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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONTENZIOSO/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe promossa da:
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Ciccarelli, giusta procura apposta su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Ventura del Foro di Bari, giusta procura apposta su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Barletta al Vico
Quarto n. 4 c/o l'avv. Silvia Doronzo
- OPPOSTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni delle parti (come da note conclusive, richiamate all'udienza di p.c. del 8.5.2025):
- OPPONENTE:
- - revocare il decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Tribunale di Trani, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Teresa Moscatelli, in data 27.07.2022 e depositato in cancelleria in pari data (notificato il 2.08.2022), nel procedimento iscritto al n. 2877/2022 R.G., per le ragioni esposte, e, conseguentemente:- in via preliminare, nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto del a Controparte_1 ripetere la somma di € 50.940,34; - rigettare la domanda in quanto il presunto credito vantato dal è del tutto infondato e non provato e, pertanto, Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - accertare e dichiarare la sussistenza del credito spettante alla nella misura di € 14.000,00 (€ Parte_1
6.000,00 + € 8.000,00) e a riconoscere comunque dovuta alla la Controparte_2 somma di € 8.000,00 anche in considerazione del comprovato vantaggio ricevuto dal
e quindi dell'indebito arricchimento e condannare il al CP_1 Controparte_1
pagamento di dette somme oltre gli interessi ex d. leg. 231/2002, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto, salvo gravame, porre detto credito, in uno agli interessi maturati e maturandi, in parziale compensazione con quello asseritamente preteso dal Controparte_1
rideterminando, conseguentemente, la somma dovuta dalla società opponente in favore dell'Ente opposto;
- condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario. - ”;
- OPPOSTA:
“1. Rigettare l'opposizione proposta dalla , confermando in toto il d.i. Parte_1
opposto; 2. Rigettare la domanda di compensazione della somma di € 8.000,00 riconoscendo unicamente il credito di € 6.000,00; 3. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC per lite temeraria. 4. Con vittoria delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2022 il ha adito codesto Controparte_1
Tribunale richiedendo ed ottenendo l'ingiunzione di pagamento, per l'importo di euro 119.430,95 oltre interessi e spese di lite, nei riguardi della a titolo di restituzione Controparte_3
delle somme indebitamente pagate in suo favore nel corso di due contenziosi intercorsi tra le parti.
Ha dedotto, in estrema sintesi, il ricorrente, a fondamento dell'invocata tutela monitoria: a) che tra le parti era insorto un contenzioso che ha avuto origine da due distinti decreti ingiuntivi notificati dalla nel 2002 e nel 2005 con i quali era stato intimato al il Parte_1 CP_1
pagamento di somme per prestazioni eseguite per servizi cimiteriali asseritamente svolti in eccedenza rispetto a quelli previsti nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
b) che il CP_1 aveva opposto i decreti ingiuntivi e che entrambi i giudizi si erano conclusi con pronunce della
Corte di Cassazione che avevano definitivamente dichiarato non dovute le somme richieste dalla resistente;
c) che, in particolare, con il D.I. n. 160/02 emesso in data 12.08.2002, Tribunale di Trani
– Sez. dist. aveva ingiunto al il pagamento della somma di € Controparte_4 Controparte_1
35.797,07 oltre spese legali per € 920,47; d) che il relativo giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza n. 22/2010 del 27.01.2010 che, pur avendo revocato il decreto, aveva nel merito condannato il al pagamento della somma di € 41.452,57 oltre interessi e spese di lite;
e) che CP_1
il in adempimento del notificato precetto, aveva corrisposto alla la CP_1 Parte_1
somma di € 63.375,14 (di cui € 41.425,57 per sorte capitale, € 9.381,57 per interessi legali, €
7.030,60 per spese legali liquidate in sentenza ed € 5.510,40 per spese di registrazione, spese di precetto e spese legali successive), come da Mandato di pagamento n. 4956 del 30.12.2010; f) che con successiva sentenza n. 409/2012 la Corte d'appello di Bari aveva accolto il gravame proposto dal rigettando la domanda di pagamento proposta dalla e compensando le CP_1 Parte_2
spese del doppio grado;
g) che avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione dalla
, ma la con la sentenza n. 35/2017 aveva respinto il ricorso, condannando Parte_1 CP_5
la al pagamento delle spese legali;
h) che, operata la compensazione con altri Parte_1
crediti vantati dalla , il credito del era stato rideterminato nella somma di € Parte_1 CP_1
50.940,34; h) che con altro Decreto ingiuntivo n. 117/05 emesso in data 29.04.2005 il Tribunale di
Trani – Sez. dist. aveva ingiunto al il pagamento della somma Controparte_4 Controparte_1 di € 58.332,78 oltre spese legali per € 1.481,00, per prestazioni di servizi cimiteriali;
i) che il giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza n. 82/2011 del 12.04.2011 che aveva revocato il decreto ma condannato il al pagamento della somma di € 55.000,00 oltre CP_1
interessi e spese di lite;
l) che il Comune aveva pagato spontaneamente la dovuta somma di €
62.493,89 (di cui € 55.000,00 per sorte capitale, € 386,91 per interessi legali, € 7.106,98 per spese legali) come da mandato di pagamento n. 3895 del 24.11.2011; m) che l'avviato giudizio di appello si era concluso con sentenza n. 1580/2015 con la quale la Corte d'appello di Bari aveva rigettato la domanda di pagamento proposta dalla col ricorso per ingiunzione, con condanna alle Parte_2
spese del doppio grado;
n) che era stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla , giusta ordinanza della S.c. n. 25839/2021; o) che, dunque, il Parte_1 CP_1
risulterebbe creditore della somma di € 50.409,34, oltre interessi dal 22.12.2015 al 30.06.2022 per € 1.066,11, e della somma di € 62.493,89, oltre interessi dal 24.11.2011 al 30.06.2022 per € 5.461,61, per la complessiva somma finale di € 119.430,95.
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2022 la ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale il formulando opposizione al predetto Controparte_1
Decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso da codesto Tribunale, eccependo e deducendo, in estrema sintesi:
a) Preliminarmente, la prescrizione estintiva del credito restitutorio “relativamente alla somma di € 50.940,34” pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, dovendo il dies a quo decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma (2.4.2012) in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima e “non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza”, non verificandosi l'effetto interruttivo ex art. 2943-2945 c.c. in assenza di espressa richiesta di restituzione, nel caso di specie mai effettuata;
nonché la prescrizione dell'altro credito, “per gli stessi motivi”;
b) il difetto di prova del credito, essendo i depositati mandati di pagamento privi dei requisiti previsti dall'art. 185, secondo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non recando “alcuna sottoscrizione né del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, né del Tesoriere, né tantomeno del soggetto tenuto a rilasciare la quietanza”.-
c) in subordine, che l'importo eventualmente dovuto dovrà essere parzialmente compensato con le somme dovute in favore dell'opponente “a titolo di contributo per le spese sostenute dalla società opponente per la realizzazione di alcuni progetti”, in sintesi afferenti all'incarico per la realizzazione di addobbi florovivaistici per le sacre celebrazioni di settembre in onore di San Pio da
Pietrelcina, giusta delibera n. 131 del 15.09.2016 e a quello per la realizzazione di allestimenti floreali del Santuario di Santa Maria delle Grazie e del Santuario di Padre Pio per la Settimana
Santa, giusta nota del 4.04.2017.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “- revocare il decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Moscatelli, in data 27.07.2022
e depositato in cancelleria in pari data (notificato il 2.08.2022), nel procedimento iscritto al n.
2877/2022 R.G., per le ragioni esposte, e, conseguentemente: - in via preliminare, nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto del
[...]
a ripetere la somma di € 50.940,34; - rigettare la domanda in quanto il presunto CP_1
credito vantato dal è del tutto infondato e non provato e, pertanto, Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del credito spettante alla nella misura di € 14.000,00 e porre detto Parte_1
credito, in uno agli interessi maturati e maturandi, in parziale compensazione con quello asseritamente preteso dal rideterminando, conseguentemente, la somma Controparte_1 dovuta dalla società opponente in favore dell'Ente opposto;
- condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.”.
In data 15.2.2023 si è costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in estrema sintesi:
a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto: a.1.) il avrebbe interrotto CP_1
la prescrizione con plurimi atti con cui ha esercitato il diritto di credito derivante dalla sentenza della
Corte d'appello di Bari n. 409/2012, nella specie con la determinazione dirigenziale n. 359 del
4.6.2014, trasmessa alla on p.e.c. del 5.6.2014 e con quella n. 956 del 22.12.2015, trasmessa Pt_1
alla con p.e.c. del 18.1.2016, con le quali l'Ente, a fronte di richieste di Parte_1
pagamento della Cooperativa, aveva riconosciuto i crediti, compensandoli parzialmente col maggiore credito di € 63.940,34 vantato dal che si era dunque ridotto ad € 50.940,34; CP_1
nonché con la nota del dirigente del Settore 3° - Servizi di Sviluppo Economico e Socio Culturale
Prot. n. 19951 del 29.5.2014 trasmessa con p.e.c. del 29.5.2014, con la quale aveva effettuato similare opera di compensazione;
a.2) opererebbe l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 I° co. cod. civ., giusta citazione d'appello notificato dal in data 5.5.2010, con mancata Controparte_1
decorrenza della prescrizione sino al passaggio in giudicato, avvenuto con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 35/2017.
b) che l'eccezione relativa ai mandati di pagamento sarebbe meramente formale, non avendo l'opponente contestato l'avvenuto pagamento delle somme ed infondata, in quanto superata dalla produzione in atti dei mandati sottoscritti e con la dicitura del timbro “pagato” apposta dalla
Tesoreria; nonché dalla produzione di n. 13 assegni circolari in favore della Controparte_3
tutti emessi in data 1.12.2011 per l'importo complessivo di € 62.493,89 ed incassati in data
[...]
16.12.2011;
c) che l'eccezione di compensazione sarebbe fondata in relazione alla richiesta somma di €
6.000,00 per gli allestimenti floreali per sacre celebrazioni di settembre in onore di
[...]
giusta quanto risulta dalla del. di G.C. n. 131 del 15.9.2016; mentre sarebbe infondata in Parte_3 relazione alla somma di € 8.000,00 per gli allestimenti floreali del Controparte_6
e del Santuario di Padre Pio per la Settimana Santa, in mancanza di documentazione
[...]
comprovante l'assunzione di un impegno del Controparte_1
d) che, dunque, l'opposizione sarebbe stata proposta in mala fede, stante la prova documentale dei ricevuti pagamenti, con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “
1. Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 CPC nella sua interezza, e in subordine limitatamente alla somma di € 67.955,50 oltre interessi;
2. Rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
, confermando in toto il d.i. opposto;
3. Rigettare la domanda di compensazione della somma
[...] di € 8.000,00 riconoscendo unicamente il credito di € 6.000,00; 4. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC per lite temeraria.
5. Con vittoria delle spese di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 8.5.2025, previo deposito di note conclusive, precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c-.
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L'opposizione è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. L'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, giova scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto avente, in astratto, carattere assorbente.
1.1. Orbene, in relazione al credito di euro € 50.940,34 (già € 63.940,34), rivendicato dal per effetto del dedotto adempimento alla condanna statuita nella sentenza n. 22/2010, CP_1
risulta pacifica tra le parti la data di pubblicazione (2.4.2012) della sentenza d'appello n. 409/2012, che ha riformato la sentenza di primo grado, facendo sorgere il diritto del ad ottenere la CP_1
restituzione delle somme versate.
Ad esser in contesa, tra le parti, non è tanto il dies a quo, pacificamente individuabile, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla pubblicazione di tale sentenza, immediatamente efficace, quanto l'applicabilità, o meno, dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2° c.p.c. (“se
l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”). Ad avviso dell'opponente, infatti, la proposizione dell'appello non avrebbe interrotto la prescrizione del diritto alla restituzione maturato per effetto della pubblicazione della sentenza medesima, di riforma di quella di primo grado, stante l'assenza di nesso di causalità/dipendenza tra l'oggetto del giudizio di impugnazione e la predetta pretesa restitutoria. Ad avviso dell'opposto, viceversa, tale nesso sussisterebbe, come comprovato dal disposto dell'art. 366, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, sul punto, intende aderire alla tesi prospettata dall'opponente, in continuità con il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022,
n.28778; Cass., Sez. VI, 25/10/2018, n. 27131), il quale, sul punto, ha osservato che:
- il disposto dall'art. 336 c.p.c., comma 2, che prevede l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, per effetto della modifica intervenuta con la L. n. 353 del
1990, art. 48, (con soppressione del riferimento al passaggio in giudicato), consente di ritenere che la sentenza di riforma spieghi la sua efficacia espansiva fin dal momento della pubblicazione, determinando ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripristinare la situazione preesistente (cfr. Cass., Sez. III, 30/04/2009, n. 10124;
2/12/2001, n. 16170; Cass., Sez. I, 6/12/2006, n. 26171);
- il termine prescrizionale dell'azione restitutoria, dunque, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma;
- ove la domanda restitutoria sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, e art. 2945 c.c., comma 2, a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello per la produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Ne deriva, dunque, nel caso di specie, che la proposizione del giudizio di appello non ha determinato l'effetto interruttivo permanente di cui agli artt. 2943-2945 cod. civ. Occorre, dunque, valutare l'efficacia interruttiva degli ulteriori atti indicati dal CP_1 suscettibili di rilievo astratto ai sensi dell'art. 2943, comma 4° c.p.c. (“La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore […].”) ed in particolare delle
Determine dirigenziali n. 359/2014 del 5.6.2014 e n. 956 del 22.12.2015, subb. Docc. 4 e 5 del fascicolo di parte opposta.
Al riguardo, preme ricordare che, affinché un atto possa fungere da atto interruttivo della prescrizione ai sensi della menzionata disposizione, occorre che in esso ricorrano l'elemento soggettivo della chiara indicazione del soggetto obbligato e quello oggettivo della esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato: in particolare, tale secondo elemento, pur richiedendo la forma scritta, non impone l'uso di formule solenni né richiede l'osservanza di particolari adempimenti. E' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa. (cfr. Cass sez. un. - 09/06/2022, n. 18640).
Ed ancora, l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.. (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. II, 18/08/2022, n.24913; Cass.
Sez. L, sent. n. 1166 del 18/1/2018; Cass. Sez. III, sent. n. 15766 del 12/7/2006).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che i suddetti atti abbiano i requisiti menzionati per assurgere ad atti interruttivi della prescrizione, giacché in essi l'ente civico, rispondendo a pretese di pagamento avanzate dalla ne ha riconosciuto il fondamento, liquidando in suo favore i Parte_2
relativi importi (pari rispettivamente ad euro 12.000,00 e ad euro 1.000,00), operando tuttavia la compensazione di tali somme con il maggior credito vantato dal stesso in ragione della CP_1
sentenza n. 409/2012, resa dalla Corte di Appello di Bari. E tale credito risulta espressamente menzionato nelle predette determine – ed anche nelle note di accompagnamento inviate all'opponente – per modo che le stesse, pur non contenendo una formale intimazione o messa in mora, possono assurgere alla stregua di dichiarazioni di evidente contenuto di esercizio del diritto di credito, per modo che, da un lato, se né disposta l'estinzione parziale per compensazione e, per l'altro, se ne è chiarito l'ammontare residuo.
1.2. In relazione, viceversa, al credito restitutorio derivante dalla sentenza n. 1580/2015 non si pone alcun problema di prescrizione – dovendo sul punto respingersi la generica eccezione dell'opponente – atteso che, a tacer d'altro, dalla data di pubblicazione della sentenza (2015) a quella di notifica del ricorso per ingiunzione (2022) non è decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale.
2. Il credito restitutorio.
Superata l'eccezione preliminare, il credito restitutorio rivendicato da parte opposta deve ritenersi dimostrato, dovendosi rigettare, sul punto, l'eccezione dell'opponente di difetto di prova dello stesso.
A tal riguardo, sia sufficiente rilevare che l'opposta ha dedotto e comprovato di aver corrisposto in favore dell'opponente, in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza n.
22/2010, la somma di € 63.375,14 (di cui € 41.425,57 per sorte capitale, € 9.381,57 per interessi legali, € 7.030,60 per spese legali liquidate in sentenza ed € 5.510,40 per spese di registrazione, spese di precetto e spese legali successive), come da Mandato di pagamento n. 4956 del 30.12.2010, di cui ha rivendicato il minor importo di euro 50.940,34; nonché, in adempimento della sentenza n.
82/2011 la somma di € 62.493,89 (di cui € 55.000,00 per sorte capitale, € 386,91 per interessi legali,
€ 7.106,98 per spese legali) come da mandato di pagamento n. 3895 del 24.11.2011 (v. doc. 5 e 11 fasc. monitorio);
Al riguardo, appaiono irrilevanti le censure formalistiche dedotte dagli opponenti sul rispetto dei requisiti formali di cui ai predetti mandati di pagamento, in quanto:
- in primo luogo, il richiamato art. 185, secondo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non prevede tra i requisiti ivi menzionati la sottoscrizione del Dirigente del Settore, del Tesoriere e del soggetto tenuto a rilasciare la quietanza, ma del solo dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità (nel caso di specie presente, su uno dei due mandati: v. doc. 8 fasc. opposto);
- in ogni caso, l'eventuale vizio formalistico, rilevante sul piano dell'eventuale legittimità amministrativa dell'atto, non incide sulla circostanza, fattuale e giuridica, dell'avvenuto pagamento in esecuzione del predetto mandato – non specificamente contestata dall'opponente – e comunque evincibile dall'attestazione in tal senso pervenuta dalla tesoreria dell'Ente;
- l'opposta, inoltre, ha allegato altresì l'emissione in favore dell'opponente, di n. 16 assegni circolari (v. doc. 10 fasc. opposto), e sul punto l'opponente nulla ha dedotto o eccepito.
Ne deriva, in conclusione, la fondatezza del credito restitutorio rivendicato dal atteso CP_1
il venir meno delle statuizioni di primo grado che avevano costituito il titolo (giudiziale) alla base dell'intervenuto pagamento, con conseguente spettanza della restituzione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.
Sulle somme dovute, devono esser riconosciuti gli interessi legali – trattandosi di un debito pecuniario di valuta – ma gli stessi, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo, decorreranno non già dal momento del pagamento o da quello dell'emissione delle sentenze di appello che ne hanno acclarato la natura indebita (come richiesto ed ottenuto in sede monitoria), ma dalla data della domanda giudiziale (in assenza di precedenti messe in mora), ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (cfr.
Cassazione civile, sez. III , 04/08/2021, n. 222009) in assenza di prova della mala fede dell'accipiens
e dovendo presumersi la sua buona fede soggettiva (cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n.
23448).
Devono, dunque, detrarsi – non essendo dovute - le somme richieste ed ottenute in sede monitoria a titolo di interessi antecedenti alla domanda e pari ad euro € 1.066,11 e ad € 5.461,61.
3. La domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito e l'eccezione di compensazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e tesa all'accertamento del proprio controcredito (“accertare e dichiarare la sussistenza del credito[]”) e alla compensazione con quello eventualmente accertato di controparte, la stessa non può essere accolta.
Sul punto, sia sufficiente rilevare, in punto di diritto, che:
a) la stipula di un contratto da parte della P.A. deve essere preceduta dalla c.d. fase procedimentale, volta alla formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione attraverso una apposita deliberazione dell'organo competente;
tale fase, di per sé inidonea a spiegare effetti verso l'esterno (ma ad ogni modo necessaria per il perfezionamento della volontà contrattuale dell'Ente) deve essere seguita dalla stipula del contratto in forma scritta;
b) in particolare, per gli Enti Locali, la fase procedimentale deve essere rispettosa delle norme dettate in dal D.Lgs. 267/2000: a tale riguardo l'art. 191, 4° comma, (che ripropone, in sostanza, l'art. 23, comma 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66), dopo aver sancito nei commi precedenti che alle amministrazioni Provinciali, ai Comuni ed alle Comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile, dispone testualmente che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”;
c) tale normativa comprende tutte le ipotesi di contratto che prevedano un impegno di spesa e, pertanto, anche quelli aventi ad oggetto l'affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture (v.
Cassazione civile , sez. I , 19/02/2009 , n. 4020);
d) l'art. 194, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, a sua volta, consente agli enti locali, a mezzo di apposita delibera consiliare, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi sopra sanciti, “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
e) a valle della corretta formazione della volontà negoziale della P.A. deve esser stipulato il contratto, il quale deve essere rispettoso dei requisiti di forma scritta vigenti per i contratti stipulati dalle PP.AA. (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento, R.D. 23.5.1924 n. 827 nonché l'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile al caso di specie).
f) ne derivano, in buona sostanza, i conseguenti scenari patologici, nell'ipotesi di assenza di un contratto scritto in materia di Enti Locali, cui si ricollegano i rispettivi strumenti rimediali:
f.1) che, più a monte, sia assente la delibera a contrarre o la stessa sia viziata poiché emanata in assenza di impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio: in tal caso: - nasce di norma un rapporto obbligatorio tra il professionista e il funzionario/amministratore, giusta frattura del rapporto organico con l'Ente locale, onde nei suoi riguardi dovrà essere esperita l'azione contrattuale;
- laddove, tuttavia, l'Ente abbia successivamente riconosciuto il debito fuori bilancio, nelle forme e con i limiti su descritti, si ha la “reviviscenza” del rapporto obbligatorio professionista/Ente Locale, sia pure nei limiti di tale riconoscimento, con conseguente spettanza dell'azione contrattuale nei riguardi dell'ente;
f.2) che la delibera sia legittima, ma non sia stato stipulato il contratto formale: nel qual caso, esclusa l'operatività della fattispecie obbligatoria ex lege del funzionario/amministratore, permane l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Ente Locale (cfr. in merito, di recente,
Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, in relazione al dedotto credito relativo all'incarico per la realizzazione di addobbi florovivaistici per le sacre celebrazioni di settembre in onore di San Pio da Pietrelcina, risulta presente in atti una delibera di Giunta Comunale (la n. 131 del 15.09.2016) e successiva determina, aventi i requisiti di regolarità contabile-amministrativa. Non risulta, tuttavia, stipulato il contratto, previsto – come detto – a pena di nullità, con conseguente difetto di titolarità passiva del rispetto all'azione contrattuale. CP_1
Cionondimeno, tale credito è stato “riconosciuto” dal nel presente giudizio, CP_1 avendo l'ente stesso richiesto, in sede di conclusioni, di accogliere l'avversa domanda nei limiti dell'importo di euro 6.000,00. Tale riconoscimento, se non può comportare l'accoglimento (con efficacia di giudicato) della domanda riconvenzionale di accertamento articolata dall'opponente
(stante il rilievo ufficioso riconnesso alla nullità contrattuale), è pur sempre suscettibile di rilevare in termini di parziale rinuncia implicita alla propria domanda creditoria da parte del CP_1 costituente pur sempre attore in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che il predetto importo dovrà esser detratto dalla complessiva pretesa creditoria rivendicata dall'opposta.
Altrettanto non vale a dirsi per l'ulteriore credito rivendicato dall'opponente relativo agli allestimenti floreali del Santuario di Santa Maria delle Grazie e del Santuario di Padre Pio per la
Settimana Santa: tale credito – contestato dall'opposto - è risultato privo sia degli atti deliberativi a monte, che di quelli contrattuali a valle (alcun “contratto”, infatti, può ravvisarsi nella nota pec prodotta dall'opponente, priva di risposta del , con conseguente infondatezza della CP_1
domanda, per le ragioni anzidette.
4. Il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
In definitiva, la pretesa creditoria dell'opposto deve essere così rideterminata: dall'importo dovuto in restituzione, pari ad euro 113.434,23 (50.940,34 + 62.493,89), deve essere detratta la somma “rinunciata”, pari ad euro 6.000,00, così addivenendosi all'importo finale di euro
107.434,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014, avendo riguardo alle Tabelle relative ai “procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale”, ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 52.001,00 a euro
260.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente espletata, delle questioni giuridiche trattate e dell'assenza della fase di assunzione delle prove
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4702/2022, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1102/2022;
2. pronunciando nel merito sulla pretesa creditoria dell'opposta, accoglie la domanda per le ragioni enunciate in motivazione e per l'effetto condanna la a Controparte_3
corrispondere, in favore del la complessiva somma di euro 107.434,23, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
3. rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento proposta dall'opponente;
4. condanna la a corrispondere, in favore del Controparte_3 CP_1
a titolo di rimborso delle spese di lite, per la fase monitoria la somma di € 406,50 per
[...] esborsi ed € 2.135,00 per compensi al difensore e per il presente giudizio la somma di € 11.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge sugli importi dovuti a titolo di compenso del difensore.
Così è deciso in Trani, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONTENZIOSO/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe promossa da:
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Ciccarelli, giusta procura apposta su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Ventura del Foro di Bari, giusta procura apposta su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Barletta al Vico
Quarto n. 4 c/o l'avv. Silvia Doronzo
- OPPOSTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni delle parti (come da note conclusive, richiamate all'udienza di p.c. del 8.5.2025):
- OPPONENTE:
- - revocare il decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Tribunale di Trani, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Teresa Moscatelli, in data 27.07.2022 e depositato in cancelleria in pari data (notificato il 2.08.2022), nel procedimento iscritto al n. 2877/2022 R.G., per le ragioni esposte, e, conseguentemente:- in via preliminare, nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto del a Controparte_1 ripetere la somma di € 50.940,34; - rigettare la domanda in quanto il presunto credito vantato dal è del tutto infondato e non provato e, pertanto, Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - accertare e dichiarare la sussistenza del credito spettante alla nella misura di € 14.000,00 (€ Parte_1
6.000,00 + € 8.000,00) e a riconoscere comunque dovuta alla la Controparte_2 somma di € 8.000,00 anche in considerazione del comprovato vantaggio ricevuto dal
e quindi dell'indebito arricchimento e condannare il al CP_1 Controparte_1
pagamento di dette somme oltre gli interessi ex d. leg. 231/2002, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto, salvo gravame, porre detto credito, in uno agli interessi maturati e maturandi, in parziale compensazione con quello asseritamente preteso dal Controparte_1
rideterminando, conseguentemente, la somma dovuta dalla società opponente in favore dell'Ente opposto;
- condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario. - ”;
- OPPOSTA:
“1. Rigettare l'opposizione proposta dalla , confermando in toto il d.i. Parte_1
opposto; 2. Rigettare la domanda di compensazione della somma di € 8.000,00 riconoscendo unicamente il credito di € 6.000,00; 3. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC per lite temeraria. 4. Con vittoria delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2022 il ha adito codesto Controparte_1
Tribunale richiedendo ed ottenendo l'ingiunzione di pagamento, per l'importo di euro 119.430,95 oltre interessi e spese di lite, nei riguardi della a titolo di restituzione Controparte_3
delle somme indebitamente pagate in suo favore nel corso di due contenziosi intercorsi tra le parti.
Ha dedotto, in estrema sintesi, il ricorrente, a fondamento dell'invocata tutela monitoria: a) che tra le parti era insorto un contenzioso che ha avuto origine da due distinti decreti ingiuntivi notificati dalla nel 2002 e nel 2005 con i quali era stato intimato al il Parte_1 CP_1
pagamento di somme per prestazioni eseguite per servizi cimiteriali asseritamente svolti in eccedenza rispetto a quelli previsti nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
b) che il CP_1 aveva opposto i decreti ingiuntivi e che entrambi i giudizi si erano conclusi con pronunce della
Corte di Cassazione che avevano definitivamente dichiarato non dovute le somme richieste dalla resistente;
c) che, in particolare, con il D.I. n. 160/02 emesso in data 12.08.2002, Tribunale di Trani
– Sez. dist. aveva ingiunto al il pagamento della somma di € Controparte_4 Controparte_1
35.797,07 oltre spese legali per € 920,47; d) che il relativo giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza n. 22/2010 del 27.01.2010 che, pur avendo revocato il decreto, aveva nel merito condannato il al pagamento della somma di € 41.452,57 oltre interessi e spese di lite;
e) che CP_1
il in adempimento del notificato precetto, aveva corrisposto alla la CP_1 Parte_1
somma di € 63.375,14 (di cui € 41.425,57 per sorte capitale, € 9.381,57 per interessi legali, €
7.030,60 per spese legali liquidate in sentenza ed € 5.510,40 per spese di registrazione, spese di precetto e spese legali successive), come da Mandato di pagamento n. 4956 del 30.12.2010; f) che con successiva sentenza n. 409/2012 la Corte d'appello di Bari aveva accolto il gravame proposto dal rigettando la domanda di pagamento proposta dalla e compensando le CP_1 Parte_2
spese del doppio grado;
g) che avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione dalla
, ma la con la sentenza n. 35/2017 aveva respinto il ricorso, condannando Parte_1 CP_5
la al pagamento delle spese legali;
h) che, operata la compensazione con altri Parte_1
crediti vantati dalla , il credito del era stato rideterminato nella somma di € Parte_1 CP_1
50.940,34; h) che con altro Decreto ingiuntivo n. 117/05 emesso in data 29.04.2005 il Tribunale di
Trani – Sez. dist. aveva ingiunto al il pagamento della somma Controparte_4 Controparte_1 di € 58.332,78 oltre spese legali per € 1.481,00, per prestazioni di servizi cimiteriali;
i) che il giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza n. 82/2011 del 12.04.2011 che aveva revocato il decreto ma condannato il al pagamento della somma di € 55.000,00 oltre CP_1
interessi e spese di lite;
l) che il Comune aveva pagato spontaneamente la dovuta somma di €
62.493,89 (di cui € 55.000,00 per sorte capitale, € 386,91 per interessi legali, € 7.106,98 per spese legali) come da mandato di pagamento n. 3895 del 24.11.2011; m) che l'avviato giudizio di appello si era concluso con sentenza n. 1580/2015 con la quale la Corte d'appello di Bari aveva rigettato la domanda di pagamento proposta dalla col ricorso per ingiunzione, con condanna alle Parte_2
spese del doppio grado;
n) che era stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla , giusta ordinanza della S.c. n. 25839/2021; o) che, dunque, il Parte_1 CP_1
risulterebbe creditore della somma di € 50.409,34, oltre interessi dal 22.12.2015 al 30.06.2022 per € 1.066,11, e della somma di € 62.493,89, oltre interessi dal 24.11.2011 al 30.06.2022 per € 5.461,61, per la complessiva somma finale di € 119.430,95.
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2022 la ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale il formulando opposizione al predetto Controparte_1
Decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso da codesto Tribunale, eccependo e deducendo, in estrema sintesi:
a) Preliminarmente, la prescrizione estintiva del credito restitutorio “relativamente alla somma di € 50.940,34” pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, dovendo il dies a quo decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma (2.4.2012) in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima e “non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza”, non verificandosi l'effetto interruttivo ex art. 2943-2945 c.c. in assenza di espressa richiesta di restituzione, nel caso di specie mai effettuata;
nonché la prescrizione dell'altro credito, “per gli stessi motivi”;
b) il difetto di prova del credito, essendo i depositati mandati di pagamento privi dei requisiti previsti dall'art. 185, secondo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non recando “alcuna sottoscrizione né del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, né del Tesoriere, né tantomeno del soggetto tenuto a rilasciare la quietanza”.-
c) in subordine, che l'importo eventualmente dovuto dovrà essere parzialmente compensato con le somme dovute in favore dell'opponente “a titolo di contributo per le spese sostenute dalla società opponente per la realizzazione di alcuni progetti”, in sintesi afferenti all'incarico per la realizzazione di addobbi florovivaistici per le sacre celebrazioni di settembre in onore di San Pio da
Pietrelcina, giusta delibera n. 131 del 15.09.2016 e a quello per la realizzazione di allestimenti floreali del Santuario di Santa Maria delle Grazie e del Santuario di Padre Pio per la Settimana
Santa, giusta nota del 4.04.2017.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “- revocare il decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Moscatelli, in data 27.07.2022
e depositato in cancelleria in pari data (notificato il 2.08.2022), nel procedimento iscritto al n.
2877/2022 R.G., per le ragioni esposte, e, conseguentemente: - in via preliminare, nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto del
[...]
a ripetere la somma di € 50.940,34; - rigettare la domanda in quanto il presunto CP_1
credito vantato dal è del tutto infondato e non provato e, pertanto, Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del credito spettante alla nella misura di € 14.000,00 e porre detto Parte_1
credito, in uno agli interessi maturati e maturandi, in parziale compensazione con quello asseritamente preteso dal rideterminando, conseguentemente, la somma Controparte_1 dovuta dalla società opponente in favore dell'Ente opposto;
- condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.”.
In data 15.2.2023 si è costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in estrema sintesi:
a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto: a.1.) il avrebbe interrotto CP_1
la prescrizione con plurimi atti con cui ha esercitato il diritto di credito derivante dalla sentenza della
Corte d'appello di Bari n. 409/2012, nella specie con la determinazione dirigenziale n. 359 del
4.6.2014, trasmessa alla on p.e.c. del 5.6.2014 e con quella n. 956 del 22.12.2015, trasmessa Pt_1
alla con p.e.c. del 18.1.2016, con le quali l'Ente, a fronte di richieste di Parte_1
pagamento della Cooperativa, aveva riconosciuto i crediti, compensandoli parzialmente col maggiore credito di € 63.940,34 vantato dal che si era dunque ridotto ad € 50.940,34; CP_1
nonché con la nota del dirigente del Settore 3° - Servizi di Sviluppo Economico e Socio Culturale
Prot. n. 19951 del 29.5.2014 trasmessa con p.e.c. del 29.5.2014, con la quale aveva effettuato similare opera di compensazione;
a.2) opererebbe l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 I° co. cod. civ., giusta citazione d'appello notificato dal in data 5.5.2010, con mancata Controparte_1
decorrenza della prescrizione sino al passaggio in giudicato, avvenuto con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 35/2017.
b) che l'eccezione relativa ai mandati di pagamento sarebbe meramente formale, non avendo l'opponente contestato l'avvenuto pagamento delle somme ed infondata, in quanto superata dalla produzione in atti dei mandati sottoscritti e con la dicitura del timbro “pagato” apposta dalla
Tesoreria; nonché dalla produzione di n. 13 assegni circolari in favore della Controparte_3
tutti emessi in data 1.12.2011 per l'importo complessivo di € 62.493,89 ed incassati in data
[...]
16.12.2011;
c) che l'eccezione di compensazione sarebbe fondata in relazione alla richiesta somma di €
6.000,00 per gli allestimenti floreali per sacre celebrazioni di settembre in onore di
[...]
giusta quanto risulta dalla del. di G.C. n. 131 del 15.9.2016; mentre sarebbe infondata in Parte_3 relazione alla somma di € 8.000,00 per gli allestimenti floreali del Controparte_6
e del Santuario di Padre Pio per la Settimana Santa, in mancanza di documentazione
[...]
comprovante l'assunzione di un impegno del Controparte_1
d) che, dunque, l'opposizione sarebbe stata proposta in mala fede, stante la prova documentale dei ricevuti pagamenti, con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “
1. Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 CPC nella sua interezza, e in subordine limitatamente alla somma di € 67.955,50 oltre interessi;
2. Rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
, confermando in toto il d.i. opposto;
3. Rigettare la domanda di compensazione della somma
[...] di € 8.000,00 riconoscendo unicamente il credito di € 6.000,00; 4. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC per lite temeraria.
5. Con vittoria delle spese di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 8.5.2025, previo deposito di note conclusive, precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c-.
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L'opposizione è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. L'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, giova scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto avente, in astratto, carattere assorbente.
1.1. Orbene, in relazione al credito di euro € 50.940,34 (già € 63.940,34), rivendicato dal per effetto del dedotto adempimento alla condanna statuita nella sentenza n. 22/2010, CP_1
risulta pacifica tra le parti la data di pubblicazione (2.4.2012) della sentenza d'appello n. 409/2012, che ha riformato la sentenza di primo grado, facendo sorgere il diritto del ad ottenere la CP_1
restituzione delle somme versate.
Ad esser in contesa, tra le parti, non è tanto il dies a quo, pacificamente individuabile, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla pubblicazione di tale sentenza, immediatamente efficace, quanto l'applicabilità, o meno, dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2° c.p.c. (“se
l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”). Ad avviso dell'opponente, infatti, la proposizione dell'appello non avrebbe interrotto la prescrizione del diritto alla restituzione maturato per effetto della pubblicazione della sentenza medesima, di riforma di quella di primo grado, stante l'assenza di nesso di causalità/dipendenza tra l'oggetto del giudizio di impugnazione e la predetta pretesa restitutoria. Ad avviso dell'opposto, viceversa, tale nesso sussisterebbe, come comprovato dal disposto dell'art. 366, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, sul punto, intende aderire alla tesi prospettata dall'opponente, in continuità con il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022,
n.28778; Cass., Sez. VI, 25/10/2018, n. 27131), il quale, sul punto, ha osservato che:
- il disposto dall'art. 336 c.p.c., comma 2, che prevede l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, per effetto della modifica intervenuta con la L. n. 353 del
1990, art. 48, (con soppressione del riferimento al passaggio in giudicato), consente di ritenere che la sentenza di riforma spieghi la sua efficacia espansiva fin dal momento della pubblicazione, determinando ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripristinare la situazione preesistente (cfr. Cass., Sez. III, 30/04/2009, n. 10124;
2/12/2001, n. 16170; Cass., Sez. I, 6/12/2006, n. 26171);
- il termine prescrizionale dell'azione restitutoria, dunque, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma;
- ove la domanda restitutoria sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, e art. 2945 c.c., comma 2, a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello per la produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Ne deriva, dunque, nel caso di specie, che la proposizione del giudizio di appello non ha determinato l'effetto interruttivo permanente di cui agli artt. 2943-2945 cod. civ. Occorre, dunque, valutare l'efficacia interruttiva degli ulteriori atti indicati dal CP_1 suscettibili di rilievo astratto ai sensi dell'art. 2943, comma 4° c.p.c. (“La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore […].”) ed in particolare delle
Determine dirigenziali n. 359/2014 del 5.6.2014 e n. 956 del 22.12.2015, subb. Docc. 4 e 5 del fascicolo di parte opposta.
Al riguardo, preme ricordare che, affinché un atto possa fungere da atto interruttivo della prescrizione ai sensi della menzionata disposizione, occorre che in esso ricorrano l'elemento soggettivo della chiara indicazione del soggetto obbligato e quello oggettivo della esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato: in particolare, tale secondo elemento, pur richiedendo la forma scritta, non impone l'uso di formule solenni né richiede l'osservanza di particolari adempimenti. E' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa. (cfr. Cass sez. un. - 09/06/2022, n. 18640).
Ed ancora, l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.. (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. II, 18/08/2022, n.24913; Cass.
Sez. L, sent. n. 1166 del 18/1/2018; Cass. Sez. III, sent. n. 15766 del 12/7/2006).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che i suddetti atti abbiano i requisiti menzionati per assurgere ad atti interruttivi della prescrizione, giacché in essi l'ente civico, rispondendo a pretese di pagamento avanzate dalla ne ha riconosciuto il fondamento, liquidando in suo favore i Parte_2
relativi importi (pari rispettivamente ad euro 12.000,00 e ad euro 1.000,00), operando tuttavia la compensazione di tali somme con il maggior credito vantato dal stesso in ragione della CP_1
sentenza n. 409/2012, resa dalla Corte di Appello di Bari. E tale credito risulta espressamente menzionato nelle predette determine – ed anche nelle note di accompagnamento inviate all'opponente – per modo che le stesse, pur non contenendo una formale intimazione o messa in mora, possono assurgere alla stregua di dichiarazioni di evidente contenuto di esercizio del diritto di credito, per modo che, da un lato, se né disposta l'estinzione parziale per compensazione e, per l'altro, se ne è chiarito l'ammontare residuo.
1.2. In relazione, viceversa, al credito restitutorio derivante dalla sentenza n. 1580/2015 non si pone alcun problema di prescrizione – dovendo sul punto respingersi la generica eccezione dell'opponente – atteso che, a tacer d'altro, dalla data di pubblicazione della sentenza (2015) a quella di notifica del ricorso per ingiunzione (2022) non è decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale.
2. Il credito restitutorio.
Superata l'eccezione preliminare, il credito restitutorio rivendicato da parte opposta deve ritenersi dimostrato, dovendosi rigettare, sul punto, l'eccezione dell'opponente di difetto di prova dello stesso.
A tal riguardo, sia sufficiente rilevare che l'opposta ha dedotto e comprovato di aver corrisposto in favore dell'opponente, in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza n.
22/2010, la somma di € 63.375,14 (di cui € 41.425,57 per sorte capitale, € 9.381,57 per interessi legali, € 7.030,60 per spese legali liquidate in sentenza ed € 5.510,40 per spese di registrazione, spese di precetto e spese legali successive), come da Mandato di pagamento n. 4956 del 30.12.2010, di cui ha rivendicato il minor importo di euro 50.940,34; nonché, in adempimento della sentenza n.
82/2011 la somma di € 62.493,89 (di cui € 55.000,00 per sorte capitale, € 386,91 per interessi legali,
€ 7.106,98 per spese legali) come da mandato di pagamento n. 3895 del 24.11.2011 (v. doc. 5 e 11 fasc. monitorio);
Al riguardo, appaiono irrilevanti le censure formalistiche dedotte dagli opponenti sul rispetto dei requisiti formali di cui ai predetti mandati di pagamento, in quanto:
- in primo luogo, il richiamato art. 185, secondo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non prevede tra i requisiti ivi menzionati la sottoscrizione del Dirigente del Settore, del Tesoriere e del soggetto tenuto a rilasciare la quietanza, ma del solo dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità (nel caso di specie presente, su uno dei due mandati: v. doc. 8 fasc. opposto);
- in ogni caso, l'eventuale vizio formalistico, rilevante sul piano dell'eventuale legittimità amministrativa dell'atto, non incide sulla circostanza, fattuale e giuridica, dell'avvenuto pagamento in esecuzione del predetto mandato – non specificamente contestata dall'opponente – e comunque evincibile dall'attestazione in tal senso pervenuta dalla tesoreria dell'Ente;
- l'opposta, inoltre, ha allegato altresì l'emissione in favore dell'opponente, di n. 16 assegni circolari (v. doc. 10 fasc. opposto), e sul punto l'opponente nulla ha dedotto o eccepito.
Ne deriva, in conclusione, la fondatezza del credito restitutorio rivendicato dal atteso CP_1
il venir meno delle statuizioni di primo grado che avevano costituito il titolo (giudiziale) alla base dell'intervenuto pagamento, con conseguente spettanza della restituzione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.
Sulle somme dovute, devono esser riconosciuti gli interessi legali – trattandosi di un debito pecuniario di valuta – ma gli stessi, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo, decorreranno non già dal momento del pagamento o da quello dell'emissione delle sentenze di appello che ne hanno acclarato la natura indebita (come richiesto ed ottenuto in sede monitoria), ma dalla data della domanda giudiziale (in assenza di precedenti messe in mora), ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (cfr.
Cassazione civile, sez. III , 04/08/2021, n. 222009) in assenza di prova della mala fede dell'accipiens
e dovendo presumersi la sua buona fede soggettiva (cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n.
23448).
Devono, dunque, detrarsi – non essendo dovute - le somme richieste ed ottenute in sede monitoria a titolo di interessi antecedenti alla domanda e pari ad euro € 1.066,11 e ad € 5.461,61.
3. La domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito e l'eccezione di compensazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e tesa all'accertamento del proprio controcredito (“accertare e dichiarare la sussistenza del credito[]”) e alla compensazione con quello eventualmente accertato di controparte, la stessa non può essere accolta.
Sul punto, sia sufficiente rilevare, in punto di diritto, che:
a) la stipula di un contratto da parte della P.A. deve essere preceduta dalla c.d. fase procedimentale, volta alla formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione attraverso una apposita deliberazione dell'organo competente;
tale fase, di per sé inidonea a spiegare effetti verso l'esterno (ma ad ogni modo necessaria per il perfezionamento della volontà contrattuale dell'Ente) deve essere seguita dalla stipula del contratto in forma scritta;
b) in particolare, per gli Enti Locali, la fase procedimentale deve essere rispettosa delle norme dettate in dal D.Lgs. 267/2000: a tale riguardo l'art. 191, 4° comma, (che ripropone, in sostanza, l'art. 23, comma 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66), dopo aver sancito nei commi precedenti che alle amministrazioni Provinciali, ai Comuni ed alle Comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile, dispone testualmente che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”;
c) tale normativa comprende tutte le ipotesi di contratto che prevedano un impegno di spesa e, pertanto, anche quelli aventi ad oggetto l'affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture (v.
Cassazione civile , sez. I , 19/02/2009 , n. 4020);
d) l'art. 194, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, a sua volta, consente agli enti locali, a mezzo di apposita delibera consiliare, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi sopra sanciti, “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
e) a valle della corretta formazione della volontà negoziale della P.A. deve esser stipulato il contratto, il quale deve essere rispettoso dei requisiti di forma scritta vigenti per i contratti stipulati dalle PP.AA. (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento, R.D. 23.5.1924 n. 827 nonché l'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile al caso di specie).
f) ne derivano, in buona sostanza, i conseguenti scenari patologici, nell'ipotesi di assenza di un contratto scritto in materia di Enti Locali, cui si ricollegano i rispettivi strumenti rimediali:
f.1) che, più a monte, sia assente la delibera a contrarre o la stessa sia viziata poiché emanata in assenza di impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio: in tal caso: - nasce di norma un rapporto obbligatorio tra il professionista e il funzionario/amministratore, giusta frattura del rapporto organico con l'Ente locale, onde nei suoi riguardi dovrà essere esperita l'azione contrattuale;
- laddove, tuttavia, l'Ente abbia successivamente riconosciuto il debito fuori bilancio, nelle forme e con i limiti su descritti, si ha la “reviviscenza” del rapporto obbligatorio professionista/Ente Locale, sia pure nei limiti di tale riconoscimento, con conseguente spettanza dell'azione contrattuale nei riguardi dell'ente;
f.2) che la delibera sia legittima, ma non sia stato stipulato il contratto formale: nel qual caso, esclusa l'operatività della fattispecie obbligatoria ex lege del funzionario/amministratore, permane l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Ente Locale (cfr. in merito, di recente,
Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, in relazione al dedotto credito relativo all'incarico per la realizzazione di addobbi florovivaistici per le sacre celebrazioni di settembre in onore di San Pio da Pietrelcina, risulta presente in atti una delibera di Giunta Comunale (la n. 131 del 15.09.2016) e successiva determina, aventi i requisiti di regolarità contabile-amministrativa. Non risulta, tuttavia, stipulato il contratto, previsto – come detto – a pena di nullità, con conseguente difetto di titolarità passiva del rispetto all'azione contrattuale. CP_1
Cionondimeno, tale credito è stato “riconosciuto” dal nel presente giudizio, CP_1 avendo l'ente stesso richiesto, in sede di conclusioni, di accogliere l'avversa domanda nei limiti dell'importo di euro 6.000,00. Tale riconoscimento, se non può comportare l'accoglimento (con efficacia di giudicato) della domanda riconvenzionale di accertamento articolata dall'opponente
(stante il rilievo ufficioso riconnesso alla nullità contrattuale), è pur sempre suscettibile di rilevare in termini di parziale rinuncia implicita alla propria domanda creditoria da parte del CP_1 costituente pur sempre attore in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che il predetto importo dovrà esser detratto dalla complessiva pretesa creditoria rivendicata dall'opposta.
Altrettanto non vale a dirsi per l'ulteriore credito rivendicato dall'opponente relativo agli allestimenti floreali del Santuario di Santa Maria delle Grazie e del Santuario di Padre Pio per la
Settimana Santa: tale credito – contestato dall'opposto - è risultato privo sia degli atti deliberativi a monte, che di quelli contrattuali a valle (alcun “contratto”, infatti, può ravvisarsi nella nota pec prodotta dall'opponente, priva di risposta del , con conseguente infondatezza della CP_1
domanda, per le ragioni anzidette.
4. Il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
In definitiva, la pretesa creditoria dell'opposto deve essere così rideterminata: dall'importo dovuto in restituzione, pari ad euro 113.434,23 (50.940,34 + 62.493,89), deve essere detratta la somma “rinunciata”, pari ad euro 6.000,00, così addivenendosi all'importo finale di euro
107.434,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014, avendo riguardo alle Tabelle relative ai “procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale”, ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 52.001,00 a euro
260.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente espletata, delle questioni giuridiche trattate e dell'assenza della fase di assunzione delle prove
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4702/2022, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1102/2022;
2. pronunciando nel merito sulla pretesa creditoria dell'opposta, accoglie la domanda per le ragioni enunciate in motivazione e per l'effetto condanna la a Controparte_3
corrispondere, in favore del la complessiva somma di euro 107.434,23, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
3. rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento proposta dall'opponente;
4. condanna la a corrispondere, in favore del Controparte_3 CP_1
a titolo di rimborso delle spese di lite, per la fase monitoria la somma di € 406,50 per
[...] esborsi ed € 2.135,00 per compensi al difensore e per il presente giudizio la somma di € 11.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge sugli importi dovuti a titolo di compenso del difensore.
Così è deciso in Trani, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto