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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2429 / 2023 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. PASQUA ANGELA, Parte_1 C.F._1
presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. , con l'avv. MARI GIACOMO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCO LEGNI, presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, riportandosi agli atti di causa: 1) disporre l'affidamento condiviso, dei minori e a favore di entrambi i genitori con collocazione prevalente e PE Per_2 residenza presso l'abitazione della madre in Prato al viale Galileo Galilei n. 75, con assegnazione della
1 stessa, con modalità di frequentazione come da accordo raggiunto a seguito delle indicazioni della
CTU. 2) stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1 mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, o a quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
3) stabilire a carico del l'obbligo CP_1 di corrispondere alla moglie il rimborso in misura del 50% delle spese straordinarie: mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, non coperte dal SSN, ivi compresi i tickets;
spese scolastiche: rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, mezzi di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive: iscrizione corsi, frequenza corsi e relative attrezzature. In particolare, prevedere che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, spese di custodia dei minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori. Tali somme dovranno essere corrisposte al genitore anticipatario previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. 4) Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”
Per parte convenuta: il Tribunale di Prato Voglia: "disporre l'affidamento condiviso, dei minori
e a favore di entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso PE Per_2
l'abitazione della madre in Prato al viale Galileo Galilei n. 75 con modalità di frequentazione come da accordo raggiunto a seguito delle indicazioni della CTU;
- per quanto attiene al mantenimento dei figli: - in tesi rigettare, per i motivi esposti negli atti, ogni domanda di pagamento ex adverso formulata nei confronti del Sig per somme da versarsi a titolo di mantenimento per i figli;
CP_1
- in ipotesi, ridurre la somma ex adverso richiesta a titolo di contributo per mantenimento ai figli all'importo di Euro 150,00 mensili;
- in ogni caso disporre le modalità di affido dei figli minori PE
e secondo quanto indicato dal CTU in punto di frequentazione lasciando ai genitori la Per_2 possibilità di modificare le modalità di frequentazione, sempre in accordo tra le parti, secondo delle circostanze e le necessità; - per quanto attiene all'obbligo di contribuzione al pagamento delle spese straordinarie disporre che entrambe le parti siano obbligate ciascuna al 50% in ordine al pagamento de quo seguendosi, a tal fine, il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato.”.
Per il Pubblico ministero: “Visto del 31.01.2025”.
Fatto e diritto
2 Con ricorso depositato in data 9.11.2023, ha proposto domanda di Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e , nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con PE Per_2 Controparte_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che la relazione sentimentale tra le parti si è protratta dall'anno 2006 all'anno 2023; (2) che il nucleo familiare viveva nell'abitazione di proprietà esclusiva della ricorrente posta in Prato, Viale Galilei n. 75; (3) che i figli PE
e , rispettivamente nati il 24.01.2013 e il 18.12.2019, sono tuttora residenti con la Per_2
madre; (4) che dal momento della interruzione della convivenza il padre ha raramente fatto visita ai figli;
(5) che il disinteresse del padre arreca sofferenza ai figli e difficoltà alla madre, la quale svolge attività di guardia giurata con turni notturni ed è costretta a rivolgersi a terzi per accudire i bambini;
(6) che ogni tentativo di ottenere collaborazione dal resistente è fallito;
(7) che il padre contribuisce solo sporadicamente e in modo insufficiente al mantenimento dei figli;
(8) che percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00 circa, mentre il resistente percepisce uno stipendio mensile di € 2.400,00 circa;
(9) che il padre risulta ancora residente presso l'abitazione di proprietà della ricorrente e non ha comunicato il nuovo indirizzo.
La ricorrente ha quindi chiesto: (1) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la propria abitazione, da assegnarsi a quest'ultima; (2) la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 700,00 mensili, da versare in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate nel ricorso;
(3) il diritto di visita tra padre e figli secondo lo schema indicato in ricorso. si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando la ricostruzione Controparte_1
dei fatti proposta dalla ricorrente, in particolare deducendo: (1) di non essersi mai disinteressato ai figli;
(2) che sono state piuttosto le condotte poste in essere dalla madre ad ostacolare la regolare frequentazione tra padre e figli;
(3) che il piano genitoriale indicato dalla ricorrente tiene conto delle sole esigenze della madre ed è incompatibile con gli impegni lavorativi del padre;
(3) di aver contribuito al mantenimento dei figli versando la somma di € 4.900,00, oltre ad aver rimborsato il 50% delle spese straordinarie;
(4) di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 -2.000,00; (5) che la madre ha allontanato il padre di casa chiedendo l'intervento dei Carabinieri per presunti comportamenti violenti mai verificatisi;
(6) che essendo stato messo alla porta dalla compagna, dopo aver 3 inizialmente ripiegato su sistemazioni di fortuna, ha sottoscritto un contratto “rent to buy” per l'immobile presso il quale attualmente vive, il quale prevede un esborso mensile di €
910,00; (7) che il contributo richiesto dalla ricorrente è sproporzionato rispetto alle effettive possibilità del resistente.
Ha quindi domandato il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere,
a carico del medesimo, un contributo a titolo di mantenimento dei figli nella misura di €
700,00 mensili, e chiesto in ipotesi di fissare il contributo nel minor importo di € 150,00 mensili;
ha altresì chiesto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso i genitori.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis comma 17 c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 06.02.2024, il Giudice ha disposto l'affidamento della prole in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita padre – figli come indicato in ordinanza;
ha assegnato la casa familiare alla madre ed ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 450,00, mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disponendo, in via istruttoria, CTU volta ad accertare le capacità genitoriale delle parti.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2024, fissata per il conferimento dell'incarico al nominato CTU, il Giudice, in mancanza di fatti sopravvenuti e di ulteriori approfondimenti istruttori, ha respinto l'istanza del convenuto di modifica dell'ordinanza in punto di determinazione del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre.
In data 04.08.2024 è stata depositata la CTU, nella quale, in accordo con i genitori, è stato ipotizzato il seguente dispositivo di frequentazione padre-figli: “Tutti i mercoledì, i bambini andranno dal padre dalle ore 18.30/19 alle ore 21.30/22 nel periodo scolastico e fino alle 23 / 23.30 in estate e tutti i venerdì dalle ore 18.30/19 fino al sabato mattina alle ore 9.30/10. Ogni due settimane
i bambini, resteranno a dormire dal padre anche il sabato notte (mantenendo il venerdì) e rientreranno dalla madre la domenica alle ore 21.30/22 , nel periodo scolastico ed alle ore 23/23.30 nel periodo estivo. Se il signore, ha necessità di un venerdì libero, lo comunicherà per tempo alla signora
che si è detta disponibile a stare coi bambini, purchè sia una soluzione una tantum e non Parte_1 la regola. Trascorreranno i compleanni, col genitore presso il quale sono quel giorno e recupereranno
4 il primo giorno utile, salvo diversi accordi tra le parti. In estate trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e comunicheranno tramite mail l'inizio di queste settimane entro il 30 maggio di ogni anno. Quest'anno la signora prenderà i bambini dal 5 al 18 agosto ed il signore dal 18 agosto al 2 settembre. Le vacanze natalizie e pasquali, seguiranno le attuali disposizioni in vigore, così come per le altre festività”.
All'udienza del 17.09.2024 le parti hanno dato atto del buon andamento della frequentazione padre-figli nelle modalità sopra riportate ed il Giudice ha rinviato la causa all'udienza di trattazione scritta del 29.01.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis28 c.p.c..
All'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza di trattazione scritta del 29.01.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento dei figli minori, collocazione della prole, frequentazione padre-figli ed assegnazione della casa familiare - In punto affidamento della prole, il Tribunale osserva che la modalità di affidamento condiviso ad entrambi i genitori costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole;
nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico dei figli – modalità peraltro domandata fin da principio da entrambe le parti. Né risultano sussistenti criticità all'esito della consulenza tecnica svolta al fine di accertare, appunto, le capacità genitoriali delle parti.
Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di e ad PE Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale deve pertanto assegnarsi la casa familiare. Tale collocamento rappresenta il più idoneo, allo stato, a tutelare il benessere e l'equilibrio raggiunto dai minori, collocamento, peraltro, già in essere sin da epoca precedente l'instaurazione del presente giudizio.
In ordine alla casa familiare, alla luce del disposto collocamento, la stessa, peraltro di proprietà esclusiva della ricorrente, deve essere assegnata a quest'ultima.
Con riguardo alla frequentazione padre/figli il Tribunale ritiene di dover aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di ctu, ritenendolo conforme all'interesse dei minori
5 nonché idoneo a garantire il diritto alla bigenitorialità. Le richieste avanzate da parte convenuta in sede di scritti conclusivi sono inammissibili, in quanto tardive, e comunque appaiono non accoglibili, alla luce dell'accordo faticosamente raggiunto dalle parti in sede di ctu, accordo che tiene conto, da un lato, delle esigenze lavorative di entrambe le parti e, dall'altro, delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Il tutto, salvo diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra genitori.
Mantenimento della prole- Quanto al mantenimento della prole, il Collegio ritiene che, valutata la documentazione allegata in atti e tenuto conto dell'età dei figli e , PE Per_2 sussistano le condizioni per confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente dal giudice delegato, disponendo che il padre versi alla madre la somma mensile di euro 450,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie articolate come in dispositivo.
Tale somma appare congrua tenuto conto delle differenze reddituali tra le parti 8la madre guadagna circa 1.300,00 euro mensili ed il padre euro 1.800,00/2.000,00 mensili), del fatto che la ricorrente non ha spese relative all'abitazione che abita a differenza del convenuto
(uscita di euro 910,00 per contratto rent to buy per abitazione che abita) e che l'assegno unico e universale erogato dall' per i figli viene versato interamente alla madre (per una CP_2
somma di circa 340,00 euro mensili). Su questo punto il Collegio ritiene di dover avallare quanto deciso in via autonoma dalle parti, tenuto conto che alla luce dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, la gestione e l'organizzazione dei figli ricade prevalentemente sulla ricorrente medesima.
Spese processuali- Alla luce dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di ctu dovranno essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con PE Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
6 2. assegna la casa familiare sita in Prato viale Galileo Galilei n. 75 alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori tutti i mercoledì dalle ore 18.30/19.00 sino alle ore 21.30/22.00 nel periodo scolastico e fino alle ore
23.00/23.30 in estate e tutti i venerdì dalle ore 18.30/19.00 fino al sabato mattina alle ore 9.30/10.00. Ogni due settimane i minori resteranno a dormire dal padre anche il sabato notte e rientreranno dalla madre la domenica alle ore 21.30/22.00 nel periodo scolastico ed alle ore 23.00/23.30 nel periodo estivo. I minori trascorreranno i compleanni con il genitore presso il quale sono quel giorno e recupereranno il primo giorno utile. Durante l'estate i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e comunicheranno tramite mail l'inizio di queste settimane entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie i minori staranno una settimana con il padre e una con la madre (23-31 dicembre e 1 -6 gennaio) alternandosi di anno in anno;
durante le vacanze pasquali staranno 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre, savi diversi e migliori accordi presi di volta in volta dai genitori;
4. pone a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), diuniversità pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività 7 sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato interamente CP_2
in favore della madre, ; Parte_1
7. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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