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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6995/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND UN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 7 maggio 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6995/2025
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (o, in subordine, della pensione di inabilità). A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le
1 valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle valutazioni del responsabile della struttura privata in cui è attualmente ricoverata (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise sia perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità), sia per l'approfondimento ed il pregio delle valutazioni compiute dell'ausiliario del giudice, specializzato (non è superfluo evidenziarlo) proprio in neuropsichiatria (cfr. relazione di c.t.u., da intendersi qui integralmente riportata e trascritta). In questo senso, va notato come la
“documentazione sopravvenuta” allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 30 settembre
2025 altro non è che un parere medico, come tale non idoneo a superare la valutazione del c.t.u.
Con specifico riguardo alla sindrome ostruttiva, invece, va segnalato come il c.t.u.
l'abbia diagnosticata ed opportunamente valorizzata (con una percentuale del 35%), a fronte di una contestazione che pretenderebbe l'attribuzione di una percentuale superiore, ma del tutto indeterminata.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che allo stato attuale, non ha i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità.
2 Visto l'esito della lite, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell' che, però, vengono liquidate come in dispositivo in un importo CP_1
inferiore alla prassi del Tribunale in considerazione del carattere certamente non pretestuoso dell'azione e del concreto sforzo difensivo richiesto e prestato dall'ente previdenziale. Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della medesima ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_2
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità; condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali di Parte_1 CP_1
entrambe le fasi del processo, che liquida complessivamente in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6995/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND UN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 7 maggio 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6995/2025
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (o, in subordine, della pensione di inabilità). A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le
1 valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle valutazioni del responsabile della struttura privata in cui è attualmente ricoverata (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise sia perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità), sia per l'approfondimento ed il pregio delle valutazioni compiute dell'ausiliario del giudice, specializzato (non è superfluo evidenziarlo) proprio in neuropsichiatria (cfr. relazione di c.t.u., da intendersi qui integralmente riportata e trascritta). In questo senso, va notato come la
“documentazione sopravvenuta” allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 30 settembre
2025 altro non è che un parere medico, come tale non idoneo a superare la valutazione del c.t.u.
Con specifico riguardo alla sindrome ostruttiva, invece, va segnalato come il c.t.u.
l'abbia diagnosticata ed opportunamente valorizzata (con una percentuale del 35%), a fronte di una contestazione che pretenderebbe l'attribuzione di una percentuale superiore, ma del tutto indeterminata.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che allo stato attuale, non ha i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità.
2 Visto l'esito della lite, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell' che, però, vengono liquidate come in dispositivo in un importo CP_1
inferiore alla prassi del Tribunale in considerazione del carattere certamente non pretestuoso dell'azione e del concreto sforzo difensivo richiesto e prestato dall'ente previdenziale. Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della medesima ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_2
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità; condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali di Parte_1 CP_1
entrambe le fasi del processo, che liquida complessivamente in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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