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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 93/2024 del R.G. Trib. in data 12.1.2024, promossa d a
- avv. RUSSI Roberto, nato a [...] il [...], C.F. , in C.F._1
proprio ex art. 86 c.p.c.;
a t t o r e contro
- nato a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola Cannone
- nata a [...], il [...], cod. fisc. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Simeon
c o n v e n u t i
avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 28/3/25, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 27/1/25 e pertanto:
1 “contrariis reiectis
In via preliminare:
- respingere le eccezioni preliminari avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via principale:
- dichiarare inesistente, nulla o inefficace nei confronti dell'esponente, la cessione di quote societarie di RT TO AS di intervenuta in data 29.12.2020 tra il sig. CP_1
e la moglie sig.ra (con atto dd. 29.12.2020, registrato al n. CP_1 CP_2
167 dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , scrittura privata Persona_1
autenticata, repertorio n. 71470/37058), con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso:
- spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, integralmente rifusi;
In via istruttoria:
- disporre prova per testi sulle circostanze fattuali di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione (a cui andrà anteposta la locuzione “vero è che”), che ci si riserva di eventualmente meglio capitolare nelle apposite memorie di legge;
- ammettersi prova contraria sulle istanze istruttorie delle controparti eventualmente ammesse;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio dell'atto di cessione quote societarie intervenuto tra i sigg.ri e al fine di verificare se CP_1 CP_2
l'operazione sia stata eseguita a titolo gratuito o oneroso, se le quote siano state vendute ad un valore conforme al prezzo di mercato e/o al valore nominale;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio dell'evidenza del versamento dell'eventuale prezzo pattuito per la cessione delle quote al fine di verificarne l'effettivo pagamento;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio delle scritture societarie, ivi compresi i bilanci, idonee a stabilire il patrimonio netto societario, il valore nominale ed il valore reale delle quote al momento della cessione dd. 29.12.2020;
- disporre C.T.U. volta a stabilire il valore di mercato delle quote societarie di RT
TO AS di di proprietà del sig. alla data di cessione dd. CP_1 CP_1
29.12.2020;
- ci si riserva la formulazione di ulteriori istanze istruttorie nell'apposita memoria.
2 L'attore insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. e non accolte, che qui hanno da intendersi come integralmente trascritte:
➢ ammettersi prova per testi – di seguito indicati – sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 17.03.2018 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento civile di accertamento
e dichiarazione di nullità di fideiussione specifica sub n. 530/2019 r.g. del Tribunale di
Udine, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi di giudizio, come da doc. 3 che oggi si rammostra al testimone;
2) Vero che in data 12.12.2019 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sub n. 3348/2019 r.g. del Tribunale di Pordenone, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi di giudizio, come da doc. 4 che si rammostra al testimone;
3) Vero che in data 05.03.2020 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento tributario di impugnazione di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Pordenone sub n. 6/2020 r.g. della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi del giudizio ed il cautelare, come da doc. 5 che oggi si rammostra al testimone;
4) Vero che in data 17.12.2020 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento di impugnazione sub
n. 11/2021 r.g. della Corte di Appello di Trieste, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi del giudizio, come da doc. 6 che oggi si rammostra al testimone;
5) Vero che nei suddetti nn. 4 conferimenti d'incarico i compensi legali venivano numericamente individuati per singola fase e con la sottoscrizione il cliente si impegnava
a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella in acconto o a saldo entro 15 gg. dal ricevimento degli stessi;
6) Vero che l'attività professionale è stata resa dall'avv. Roberto Russi a favore del sig.
nel biennio 2018/2020; CP_1
3 7) Vero che in data 04.12.2020 l'avv. Roberto Russi inviava al sig. CP_1 all'indirizzo e mail il resoconto delle competenze nel frattanto maturate Email_1 per l'assistenza legale nelle suddette procedure, come da doc. 7 che oggi si rammostra al testimone;
8) Vero che alla data del 29.12.2020 il sig. aveva consapevolezza del debito CP_1
contratto nei confronti del avv. Roberto Russi;
9) Vero che in data 21.12.2020 il sig. si era impegnato, unitamente al sig. CP_1
al pagamento di un acconto pari a € 50.000,00_ all'avv. Roberto Parte_1
Russi, poi mai spontaneamente versato, come da doc. 8 che oggi si rammostra al testimone;
10) Vero che tutte le informative e la corrispondenza intervenute in pendenza di rapporto professionale con il sig. venivano scambiate all'indirizzo e mail fornito dal CP_1 cliente stesso o all'indirizzo di residenza Fiume Veneto (PN), Via Email_1
Giovanni XXIII n. 75;
11) Vero che l'indirizzo e mail sul quale e dal quale il sig. Email_1 CP_1 scambiava con l'avv. Roberto Russi la corrispondenza è quello di RT TO AS di
, come da doc. 28 che oggi si rammostra al testimone;
CP_1
12) Vero che all'indirizzo di residenza del sig. in Fiume Veneto (PN), Via CP_1
Giovanni XXIII n. 75, ove lo stesso riceveva le comunicazioni e le notifiche, abitava e tutt'ora abitano anche la compagna sig.ra e le lore figlie, come da doc. 16 CP_2
che oggi si rammostra al testimone;
13) Vero che la casa di proprietà del sig. sita in Fiume Veneto (PN), Via CP_1
Giovanni XXIII n. 75, ove abitava con la sua famiglia, nell'anno 2021 veniva assoggettata
a procedura di esecuzione immobiliare sub n. 63/2021 r.g. Es. Imm. del Tribunale di
Pordenone, promossa da Bancater Credito Cooperativo FVG Soc. Coop., in cui interveniva anche Agenzia delle Entrate Riscossione, come da doc. 18 che oggi si rammostra al testimone;
14) Vero che l'aggiudicataria dell'immobile oggetto della suddetta procedura di esecuzione immobiliare in data 22.02.2023 è stata proprio la sig.ra per € CP_2
190.000,00_, come da docc. 18, 19 e 29 che oggi si rammostrano al testimone;
4 15) Vero che la sig.ra era a conoscenza già dall'anno 2018 della situazione CP_2 debitoria contratta dal suo compagno sig. nei confronti dell'avv. Roberto CP_1
Russi e di soggetti terzi;
16) Vero che l'importo di € 50.000,00_ dovuto dai sigg.ri e CP_1 [...]
in solido tra loro, in ragione della parziale provvisoria esecutorietà concessa Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 116/2021 del Tribunale di Pordenone a favore dell'avv. Roberto
Russi è stato corrisposto in data 11.04.2022 dal conto corrente di RT TO AS di
, come da doc. 25 che oggi si rammostra al testimone;
CP_1
17) Vero che in data 20.12.2019 il sig. dal conto corrente di RT TO CP_1
AS di bonificava € 1.714,00_ sul conto corrente dello Studio Legale avv. CP_1
Roberto Russi quale somma necessaria per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione alla cartella esattoriale notificata al sig. n. 091 2019 00069699 28/002 ente CP_1
creditore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa riferita al mancato pagamento di € 989.838,63 avente ad oggetto ruolo n. 2019/002112 recupero agevolazione
L. 662/96, come da doc. 36 che oggi si rammostra al testimone;
18) Vero che da verifiche eseguite presso i diversi registri pubblici il sig. CP_1
non dispone attualmente di patrimonio immobiliare, beni mobili registrati, o altri averi al di fuori delle quote societarie di RT TO AS di , come da documenti CP_1
nn. 17, 20, 21, 22 che oggi si rammostrano al testimone;
19) Vero che già è stata avviata dall'avv. Roberto Russi procedura di pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di Pordenone sub n. 87/2024 r.g. avente a debitore esecutato il sig.
ed a terze pignorate le banche ove lo stesso risultava titolare di rapporti, CP_1
nonchè con esito non integralmente sattisfattivo;
Controparte_3
20) Vero che in data 09.07.2018 BancaTer Credito Cooperativo FVG comunicava al sig.
, fideiussore specifico di per la somma di € 1.200.000,00_, CP_1 Parte_2
la decadenza dal beneficio del termine dal rateizzo del mutuo con richiesta immediata di pagamento dell'esposizione debitoria pari ad € 1.155.844,01_ quale coobbligato in solido, come da doc. n. 33 che oggi si rammostra al testimone;
21) Vero che in data in data 25.11.2019 veniva notificata al sig. cartella CP_1
esattoriale n. 091 2019 00069699 28/002 ente creditore Banca del Mezzogiorno –
Mediocredito Centrale Spa riferita al mancato pagamento di € 989.838,63 avente ad
5 oggetto ruolo n. 2019/002112 recupero agevolazione L. 662/96, come da doc. n. 34 che oggi si rammostra al testimone;
Si indicano a testimoni i sigg.ri:
- c/o Studio Legale avv. Russi Roberto, Pordenone, Via Cairoli, 1; Testimone_1
- c/o Studio Legale avv. Russi Roberto, Pordenone, Via Cairoli, 1; Testimone_2
➢ essere abilitati a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi sopra indicati;
➢ ordinare l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai soci sigg.ri
[...]
e o a RT TO AS di stessa delle scritture CP_1 CP_2 CP_1
societarie, ivi compresi bilanci e rendiconti, volte a stabilire il patrimonio netto societario, il valore nominale e il valore reale delle quote al momento della loro cessione dd.
29.12.2020 (scritture contabili in genere, registri vendite, registri acquisti, registri fatture, bilanci e rendiconti, stati patrimoniali e conti economici, delibere societarie, dichiarazione redditi società di persone modello redditi SP, ogni altra scrittura che contenga la rappresentazione numerica dell'attività d'impresa e dei suoi risultati secondo criteri monetari e quantitativi, libro cespiti, libro inventario, contratti acquisto patrimonio immobiliare);
➢ ordinare l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai soci sigg.ri
[...]
e o a RT TO AS di stessa delle delibere CP_1 CP_2 CP_1
societarie adottate sulla distribuzione degli utili per gli anni di esercizio 2020, 2021, 2022,
2023;
➢ disporre l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai sigg.ri e CP_1
delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta CP_2
2019/2020/2021/2022/2023 (quest'ultima chiaramente allorquando sarà disponibile);
➢ disporre l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio al sig. CP_1
dell'evidenza di notifica della proposta di alienazione delle quote societarie di RT
TO AS di , recante l'indicazione del prezzo e delle generalità del CP_1
promittente acquirente, a tutti i soci sigg.ri e mediante CP_2 Parte_3 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come disposto dall'art. 8 dell'atto costitutivo societario;
6 ➢ disporsi C.T.U. (perizia di stima quote) che, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed ogni altra documentazione solo se necessaria, nonchè le scritture contabili societarie di cui è stata spiegata domanda di esibizione/acquisizione ai soci sigg.ri e CP_1
o a RT TO AS di stessa su cui disporrà il G.I., CP_2 CP_1
stabilisca il valore di realizzo delle quote societarie del sig. di RT CP_1
TO AS di alla data dell'intervenuta cessione 29.12.2020, nonché gli utili CP_1 medi conseguiti negli ultimi cinque anni d'esercizio sociale dal sig. prima e CP_1 dopo l'intervento della cessione di quote a favore della sig.ra ”; CP_2
- per parte convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni CP_1
depositata il 22/1/25 e pertanto:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità della domanda attorea nella parte in cui ha chiesto di accertare l'inesistenza o nullità del negozio di cessione delle quote sociali intercorso tra i convenuti;
- in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la domanda inammissibile per difetto
d'interesse ad agire dell'attore;
- nel merito, rigettare per le ragioni esposte in narrativa la domanda revocatoria e le altre domande di nullità ed inesistenza del negozio di cessione in quanto infondate;
- con rifusione di compensi defensionali e spese di lite.”
per parte convenuta ome da comparsa di costituzione e pertanto: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda e difesa, per le ragioni illustrate in narrativa,
a) in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità della domanda attorea nella parte in cui ha chiesto di accertare l'inesistenza o nullità del negozio di cessione delle quote sociali intercorso tra i convenuti;
b) in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la domanda di revoca inammissibile per difetto d'interesse ad agire dell'attore;
c) nel merito, rigettare la domanda revocatoria e le altre domande di nullità ed inesistenza del negozio di cessione in quanto infondate;
d) con integrale rifusione degli oneri di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
7 1. Con atto di citazione depositato in data 12/1/2024, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio e chiedendo la dichiarazione di CP_1 CP_2 inesistenza, nullità o inefficacia dell'atto di cessione delle quote societarie della
ARTINLIFE STORE AS di (atto dd. 29.12.2020, registrato al n. 167 CP_1
dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , scrittura privata Persona_1
autenticata, repertorio n. 71470/37058), con il quale il primo dei due convenuti aveva ceduto alla seconda il 50% del capitale sociale, del valore nominale di 1.500,00 euro. In sintesi, l'attore ha rappresentato che, essendo creditore di per la somma CP_1
di oltre 70.000,00 euro per prestazioni professionali, come riconosciuto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 7/4/23 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di cessione della partecipazione societaria, intervenuto quando il credito era già sorto, così come anche la modifica delle regole societarie di ripartizione degli utili deliberata in data 2/3/21, avevano avuto effetti pregiudizievoli per le sue ragioni creditorie, l'uno (l'atto di cessione) disperdendo i beni del debitore, l'altra (la modifica delle regole di distribuzioni degli utili, ora richiedente una deliberazione dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale) comportando un aggravamento della procedura di ripartizione. Il creditore ha dedotto, oltre a quelli oggettivi, la sussistenza degli ulteriori presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, anche nel caso l'atto di cessione fosse avvenuto a titolo oneroso, sostenendo la configurabilità, in capo al cedente e alla cessionaria, anche in forza dei loro legami personali essendo conviventi, la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Si sono separatamente costituiti entrambi i convenuti, contestando con analoghi argomenti le pretese attoree. In primo luogo, hanno allegato la contestazione giudiziaria del credito, essendo stata appellata la sentenza invocata dall'attore. Quindi, hanno eccepito la nullità parziale della domanda, per la mancata esposizione delle ragioni della richiesta di declaratoria di nullità o inesistenza dell'atto di cessione. In terzo luogo, è stato rilevato il difetto di interesse ad agire in revocatoria, non essendo espropriabili le quote societarie, per di più di minimo valore, se non in sede di liquidazione (essendo peraltro prevista la durata della società fino al 31/12/2060), in quanto non liberamente trasferibili secondo le previsioni statutarie, né potendo il creditore far valere i suoi diritti sugli utili, o compiere atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, o ancora opporsi all'eventuale
8 proroga della società, dal che deriverebbe, in definitiva, anche il difetto dell'eventus damni.
Infine, sotto il profilo soggettivo, sui presupposti dell'onerosità dell'atto di cessione, dell'esistenza di una causa negoziale consistita nel riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra i soci e dell'irrilevanza ai fini della revocatoria della modifica dei patti sociali deliberata in data 2/3/21, i convenuti hanno escluso la dolosa preordinazione della cessione alla lesione delle ragioni creditorie, necessaria stante l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, e comunque hanno contestato, nel caso di ritenuta posteriorità, la scientia damni, sia in capo al cedente, non essendo verosimile che egli potesse essere consapevole che la liquidazione della quota ceduta, dopo il 2060, avrebbe potuto essere aggredita dal creditore, sia in capo alla cessionaria, potendosi aggiungere per essa, oltre e ancor prima rispetto alla giustificata mancanza di consapevolezza di un ipotetico e (molto) futuro pregiudizio per il creditore, il difetto di prova della conoscenza delle vicende del rapporto professionale tra il cedente e l'attore.
La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione offerta dalle parti, essendo stata ritenuta matura per la decisione senza l'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice. Quindi, concessi i termini per gli scritti conclusivi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/3/25.
2. Occorre in via preliminare valutare l'ammissibilità delle domande di parte attrice, parzialmente contestata dai convenuti.
Con l'atto di citazione è stata proposta un'azione revocatoria, della quale sono stati dedotti i presupposti sostanziali. Poiché tale azione, in via generale, è diretta a ottenere l'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, i convenuti hanno correttamente rilevato l'assenza di una causa petendi per la richiesta, formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, di declaratoria di inesistenza o nullità dell'atto di cessione, abbinata a quella, propria della revocatoria, di dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore.
Con la prima memoria, pur formalmente non modificando le conclusioni, parte attrice ha sostenuto che l'inesistenza, o meglio la nullità, sarebbero conseguenza di una simulazione assoluta. Sotto questo profilo, tuttavia, non è condivisibile la tesi, argomentata in particolare negli scritti conclusivi, secondo la quale, sin dall'atto introduttivo sarebbero state proposte, così come consentito, entrambe le domande, di revocatoria e di simulazione.
9 Nella citazione, infatti, non è stato fatto alcun riferimento alla simulazione, né può ritenersi sufficiente a integrare la domanda, senza la specificazione di qualsiasi altro elemento, il solo e impreciso riferimento alle conseguenze dell'inesistenza o nullità del negozio, che in effetti sembrano essere state erroneamente riferite alla revocatoria. La diversità sostanziale delle due azioni, non solo per il petitum ma anche per i fatti costitutivi (cfr. Cass.
9875/2005, citata anche dal convenuto), avrebbe imposto, nel caso di esercizio dell'azione di simulazione, l'esposizione nell'atto di citazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, esposizione invece completamente omessa. Con la prima memoria integrativa, in definitiva, non è stata semplicemente precisata un'eventuale originaria domanda di simulazione alternativa rispetto a quella revocatoria, ma è stata introdotta una domanda nuova, inammissibile perché non conseguente alle eccezioni dei convenuti.
Dalle considerazioni che precedono deriva che oggetto del giudizio nel merito può essere esclusivamente l'azione revocatoria, essendo inammissibile la domanda di simulazione.
3. I convenuti hanno anche eccepito il difetto di interesse ad agire in revocatoria della parte attrice, sostenendo che l'unico effetto derivante dall'eventuale accoglimento della domanda, dal momento che le quote della società di persone oggetto della cessione non sarebbero espropriabili in quanto non liberamente trasferibili, sarebbe quello di rendere aggredibile esecutivamente l'eventuale credito risultante dalla liquidazione della quota ceduta dal debitore , credito che però sarebbe irrisorio, sia per la lontananza CP_1
nel tempo della prospettiva liquidatoria della società (essendone prevista la durata fino all'anno 2060), sia per il “modestissimo” valore della quota, trattandosi di società non patrimonializzata, i cui risultati dipendono dal lavoro svolto dal socio.
L'eccezione non è fondata, perché confonde il piano degli effetti giuridici dell'azione con quello dei risultati concreti. Il primo dei due piani è quello che rileva in tema di interesse ad agire, il quale va escluso “... soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio ...” (Cass. 7635/2006). Nel caso in esame, la domanda si propone di ottenere una conseguenza giuridicamente apprezzabile, che è quella di rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto di cessione delle quote societarie del debitore. Ciò è sufficiente a integrare l'interesse ad agire, a prescindere dal valore delle quote cedute e
10 quindi dal vantaggio che potrebbe derivare al creditore dall'espropriazione del credito del socio debitore in sede di liquidazione della società. In altri termini, non è stato introdotto un giudizio solo per risolvere una questione teorica e astratta in vista di situazioni future, il che tipicamente si risolve in un difetto di interesse ad agire, ma è stato dedotto un fatto lesivo (la cessione delle quote) concreto e attuale, in relazione al quale è stato chiesto l'intervento giurisdizionale, con ciò integrandosi l'interesse ad agire (si veda anche Cass.
12532/2024).
4. Venendo all'esame nel merito, sussiste il primo requisito stabilito dall'art. 2901 c.c., cioè
l'esistenza del credito in capo a parte attrice.
La Suprema Corte ha delineato un'ampia nozione di credito “... non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira - come detto - a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali: v. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/7/2003, n. 11471), ...” (in motivazione, Cass. 24757/2008 e successive conformi).
Su tale premessa, va rilevato che il credito era già sorto quando è stato compiuto, in data
29/12/2020, l'atto di cessione oggetto dell'azione revocatoria, perché CP_1
(assieme all'altro debitore aveva anteriormente conferito all'avv. RUSSI tre Parte_1
incarichi (rispettivamente in data 17/3/2018, 12/12/2019 e 5/3/2020), per i quali era stato pattuito il corrispettivo e in esecuzione dei quali il legale aveva già svolto attività professionale (doc.3, 4 e 5 allegati alla citazione).
Né rileva, in senso contrario, la contestazione del credito professionale, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche il credito litigioso è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (tra le altre, Cass. 11121/2020).
Nel caso di specie si ravvisa, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, cioè la sussistenza del pregiudizio per le ragioni creditorie (“eventus damni”), il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
11 quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (tra le molte, Cass. 16221/2019).
Il creditore ha assolto il proprio onere, di dimostrare la modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale, perché l'atto di cessione ha comportato la sostituzione della partecipazione societaria con il denaro, bene che può più facilmente essere sottratto all'attività esecutiva. Il debitore non ha invece provato, come sarebbe stato suo onere, la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni del creditore. Anzi, l'attore ha fornito prova documentale contraria (si vedano i doc.17, 18, 20, 21, 22).
Non è condivisibile l'argomentazione già svolta dai convenuti in tema di interesse ad agire, circa l'asserita concreta irrilevanza degli effetti dell'accoglimento della domanda, tale da precludere l'esistenza di un eventus damni. Ai fini della valutazione del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, non rileva la valutazione del vantaggio che potrebbe derivare, nella futura sede esecutiva, dall'accoglimento della domanda, ma la dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, se non reso inefficace nei confronti del creditore, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità dell'esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021).
5. Per valutare i requisiti soggettivi dell'azione pauliana, è preliminarmente necessario considerare la già rilevata posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito.
In tal caso, infatti, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni ex art. 2901 primo comma n. 1, c.c.), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza di tale pregiudizio, cui va equiparata la agevole conoscibilità secondo il parametro della mera diligenza (in motivazione, Cass. 11763/2006). Non assume rilevanza, invece, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Così definito il requisito soggettivo, è stata accertata, anche solo in via presuntiva, la consapevolezza da parte di del pregiudizio che, cedendo la maggior CP_1
parte della propria partecipazione societaria, ha arrecato al creditore, non potendo egli ignorare, non essendo titolare di altri cespiti, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica conseguente alla cessione.
12 Nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria, con riferimento alla posizione del terzo, vanno distinte le due ipotesi, dell'atto dispositivo pregiudizievole compiuto a titolo oneroso e dell'atto gratuito, essendo necessaria solo nel primo caso la prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
I convenuti hanno fornito la prova documentale (doc.1) della natura onerosa della cessione, caso in cui è prevista dall'art. 2901, comma 1 n. 2 c.c., quale condizione dell'azione, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo. Tale consapevolezza consiste, secondo la Suprema Corte, nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto del debitore può arrecare alle ragioni dei creditori del disponente (tra le tante, Cass.
1068/2007), non essendo richiesto l'animus nocendi e cioè che il terzo contraente abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, mediante l'atto di disposizione, diminuisce la garanzia spettante alle ragioni di un ben individuato credito altrui, arrecando così pregiudizio a quello specifico creditore. In pratica, il requisito soggettivo di cui si tratta sarebbe integrato anche se il terzo avesse ignorato l'esistenza della specifica posizione debitoria nei confronti dell'avvocato RUSSI, essendo sufficiente che fosse consapevole del fatto che, privandosi di quel bene, il cedente aveva diminuito la propria CP_1
garanzia patrimoniale generica, non avendo un residuo patrimonio tale da garantire i suoi creditori (si richiamano ancora i doc.17, 18, 20, 21, 22 di parte attrice).
Sempre in via di premessa, va ricordato che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore
e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 1286/2019).
Sulle premesse teoriche che precedono, nel caso in esame deve essere innanzitutto valorizzato, ai fini della prova presuntiva della scientia damni da parte del terzo, il rapporto di convivenza tra i convenuti, che non è contestato e a cui si aggiungono ulteriori elementi probatori di natura indiziaria.
Innanzitutto, l'atto impugnato è stato compiuto solo qualche settimana dopo l'invio a
, da parte dell'avv. RUSSI, di un invito al versamento di un ulteriore acconto CP_1 di 50.000 euro a parziale saldo dei propri crediti professionali. Il sollecito, per quanto
13 riguarda la posizione di , era stato inviato, così come altre analoghe e CP_1 precedenti comunicazioni, all'indirizzo di posta elettronica della società ARTINLIFE
STORE AS (doc.7, 8 e 28), di cui ra già socia sin dalla costituzione (si veda visura CP_2 in all.14 alla citazione), quindi anche prima della cessione impugnata in questa sede.
Per lo stesso motivo, la convenuta doveva sapere, o avrebbe diligentemente dovuto sapere, che il conto corrente della ARTINLIFE STORE AS era stato utilizzato per effettuare bonifici anche personali a nome del compagno compreso un CP_1 pagamento a favore dello studio legale dell'attore (doc.36), per iscrivere a ruolo una delle cause in vista delle quali era stato conferito alla parte attrice l'incarico professionale da cui
è originato il credito di cui si tratta.
In conclusione, per gli argomenti che precedono, può giudicarsi presuntivamente accertata la generica conoscenza da parte della convenuta del pregiudizio che l'atto CP_2
di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del cedente CP_1
dovendosi quindi ritenere integrato, anche nei suoi confronti, il requisito soggettivo
[...]
della revocatoria.
6. Sussistendone tutti i presupposti, deve dichiararsi l'inefficacia relativa dell'atto di data
29/12/2020, di cessione delle quote societarie della ARTINLIFE STORE AS di
CP_1
Al contrario, va rigettata l'ulteriore domanda, volta a ottenere la dichiarazione di nullità o inesistenza dello stesso atto.
Come si è già precisato, non si è in presenza di una domanda giudiziale sostanzialmente unitaria, essendo state proposte due azioni distinte, con diverse causae petendi e diverso petitum. Se accolta, la domanda di simulazione non avrebbe comportato, come l'altra, solo l'inefficacia relativa dell'atto, ma ne avrebbe determinato l'invalidità e quindi la mancanza di efficacia anche nei confronti delle parti che lo hanno sottoscritto.
In conclusione, la diversa sorte delle due domande, una delle quali inammissibile, comporta reciproca soccombenza e quindi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione
14 disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 93/2024 così decide:
- in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della stessa, l'atto di cessione delle quote societarie della ARTINLIFE STORE AS di datato 29.12.2020, CP_1
registrato al n. 167 dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , Persona_1
scrittura privata autenticata, repertorio n. 71470/37058;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda proposta da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 93/2024 del R.G. Trib. in data 12.1.2024, promossa d a
- avv. RUSSI Roberto, nato a [...] il [...], C.F. , in C.F._1
proprio ex art. 86 c.p.c.;
a t t o r e contro
- nato a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola Cannone
- nata a [...], il [...], cod. fisc. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Simeon
c o n v e n u t i
avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 28/3/25, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 27/1/25 e pertanto:
1 “contrariis reiectis
In via preliminare:
- respingere le eccezioni preliminari avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via principale:
- dichiarare inesistente, nulla o inefficace nei confronti dell'esponente, la cessione di quote societarie di RT TO AS di intervenuta in data 29.12.2020 tra il sig. CP_1
e la moglie sig.ra (con atto dd. 29.12.2020, registrato al n. CP_1 CP_2
167 dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , scrittura privata Persona_1
autenticata, repertorio n. 71470/37058), con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso:
- spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, integralmente rifusi;
In via istruttoria:
- disporre prova per testi sulle circostanze fattuali di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione (a cui andrà anteposta la locuzione “vero è che”), che ci si riserva di eventualmente meglio capitolare nelle apposite memorie di legge;
- ammettersi prova contraria sulle istanze istruttorie delle controparti eventualmente ammesse;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio dell'atto di cessione quote societarie intervenuto tra i sigg.ri e al fine di verificare se CP_1 CP_2
l'operazione sia stata eseguita a titolo gratuito o oneroso, se le quote siano state vendute ad un valore conforme al prezzo di mercato e/o al valore nominale;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio dell'evidenza del versamento dell'eventuale prezzo pattuito per la cessione delle quote al fine di verificarne l'effettivo pagamento;
- ordinare l'esibizione e/o disporre l'acquisizione in giudizio delle scritture societarie, ivi compresi i bilanci, idonee a stabilire il patrimonio netto societario, il valore nominale ed il valore reale delle quote al momento della cessione dd. 29.12.2020;
- disporre C.T.U. volta a stabilire il valore di mercato delle quote societarie di RT
TO AS di di proprietà del sig. alla data di cessione dd. CP_1 CP_1
29.12.2020;
- ci si riserva la formulazione di ulteriori istanze istruttorie nell'apposita memoria.
2 L'attore insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. e non accolte, che qui hanno da intendersi come integralmente trascritte:
➢ ammettersi prova per testi – di seguito indicati – sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 17.03.2018 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento civile di accertamento
e dichiarazione di nullità di fideiussione specifica sub n. 530/2019 r.g. del Tribunale di
Udine, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi di giudizio, come da doc. 3 che oggi si rammostra al testimone;
2) Vero che in data 12.12.2019 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sub n. 3348/2019 r.g. del Tribunale di Pordenone, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi di giudizio, come da doc. 4 che si rammostra al testimone;
3) Vero che in data 05.03.2020 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento tributario di impugnazione di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Pordenone sub n. 6/2020 r.g. della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi del giudizio ed il cautelare, come da doc. 5 che oggi si rammostra al testimone;
4) Vero che in data 17.12.2020 il sig. conferiva all'avv. Roberto Russi CP_1
incarico professionale per rappresentanza e difesa nel procedimento di impugnazione sub
n. 11/2021 r.g. della Corte di Appello di Trieste, pattuendo per iscritto i compensi legali e gli oneri accessori dovuti per le quattro fasi del giudizio, come da doc. 6 che oggi si rammostra al testimone;
5) Vero che nei suddetti nn. 4 conferimenti d'incarico i compensi legali venivano numericamente individuati per singola fase e con la sottoscrizione il cliente si impegnava
a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella in acconto o a saldo entro 15 gg. dal ricevimento degli stessi;
6) Vero che l'attività professionale è stata resa dall'avv. Roberto Russi a favore del sig.
nel biennio 2018/2020; CP_1
3 7) Vero che in data 04.12.2020 l'avv. Roberto Russi inviava al sig. CP_1 all'indirizzo e mail il resoconto delle competenze nel frattanto maturate Email_1 per l'assistenza legale nelle suddette procedure, come da doc. 7 che oggi si rammostra al testimone;
8) Vero che alla data del 29.12.2020 il sig. aveva consapevolezza del debito CP_1
contratto nei confronti del avv. Roberto Russi;
9) Vero che in data 21.12.2020 il sig. si era impegnato, unitamente al sig. CP_1
al pagamento di un acconto pari a € 50.000,00_ all'avv. Roberto Parte_1
Russi, poi mai spontaneamente versato, come da doc. 8 che oggi si rammostra al testimone;
10) Vero che tutte le informative e la corrispondenza intervenute in pendenza di rapporto professionale con il sig. venivano scambiate all'indirizzo e mail fornito dal CP_1 cliente stesso o all'indirizzo di residenza Fiume Veneto (PN), Via Email_1
Giovanni XXIII n. 75;
11) Vero che l'indirizzo e mail sul quale e dal quale il sig. Email_1 CP_1 scambiava con l'avv. Roberto Russi la corrispondenza è quello di RT TO AS di
, come da doc. 28 che oggi si rammostra al testimone;
CP_1
12) Vero che all'indirizzo di residenza del sig. in Fiume Veneto (PN), Via CP_1
Giovanni XXIII n. 75, ove lo stesso riceveva le comunicazioni e le notifiche, abitava e tutt'ora abitano anche la compagna sig.ra e le lore figlie, come da doc. 16 CP_2
che oggi si rammostra al testimone;
13) Vero che la casa di proprietà del sig. sita in Fiume Veneto (PN), Via CP_1
Giovanni XXIII n. 75, ove abitava con la sua famiglia, nell'anno 2021 veniva assoggettata
a procedura di esecuzione immobiliare sub n. 63/2021 r.g. Es. Imm. del Tribunale di
Pordenone, promossa da Bancater Credito Cooperativo FVG Soc. Coop., in cui interveniva anche Agenzia delle Entrate Riscossione, come da doc. 18 che oggi si rammostra al testimone;
14) Vero che l'aggiudicataria dell'immobile oggetto della suddetta procedura di esecuzione immobiliare in data 22.02.2023 è stata proprio la sig.ra per € CP_2
190.000,00_, come da docc. 18, 19 e 29 che oggi si rammostrano al testimone;
4 15) Vero che la sig.ra era a conoscenza già dall'anno 2018 della situazione CP_2 debitoria contratta dal suo compagno sig. nei confronti dell'avv. Roberto CP_1
Russi e di soggetti terzi;
16) Vero che l'importo di € 50.000,00_ dovuto dai sigg.ri e CP_1 [...]
in solido tra loro, in ragione della parziale provvisoria esecutorietà concessa Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 116/2021 del Tribunale di Pordenone a favore dell'avv. Roberto
Russi è stato corrisposto in data 11.04.2022 dal conto corrente di RT TO AS di
, come da doc. 25 che oggi si rammostra al testimone;
CP_1
17) Vero che in data 20.12.2019 il sig. dal conto corrente di RT TO CP_1
AS di bonificava € 1.714,00_ sul conto corrente dello Studio Legale avv. CP_1
Roberto Russi quale somma necessaria per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione alla cartella esattoriale notificata al sig. n. 091 2019 00069699 28/002 ente CP_1
creditore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa riferita al mancato pagamento di € 989.838,63 avente ad oggetto ruolo n. 2019/002112 recupero agevolazione
L. 662/96, come da doc. 36 che oggi si rammostra al testimone;
18) Vero che da verifiche eseguite presso i diversi registri pubblici il sig. CP_1
non dispone attualmente di patrimonio immobiliare, beni mobili registrati, o altri averi al di fuori delle quote societarie di RT TO AS di , come da documenti CP_1
nn. 17, 20, 21, 22 che oggi si rammostrano al testimone;
19) Vero che già è stata avviata dall'avv. Roberto Russi procedura di pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di Pordenone sub n. 87/2024 r.g. avente a debitore esecutato il sig.
ed a terze pignorate le banche ove lo stesso risultava titolare di rapporti, CP_1
nonchè con esito non integralmente sattisfattivo;
Controparte_3
20) Vero che in data 09.07.2018 BancaTer Credito Cooperativo FVG comunicava al sig.
, fideiussore specifico di per la somma di € 1.200.000,00_, CP_1 Parte_2
la decadenza dal beneficio del termine dal rateizzo del mutuo con richiesta immediata di pagamento dell'esposizione debitoria pari ad € 1.155.844,01_ quale coobbligato in solido, come da doc. n. 33 che oggi si rammostra al testimone;
21) Vero che in data in data 25.11.2019 veniva notificata al sig. cartella CP_1
esattoriale n. 091 2019 00069699 28/002 ente creditore Banca del Mezzogiorno –
Mediocredito Centrale Spa riferita al mancato pagamento di € 989.838,63 avente ad
5 oggetto ruolo n. 2019/002112 recupero agevolazione L. 662/96, come da doc. n. 34 che oggi si rammostra al testimone;
Si indicano a testimoni i sigg.ri:
- c/o Studio Legale avv. Russi Roberto, Pordenone, Via Cairoli, 1; Testimone_1
- c/o Studio Legale avv. Russi Roberto, Pordenone, Via Cairoli, 1; Testimone_2
➢ essere abilitati a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi sopra indicati;
➢ ordinare l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai soci sigg.ri
[...]
e o a RT TO AS di stessa delle scritture CP_1 CP_2 CP_1
societarie, ivi compresi bilanci e rendiconti, volte a stabilire il patrimonio netto societario, il valore nominale e il valore reale delle quote al momento della loro cessione dd.
29.12.2020 (scritture contabili in genere, registri vendite, registri acquisti, registri fatture, bilanci e rendiconti, stati patrimoniali e conti economici, delibere societarie, dichiarazione redditi società di persone modello redditi SP, ogni altra scrittura che contenga la rappresentazione numerica dell'attività d'impresa e dei suoi risultati secondo criteri monetari e quantitativi, libro cespiti, libro inventario, contratti acquisto patrimonio immobiliare);
➢ ordinare l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai soci sigg.ri
[...]
e o a RT TO AS di stessa delle delibere CP_1 CP_2 CP_1
societarie adottate sulla distribuzione degli utili per gli anni di esercizio 2020, 2021, 2022,
2023;
➢ disporre l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio ai sigg.ri e CP_1
delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta CP_2
2019/2020/2021/2022/2023 (quest'ultima chiaramente allorquando sarà disponibile);
➢ disporre l'esibizione in giudizio e/o l'acquisizione in giudizio al sig. CP_1
dell'evidenza di notifica della proposta di alienazione delle quote societarie di RT
TO AS di , recante l'indicazione del prezzo e delle generalità del CP_1
promittente acquirente, a tutti i soci sigg.ri e mediante CP_2 Parte_3 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come disposto dall'art. 8 dell'atto costitutivo societario;
6 ➢ disporsi C.T.U. (perizia di stima quote) che, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed ogni altra documentazione solo se necessaria, nonchè le scritture contabili societarie di cui è stata spiegata domanda di esibizione/acquisizione ai soci sigg.ri e CP_1
o a RT TO AS di stessa su cui disporrà il G.I., CP_2 CP_1
stabilisca il valore di realizzo delle quote societarie del sig. di RT CP_1
TO AS di alla data dell'intervenuta cessione 29.12.2020, nonché gli utili CP_1 medi conseguiti negli ultimi cinque anni d'esercizio sociale dal sig. prima e CP_1 dopo l'intervento della cessione di quote a favore della sig.ra ”; CP_2
- per parte convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni CP_1
depositata il 22/1/25 e pertanto:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità della domanda attorea nella parte in cui ha chiesto di accertare l'inesistenza o nullità del negozio di cessione delle quote sociali intercorso tra i convenuti;
- in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la domanda inammissibile per difetto
d'interesse ad agire dell'attore;
- nel merito, rigettare per le ragioni esposte in narrativa la domanda revocatoria e le altre domande di nullità ed inesistenza del negozio di cessione in quanto infondate;
- con rifusione di compensi defensionali e spese di lite.”
per parte convenuta ome da comparsa di costituzione e pertanto: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda e difesa, per le ragioni illustrate in narrativa,
a) in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità della domanda attorea nella parte in cui ha chiesto di accertare l'inesistenza o nullità del negozio di cessione delle quote sociali intercorso tra i convenuti;
b) in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la domanda di revoca inammissibile per difetto d'interesse ad agire dell'attore;
c) nel merito, rigettare la domanda revocatoria e le altre domande di nullità ed inesistenza del negozio di cessione in quanto infondate;
d) con integrale rifusione degli oneri di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
7 1. Con atto di citazione depositato in data 12/1/2024, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio e chiedendo la dichiarazione di CP_1 CP_2 inesistenza, nullità o inefficacia dell'atto di cessione delle quote societarie della
ARTINLIFE STORE AS di (atto dd. 29.12.2020, registrato al n. 167 CP_1
dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , scrittura privata Persona_1
autenticata, repertorio n. 71470/37058), con il quale il primo dei due convenuti aveva ceduto alla seconda il 50% del capitale sociale, del valore nominale di 1.500,00 euro. In sintesi, l'attore ha rappresentato che, essendo creditore di per la somma CP_1
di oltre 70.000,00 euro per prestazioni professionali, come riconosciuto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 7/4/23 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di cessione della partecipazione societaria, intervenuto quando il credito era già sorto, così come anche la modifica delle regole societarie di ripartizione degli utili deliberata in data 2/3/21, avevano avuto effetti pregiudizievoli per le sue ragioni creditorie, l'uno (l'atto di cessione) disperdendo i beni del debitore, l'altra (la modifica delle regole di distribuzioni degli utili, ora richiedente una deliberazione dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale) comportando un aggravamento della procedura di ripartizione. Il creditore ha dedotto, oltre a quelli oggettivi, la sussistenza degli ulteriori presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, anche nel caso l'atto di cessione fosse avvenuto a titolo oneroso, sostenendo la configurabilità, in capo al cedente e alla cessionaria, anche in forza dei loro legami personali essendo conviventi, la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Si sono separatamente costituiti entrambi i convenuti, contestando con analoghi argomenti le pretese attoree. In primo luogo, hanno allegato la contestazione giudiziaria del credito, essendo stata appellata la sentenza invocata dall'attore. Quindi, hanno eccepito la nullità parziale della domanda, per la mancata esposizione delle ragioni della richiesta di declaratoria di nullità o inesistenza dell'atto di cessione. In terzo luogo, è stato rilevato il difetto di interesse ad agire in revocatoria, non essendo espropriabili le quote societarie, per di più di minimo valore, se non in sede di liquidazione (essendo peraltro prevista la durata della società fino al 31/12/2060), in quanto non liberamente trasferibili secondo le previsioni statutarie, né potendo il creditore far valere i suoi diritti sugli utili, o compiere atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, o ancora opporsi all'eventuale
8 proroga della società, dal che deriverebbe, in definitiva, anche il difetto dell'eventus damni.
Infine, sotto il profilo soggettivo, sui presupposti dell'onerosità dell'atto di cessione, dell'esistenza di una causa negoziale consistita nel riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra i soci e dell'irrilevanza ai fini della revocatoria della modifica dei patti sociali deliberata in data 2/3/21, i convenuti hanno escluso la dolosa preordinazione della cessione alla lesione delle ragioni creditorie, necessaria stante l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, e comunque hanno contestato, nel caso di ritenuta posteriorità, la scientia damni, sia in capo al cedente, non essendo verosimile che egli potesse essere consapevole che la liquidazione della quota ceduta, dopo il 2060, avrebbe potuto essere aggredita dal creditore, sia in capo alla cessionaria, potendosi aggiungere per essa, oltre e ancor prima rispetto alla giustificata mancanza di consapevolezza di un ipotetico e (molto) futuro pregiudizio per il creditore, il difetto di prova della conoscenza delle vicende del rapporto professionale tra il cedente e l'attore.
La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione offerta dalle parti, essendo stata ritenuta matura per la decisione senza l'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice. Quindi, concessi i termini per gli scritti conclusivi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/3/25.
2. Occorre in via preliminare valutare l'ammissibilità delle domande di parte attrice, parzialmente contestata dai convenuti.
Con l'atto di citazione è stata proposta un'azione revocatoria, della quale sono stati dedotti i presupposti sostanziali. Poiché tale azione, in via generale, è diretta a ottenere l'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, i convenuti hanno correttamente rilevato l'assenza di una causa petendi per la richiesta, formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, di declaratoria di inesistenza o nullità dell'atto di cessione, abbinata a quella, propria della revocatoria, di dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore.
Con la prima memoria, pur formalmente non modificando le conclusioni, parte attrice ha sostenuto che l'inesistenza, o meglio la nullità, sarebbero conseguenza di una simulazione assoluta. Sotto questo profilo, tuttavia, non è condivisibile la tesi, argomentata in particolare negli scritti conclusivi, secondo la quale, sin dall'atto introduttivo sarebbero state proposte, così come consentito, entrambe le domande, di revocatoria e di simulazione.
9 Nella citazione, infatti, non è stato fatto alcun riferimento alla simulazione, né può ritenersi sufficiente a integrare la domanda, senza la specificazione di qualsiasi altro elemento, il solo e impreciso riferimento alle conseguenze dell'inesistenza o nullità del negozio, che in effetti sembrano essere state erroneamente riferite alla revocatoria. La diversità sostanziale delle due azioni, non solo per il petitum ma anche per i fatti costitutivi (cfr. Cass.
9875/2005, citata anche dal convenuto), avrebbe imposto, nel caso di esercizio dell'azione di simulazione, l'esposizione nell'atto di citazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, esposizione invece completamente omessa. Con la prima memoria integrativa, in definitiva, non è stata semplicemente precisata un'eventuale originaria domanda di simulazione alternativa rispetto a quella revocatoria, ma è stata introdotta una domanda nuova, inammissibile perché non conseguente alle eccezioni dei convenuti.
Dalle considerazioni che precedono deriva che oggetto del giudizio nel merito può essere esclusivamente l'azione revocatoria, essendo inammissibile la domanda di simulazione.
3. I convenuti hanno anche eccepito il difetto di interesse ad agire in revocatoria della parte attrice, sostenendo che l'unico effetto derivante dall'eventuale accoglimento della domanda, dal momento che le quote della società di persone oggetto della cessione non sarebbero espropriabili in quanto non liberamente trasferibili, sarebbe quello di rendere aggredibile esecutivamente l'eventuale credito risultante dalla liquidazione della quota ceduta dal debitore , credito che però sarebbe irrisorio, sia per la lontananza CP_1
nel tempo della prospettiva liquidatoria della società (essendone prevista la durata fino all'anno 2060), sia per il “modestissimo” valore della quota, trattandosi di società non patrimonializzata, i cui risultati dipendono dal lavoro svolto dal socio.
L'eccezione non è fondata, perché confonde il piano degli effetti giuridici dell'azione con quello dei risultati concreti. Il primo dei due piani è quello che rileva in tema di interesse ad agire, il quale va escluso “... soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio ...” (Cass. 7635/2006). Nel caso in esame, la domanda si propone di ottenere una conseguenza giuridicamente apprezzabile, che è quella di rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto di cessione delle quote societarie del debitore. Ciò è sufficiente a integrare l'interesse ad agire, a prescindere dal valore delle quote cedute e
10 quindi dal vantaggio che potrebbe derivare al creditore dall'espropriazione del credito del socio debitore in sede di liquidazione della società. In altri termini, non è stato introdotto un giudizio solo per risolvere una questione teorica e astratta in vista di situazioni future, il che tipicamente si risolve in un difetto di interesse ad agire, ma è stato dedotto un fatto lesivo (la cessione delle quote) concreto e attuale, in relazione al quale è stato chiesto l'intervento giurisdizionale, con ciò integrandosi l'interesse ad agire (si veda anche Cass.
12532/2024).
4. Venendo all'esame nel merito, sussiste il primo requisito stabilito dall'art. 2901 c.c., cioè
l'esistenza del credito in capo a parte attrice.
La Suprema Corte ha delineato un'ampia nozione di credito “... non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira - come detto - a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali: v. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/7/2003, n. 11471), ...” (in motivazione, Cass. 24757/2008 e successive conformi).
Su tale premessa, va rilevato che il credito era già sorto quando è stato compiuto, in data
29/12/2020, l'atto di cessione oggetto dell'azione revocatoria, perché CP_1
(assieme all'altro debitore aveva anteriormente conferito all'avv. RUSSI tre Parte_1
incarichi (rispettivamente in data 17/3/2018, 12/12/2019 e 5/3/2020), per i quali era stato pattuito il corrispettivo e in esecuzione dei quali il legale aveva già svolto attività professionale (doc.3, 4 e 5 allegati alla citazione).
Né rileva, in senso contrario, la contestazione del credito professionale, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche il credito litigioso è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (tra le altre, Cass. 11121/2020).
Nel caso di specie si ravvisa, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, cioè la sussistenza del pregiudizio per le ragioni creditorie (“eventus damni”), il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
11 quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (tra le molte, Cass. 16221/2019).
Il creditore ha assolto il proprio onere, di dimostrare la modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale, perché l'atto di cessione ha comportato la sostituzione della partecipazione societaria con il denaro, bene che può più facilmente essere sottratto all'attività esecutiva. Il debitore non ha invece provato, come sarebbe stato suo onere, la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni del creditore. Anzi, l'attore ha fornito prova documentale contraria (si vedano i doc.17, 18, 20, 21, 22).
Non è condivisibile l'argomentazione già svolta dai convenuti in tema di interesse ad agire, circa l'asserita concreta irrilevanza degli effetti dell'accoglimento della domanda, tale da precludere l'esistenza di un eventus damni. Ai fini della valutazione del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, non rileva la valutazione del vantaggio che potrebbe derivare, nella futura sede esecutiva, dall'accoglimento della domanda, ma la dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, se non reso inefficace nei confronti del creditore, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità dell'esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021).
5. Per valutare i requisiti soggettivi dell'azione pauliana, è preliminarmente necessario considerare la già rilevata posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito.
In tal caso, infatti, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni ex art. 2901 primo comma n. 1, c.c.), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza di tale pregiudizio, cui va equiparata la agevole conoscibilità secondo il parametro della mera diligenza (in motivazione, Cass. 11763/2006). Non assume rilevanza, invece, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Così definito il requisito soggettivo, è stata accertata, anche solo in via presuntiva, la consapevolezza da parte di del pregiudizio che, cedendo la maggior CP_1
parte della propria partecipazione societaria, ha arrecato al creditore, non potendo egli ignorare, non essendo titolare di altri cespiti, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica conseguente alla cessione.
12 Nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria, con riferimento alla posizione del terzo, vanno distinte le due ipotesi, dell'atto dispositivo pregiudizievole compiuto a titolo oneroso e dell'atto gratuito, essendo necessaria solo nel primo caso la prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
I convenuti hanno fornito la prova documentale (doc.1) della natura onerosa della cessione, caso in cui è prevista dall'art. 2901, comma 1 n. 2 c.c., quale condizione dell'azione, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo. Tale consapevolezza consiste, secondo la Suprema Corte, nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto del debitore può arrecare alle ragioni dei creditori del disponente (tra le tante, Cass.
1068/2007), non essendo richiesto l'animus nocendi e cioè che il terzo contraente abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, mediante l'atto di disposizione, diminuisce la garanzia spettante alle ragioni di un ben individuato credito altrui, arrecando così pregiudizio a quello specifico creditore. In pratica, il requisito soggettivo di cui si tratta sarebbe integrato anche se il terzo avesse ignorato l'esistenza della specifica posizione debitoria nei confronti dell'avvocato RUSSI, essendo sufficiente che fosse consapevole del fatto che, privandosi di quel bene, il cedente aveva diminuito la propria CP_1
garanzia patrimoniale generica, non avendo un residuo patrimonio tale da garantire i suoi creditori (si richiamano ancora i doc.17, 18, 20, 21, 22 di parte attrice).
Sempre in via di premessa, va ricordato che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore
e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 1286/2019).
Sulle premesse teoriche che precedono, nel caso in esame deve essere innanzitutto valorizzato, ai fini della prova presuntiva della scientia damni da parte del terzo, il rapporto di convivenza tra i convenuti, che non è contestato e a cui si aggiungono ulteriori elementi probatori di natura indiziaria.
Innanzitutto, l'atto impugnato è stato compiuto solo qualche settimana dopo l'invio a
, da parte dell'avv. RUSSI, di un invito al versamento di un ulteriore acconto CP_1 di 50.000 euro a parziale saldo dei propri crediti professionali. Il sollecito, per quanto
13 riguarda la posizione di , era stato inviato, così come altre analoghe e CP_1 precedenti comunicazioni, all'indirizzo di posta elettronica della società ARTINLIFE
STORE AS (doc.7, 8 e 28), di cui ra già socia sin dalla costituzione (si veda visura CP_2 in all.14 alla citazione), quindi anche prima della cessione impugnata in questa sede.
Per lo stesso motivo, la convenuta doveva sapere, o avrebbe diligentemente dovuto sapere, che il conto corrente della ARTINLIFE STORE AS era stato utilizzato per effettuare bonifici anche personali a nome del compagno compreso un CP_1 pagamento a favore dello studio legale dell'attore (doc.36), per iscrivere a ruolo una delle cause in vista delle quali era stato conferito alla parte attrice l'incarico professionale da cui
è originato il credito di cui si tratta.
In conclusione, per gli argomenti che precedono, può giudicarsi presuntivamente accertata la generica conoscenza da parte della convenuta del pregiudizio che l'atto CP_2
di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del cedente CP_1
dovendosi quindi ritenere integrato, anche nei suoi confronti, il requisito soggettivo
[...]
della revocatoria.
6. Sussistendone tutti i presupposti, deve dichiararsi l'inefficacia relativa dell'atto di data
29/12/2020, di cessione delle quote societarie della ARTINLIFE STORE AS di
CP_1
Al contrario, va rigettata l'ulteriore domanda, volta a ottenere la dichiarazione di nullità o inesistenza dello stesso atto.
Come si è già precisato, non si è in presenza di una domanda giudiziale sostanzialmente unitaria, essendo state proposte due azioni distinte, con diverse causae petendi e diverso petitum. Se accolta, la domanda di simulazione non avrebbe comportato, come l'altra, solo l'inefficacia relativa dell'atto, ma ne avrebbe determinato l'invalidità e quindi la mancanza di efficacia anche nei confronti delle parti che lo hanno sottoscritto.
In conclusione, la diversa sorte delle due domande, una delle quali inammissibile, comporta reciproca soccombenza e quindi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione
14 disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 93/2024 così decide:
- in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della stessa, l'atto di cessione delle quote societarie della ARTINLIFE STORE AS di datato 29.12.2020, CP_1
registrato al n. 167 dd. 07.01.2021, avanti il Notaio dott.ssa , Persona_1
scrittura privata autenticata, repertorio n. 71470/37058;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda proposta da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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