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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 5270/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto:
Atto di citazione ex art. 618, comma 2 cpc
Tra
I sigg.ri (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4
), tutti eredi del de cuius (cod. C.F._4 Persona_1 fisc.: , nato a [...] il [...] e C.F._5 deceduto in data 29.01.2022, elettivamente domiciliati in Nocera
Inferiore, alla via Matteotti, n. 14 presso lo studio dell'avv. Parte_3
Attore
[...] E
la (cod. fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t.
Convenuta
Nonché
(cod. fisc.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t.;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede.
La questione può essere qualificata come opposizione ex art.618 cpc comma 2 , ovvero ricorso volto ad ottenere la rimozione della dichiarazione estinzione su precedente procedura esecutiva promossa dagli odierni ricorrenti.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione e altresì attese le evidenze istruttorie il fascicolo veniva posto in decisione senza articolare alcun mezzo istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare la contumacia della convenuta a Parte fronte della citazione in giudizio così come . Controparte_3
Parte attrice si duole della mancata fissazione con decreto da parte del G.E. dell'udienza di comparizione innanzi a se con annesso termine perentorio per la notifica, rappresentando come ciò avesse impedito di manifestare le proprie doglianza avverso il provvedimento adottato.
Ebbene è indiscutibile come tale argomentazione risulti essere fondata
,poiché la parte ha comunque manifestato un concreto interesse a coltivare l'opposizione spiegata e a sottoporre al sindacato del giudice adito i motivi di opposizione : ciò non vuol dire riconoscimento della loro fondatezza e conseguente accoglimento ma indica un preciso onere dell'autorità adita nell'esaminare tali argomentazioni.
In altre parole non poteva essere dedotto un disinteresse alla continuazione del giudizio sulla scorta delle risultanze emerse sino a quel momento ,ovvero dal comportamento del creditore procedente che ha argomentato al contrario il proprio interesse.
Creditore procedente che per altro non ha nemmeno formulato una rinunzia agli atti, circostanza questa, a conferma di quanto evidenziato in precedenza.
Appurata la fondatezza di quanto argomentato sul punto dall'attore si deve nel contempo rilevare il carattere negativo della dichiarazione resa dal terzo la quale testualmente recita”presso Controparte_3 Controparte_3
è in essere un rapporto di servizi di cassa intestato al debitore con un saldo di € 34.850.057,30 indisponibile in quanto totalmente vincolato per precedenti pignoramenti” ed ancora” dichiara che Controparte_3 comunque nel periodo successivo alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione non si sono mai create disponibilità”.
Pertanto è di tutta evidenza che la dichiarazione resa dal terzo pignorato è negativa poiché con chiarezza viene precisato che le somme esistenti sul conto corrente sono vincolate per altre procedure e non sono disponibili ed in ogni caso non vi sono stati accantonamenti perché non si è creata alcuna disponibilità.
Tale circostanza ha efficacia assorbente e vincolante rispetto anche alla fondatezza delle argomentazioni circa l'errata estinzione della procedura espropriativa poiché non consente ulteriori provvedimenti , tenuto conto appunto del carattere negativo della predetta dichiarazione.
Ciò che rileva, è che in ogni caso non si sono create disponibilità e di conseguenza non si è potuto procedere nei relativi accantonamenti.
Pertanto alla luce di quanto evidenziato ,sia pure tenuto conto della fondatezza delle doglianze di parte attrice circa l'errata estinzione della procedura esecutiva non è possibile accogliere la domanda attorea tenuto conto del carattere negativo della dichiarazione resa dal terzo.
Le istanze avanzate, presuppongono difatti una dichiarazione positiva laddove il tenore di quella resa è invece negativa
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'andamento della vicenda e della contumacia dei convenuti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da, provvede come di seguito : 1 Rigetta la domanda proposta dagli odierni attori nei confronti di
[...]
e nei confronti di;
CP_4 Controparte_5
2.Compensa le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 24.11.2025
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 5270/2024
..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto:
Atto di citazione ex art. 618, comma 2 cpc
Tra
I sigg.ri (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4
), tutti eredi del de cuius (cod. C.F._4 Persona_1 fisc.: , nato a [...] il [...] e C.F._5 deceduto in data 29.01.2022, elettivamente domiciliati in Nocera
Inferiore, alla via Matteotti, n. 14 presso lo studio dell'avv. Parte_3
Attore
[...] E
la (cod. fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t.
Convenuta
Nonché
(cod. fisc.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t.;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede.
La questione può essere qualificata come opposizione ex art.618 cpc comma 2 , ovvero ricorso volto ad ottenere la rimozione della dichiarazione estinzione su precedente procedura esecutiva promossa dagli odierni ricorrenti.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione e altresì attese le evidenze istruttorie il fascicolo veniva posto in decisione senza articolare alcun mezzo istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare la contumacia della convenuta a Parte fronte della citazione in giudizio così come . Controparte_3
Parte attrice si duole della mancata fissazione con decreto da parte del G.E. dell'udienza di comparizione innanzi a se con annesso termine perentorio per la notifica, rappresentando come ciò avesse impedito di manifestare le proprie doglianza avverso il provvedimento adottato.
Ebbene è indiscutibile come tale argomentazione risulti essere fondata
,poiché la parte ha comunque manifestato un concreto interesse a coltivare l'opposizione spiegata e a sottoporre al sindacato del giudice adito i motivi di opposizione : ciò non vuol dire riconoscimento della loro fondatezza e conseguente accoglimento ma indica un preciso onere dell'autorità adita nell'esaminare tali argomentazioni.
In altre parole non poteva essere dedotto un disinteresse alla continuazione del giudizio sulla scorta delle risultanze emerse sino a quel momento ,ovvero dal comportamento del creditore procedente che ha argomentato al contrario il proprio interesse.
Creditore procedente che per altro non ha nemmeno formulato una rinunzia agli atti, circostanza questa, a conferma di quanto evidenziato in precedenza.
Appurata la fondatezza di quanto argomentato sul punto dall'attore si deve nel contempo rilevare il carattere negativo della dichiarazione resa dal terzo la quale testualmente recita”presso Controparte_3 Controparte_3
è in essere un rapporto di servizi di cassa intestato al debitore con un saldo di € 34.850.057,30 indisponibile in quanto totalmente vincolato per precedenti pignoramenti” ed ancora” dichiara che Controparte_3 comunque nel periodo successivo alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione non si sono mai create disponibilità”.
Pertanto è di tutta evidenza che la dichiarazione resa dal terzo pignorato è negativa poiché con chiarezza viene precisato che le somme esistenti sul conto corrente sono vincolate per altre procedure e non sono disponibili ed in ogni caso non vi sono stati accantonamenti perché non si è creata alcuna disponibilità.
Tale circostanza ha efficacia assorbente e vincolante rispetto anche alla fondatezza delle argomentazioni circa l'errata estinzione della procedura espropriativa poiché non consente ulteriori provvedimenti , tenuto conto appunto del carattere negativo della predetta dichiarazione.
Ciò che rileva, è che in ogni caso non si sono create disponibilità e di conseguenza non si è potuto procedere nei relativi accantonamenti.
Pertanto alla luce di quanto evidenziato ,sia pure tenuto conto della fondatezza delle doglianze di parte attrice circa l'errata estinzione della procedura esecutiva non è possibile accogliere la domanda attorea tenuto conto del carattere negativo della dichiarazione resa dal terzo.
Le istanze avanzate, presuppongono difatti una dichiarazione positiva laddove il tenore di quella resa è invece negativa
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'andamento della vicenda e della contumacia dei convenuti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da, provvede come di seguito : 1 Rigetta la domanda proposta dagli odierni attori nei confronti di
[...]
e nei confronti di;
CP_4 Controparte_5
2.Compensa le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 24.11.2025
Dott.Domenico Dente Gattola