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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5010/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5010 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 09.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego Niero, in Noale (VE), Piazza Castello n. 41/c (PEC:
che lo rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Scorzè (VE), in via Castellana n. 85, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivano Zanon, in Pianiga (VE), via Perosi n. 10 (PEC: , che la rappresenta e Email_2
difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 28.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 10/06/2000 in Scorzè (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scorzè (VE) al numero 31, parte II,
Serie A, anno 2000; 2) la figlia minore rimarrà affidata in maniera SO
condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la figlia minore avrà collocazione prevalente presso la madre, SO
nell'abitazione sita in Scorzè (VE), via Castellana n. 85, di proprietà esclusiva della signora _2
; 4) il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia due weekend alternati
[...] Parte_1
al mese, dal sabato alle 15.30 alla domenica sera alle 19.30, più due pomeriggi ovvero un pomeriggio ed una sera a settimana da individuarsi concordemente, di volta in volta, tra i coniugi in relazione agli impegni lavorativi degli stessi nonché a quelli scolastici e ricreativi della figlia;
a ciò si aggiungeranno 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra i genitori, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, con Natale e
Capodanno alternati tra i genitori, e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previa reciproca comunicazione;
tale regolamentazione deve ritenersi puramente indicativa e correlata all'attuale situazione lavorativa dei genitori e scolastico-ricreativa della figlia, ed i genitori stessi, in relazione alle proprie esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, portive e ricreative della figlia, potranno sempre modificarla mediante accordo tra loro, anche semplicemente telefonico;
5) il signor verserà a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 400,00 nonché SO
quella di € 200,00 per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Persona_2 e, quindi, verserà una somma complessiva pari ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione
[...]
annuale secondo gli indici ISTAT;
dette somme dovranno essere corrisposte entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla signora _2
; 6) le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative relative ad entrambe le
[...]
figlie, debitamente documentate, saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Venezia che gli stessi dichiarano di conoscere e che, sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso;
7) l'assegno unico relativo alla sola figlia SO
, verrà percepito in via esclusiva ed integrale dal signor mentre le
[...] Parte_1
detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) i coniugi dichiarano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco tra gli stessi, risultando entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti;
9) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.06.2000 contratto matrimonio concordatario in Scorzè, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 07.07.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 4466/2016) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 25.10.2016.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 28.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 07.07.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 4466/2016) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 25.10.2016.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2000 da e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Scorzè al n. 31, parte II, serie A, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 08/05/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5010 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 09.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego Niero, in Noale (VE), Piazza Castello n. 41/c (PEC:
che lo rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Scorzè (VE), in via Castellana n. 85, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivano Zanon, in Pianiga (VE), via Perosi n. 10 (PEC: , che la rappresenta e Email_2
difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 28.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 10/06/2000 in Scorzè (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scorzè (VE) al numero 31, parte II,
Serie A, anno 2000; 2) la figlia minore rimarrà affidata in maniera SO
condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la figlia minore avrà collocazione prevalente presso la madre, SO
nell'abitazione sita in Scorzè (VE), via Castellana n. 85, di proprietà esclusiva della signora _2
; 4) il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia due weekend alternati
[...] Parte_1
al mese, dal sabato alle 15.30 alla domenica sera alle 19.30, più due pomeriggi ovvero un pomeriggio ed una sera a settimana da individuarsi concordemente, di volta in volta, tra i coniugi in relazione agli impegni lavorativi degli stessi nonché a quelli scolastici e ricreativi della figlia;
a ciò si aggiungeranno 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra i genitori, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, con Natale e
Capodanno alternati tra i genitori, e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previa reciproca comunicazione;
tale regolamentazione deve ritenersi puramente indicativa e correlata all'attuale situazione lavorativa dei genitori e scolastico-ricreativa della figlia, ed i genitori stessi, in relazione alle proprie esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, portive e ricreative della figlia, potranno sempre modificarla mediante accordo tra loro, anche semplicemente telefonico;
5) il signor verserà a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 400,00 nonché SO
quella di € 200,00 per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Persona_2 e, quindi, verserà una somma complessiva pari ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione
[...]
annuale secondo gli indici ISTAT;
dette somme dovranno essere corrisposte entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla signora _2
; 6) le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative relative ad entrambe le
[...]
figlie, debitamente documentate, saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Venezia che gli stessi dichiarano di conoscere e che, sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso;
7) l'assegno unico relativo alla sola figlia SO
, verrà percepito in via esclusiva ed integrale dal signor mentre le
[...] Parte_1
detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) i coniugi dichiarano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco tra gli stessi, risultando entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti;
9) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.06.2000 contratto matrimonio concordatario in Scorzè, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 07.07.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 4466/2016) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 25.10.2016.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 28.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 07.07.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 4466/2016) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 25.10.2016.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2000 da e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Scorzè al n. 31, parte II, serie A, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 08/05/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore