Art. 140.
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 , dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.150.000.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.650.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.700.000.000
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 , dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.150.000.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.650.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.700.000.000
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.