimane in cui il finesettimana è di sua spettanza;
b) nelle settimane in cui il fine settimana è
di spettanza materna, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì,
prelevando la figlia da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 19.30 nel periodo invernale e alle ore 20.00 nel periodo estivo,
salvo diversi accordi;
c) a finesettimana alternati prelevandola il venerdì
all'uscita di scuola e riportandola presso l'abitazione della madre alle ore
19.00 della domenica, con la precisazione che tali orari sono relativi al periodo scolastico e che quando la scuola è chiusa il padre potrà prelevare la minore dalla casa materna compatibilmente con i suoi orari lavorativi o comunque negli stessi orari previsti durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi;
d) per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, ovvero alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che nell'anno 2025 la minore trascorrerà
con il padre la settimana dal 23 al 30 dicembre e con la madre la settimana 7
dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, con la precisazione che nell'anno 2025 le festività pasquali sono di spettanza paterna;
f) per quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per ulteriori dieci giorni consecutivi nel periodo luglio-agosto compatibilmente con l'organizzazione delle vacanze della minore con la madre;
g) i giorni 29, 30 e 31 agosto e 1°
settembre di ogni anno in occasione della festività patronale del paese di
Trasacco, con la precisazione che il padre preleverà a Roma il Per_1
pomeriggio del 29 agosto e la riporterà presso la casa materna alle ore 19.00
del 1° settembre;
la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno (3 agosto) con entrambi i genitori;
la minore trascorrerà le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25
aprile, 1° maggio, 2 giugno con ciascun genitore ad anni alterni;
le eventuali variazioni dei giorni o dell'orario delle visite dovranno essere comunicate e concordate preventivamente tra i genitori con il massimo spirito di collaborazione e con la reciproca massima disponibilità,
nell'esclusivo interesse della minore;
la madre dovrà permettere alla minore di ricevere una chiamata/videochiamata giornaliera dal padre al fine di permettere a questi di instaurare un rapporto equilibrato e duraturo con la figlia nei giorni in cui la frequentazione è di spettanza materna, tra le ore 19.00 e le ore 19.30; allo stesso modo il padre dovrà permettere alla minore di ricevere una chiamata/videochiamata giornaliera dalla madre al fine di permetterle di mantenere i contatti con la figlia quando la frequentazione è di spettanza 8
paterna;
dispone che a far data dal mese di aprile 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Satrico n. 1/A alla resistente;
Controparte_1
manda alle parti di attivarsi con sollecitudine al fine di sottoporre ad un percorso di valutazione e sostegno psicologico presso Per_1
idonea struttura pubblica (Servizio TSMREE della ASL di riferimento territoriale ovvero dipartimento di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma o del Policlinico universitario Umberto I
di Roma o del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma o altra struttura pubblica scelta di comune accordo);
invita la resistente ad intraprendere un percorso di terapia psicologica;
manda alle parti di consegnare agli operatori che prenderanno in carico la figlia copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Per_2
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le 9
spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi