Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4813 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv. Augusto
Guerriero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Taurasi (Av), al
Viale Risorgimento n. 1;
-Attore-
e
(C.F. ) rappresentato e difeso, CO C.F._2
come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Apollonio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in
Chieti alla Piazza dei Templi Romani n 3;
-Convenuto-
OGGETTO: distanze legali/risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza dell'8.11.24.
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di CO
, proprietario di un fondo sito in Taurasi, identificato al Catasto Parte_1
Terreni al Foglio n 3, particelle n. 439- 441- 444, lamentava che il convenuto, proprietario di un fondo confinante, identificato al foglio 3, partt. 299 e 358, a seguito del decesso dell'usufruttuaria , aveva abbandonato la Controparte_2
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cura dello stesso, lasciando crescere alberi di alto fusto, che avrebbero invaso il fondo di parte attrice e divelto il muro di cinta posto sul confine.
Concludeva pertanto affinché il giudice provvedesse “in via principale, ad accertare e dichiarare le violazioni perpetrate dal convenuto in danno di parte attrice, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento danni patiti dall'attore per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella somma di € 25000; condannare il convenuto alla rimozione degli alberi nel fondo di cui si controverte, con tutte le conseguenze di legge e gli oneri derivanti da tale intervento e al danno da occupazione; condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario”.
Parte convenuta si costitutiva nel presente giudizio, chiedendo di: a) dichiarare
l'improcedibilità della domanda relativa alla estirpazione delle piante a confine per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.
Lgs.vo n. 28/2010; b) dichiarare l'estinzione del presente giudizio per omessa riassunzione nei termini del giudizio R.G.N. 703/21, e comunque, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della IG.ra ; c) CP_2
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del IG. d) in via meramente gradata, rigettare la domanda di CP_1 risarcimento per via dell'insussistenza dei danni lamentati da controparte e la domanda di estirpazione degli alberi sia per l'intervenuta usucapione del diritto a tenere le piante a distanza dal confine inferiore a quella di legge sia perché proposta nei confronti di soggetto che non è più proprietario del bene.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza dell'8.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Sulla declaratoria di estinzione del processo per omessa riassunzione nei termini e per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della CP_2
Parte convenuta chiede dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 307 c.
3 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini di legge del procedimento R.G.N.
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703/2021, interrotto dopo la morte dell'usufruttaria, o comunque, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della . CP_2
Ebbene, il presente giudizio è stato incardinato dall'odierno attore nei confronti di
, nella cui persona si era riunito il diritto di usufrutto a seguito del Controparte_3
decesso della usufruttuaria.
Il giudizio precedentemente incardinato, recante R.G.N. 703/2021, risulta allo stato interrotto e in stato di quiescenza in quanto non tempestivamente riassunto entro il termine di legge.
Al riguardo, può richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria- in mancanza di apposita prescrizione normativa - la specifica formulazione dell'eccezione di estinzione" (Cass. n.
21772/2012 e, negli stessi termini, Cass. n. 825/2006).
Si è riconosciuta, in particolare, la possibilità di accertare incidenter tantum
l'estinzione di un altro giudizio che non sia stato riassunto per inattività delle parti e tanto al fine di verificare l'esistenza di una litispendenza e, allo stesso modo, al fine di accertare se le questioni, che egli assuma essere pregiudicanti rispetto alla decisione che è chiamato ad emettere, siano state o meno definite, e risultino, quindi, coperte, o non coperte, dal giudicato (cfr. Cass. n. 25196/2017).
Nella specie deve rilevarsi che il giudizio iscritto all'R.G.N. 703/21, già pendente innanzi al Tribunale di Benevento, è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 13.01.22 a seguito della comunicazione del decesso dell'usufruttuaria e non riassunto nel termine di tre mesi, secondo quanto comunicato da parte convenuta
(e senza che alcuna contestazione in merito sia stata formulata dall'attore), da ciò derivandone l'estinzione di quel giudizio.
Risulta perciò infondata l'eccezione per cui il presente giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.3 c.p.c. per inattività delle parti atteso che detta inattività può essere invocata, al fine di dichiararne la relativa estinzione, nel giudizio dichiarato interrotto e non già nel presente, il quale è stato incardinato
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successivamente attraverso un nuovo atto introduttivo e nell'ambito del quale detta estinzione può essere accertata soltanto in via incidentale.
A tale proposito occorre tenere presente che il dettato dell'art. 310 c.p.c, che disciplina gli effetti dell'estinzione del processo, avvenuta per una delle ipotesi ex art. 307 c.p.c., prevede che l'estinzione del processo non estingue l'azione. Ciò significa che essa non osta di per sé alla riproposizione della medesima domanda in nuovo processo, né può pregiudicare il diritto che era stato dedotto nel giudizio estinto.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte convenuta per cui l'estinzione del presente giudizio debba essere dichiarata per non essere stato il precedente riassunto nei confronti degli eredi della usufruttuaria.
Deve infatti ritenersi che parte attrice, nel proporre una nuova domanda nei soli confronti del pieno proprietario del fondo, abbia implicitamente rinunciato a far valere i propri diritti nei confronti degli eredi della usufruttuaria.
Sulla dichiarazione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs.n. 28/2010.
Parte convenuta chiede di dichiarare improcedibile la domanda, lamentando che il tentativo di mediazione esperito fosse inerente a “risarcimento danni – causato da alberi di alto fusto che hanno invaso e danneggiato, muri e opere di proprietà di pietro prisco”, mentre la controversia verterebbe in materia di diritti reali.
Detta eccezione appare infondata considerato che la mediazione è stata validamente esperita nella materia oggetto di giudizio.
Va osservato al riguardo che l'art. 4 co.2 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa. La difformità tra oggetto e ragioni dell'istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, che comporterebbe il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda ha un petitum più ampio e si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale.
L'obbligo di indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa riguardano il nucleo più significativo e rilevante della vertenza, di conseguenza, la difformità sussiste solo allorquando viene modificata la causa petendi e/o il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.
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Nel caso di specie, l'oggetto della mediazione e l'oggetto del giudizio coincidono, ed infatti, nell'“oggetto” dell'avviso di convocazione viene indicata la materia dei
“diritti reali” e, nella descrizione della controversia, il “risarcimento danni – causato da alberi di alto fusto che hanno invaso e danneggiato, muri e opere di proprietà di pietro prisco”. Ebbene, la domanda formulata di parte attrice è volta sia ad ottenere sia l'estirpazione di alberi a distanza non legale, sia il risarcimento dei danni che la violazione delle distanze legali avrebbero causato alla propria proprietà.
Sul difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Parte convenuta lamenta il difetto di legittimazione passiva a resistere in giudizio e ribadisce che la domanda andava rivolta agli eredi dell'usufruttuaria in quanto la manutenzione ordinaria, secondo quanto disposto dall'art. 1004 c.c., spetta all'usufruttuario, anche per ciò che concerne gli alberi ad alto fusto (art. 989 c.c.).
Sul punto va rilevato che l'istituto dell'usufrutto, a seguito della morte dell'usufruttuario, si estingue definitivamente e il nudo proprietario, nel caso in questione il ottiene la piena titolarità del diritto, divenendo proprietario CP_1
esclusivo del fondo.
Deve ritenersi che l'attore abbia rinunciato ad agire nei confronti degli eredi della usufruttuaria per quanto concerne il risarcimento dei danni arrecati per la mancata manutenzione degli alberi sul confine imputabile alla usufruttuaria, non avendo riassunto il precedente giudizio nei confronti degli eredi né avendoli citati nel presente giudizio, mentre ha legittimamente proposto una nuova domanda nei confronti dell'attuale proprietario del fondo, su cui grava il dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, sia a titolo di risarcimento dei danni che ex art. c.c. 894 c.c..
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda proposta.
Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo che il fondo in questione è stato oggetto, nelle more del giudizio, di compravendita con atto pubblico del 24.3.2023, Rep. 23.041, Racc. 10.353, in favore di Persona_1
Sul punto deve osservarsi che l'art.111 c.1 c.p.c. stabilisce che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
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processo prosegue tra le parti originarie”. Inoltre, “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. La sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo.
In definitiva, “il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente”
(cfr. Cass. n. 15107/2014).
Sulla domanda di estirpazione degli alberi a distanza non legale ex art. 894 c.c.
La domanda proposta da parte attrice deve qualificarsi quale domanda di estirpazione degli alberi piantati a distanza minore di quelle previste per legge
(art. 892 c.c.) ai sensi dell'art. 894 c.c.
Dai rilievi fotografici prodotti (cfr. all.ti atto di citazione) e dalla consulenza di parte allegata dalla convenuta (cfr. all.to 9 ala comparsa di costituzione), si evince la presenza di un muro di confine tra i due fondi e di alberi ad alto fusto insistenti sul fondo già di proprietà del convenuto, i quali si ergono ben al di sopra dell'altezza del muro (circostanze non contestate dal convenuto ed evincibili dalla consulenza dallo stesso prodotta).
Nella fattispecie, sovviene la norma di cui all'art. 892 u.c. c.c., la quale prevede che “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta” (Cass. civ. n. 18439/2018). E ancora, “in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza
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inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c.” (Cass. sent. n. 35377/2022).
Facendo applicazione dei principi, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati al caso di specie, non può che derivarne la condanna in capo al proprietario del fondo su cui insistono i predetti alberi a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892
c.c.. Né può rilevare l'eccezione di usucapione mossa dal convenuto atteso che “il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma 1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune (art. 892 comma 4 c.c.), le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro. Del resto, ai sensi dell'art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ex art. 892
c.c., ma non in relazione alla sola altezza delle stesse” (Cass. sent. n. 35377/22 cit.).
Sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 2058 c. 2 c.c.
Parte attrice chiede la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia la tutela risarcitoria, quantificando il pregiudizio subito nella somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Se, da una parte, la richiesta di riduzione in pristino ex art. 2058 c.c. non può essere accolta, non trovando applicazione al caso di specie la disciplina delle distanze legali in presenza di un muro divisorio, quanto alla richiesta risarcitoria va osservato quanto segue.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno affermato il principio di diritto secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con
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quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Ebbene nel caso di specie parte attrice nulla ha allegato, neanche facendo ricorso a massime di comune esperienza, circa il pregiudizio subito in termini diminuzione del concreto godimento della proprietà a causa della presenza di alberi ad alto fusto sul confine. E ancora, pur lamentando che detti alberi avrebbero invaso le fondamenta del muro divisorio cagionando dei danni allo stesso, ha omesso di fornire la prova del relativo danno e del nesso di causalità rispetto alla condotta di parte convenuta.
Per detti motivi, la domanda risarcitoria e di riduzione in pristino devono essere rigettate.
Sulle spese di giudizio
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.m. 147/2022 relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (scaglione di riferimento da € 5.201,00
a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ritenuta assorbita ogni Parte_1 CO
altra domanda ed eccezione, così provvede:
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a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna parte convenuta a mantenere le piante poste sul confine ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi degli artt. 894 e 892 c.c.;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 21.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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