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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1414/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco Angolo G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014239183000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 513/2023 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina la cartella di pagamento n. 29520180014239183000, relativa a TARI anno 2016, notificata in data 4 ottobre 2022, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la regolarità dell'iter procedimentale e la non maturata prescrizione, mentre il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto rimaneva contumace.
Con sentenza n. 4232/2023, depositata il 27 dicembre 2023, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, riteneva non maturata alcuna prescrizione, in ragione delle sospensioni normative emergenziali e condannava il contribuente alle spese in favore di ADER.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente reiterando l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, la maturata prescrizione quinquennale e l'erronea applicazione della normativa emergenziale.
Nel presente grado le parti appellate non si costituivano, rimanendo contumaci.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
È infondato il motivo sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto.
La fase di accertamento si è perfezionata con l'iscrizione a ruolo e l'ente impositore ha affidato il carico all'Agente della riscossione entro i termini di legge. La cartella costituisce valido titolo per la riscossione coattiva. Essa costituisce atto esecutivo della pretesa risultante dal ruolo, formato dall'ente impositore.
In secondo luogo, la cartella risulta redatta secondo il modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, con indicazione del tributo, dell'annualità, dell'ente impositore e del numero del ruolo, del codice tributo, della via e dei metri quadri, risultando pertanto conforme ai requisiti di motivazione previsti dallo Statuto del contribuente.
Non è poi maturata la prescrizione avendo il ruolo ad oggetto TARI 2016 e trovando applicazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale COVID-19.
In materia di tributi locali il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ha natura decadenziale e concerne l'esercizio del potere accertativo dell'ente impositore. Solo una volta perfezionato l'accertamento, decorre il distinto termine prescrizionale relativo al diritto di credito. Nel caso di specie risulta che il ruolo relativo all'imposta TARI per l'anno 2016 è stato reso esecutivo il
4.6.2018 e affidato all'Agente della riscossione in epoca compresa nel termine di legge per l'esercizio del potere impositivo.
Quanto alla successiva fase di riscossione, deve trovare applicazione la disciplina emergenziale introdotta in occasione dell'epidemia da COVID-19, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e la proroga dei termini relativi ai carichi affidati nel periodo indicato dalla normativa speciale. In ragione di tali sospensioni e proroghe, il termine ultimo per la notifica delle cartelle relative al tributo in esame deve ritenersi rispettato.
Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione del credito.
La notifica della cartella è quindi intervenuta tempestivamente.
L'appellante censura ancora la statuizione sulle spese, sostenendo che l'Agente della riscossione, essendosi difeso mediante proprio funzionario, non avrebbe diritto alla liquidazione degli onorari.
La censura è infondata.
La condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza e la loro liquidazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, nei limiti dei parametri applicabili. La difesa mediante funzionario dell'ente non esclude, di per sé, la liquidazione delle spese processuali, che possono comprendere anche il rimborso forfettario delle spese di difesa sostenute dall'amministrazione.
Non emergono pertanto profili di illegittimità della statuizione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere respinti.
Pertanto, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco Angolo G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014239183000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 513/2023 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina la cartella di pagamento n. 29520180014239183000, relativa a TARI anno 2016, notificata in data 4 ottobre 2022, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la regolarità dell'iter procedimentale e la non maturata prescrizione, mentre il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto rimaneva contumace.
Con sentenza n. 4232/2023, depositata il 27 dicembre 2023, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, riteneva non maturata alcuna prescrizione, in ragione delle sospensioni normative emergenziali e condannava il contribuente alle spese in favore di ADER.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente reiterando l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, la maturata prescrizione quinquennale e l'erronea applicazione della normativa emergenziale.
Nel presente grado le parti appellate non si costituivano, rimanendo contumaci.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
È infondato il motivo sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto.
La fase di accertamento si è perfezionata con l'iscrizione a ruolo e l'ente impositore ha affidato il carico all'Agente della riscossione entro i termini di legge. La cartella costituisce valido titolo per la riscossione coattiva. Essa costituisce atto esecutivo della pretesa risultante dal ruolo, formato dall'ente impositore.
In secondo luogo, la cartella risulta redatta secondo il modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, con indicazione del tributo, dell'annualità, dell'ente impositore e del numero del ruolo, del codice tributo, della via e dei metri quadri, risultando pertanto conforme ai requisiti di motivazione previsti dallo Statuto del contribuente.
Non è poi maturata la prescrizione avendo il ruolo ad oggetto TARI 2016 e trovando applicazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale COVID-19.
In materia di tributi locali il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ha natura decadenziale e concerne l'esercizio del potere accertativo dell'ente impositore. Solo una volta perfezionato l'accertamento, decorre il distinto termine prescrizionale relativo al diritto di credito. Nel caso di specie risulta che il ruolo relativo all'imposta TARI per l'anno 2016 è stato reso esecutivo il
4.6.2018 e affidato all'Agente della riscossione in epoca compresa nel termine di legge per l'esercizio del potere impositivo.
Quanto alla successiva fase di riscossione, deve trovare applicazione la disciplina emergenziale introdotta in occasione dell'epidemia da COVID-19, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e la proroga dei termini relativi ai carichi affidati nel periodo indicato dalla normativa speciale. In ragione di tali sospensioni e proroghe, il termine ultimo per la notifica delle cartelle relative al tributo in esame deve ritenersi rispettato.
Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione del credito.
La notifica della cartella è quindi intervenuta tempestivamente.
L'appellante censura ancora la statuizione sulle spese, sostenendo che l'Agente della riscossione, essendosi difeso mediante proprio funzionario, non avrebbe diritto alla liquidazione degli onorari.
La censura è infondata.
La condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza e la loro liquidazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, nei limiti dei parametri applicabili. La difesa mediante funzionario dell'ente non esclude, di per sé, la liquidazione delle spese processuali, che possono comprendere anche il rimborso forfettario delle spese di difesa sostenute dall'amministrazione.
Non emergono pertanto profili di illegittimità della statuizione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere respinti.
Pertanto, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente