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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1766/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 09.12. 2021 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1
legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 588/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare e dichiarare che l'istante è invalida nella misura a meno di un terzo ai sensi dell' art. 1 delle legge n. 222/84 e che tale stato sussisteva già alla data della revoca ovvero in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante a percepire i ratei del beneficio economico connesso sin dall'accertanda decorrenza.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1
decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 12.05.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi osteoporotica polidistrettuale in fibromialgia con prevalente interessamento funzionale del rachide in toto in presenza di ernie discali multiple. Severa rizoartrosi bilaterale. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Periartrite scapolo-omerale.
Cardiopatia ipertensiva con associata ateromasia carotidea. Ernia iatale con associata gastroduodenite.
Pregressa pancreatite acuta. Depressione maggiore cronica.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Sussiste, pertanto, il diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 05/07/2023, data della visita ortopedica effettuata al distretto sanitario di
Roccadaspide dell'ASL di .” Pt_2
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad
Pag. 2 di 3 entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
05.07.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1766/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 09.12. 2021 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1
legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 588/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare e dichiarare che l'istante è invalida nella misura a meno di un terzo ai sensi dell' art. 1 delle legge n. 222/84 e che tale stato sussisteva già alla data della revoca ovvero in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante a percepire i ratei del beneficio economico connesso sin dall'accertanda decorrenza.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1
decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 12.05.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi osteoporotica polidistrettuale in fibromialgia con prevalente interessamento funzionale del rachide in toto in presenza di ernie discali multiple. Severa rizoartrosi bilaterale. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Periartrite scapolo-omerale.
Cardiopatia ipertensiva con associata ateromasia carotidea. Ernia iatale con associata gastroduodenite.
Pregressa pancreatite acuta. Depressione maggiore cronica.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Sussiste, pertanto, il diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 05/07/2023, data della visita ortopedica effettuata al distretto sanitario di
Roccadaspide dell'ASL di .” Pt_2
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad
Pag. 2 di 3 entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
05.07.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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