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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9287 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Francesco Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giugliano (NA) alla Via Frà V. Cecere n°9;
- ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti, per atto notar Persona_1 del 22.03.2024 (rep. 37875/7313).
- resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001803502, notificatagli in data CP_ 21.03.2024 dall' per il pagamento dell'importo di € 10.101,30, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali e quindi per violazione dell'art. 2, comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 638/1983 e ss. mm. ii. Ha eccepito la nullità, irritualità, illegittimità e invalidità dell'ordinanza impugnata, per la mancata notifica del prodromico atto di accertamento relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione e violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981, nonché, la sproporzione dell'importo della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.
Ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, spese vinte da distrarsi.
CP_ Radicatosi il contraddittorio l' ha eccepito la rituale notifica dell'atto di accertamento, a mezzo del servizio postale, in data 19.09.2019, con consegna del plico al ricorrente. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria di debenza delle
1 somme portate nell'ordinanza ingiunzione opposta ovvero quelle diverse ritenute di giustizia col favore delle spese. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza. L'opposizione non merita accoglimento.
Va in limine disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico, avanzata dalla parte opponente. Vi è prova che l'opponente abbia ricevuto notifica dell'atto prodromico di CP_ accertamento il 19.09.2019 come l' ha dimostrato. In riferimento all'eccezione di nullità degli atti interruttivi depositati, avanzata con le note di trattazione scritta, in quanto prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale, si evidenzia che come chiarito dalla Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale")." (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019, quest'ultima in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale").
L'efficacia delle riproduzioni discende direttamente dal disposto dell'art. 2712 cod civ.: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
L'obbligo di produzione dell'originale scatta solo quando la contestazione di conformità, non è generica, essendo preciso onere della parte specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, al fine di verificare, anche solo in astratto, la serietà e ragionevolezza della censura (cfr. Cass.
n. 15790/2016; anche Cass. n. 28096/2009).
Nel caso in questione la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad eccepire nelle note che: “….. disconosce tutta la documentazione e cartule esibite in copia, nulle ex art 2719 c.c. in combinato disposto con l'art 215 c.p.c., prive di autenticità e conformità, che tra l'altro risultano essere copie fotostatiche parziali prive di timbro di congiunzione tra le copie stesse ed in totale
2 violazione degli art. 137 e ss del cpc.”, si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, in quanto l'accertamento del 30.08.2019, per contributi in scadenza di pagamento per l'anno 2018, risulta notificato dall'ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, il 19.09.2019, con consegna del plico al ricorrente. Tale notifica ha esplicato efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa.
Sul piano processuale si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr. Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
3 In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6,
l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Sulla scorta di tale premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe
- ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cassazione civile sez.
VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' ha dato prova della legittimità del CP_1 procedimento sanzionatorio, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 14 L.
689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano.
L' a fronte dell'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria per CP_1 violazione dell'art 14 L 689/1981 ha offerto prova idonea alla ricezione della raccomandata a.r. consegnata il 19.09.2019 a mani di , così come Pt_1 Parte_1 dimostrato anche dalla corrispondenza del n. 78603384948-7 identificativo dell'atto di accertamento e quello indicato sulla busta della pertanto, il termine Parte_2 di 90 gg per la notifica, che decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento, risulta pienamente rispettato nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento del 30.08.2019 nei 90 gg successivi, ossia il 19.09.2019. Infatti, l'art.14 cit. non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo (omesso pagamento delle trattenute per un importo annuale), ma dal suo accertamento (la contestazione, “immediata” o “notificata”, presuppone l'accertamento).
CP_ In riferimento all'importo della sanzione, l' ha applicato la nuova normativa relativa alla rideterminazione in autotutela della sanzione amministrativa per l'omessa ritenuta per l'anno 2018 alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
4 Il Reparto Amministrativo dell' ha evidenziato che l'importo è stato CP_1 determinato in misura superiore rispetto al minimo legale, valutando la reiterazione della condotta illecita, già posta in essere per contributi in scadenza, rispettivamente, negli anni 2016 e 2017, come da relazione istruttoria depositata in atti e non impugnata dal ricorrente. Per quanto esposto ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001803502;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge. Si comunichi
Napoli lì 12.05.2025
Il GdL
Dott.ssa Alessandra Santulli
5
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9287 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Francesco Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giugliano (NA) alla Via Frà V. Cecere n°9;
- ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti, per atto notar Persona_1 del 22.03.2024 (rep. 37875/7313).
- resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001803502, notificatagli in data CP_ 21.03.2024 dall' per il pagamento dell'importo di € 10.101,30, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali e quindi per violazione dell'art. 2, comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 638/1983 e ss. mm. ii. Ha eccepito la nullità, irritualità, illegittimità e invalidità dell'ordinanza impugnata, per la mancata notifica del prodromico atto di accertamento relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione e violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981, nonché, la sproporzione dell'importo della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.
Ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, spese vinte da distrarsi.
CP_ Radicatosi il contraddittorio l' ha eccepito la rituale notifica dell'atto di accertamento, a mezzo del servizio postale, in data 19.09.2019, con consegna del plico al ricorrente. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria di debenza delle
1 somme portate nell'ordinanza ingiunzione opposta ovvero quelle diverse ritenute di giustizia col favore delle spese. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza. L'opposizione non merita accoglimento.
Va in limine disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico, avanzata dalla parte opponente. Vi è prova che l'opponente abbia ricevuto notifica dell'atto prodromico di CP_ accertamento il 19.09.2019 come l' ha dimostrato. In riferimento all'eccezione di nullità degli atti interruttivi depositati, avanzata con le note di trattazione scritta, in quanto prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale, si evidenzia che come chiarito dalla Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale")." (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019, quest'ultima in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale").
L'efficacia delle riproduzioni discende direttamente dal disposto dell'art. 2712 cod civ.: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
L'obbligo di produzione dell'originale scatta solo quando la contestazione di conformità, non è generica, essendo preciso onere della parte specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, al fine di verificare, anche solo in astratto, la serietà e ragionevolezza della censura (cfr. Cass.
n. 15790/2016; anche Cass. n. 28096/2009).
Nel caso in questione la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad eccepire nelle note che: “….. disconosce tutta la documentazione e cartule esibite in copia, nulle ex art 2719 c.c. in combinato disposto con l'art 215 c.p.c., prive di autenticità e conformità, che tra l'altro risultano essere copie fotostatiche parziali prive di timbro di congiunzione tra le copie stesse ed in totale
2 violazione degli art. 137 e ss del cpc.”, si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, in quanto l'accertamento del 30.08.2019, per contributi in scadenza di pagamento per l'anno 2018, risulta notificato dall'ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, il 19.09.2019, con consegna del plico al ricorrente. Tale notifica ha esplicato efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa.
Sul piano processuale si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr. Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
3 In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6,
l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Sulla scorta di tale premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe
- ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cassazione civile sez.
VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' ha dato prova della legittimità del CP_1 procedimento sanzionatorio, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 14 L.
689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano.
L' a fronte dell'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria per CP_1 violazione dell'art 14 L 689/1981 ha offerto prova idonea alla ricezione della raccomandata a.r. consegnata il 19.09.2019 a mani di , così come Pt_1 Parte_1 dimostrato anche dalla corrispondenza del n. 78603384948-7 identificativo dell'atto di accertamento e quello indicato sulla busta della pertanto, il termine Parte_2 di 90 gg per la notifica, che decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento, risulta pienamente rispettato nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento del 30.08.2019 nei 90 gg successivi, ossia il 19.09.2019. Infatti, l'art.14 cit. non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo (omesso pagamento delle trattenute per un importo annuale), ma dal suo accertamento (la contestazione, “immediata” o “notificata”, presuppone l'accertamento).
CP_ In riferimento all'importo della sanzione, l' ha applicato la nuova normativa relativa alla rideterminazione in autotutela della sanzione amministrativa per l'omessa ritenuta per l'anno 2018 alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
4 Il Reparto Amministrativo dell' ha evidenziato che l'importo è stato CP_1 determinato in misura superiore rispetto al minimo legale, valutando la reiterazione della condotta illecita, già posta in essere per contributi in scadenza, rispettivamente, negli anni 2016 e 2017, come da relazione istruttoria depositata in atti e non impugnata dal ricorrente. Per quanto esposto ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001803502;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge. Si comunichi
Napoli lì 12.05.2025
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Dott.ssa Alessandra Santulli
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