Art. 5.
E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all' articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.""
E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all' articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.""