Articolo 81 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 80Articolo 82
Versione
15 marzo 1973
Art. 81.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1973, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 marzo 1973