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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5620/2019 depositato il 19/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 22/01/2019
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. AG0140624 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. AG0140625 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo dei contribuenti avverso la sentenza in epigrafe che li vedeva soccombenti nella causa intentata per ottenere l'annullamento dei rispettivi avvisi di accertamento n. AG0139631/2016 e n.
AG0139632/2016 per rendita catastale, con i quali l'Ufficio aveva variato la rendita catastale di due appartamenti scaturenti dalla divisione di un unico appartamento diviso in due per successione ereditaria, insistenti su terreno agricolo;
ecepivano che l'Ufficio aveva modificato l'originaria categoria da A/3 ad A/7, categoria “villini”, lasciando invariata la classe immobiliare 2, per difetto di motivazione in violazione dell'art.7,
L. 212/2000, non avendo effettuato alcun sopralluogo, ed in assenza di riferimenti comparativi con altre unità immobiliari mai indicate;
per l'infondatezza della maggiore rendita determinata, in considerazione delle caratteristiche di natura economica dei due appartamenti;
- in subordine, chiedevano una decorrenza a far data dalla notifica ex art. 74 Legge 332/2000.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento si costituiva insistendo sulla legittimità del proprio operato, contestando e precisando, in sede di mediazione, di avere proposto la definizione della controversia con l'attribuzione, per entrambe le unità immobiliari, del classamento in categoria A/2 di classe terza, come in precedenza proposta dal dante causa dei ricorrenti, validata con la riduzione delle rendite catastali subalterni 4 e 5 da € 402,84# a € 291,28#.
Seguiva memoria illustrativa dei ricorrenti che insistevano in quanto era stato dedotto in ricorso, contestando la proposta, perché immotivata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con sentenza n.114/2019, del 03/12/2018 – 23/01/2019, rigettava il ricorso, rideterminando la rendita catastale in € 291,28#, come proposto dall'Ufficio; condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in € 1.000,00#, oltre oneri ed accessori.
Nell'appello, costituitosi il contraddittorio, le parti motivavano le rispettive difese riportandosi alle linee guida delle difese sostenute in prime cure, alla luce delle criticità evidenziate dalla sentenza gravata.
Veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione, dove previa breve esposizione del relatore, esaminate le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Nelle more, le parti con una nota depositata il giorno 05/02/2026, hanno comunicato la definizione della controversia con un accordo conciliativo in data 04/02/2026, con cui hanno conciliato la lite con la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, alla pubblica udienza odierna preso atto di quanto richiesto dalle parti, nell'istanza del 04/02/2026, depositata il 05/02/2026; esaminata la produzione e ritenuto quanto dalle parti ivi dichiarato e richiesto congiuntamente;
preso atto che è cessata la materia del contendere dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese vengono compensate, per specifico accordo transattivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione XII, dichiara estinto il giudizio per la cessata la materia del contendere, per quanto di ragione.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5620/2019 depositato il 19/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 22/01/2019
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. AG0140624 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. AG0140625 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo dei contribuenti avverso la sentenza in epigrafe che li vedeva soccombenti nella causa intentata per ottenere l'annullamento dei rispettivi avvisi di accertamento n. AG0139631/2016 e n.
AG0139632/2016 per rendita catastale, con i quali l'Ufficio aveva variato la rendita catastale di due appartamenti scaturenti dalla divisione di un unico appartamento diviso in due per successione ereditaria, insistenti su terreno agricolo;
ecepivano che l'Ufficio aveva modificato l'originaria categoria da A/3 ad A/7, categoria “villini”, lasciando invariata la classe immobiliare 2, per difetto di motivazione in violazione dell'art.7,
L. 212/2000, non avendo effettuato alcun sopralluogo, ed in assenza di riferimenti comparativi con altre unità immobiliari mai indicate;
per l'infondatezza della maggiore rendita determinata, in considerazione delle caratteristiche di natura economica dei due appartamenti;
- in subordine, chiedevano una decorrenza a far data dalla notifica ex art. 74 Legge 332/2000.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento si costituiva insistendo sulla legittimità del proprio operato, contestando e precisando, in sede di mediazione, di avere proposto la definizione della controversia con l'attribuzione, per entrambe le unità immobiliari, del classamento in categoria A/2 di classe terza, come in precedenza proposta dal dante causa dei ricorrenti, validata con la riduzione delle rendite catastali subalterni 4 e 5 da € 402,84# a € 291,28#.
Seguiva memoria illustrativa dei ricorrenti che insistevano in quanto era stato dedotto in ricorso, contestando la proposta, perché immotivata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con sentenza n.114/2019, del 03/12/2018 – 23/01/2019, rigettava il ricorso, rideterminando la rendita catastale in € 291,28#, come proposto dall'Ufficio; condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in € 1.000,00#, oltre oneri ed accessori.
Nell'appello, costituitosi il contraddittorio, le parti motivavano le rispettive difese riportandosi alle linee guida delle difese sostenute in prime cure, alla luce delle criticità evidenziate dalla sentenza gravata.
Veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione, dove previa breve esposizione del relatore, esaminate le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Nelle more, le parti con una nota depositata il giorno 05/02/2026, hanno comunicato la definizione della controversia con un accordo conciliativo in data 04/02/2026, con cui hanno conciliato la lite con la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, alla pubblica udienza odierna preso atto di quanto richiesto dalle parti, nell'istanza del 04/02/2026, depositata il 05/02/2026; esaminata la produzione e ritenuto quanto dalle parti ivi dichiarato e richiesto congiuntamente;
preso atto che è cessata la materia del contendere dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese vengono compensate, per specifico accordo transattivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione XII, dichiara estinto il giudizio per la cessata la materia del contendere, per quanto di ragione.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente