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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1542 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
, con sede legale in Caltanissetta Parte_1
al viale Testasecca n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Lo Giudice, giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Acquaviva Platani, via Padre Pio da Pietralcina n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Culora, giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] l'[...]; Controparte_2
con sede legale Controparte_3
in Acquaviva Platani, in C/da Margherita s.n, in persona del legale rappresentante pro tempore; entrambi rappresentanti e difesi dall'avv. Ilario Lo Giudice, giusta procura in atti, TERZI CHIAMATI
Oggetto: accertamento negativo del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
agiva in giudizio avverso la e Parte_1 CP_1
al fine di far accertare Controparte_1
l'inesistenza del credito asseritamente vantato da quest'ultima nei suoi confronti portato nella fattura n.1/T, ID SDI 5503855283 del 26/07/2021, dell'importo di euro 120.414,00, oggetto di richiesta di pagamento in via stragiudiziale.
Secondo la prospettazione di parte attrice, nessun rapporto giuridico era mai sorto fra le parti né la società convenuta aveva mai reso alcuna prestazione a favore dell'attrice.
Pertanto, parte attrice contestava la debenza della somma di euro
120.414,00, oggetto della fattura inviatale, e chiedeva che venisse accertata l'inesistenza di detto credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la e affermando CP_1 Controparte_1
che la somma di euro 120.414,00 era dovuta in virtù dei lavori e dei servizi resi in favore della società attrice nel corso del 2016, del 2017 e del 2018, nonché per tramite o con l'avallo di CP_2
e della società “
[...] Controparte_3
, in qualità di titolare del diritto di superficie del fondo ove
[...]
erano stati eseguiti i lavori.
Al tal proposito, la società convenuta asseriva che, nel complesso delle operazioni, aveva beneficiato dei servizi e Controparte_2
dei lavori resi dalla società convenuta a vantaggio sia della
2 propria società “ ” sia della “ Controparte_3 Parte_1
”.
[...]
A cagione di ciò, la società convenuta formulava domanda riconvenzionale per l'accertamento e la condanna al pagamento del suddetto credito, previa chiamata in causa del citato CP_2
e della
[...] Controparte_3
sostenendo che tutti i soggetti in questione erano tenuti in solido al pagamento.
Autorizzata la chiamata in causa dei citati terzi, si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di Controparte_2
rappresentante legale della Controparte_3
[...]
I terzi chiamati, in via preliminare, rilevavano la nullità della comparsa di costituzione in relazione alla domanda riconvenzionale per violazione degli artt. 164, comma 4, e 163, n.
3, c.p.c., sostenendo “la mancanza e/o la genericità dell'oggetto della domanda”, nonché il difetto di legittimazione passiva degli stessi terzi chiamati.
Nel merito della controversia, e la società Controparte_2
chiamata associavano le proprie difese a quelle della cooperativa
, negavano che i lavori e i servizi erano stati resi a loro CP_3
favore da parte della società convenuta e contestavano le produzioni documentali su cui si basava la pretesa creditizia.
La causa veniva istruita a mezzo attraverso le produzioni documentali delle parti, l'escussione dei testi ammessi, (
[...]
e ), l'interrogatorio formale di Tes_1 Testimone_2
e di e, infine, con l'espletamento CP_4 Controparte_2
3 di una consulenza tecnica grafologica relativa alla riconducibilità delle firme apposte sui “buoni di consegna” a e Controparte_2
ai dipendenti ( e ) della Testimone_1 Testimone_2
società attrice e della società terza chiamata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va scrutinata in primo luogo la questione di nullità della comparsa di costituzione per violazione degli artt.
164, comma 4, e 163, n. 3, c.p.c., in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto della domanda riconvenzionale ivi formulata.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità “La declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art.164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema
4 decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003 - Rv.
568105 - 01; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 -
Rv. 634607 – 01; cfr., altresì, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20861 del
21/07/2021 - Rv. 662180 – 01, in motivazione).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che l'oggetto della domanda
è sufficientemente determinato.
Infatti, dal corpo della comparsa di costituzione e risposta e dalle conclusioni della medesima si evince che parte convenuta chiede l'accertamento del credito nei confronti di , della Controparte_2
società terza chiamata e della società attrice.
Tale credito, nella prospettazione di parte attrice, deriverebbe dal rapporto che avrebbe instaurato , il quale Controparte_2
avrebbe agito nell'interesse sia della società di cui è rappresentante legale sia nell'interesse della società cooperativa
(di cui è rappresentante legale la moglie, ). CP_4
Al di là della esatta qualificazione della domanda (se in termini di domanda di esatto adempimento o come domanda di ingiustificato arricchimento rispetto ai terzi estranei al contratto o, ancora, come eventuale domanda volta all'accertamento di un fenomeno di rappresentanza apparente o diretta rispetto alla
5 posizione di ), il petitum e la causa petendi appaiono CP_2
sufficientemente precisi e determinati da consentire le difese
(come in effetti è accaduto in concreto).
Peraltro, parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma VI, n.
1, c.p.c. ha precisa la propria domanda nei riguardi della società terza chiamata, in quanto tale società avrebbe tratto comunque vantaggio dalle opere e dai servizi resi dalla società convenuta
(cfr. pag. 1, 2 e 3 della memoria).
Di conseguenza, è infondata la questione di nullità della comparsa di costituzione in via riconvenzionale per violazione degli artt. 164, comma 4, e 163, n. 3, c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, con riferimento all'asserito difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati ( e Controparte_2
, si osserva che, seppur Controparte_3
la fattura posta alla base della domanda creditizia della convenuta sia indirizzata alla Parte_1
(attrice), la stessa convenuta ha adeguatamente motivato nella comparsa e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. le ragioni e i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Infatti, per come già evidenziato al punto precedente (cfr. punto
2), dalla narrazione e dalle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione di parte convenuta si evince che quest'ultima ha chiesto l'accertamento del credito e la condanna al pagamento nei confronti della società attrice, della società terza chiamata e di
, essendo pertanto, secondo l'allegazione di Controparte_2
parte, tutti i soggetti legittimati passivi.
Pertanto, anche tale questione preliminare risulta infondata.
6 4. Nel merito della controversia, la questione centrale attiene all'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, trattandosi di elemento fondamentale ai fini della domanda di accertamento del credito di natura contrattuale e di pagamento.
Più precisamente, trattandosi di accertamento di un credito,
l'onere probatorio ricade interamente sul creditore di tale rapporto (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del
10/04/2024 - Rv. 670772 - 01).
Nel caso di specie, tale onere ricade sulla e CP_1 [...]
parte che si afferma creditrice. Controparte_1
Orbene, la prova in questione non è stata raggiunta in giudizio, difettando sia gli elementi per dirsi sussistente un rapporto contrattuale alla base della pretesa creditizia sia gli elementi per ritenere che la società convenuta abbia reso le dette prestazioni in attuazione di tale rapporto.
Nella prospettazione della società creditrice, e Controparte_2
gli altri dipendenti della società avrebbero ricevuto le prestazioni
(trasporto, lavori e servizi) nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 sul cantiere ove è situata oggi la casa di riposo gestita dalla società cooperativa: la prova di ciò – e del relativo rapporto contrattuale sottostante- sarebbe consistita nell'emissione dei c.d.
“buoni di consegna”, sottoscritti da e dai dipendenti e CP_2
attestanti proprio la ricezione delle prestazioni.
Tuttavia, la cooperativa attrice e i terzi chiamati e contestato che un rapporto di tal genere fosse mai sorto e che le prestazioni relative fossero mai state rese e a tal fine hanno disconosciuto i
“buoni di consegna”, contestando le firme apposte su tali buoni.
7 Sul punto, il teste (dipendente della società Testimone_2
cooperativa tra il 2016 e il 2018) ha affermato che non sapeva se fossero state rese le prestazioni di cui ai buoni di consegna allegati da parte convenuta né se la direzione di fatto dei lavori fosse stata assunta da . Controparte_2
Inoltre, lo stesso teste ha affermato di non avere mai lavorato nel cantiere, ma solo presso la casa di riposo e ha sconfessato di avere firmato i c.d. “buoni di consegna”, e di sapere si lavori resi fossero funzionali all'apertura della struttura (cfr. verbale del 24 maggio
2023).
Dal canto suo, il teste ha affermato di non sapere Testimone_1
se la società convenuta avesse reso le prestazioni nel corso del
2016, 2017 e 2018.
Confermava di avere lavorato come operaio presso la dal CP_3
2019 al 2021, ma di non essere impiegato nel cantiere e non riconosceva i buoni di consegna, che non aveva mai firmato (cfr. verbale del 24 maggio 2023).
Quanto poi alla asserita valenza probatoria dei “buoni di consegna”, prodotti in giudizio dalla società convenuta, nessun valore può essere attribuito in tal senso ad essi, in quanto la verificazione delle firme apposte sui buoni medesimi ha dato esito negativo.
Al riguardo, si osserva che la consulenza grafologica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa , ha fugato ogni Persona_1
dubbio circa la riconducibilità delle firme apposte su tali documenti alla mano di di Testimone_1 Testimone_2
o di , escludendo che le firme apposte sui buoni Controparte_2
8 di consegna siano state vergate da uno dei tre soggetti citati.
Seppur sono emerse delle irregolarità non vizianti e facilmente superabili nel procedimento peritale (cfr. verbale del 28 febbraio
2024), tale consulenza rimane condivisibile alla luce del metodo utilizzato e per la correttezza nei criteri scelti, avendo anche esaustivamente risposto alle osservazioni critiche mosse dalle parti.
Invero, il metodo grafonomico-grafologico utilizzato dalla consulente appare corretto e opportuno, in quanto più che sugli elementi formali la professionista incaricata si è concentrata sulla verifica e sulla comparazione degli elementi sostanziali della firma (cfr. pag. 18 e 19, 38 e 39/40 della relazione) come la pressione, il tratto, il livello grafico, la presenza di elementi idiomatici.
Nel merito, la consulente ha usato scritture di Per_1
comparazione di provenienza certa e saggio grafico “al buio” (cfr. pag. 12 -17 della relazione) ai fini della verifica;
ha utilmente descritto il metodo impiegato nel procedimento (cfr. pag. 18 e 19 della relazione), descrivendo gli elementi delle firme da verificare
(V) e delle firme certe (C) e poi mettendole in comparazione tra loro evidenziandone le differenze.
Sotto il profilo descrittivo, la consulente ha evidenziato le caratteristiche della scrittura e delle firme apposte sui buoni di consegna (cfr. pag. 19 – 29 della relazione).
Sempre sotto il profilo descrittivo, la consulente ha delineato le caratteristiche delle firme in comparazione, usando quelle più significative (cfr. pag. 29 ss della relazione).
9 La consulente ha rilevato, con riguardo alla firma di Tes_2
, che “[…] il tracciato grafico del Sig.
[...] Testimone_2
mostra una pressione leggera e il tratto pastoso. … ritmo statico e un movimento bloccato … Le lettere seguono il modulo scolastico e non poggiano sull'asse del rigo ma sono sospese.
La dimensione delle lettere varia e tende al grande. La firma … non risulta chiara e leggibile perché ha un movimento stentato non preciso.
[…] Il livello grafico di questa grafia è basso, per le ragioni di cui sopra: il movimento è bloccato, presenta numerose lettere legate ancora al modulo scolastico che sono la prova di un gesto grafico involuto, che mostra poca dimestichezza nella manualità del gesto grafico. Tratti peculiari del tracciato sono rilevabili nella mancanza di appoggi delle lettere in particolare nelle nasali sia maiuscole che minuscole, e nella presenza di uncini, come nella parte alta della “G”, iniziale del nome.”
(cfr. pag. 30 e 31 della relazione).
Con riferimento alla firma di la consulente ha Testimone_1
sostenuto che “… la grafia del Sig. presenta una Testimone_1
pressione media e un tratto pastoso. Il tracciato grafico si concentra in zona media e si estende con allargamenti (vedi nome). Sia gli allunghi superiori che quelli inferiori non sono molto pronunciati.
La dimensione delle lettere è variabile tendente al grande.
[…] La firma è disposta cognome e nome, le iniziali maiuscole seguono il modello scolastico e hanno una particolare configurazione schiacciata
e questa caratteristica si ripete in tutti i campioni grafici.
[…]
Caratteristica peculiare che si ripete sempre e che potrebbe essere identificata come idiotismo ovvero personalizzazione grafica, è la forma
10 della “G” sia maiuscola che minuscola.” (cfr. pag. 33 e 34 della relazione).
Infine, con riguardo alla sottoscrizione di , la consulente CP_2
ha affermato che “La scrittura del Sig. si presenta Controparte_2
di dimensione media tendente al piccolo, con tratti evoluti e di conseguenza mostra un livello grafico alto […]
Caratteristica idiomatica della scrittura del Sig. è la larghezza CP_2
delle anse delle iniziali “B” e “C” che si presentano con paraffi e prolungamenti…” (cfr. pag. 35 e 36 della relazione).
Successivamente, la consulente ha proceduto alla comparazione:
“Alla fase finale dell'esame delle scritture in accertamento e comparative segue quella determinante dei confronti e della valutazione dei dati raccolti.
Il confronto non si è basato su valori quantitativi ma qualitativi, per i quali è necessario fare riferimento alla scienza grafologica. Al confronto si deve dare valore sostanziale se si tratta di un confronto su valori dinamici, valore formale se si tratta di un confronto su valori morfologici. […]” (cfr. pag. 38 ss della relazione).
“Nella fattispecie è necessario fare un confronto tecnico sui livelli grafici delle firme in verifica da una parte, dove è necessario differenziare mediante una tabella grafica, per maggiore chiarezza, le firme riportate nei vari buoni di consegna.” (cfr. pag. 39 della relazione).
Tale comparazione è stata condotta alla luce della tabella di cui alle pagine 40 – 43 della relazione mettendo a confronto le differenze tra le firme in verifica e le firme in comparazione più significative.
11 Peraltro, a seguito delle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. di parte convenuta, la consulente non solo ha chiarito alcuni aspetti metodologici, ma ha anche perfezionato lo schema comparativo delle firme, spiegando in maniera più articolata e approfondita le motivazioni che la hanno condotta a non ritenere riconducibili le firme apposte sui buoni ai tre soggetti in verifica.
Conseguentemente, nella tabella riepilogativa presente nella risposta alle osservazioni segue la comparazione di ogni firma apposta sui buoni di consegna con le firme di comparazione più significative dei tre soggetti, ampliando la comparazione già effettuata nella relazione.
Tale approccio appare del tutto corretto, anche per esigenze di semplificazione e sintesi nella redazione della consulenza.
Inoltre, la consulente ha preso posizione specifica circa le osservazioni mosse dal C.T.P. di parte convenuta affermando che
“In riferimento all'osservazione del CTP che ha prospettato un errore strutturale della perizia, rispondo che tale impressione è dovuta ad una mancanza di esaustività delle immagini nella tabella riepilogativa finale della bozza.
Non risulta sufficientemente chiaro il riscontro con tutte e tre le matrici grafiche dei testi, avendo riportato nella bozza di volta in volta il confronto con chi ritenevo più aderente alla matrice grafica.
La comparazione è stata effettuata anche con i risultati grafici degli altri testi, di cui si è valutata, anche la variabilità grafica.
Pertanto, aggiungere nuovi campioni grafici, come richiesto dal CTP, non modificherebbe l'esito valutativo, in quanto è sufficiente ampliare il confronto dei reperti già acquisiti. A riprova di quanto affermato
12 allego la tabella riassuntiva con le immagini delle matrici grafiche di riferimento.” (cfr. pag. 5 della risposta alle osservazioni critiche).
Altresì, nella risposta alle osservazioni la consulente ha replicato facendo riferimento ad alcuni esempi esaustivi che hanno determinato il proprio convincimento che in questa sede si condivide in quanto assolutamente logico e plausibile.
In particolare, rispetto alla firma in verifica di Tes_2
che il consulente di parte convenuta riteneva essere
[...]
identica alla firma in comparazione, la dott.ssa ha Per_1
replicato affermando che “Il CTU fonda le proprie convinzioni, diversamente dal CTP, sulla differente modalità della traccia grafica: ascendente nella lettera iniziale del cognome della firma in verifica con un chiaro tratto di appoggio, che non è presente nel saggio grafico “al buio”, in cui la stessa traccia grafica risulta discendente e senza tratto di appoggio, struttura che è identica anche negli altri suoi reperti grafici. […]
Pertanto, la concordanza che per il CTP risulta “sostanziale” rapportandola alla variabilità grafica, per la sottoscritta è una concordanza “formale” non sufficiente ad avvalorare la tesi di riconducibilità di matrice grafica.
[…] Il tratto iniziale di appoggio della “M” infatti è considerato uno dei gesti fuggitivi che difficilmente si può dissimulare.” (cfr. pag. 20 e
21 della risposta).
Con riguardo alla contestazione del CTP per cui (a titolo esemplificativo) una delle firme, tra le altre, sarebbe stata riconducibile a (cfr. pag. 22 della risposta), la Testimone_1
consulente ha affermato che “… nella fattispecie si è fatto riferimento
13 ai tratti peculiari altamente segnaletici come il modus scribendi del tratto ascendente del testo in verifica, sicuramente più marcato nella pressione a differenza del tratto discendente e meno marcato del saggio in questione.
Mentre il carattere formale della filiformità del gesto grafico non si ritiene sufficiente per dimostrare la somiglianza sostanziale tra i due reperti grafici…” (cfr. pag. 22 della risposta).
Alla luce della comparazione effettuata sia nella prima relazione sia nella risposta alle osservazioni, la consulente è giunta alla conclusione per cui le firme apposte su tutti i buoni di consegna non sono riconducibili a nessuna delle grafie dei tre soggetti in comparazione (cfr. pag. 46 della relazione e pag. 25 e 26 della risposta alle osservazioni).
Pertanto, si deve escludere che i buoni di consegna siano stati sottoscritti da o dai dipendenti della , Controparte_2 CP_3
ossia da e . Testimone_1 Testimone_2
Peraltro, è rimasto sconosciuto l'effettivo autore di tali sottoscrizioni e non è possibile stabilire se tali sottoscrizioni siano riconducibili a dipendenti o responsabili della società attrice o della società terza chiamata.
Di conseguenza, in difetto di altri elementi probatori, non può dirsi raggiunta la prova che parte convenuta abbia reso le prestazioni allegate né che alcun rapporto contrattuale sia mai sorto tra parte convenuta e le altre parti di questo giudizio in relazione ai lavori in oggetto.
Al riguardo, si consideri che nel caso di specie non vi sono state interlocuzioni formali tra le parti rispetto all'incarico contrattuale
14 né alcun documento scritto o altro è intervenuto, ad eccezione degli assegni allegati da parte convenuta, che però non sono indizio univoco dell'esistenza di questo rapporto contrattuale.
Pertanto, la domanda di accertamento del credito e di pagamento formulata dalla e CP_1 Controparte_1
va rigettata, mentre va accolta quella di accertamento
[...]
negativo del credito formulata dalla società cooperativa San Pio.
Parimenti, non essendo provate nemmeno le prestazioni rese, anche la domanda di ingiustificato arricchimento deve essere rigettata, difettando il presupposto fondamentale della stessa, ossia la prestazione oggetto di arricchimento e impoverimento.
5. In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, e CP_1 Controparte_1
va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
parte attrice e dai terzi chiamati, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al DMG 55/2014.
6. Per le stesse ragioni le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara non dovuta la somma di euro 120.414,00 di cui alla fattura 1/T, ID SDI 5503855283 del 26/07/2021, emessa dalla e nei CP_1 Controparte_1
confronti della;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento relativa
15 alla somma di euro 120.414,00 formulata dalla e CP_1
nei confronti della Controparte_1
società cooperativa , della CP_3 Controparte_3
e di in proprio;
CP_3 CP_3 Controparte_2
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice e dai terzi chiamati, liquidate nella misura complessiva di euro 10.000,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U..
Caltanissetta, 13 marzo 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
16