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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 77/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia DI NARDO DI MAIO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
RICCIUTI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso il decreto n. 661/23 del Tribunale di Pescara del 17 novembre 2023 in tema di modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 da , di modifica delle condizioni del divorzio stabilite nella sentenza della Corte di Parte_1
Appello n. 58/14 (che ha in parte riformato nei termini di cui nel prosieguo meglio si dirà, quella dello stesso ufficio giudiziario) con riguardo all'assegno dovuto in favore dell'ex coniuge . Controparte_1
1 L'ammontare di quanto dovuto è stato rideterminato nell'importo complessivo di € 620,00 con decorrenza dalla data della domanda (15.2.2023).
Di seguito si riportano gli aspetti rilevanti della vicenda che ci occupa:
- Le parti hanno contratto matrimonio nell'oramai lontano 1979;
- I due figli sono maggiorenni ed oramai economicamente autosufficienti;
- Il Tribunale di Pescara nella sentenza del 2011 n. 896 ha riconosciuto alla l'assegno CP_1 divorzile nella misura di € 650,00 mensili sino al gennaio 2014 ed a partire dal febbraio dello stesso anno di € 1.000,00;
- Questa Corte Territoriale ha, in parziale accoglimento dell'interposto gravame, ridotto la misura del predetto assegno sino alla concorrenza di € 700,00 rivalutabili automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- Successivamente a tale decisione, si sono verificati dei fattori sopravvenuti idonei (secondo la prospettazione del ricorrente) a comportare una rivisitazione della sussistenza degli stessi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile o comunque per addivenire ad una sua riduzione;
- Tali fattori sono stati individuati: a) nell'intervenuta estinzione del mutuo precedentemente contratto dalla b) nel nuovo matrimonio contratto dallo stesso in data 8 CP_1 Pt_1
dicembre 2016; c) nel peggioramento delle condizioni economiche determinato dal pensionamento (a partire dal mese di ottobre 2022) e dal mancato apporto della nuova consorte (a cui è anzi corrisposto una somma di € 1.000,00); d) la ha migliorato la CP_1 propria situazione reddituale con l'impiego presso il CNEL e l'acquisto di due immobili;
un primo, nel 2015 a OC di IO;
un secondo nel 2018 nei pressi di Roma (segnatamente in MO);
1.2.La ha chiaramente avversato le richieste dell'ex coniuge fornendo una rappresentazione CP_1
dei fatti diametralmente opposta ed instando, altresì, per il riconoscimento in proprio favore, del 40% del TFR percepito, al momento del pensionamento dalla controparte (domanda quest'ultima sulla quale vi è stata sostanziale adesione).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del Collegio adriatico possono di seguito essere così sintetizzate:
- In tema di modifica delle condizioni del divorzio, facendo buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro interpretativo di riferimento deve individuarsi nei giustificati motivi che non necessariamente possono coincidere con la
2 sopravvenienza di fattori rispetto a quelli esistenti al momento di assunzione della decisione e quindi di riconoscimento del diritto di uno dei due ex coniugi all'assegno divorzile;
- Ad ogni buon conto sono stati analiticamente vagliati i singoli fattori indicati dal ricorrente;
l'immobile di MO è stato acquistato previa sottoscrizione di un mutuo, mentre quello di
OC di IO è stato a sua volta comprato con i proventi di un'eredità;
- Non è stata provata l'esistenza di una relazione sentimentale stabile (caratterizzata cioè da convivenza) tra la ed il padre degli altri suoi due figli (trattasi di gemelli) nati nel CP_1
2005;
- Nonostante l'intervenuto pensionamento, il dispone di un reddito mensile superiore Pt_1 rispetto a quello dell'ex coniuge che, peraltro, pur lavorando presso il CNEL, non è titolare,
a partire dal mese di ottobre 2023, dell'indennità suppletiva per un importo di circa 14.000 euro annui;
- A fronte del quadro così tratteggiato non riveste valenza decisiva la circostanza che CP_2
(che comunque non risulta svolgere alcuna attività lavorativa) sia titolare, ancorchè
[...] pro quota, di alcuni immobili (anch'essi tuttavia derivanti dall'accettazione di un'eredità);
1.4.Il decreto è stato ritualmente e tempestivamente impugnato dal mediante l'articolazione Pt_1
di tre sostanziali motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione degli elementi probatori in ordine alla ricostruzione della capacità reddituale della CP_1
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha censurato il passaggio motivazionale del provvedimento nella parte in cui ha operato una valutazione positiva circa i presupposti per il riconoscimento della finalità assistenziale dell'assegno divorzile.
L'ultima doglianza infine si appuntata sul capo delle spese ed in particolare sul riconoscimento della soccombenza seppur parziale e nella misura del 50% atteso che in ogni caso è stata disposta la riduzione dell'ammontare del contributo dovuto alla controparte.
1.5. La ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza, tuttavia, spiegando CP_1
appello incidentale, ha insistito affinchè le fosse riconosciuto a titolo di assegno divorzile lo stesso importo liquidato da questa Corte.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi, ha concluso per il parziale accoglimento del gravame e conseguente riduzione del predetto assegno sino alla misura di € 350,00 mensili.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 ( fissata per il deposito di ulteriore documentazione giusta ordinanza riservata dell'8 novembre 2024), sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2.1.1. Preliminarmente, si rende indispensabile svolgere qualche considerazione sul rito applicabile al presente giudizio.
Già in precedenti arresti, questa Corte Territoriale ha aderito alla tesi che per le impugnazioni proposte in materia di divorzio, pur riguardando giudizi introdotti in prime cure sotto la vigenza della disciplina previgente (ed è esattamente il caso che ci occupa), deve farsi applicazione del rito uniforme disciplinato dagli art 473 bis cpc e seguenti del codice di rito.
Tale conclusione, deve ritenersi valida anche per l'ipotesi, analoga al caso che ci occupa, in cui l'impugnazione riguarda la modificabilità di provvedimenti resi secondo quanto stabilito dall'art. 473 bis. 29 (in ordine ai quali, pertanto, la modalità decisoria dovrà necessariamente essere quella sentenza soggetta a sua volta a reclamo).
In particolare, l'art. 35 comma 4 del d.lvo 149/22 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Dall'esame della suddetta disposizione possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto e quindi, proprio in difetto di una espressa previsione, anche al reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.29 cpc;
- pur nella consapevolezza dell'esistenza di un rito proprio per i procedimenti in tema di separazione e divorzio (al pari anche di altre materie), l'art. 473 bis.1 cpc all'ultimo comma rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito e l'unica deroga consentita deve essere espressamente prevista;
- deve pertanto escludersi che la nuova disciplina dell'appello sia applicabile unicamente ai casi di impugnazione “ordinaria” di sentenze emesse in primo grado;
- l'art. 473 bis.32 cpc, in tema di costituzione dell'appellato individua il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di trattazione per la spiegazione da parte dell'appellato del gravame incidentale;
4 - l'assetto normativo non contempla alcuna deroga (che di contro sarebbe dovuta risultare specificatamente) quanto al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del c.d. “rito
Cartabia”;
- non avrebbe pertanto senso, in logica, ancor prima che in diritto, prevedere per il rito famiglia un differimento quanto al giudizio di appello dell'entrata in vigore delle norme;
- in caso, quindi, di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022;
- il c.d. correttivo approvato con d.lvo 164 del 31 ottobre 2024 non ha inciso sulla materia in esame;
2.1.2. Nella fattispecie, l'atto di appello è stato proposto con citazione ad udienza fissa (senza quindi il ricorso) da doversi ritenere in ogni caso tempestivo in quanto il termine per impugnare (in assenza di una disposizione di segno contrario) non può che essere (in difetto di notifica del decreto gravato) quello lungo di sei mesi.
Orbene, il dott. ha notificato il libello introduttivo nel mese di gennaio 2024 e dunque Pt_1
tempestivamente.
2.2. A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi per quanto concerne l'appello incidentale spiegato dalla (nonostante alcuna censura sia stata sollevata sul punto deve ritenersi la sussistenza del CP_1
rilievo officioso, trattandosi peraltro di questione di rito, da parte del Collegio.
L'art. 473 bis. 32 cpc prevede infatti che l'impugnazione incidentale deve essere proposta, a pena di decadenza, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta nel termine di giorni trenta prima della data dell'udienza.
Nel caso che ci occupa, risulta documentato per tabulas che:
- L'atto di citazione ha indicato come data di prima udienza il 27 maggio 2024;
- Il 9 maggio 2024, il Presidente di Sezione ha differito la comparizione delle parti alla prima utile successiva (ovvero il 4 giugno 2024);
- La si è invece costituita telematicamente il 15 maggio 2024 e dunque tardivamente;
CP_1
Sulla scorta delle considerazioni, quindi, l'appello incidentale deve essere dichiarato inamissibile.
3.1. L'impugnazione proposta dal dott. è invece fondata in parte sicchè deve essere accolta Pt_1
per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Prioritariamente, va ricostruita la cornice in diritto al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
5 I principi indicati (correttamente) nel provvedimento impugnato possono ritenersi ampiamente consolidati tanto da essere stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza (in gran parte anche successiva e comunque formatasi con riguardo a situazioni ancora sussumibili sotto la previsione della legge sul divorzio e non sull'art. 473 bis. 29 cpc che evoca in ogni caso sempre il medesimo presupposto).
E così è possibile affermare che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di
"giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso” (cfr Cass Civ, Sez I, 8.3.2024 n. 6260).
Ed ancora, “La sentenza di divorzio, per quanto riguarda le statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus;
tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" che sono emersi siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni” (cfr Cass Civ, Sez III,
15.2.2024 n.4170).
In altri termini è possibile affermare che “Come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di giustificati motivi e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, pertanto, le ragioni sostenute per la revisione giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è necessario accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (cfr Cass Civ, Sez I,
12.2.2024 n. 3761).
Vi è poi da aggiungere che l'eventuale mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale (tra il momento della pronunzia che ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile e quello della instaurazione del giudizio per la modifica di tale statuizione) non può comportare di per sé un fattore idoneo a giustificare la richiesta di rivisitazione dei presupposti del diritto riconosciuto.
6 Tali principi vanno pertanto trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2. Per evidenti ragioni di ordine logico e sistematico, occorre vagliare il motivo con cui l'appellante ha inteso mettere in discussione la sussistenza del diritto riconosciuto all'ex coniuge all'assegno divorzile.
Come già anticipato, il dott. ha inteso contestare la sussistenza dei requisiti per il Pt_1 riconoscimento, in favore dell'ex coniuge, dell'assegno divorzile.
Sul punto, giova senz'altro ricordare che tanto il Tribunale di Pescara prima che questa Corte, poi, hanno ancorato il proprio convincimento evocando la finalità assistenziale direttamente desumibile da alcuni profili fattuali quali: a) la durata del matrimonio;
b) la scelta della di seguire il CP_1 coniuge nella sua prima sede lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
c) l'esistenza di un divario reddituale tra le parti.
Orbene, è indubbio che al tempo delle citate pronunzie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( di cui è stata pertanto fatta una piana applicazione) fosse nel senso di ritenere che l'esistenza di un evidente (e non certo contestabile sulla scorta del materiale documentale prodotto in atti) divario reddituale e l'indispensabilità della conservazione del medesimo tenore di vita tra gli ex coniugi fosse elemento sufficiente per riconoscere il diritto all'assegno divorzile.
Soltanto, infatti, in un momento successivo la posizione della giurisprudenza si è modificata superando soprattutto il concetto dello stesso tenore di vita ed introducendo profili ulteriori rappresentati dalla funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile mantenendo in ogni caso ferma l'indispensabilità di tener in debito conto anche la durata del matrimonio.
Ed allora, dovendosi escludere, anche alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'incidenza del mutato indirizzo interpretativo, soltanto la presenza di giustificati motivi (da valutarsi secondo le coordinate meglio codificate dalla giurisprudenza) possono ammettere una rivisitazione, nell'an, delle sentenze citate.
Una tale valutazione, però, non può che avere esito negativo in quanto:
- La stabile convivenza more uxorio della con il padre dei gemelli (nati nel 2005) non CP_1
ha trovato alcun valido elemento di riscontro e comunque, trattasi di una circostanza che non
è possibile valutare nel presente giudizio essendo stata già ampiamente vagliata nel corso del giudizio di divorzio;
- Il divario reddituale tra gli ex coniugi deve ritenersi ancora pienamente sussistente;
dalla disamina infatti degli estratti conto (prodotti dalle parti e quindi pienamente utilizzabili ai fini
7 della decisione) risulta che il dott. pur essendo stato collocato a riposo a partire dal Pt_1
mese di ottobre 2022, è percettore di un reddito mensile superiore ai 7.000,00;
- La a partire dal mese di ottobre 2023, pur continuando a prestare la propria attività CP_1
lavorativa presso il CNEL, si è vista ridurre lo stipendio mensile (non percependo più
l'indennità riconosciutale) essendo stata assegnata all'ufficio II per il bilancio ed il controllo interno;
ed infatti, l'ammontare della retribuzione per il mese di novembre 2023 è stata pari ad € 1.600,00 circa;
anche i successivi stipendi (acquisiti agli atti di causa) hanno confermato la percezione di un reddito oscillante tra tale ultimo importo e quello di € 1.940,00 (aprile
2024) oppure di € 2.088,00 (mese di maggio 2024); in tal modo, può ritenersi venuta meno l'ulteriore indennità annua lorda di circa € 14.000,00;
- In definitiva, quindi, la persistenza del divario economico esclude che possa dichiararsi il venir meno del diritto della all'assegno divorzile;
CP_1
3.3. Ne deriva, allora, che deve essere esaminato il primo motivo che ha riguardato la stima dell'assegno divorzile.
In buona sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante la somma dovuta all'ex coniuge deve essere ridotta rispetto a quella stabilita da questa Corte Territoriale.
Tale censura è fondata e di conseguenza deve essere accolta.
Il Tribunale di Pescara ha individuato l'importo operando una decurtazione di un quarto circa dell'ammontare stabilito da questa Corte Territoriale senza invero aggiungere altro.
Corrisponde al vero che l'immobile di MO è stato acquistato nel 2018 attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo.
Peraltro, risulta documentato per tabulas che nel mese di luglio 2023 ( nella pendenza del ricorso proposto dal dott. la ha conferito mandato irrevocabile ad un'agenzia (Laurantea Pt_1 CP_1
srl) per la vendita del suddetto bene.
Nel 2015, successivamente alla sentenza di appello resa nel giudizio di divorzio, la medesima parte ha acquistato un altro immobile questa volta sito nel Comune di OC di IO.
Anche in tal caso, le evenienze istruttorie (essenzialmente di connotazione documentale) hanno evidenziato che in data 3 aprile 2013 ed in data 12 marzo 2015 la al pari degli altri eredi dei CP_1
defunti genitori (deceduti rispettivamente nel 2005, il padre e nel giugno 2012, la madre) ha alienato le unità abitative, site nei Comuni di S.Eufemia e Maiella e Pescara così acquisendo la provvista necessaria per l'acquisto della casa di OC di IO.
Il dott. ha nelle more contratto un nuovo matrimonio costituendo in tal modo un nucleo Pt_1
familiare composto dalla moglie che non risulta svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
8 Ciò è tanto vero che le movimentazioni bancarie hanno evidenziato una corresponsione mensile di denaro dell'odierno appellante alla consorte per un importo di € 1.000,00 mensili;
La titolarità in capo alla medesima di beni derivanti da un'eredità non è circostanza idonea a ritenere che la stessa possa in qualche misura offrire un contributo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Con il collocamento a riposo il dott. (pur percependo una somma superiore a quella della ex Pt_1 moglie) non potrà comunque beneficiare della perequazione dello stipendio per l'inflazione.
Nella valutazione dei fatti, infine, deve tenersi in considerazione anche il periodo di tempo assai ampio in cui il dott. ha continuato a corrispondere all'ex coniuge l'assegno divorzile. Pt_1
Ed allora dovendosi inevitabilmente operare un equo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, ne discende che l'ammontare dell'assegno divorzile può essere, con decorrenza dal 15 febbraio
2023, ridotto sino ad € 400,00 con rivalutazione automatica secondo indici ISTAT.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del primo motivo.
3.3. L'ultima doglianza, invece, ha riguardato il capo delle spese di lite che il tribunale adriatico ha posto, previa compensazione nella misura del 50%, a carico del Pt_1
Sul punto le doglianze dell'appellante possono essere condivise.
L'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno divorzile, la sostanziale adesione a quella riferita alla quota del TFR, il rigetto delle doglianze della comporta la sussistenza, nell'ottica CP_1 di una valutazione complessiva, dell'esito della lite, dei requisiti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
4. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il decreto n 661/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
9 b) accoglie parzialmente e per le causali di cui in motivazione, l'appello principale e per l'effetto riduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2023, l'ammontare dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00 da pagarsi come stabilito nei provvedimenti precedenti e rivalutazione automatica secondo indici ISTAT;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
e) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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