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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5415/2017
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa RA CE AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5415/2017 promossa da
'in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa ex Parte 1
lege dall'Avvocatura distrettuale di Bari;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Gabriella Controparte_1
Panaro;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
nonché nei confronti di
Controparte_3 in persona del legale oggi Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 392/17 R.G. del 15.02.2017– opposizione a cartella di pagamento per violazione del codice della strada.
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Parte 11. Con atto di citazione notificato ad Controparte_2 ea rispettivamente in data 19.01.2016 e 13.01.2016 Controparte_1 proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 01420150024686467 di importo pari ad €1.695,68 relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti, illegittima applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento e invalida formazione del titolo esecutivo.
2. Con sentenza depositata il 15.02.2017 il Giudice di Bari accoglieva solo parzialmente l'opposizione proposta, dichiarando illegittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27
L. 689/1981 e, per l'effetto, riducendo l'importo dovuto alla somma di €1.095,89.
Parte 1 sostenendo
3. Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la l'erroneità della decisione appellata, per la legittima applicazione delle maggiorazioni. Evidenziava, altresì, l'erronea indicazione dell'importo totale (di €1.689,80 anziché €1.695,68) e, dunque, dell'importo finale all'esito della riduzione. Concludeva per la riforma della sentenza appellata con rigetto integrale dell'opposizione.
4. Con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del 19.06.2017 l'appellato riproponeva i medesimi motivi formulati in sede di opposizione;
in particolare eccepiva la mancata notifica della sentenza richiamata nella cartella esattoriale impugnata;
precisava, infatti, che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - che aveva considerato titolo esecutivo il verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada - l'atto prodromico era la sentenza genericamente richiamata in cartella e di cui l'opponente aveva lamentato la mancata conoscenza per omessa notifica. Impugnava la sentenza, altresì, per l'omessa motivazione circa la ritenuta validità della cartella, non avendo il Giudice di Pace argomentato circa l'eccepita genericità del contenuto dell'atto impugnato. Concludeva, dunque, per il rigetto del motivo di appello sollevato dalla Parte 1 nonché per l'accoglimento delle proprie doglianze.
5. L'agente della riscossione rimaneva contumace.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, a seguito di una serie di rinvii per carico del ruolo, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 20.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. L'appello principale proposto è fondato, dovendosi ritenere legittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. 689/1981.
A tal proposito si osserva che per giurisprudenza costante la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 26308/2021; v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884).
Ne consegue la piena legittimità delle maggiorazioni applicate e richieste con la cartella di pagamento opposta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in quello originariamente intimato di €1.695,68.
8. Non possono, invece, essere accolti i motivi di opposizione riproposti dal CP 1
con l'appello incidentale.
La vicenda in esame prende le mosse dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. nr. 647/2011 che è stata confermata dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 82/2014 di rigetto dell'opposizione. Ebbene il Giudice di Pace della sentenza appellata ha erroneamente sostenuto che il titolo sia rappresentato dal verbale di accertamento della violazione al
Codice della Strada.
Occorre, invece, precisare che la disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione (come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un verbale di accertamento per violazione al C.d.S.
Nel solo caso di rigetto dell'opposizione avverso il verbale di accertamento al C.d.S., la sentenza emessa all'esito del giudizio, sostituendosi al verbale, diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione,
l'ordinanza-ingiunzione riprende vita, rimanendo l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n.
150 del 2011) rispetto all'art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs.
n. 150 del 2011).
Peraltro, l'ordinanza ingiunzione è considerata dalla L. 689/81 (art. 18) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass. 2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944;
Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397). Ne consegue che alla stregua del decreto ingiuntivo, anche laddove la sentenza di rigetto dell'opposizione non sia passata in giudicato, l'ordinanza ingiunzione ha efficacia esecutiva e rappresenta l'unico titolo, la cui esecutorietà è collegata alla sentenza in forza della quale viene sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. La sentenza, viceversa, è titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori, spese di condanna in essa contenute.
9. Sono, infine, inammissibili i motivi relativi al difetto di motivazione e alla genericità della cartella di pagamento impugnata, in quanto inerenti a vizi formali dell'atto che andavano proposti nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica, qualificandosi l'opposizione, in tal senso, ex art. 617
c.p.c.
Parte_110. Per le ragioni di cui sopra, l'appello di risulta fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originaria va integralmente rigettata, con conferma della cartella di pagamento opposta.
11. Le spese di lite per entrambi i gradi sono poste a carico di Controparte_1 e liquidate come in dispositivo (parametri medi, esclusa l'istruttoria), tenuto conto, quanto alle spese del primo grado, del d.m. 55/2014 e, quanto al grado di appello, del d.m. 147/2022, in forza della relativa disciplina temporale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420150024686467;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. condanna Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, quanto al primo grado in favore di e di nella misura di € 870,00 perParte 1 Controparte 3
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (al 15%), iva e cpa come per legge e, quanto al grado d'appello, nei soli confronti di nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre Parte 1
rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 17.10.2025
Il Giudice
RA CE AT
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa RA CE AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5415/2017 promossa da
'in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa ex Parte 1
lege dall'Avvocatura distrettuale di Bari;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Gabriella Controparte_1
Panaro;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
nonché nei confronti di
Controparte_3 in persona del legale oggi Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 392/17 R.G. del 15.02.2017– opposizione a cartella di pagamento per violazione del codice della strada.
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Parte 11. Con atto di citazione notificato ad Controparte_2 ea rispettivamente in data 19.01.2016 e 13.01.2016 Controparte_1 proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 01420150024686467 di importo pari ad €1.695,68 relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti, illegittima applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento e invalida formazione del titolo esecutivo.
2. Con sentenza depositata il 15.02.2017 il Giudice di Bari accoglieva solo parzialmente l'opposizione proposta, dichiarando illegittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27
L. 689/1981 e, per l'effetto, riducendo l'importo dovuto alla somma di €1.095,89.
Parte 1 sostenendo
3. Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la l'erroneità della decisione appellata, per la legittima applicazione delle maggiorazioni. Evidenziava, altresì, l'erronea indicazione dell'importo totale (di €1.689,80 anziché €1.695,68) e, dunque, dell'importo finale all'esito della riduzione. Concludeva per la riforma della sentenza appellata con rigetto integrale dell'opposizione.
4. Con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del 19.06.2017 l'appellato riproponeva i medesimi motivi formulati in sede di opposizione;
in particolare eccepiva la mancata notifica della sentenza richiamata nella cartella esattoriale impugnata;
precisava, infatti, che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - che aveva considerato titolo esecutivo il verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada - l'atto prodromico era la sentenza genericamente richiamata in cartella e di cui l'opponente aveva lamentato la mancata conoscenza per omessa notifica. Impugnava la sentenza, altresì, per l'omessa motivazione circa la ritenuta validità della cartella, non avendo il Giudice di Pace argomentato circa l'eccepita genericità del contenuto dell'atto impugnato. Concludeva, dunque, per il rigetto del motivo di appello sollevato dalla Parte 1 nonché per l'accoglimento delle proprie doglianze.
5. L'agente della riscossione rimaneva contumace.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, a seguito di una serie di rinvii per carico del ruolo, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 20.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. L'appello principale proposto è fondato, dovendosi ritenere legittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. 689/1981.
A tal proposito si osserva che per giurisprudenza costante la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 26308/2021; v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884).
Ne consegue la piena legittimità delle maggiorazioni applicate e richieste con la cartella di pagamento opposta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in quello originariamente intimato di €1.695,68.
8. Non possono, invece, essere accolti i motivi di opposizione riproposti dal CP 1
con l'appello incidentale.
La vicenda in esame prende le mosse dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. nr. 647/2011 che è stata confermata dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 82/2014 di rigetto dell'opposizione. Ebbene il Giudice di Pace della sentenza appellata ha erroneamente sostenuto che il titolo sia rappresentato dal verbale di accertamento della violazione al
Codice della Strada.
Occorre, invece, precisare che la disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione (come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un verbale di accertamento per violazione al C.d.S.
Nel solo caso di rigetto dell'opposizione avverso il verbale di accertamento al C.d.S., la sentenza emessa all'esito del giudizio, sostituendosi al verbale, diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione,
l'ordinanza-ingiunzione riprende vita, rimanendo l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n.
150 del 2011) rispetto all'art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs.
n. 150 del 2011).
Peraltro, l'ordinanza ingiunzione è considerata dalla L. 689/81 (art. 18) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass. 2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944;
Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397). Ne consegue che alla stregua del decreto ingiuntivo, anche laddove la sentenza di rigetto dell'opposizione non sia passata in giudicato, l'ordinanza ingiunzione ha efficacia esecutiva e rappresenta l'unico titolo, la cui esecutorietà è collegata alla sentenza in forza della quale viene sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. La sentenza, viceversa, è titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori, spese di condanna in essa contenute.
9. Sono, infine, inammissibili i motivi relativi al difetto di motivazione e alla genericità della cartella di pagamento impugnata, in quanto inerenti a vizi formali dell'atto che andavano proposti nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica, qualificandosi l'opposizione, in tal senso, ex art. 617
c.p.c.
Parte_110. Per le ragioni di cui sopra, l'appello di risulta fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originaria va integralmente rigettata, con conferma della cartella di pagamento opposta.
11. Le spese di lite per entrambi i gradi sono poste a carico di Controparte_1 e liquidate come in dispositivo (parametri medi, esclusa l'istruttoria), tenuto conto, quanto alle spese del primo grado, del d.m. 55/2014 e, quanto al grado di appello, del d.m. 147/2022, in forza della relativa disciplina temporale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420150024686467;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. condanna Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, quanto al primo grado in favore di e di nella misura di € 870,00 perParte 1 Controparte 3
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (al 15%), iva e cpa come per legge e, quanto al grado d'appello, nei soli confronti di nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre Parte 1
rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 17.10.2025
Il Giudice
RA CE AT