Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 01901/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2019, proposto dalla sig.ra IN GO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Brescia Morra e Alfonso Forlenza, con domicilio eletto in LE, Corso Garibaldi n. 153;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesta Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del diniego del permesso di costruire prot. n. 5 del 14.02.2019, notificato il 15 .02.2019, adottato dal Comune di Eboli;
- della proposta di diniego formulata in data 18.01.19 dal responsabile del procedimento e comunicata con nota N. 3528 del 23.01.2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque ostativo all’accoglimento del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale proprietaria di un fabbricato (in Catasto al foglio 49, part. 783, 965, 966, 967, 968 e 969), oggetto dell’istanza di condono edilizio prot. n. 4994 dell’1.03.1994 (pratica n. 448), ex L. n. 724/94, ancora pendente, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Eboli ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto una pluralità di opere edilizie dalla stessa realizzate a carico del suddetto fabbricato, delle quali le era stata ordinata la demolizione, giusta ordinanza n. 282 del 02.10.2018.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 380/01, DELL’ART. 4 L.R.C. 19/09, DEL’ART. 1 COMMA 73 L.R.C. 16/04. ECCESSO DI POTERE”;
- “II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 380/01, DELL’ART. 2 L.R.C. 19/09. ECCESSO DI POTERE”;
- “V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 8 LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE: CARENZA ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE ILLOGICA, PERPLESSA, FALSITA’, ERRONEITA’, SVIAMENTO”;
Il procedimento di condono di cui all’istanza prot. n. 4994 dell’1.03.1994 (pratica n. 448) - diversamente da quanto sostenuto dal Comune, il quale avrebbe illegittimamente opposto una lacuna dell’istruttoria asseritamente non colmata dall’interessata - si sarebbe definito in senso favorevole, in forza del cd. silenzio-assenso.
Sicché l’amministrazione comunale ben avrebbe potuto esaminare la sanabilità, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, del successivo ampliamento realizzato sine titulo e della relativa scala di collegamento all’immobile preesistente, all’uopo ricorrendo i presupposti di cui alla L.R. n. 19/2009 (cd. Piano Casa).
- “III. ECCESSO DI POTERE: CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTO RIA, MOTIVAZIONE ILLOGICA, PERPLESSA, ERRONEITA’, FALSITA, SVIAMENTO”;
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, la volumetria realizzata in aumento rispetto al preesistente fabbricato, asseritamente condonato per silentium, potrebbe essere sanata, previa cessione relativa ad altro fabbricato di proprietà della ricorrente, avente destinazione abitativa.
- “IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 COMMA 6 N.T.A. P.R.G. ECCESSO DI POTERE”;
Quanto ai cd. annessi rustici, non troverebbe applicazione la prescrizione di cui all’art. 19 NTA al PRG, relativa alla cd. distanza di confini di metri 5,00, trattandosi di opere precarie e temporanee, come tali non computabili ai fini della applicazione di tale parametro urbanistico.
3. Il Comune di Eboli, pur costituendosi con memoria di mera forma, ha effettuato corposa produzione documentale.
4. In occasione della udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. L’amministrazione comunale di Eboli ha denegato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria sulla base del condivisile assunto secondo cui non si può sanare, ex art. 36 T.U.E., un abuso edilizio – nella specie ampliamento di superficie/volume e relativa scala di collegamento – posto in essere a carico di un immobile, a sua volta realizzato sine titulo.
La ricorrente, consapevole della correttezza, in diritto, di tale assunto, ha sostenuto che l’istanza di condono edilizio prot. n. 4994 dell’1.03.1994 (pratica n. 448), avente ad oggetto preesistente il fabbricato, oggetto dell’abusivo ampliamento in contestazione, si sarebbe positivamente definita per silentium sicché nulla osterebbe alla valutazione dell’ulteriore richiesta, proposta ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Ebbene, la tesi in parola trova smentita nella complessiva produzione documentale in atti da cui si evince come la ricorrente abbia dato riscontro (prot. n. 1678 del 17/01/2008 e prot. n. 48097 del 23/11/2009), alla richiesta di integrare la documentazione mancante, relativa al procedimento di condono (nota prot. n. 37157 del 13/11/2007 inoltrata dal Comune), omettendo tuttavia di produrre la perizia giurata.
A fronte di tale persistente lacuna, la tesi ricorsuale secondo cui il procedimento di condono si sarebbe definito per silenzio-assenso non è, quindi, condivisibile (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05/01/2023, n. 219), con conseguente correttezza delle ragioni poste a base del diniego della successiva istanza di sanatoria, ex art. 36 T.U.E.
7. Priva di pregio si appalesa, infine, la censura che si appunta sulla pretesa inapplicabilità della disposizione normativa di cui all’art. 19 NTA al PRG, relativa alla distanza dal confine, avuto riguardo ai cd. annessi agricoli.
Ed invero, tali opere edilizie, lungi dall’essere “precarie”, in senso sia materiale che funzionale, determinano la creazione di nuove superfici e/o volumi e, dunque, sono idonee ad alterare, in modo stabile e permanente, il preesistente assetto del territorio, con conseguente aggravamento del carico urbanistico. Tali “annessi agricoli” sono, quindi, rilevanti ai fini dell’applicazione di tutti i parametri urbanistici, ivi inclusa la distanza dai confini.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
9. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO