Art. 7.
Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.
Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.
Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.
Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.