Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1157 /2023
R.G.
TRA
, nato/a il 29/04/1958 a GIULIANOVA (TE) , rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv.DI PRINZIO ETTORINO , come da procura in atti;
E
, in persona del suo Parte_2
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Piera Di Sante e dall'Avv.Luca
Maiorano ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che è Parte_1 affetto/a da tendinopatia alle spalle bilaterale, epicondilite gomiti e sindrome del tunnel carpale bilaterale, che comportano una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente rispettiva misura complessiva: 11%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• rigetta la domanda con riferimento alla denunciata malattia professionale di rachipatia lombare;
• compensa per metà le spese processuali e condanna inoltre l' a rifondere alla CP_1 parte attrice la residua quota delle spese del giudizio, quota che liquida in complessivi €.1.500,00, spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.Ettorino Di Prinzio, antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 5
Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a CP_1
indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 d.lgs.23.02.2000 n°38 per malattie professionali:
M.P. n. 519333443 del 01/02/2023 per rachipatia lombare.
M.P. n. 51933344 del 01/02/2023 per tendinopatia spalle bilaterale. M.P. n. 519333445 del 01/02/2023 per epicondilite gomiti bilaterale.
M.P. n. 519333446 del 01/02/2023 per Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale.
Assumeva trattarsi di malattie contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (installatore e manutentore di impianti termini e di condizionamento, sia quale lavoratore dipendente, sia quale titolare di impresa artigiana), vantando postumi invalidanti permanenti.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa e contestando l'origine professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Venivano ammesse ed espletate una prova per testi e c.t.u. medico-legale.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Tale sistema è stato, poi, implementato attraverso vari provvedimenti che ne hanno consentito l'adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale, tra cui quello di approvazione delle nuove tabelle delle malattie professionali del 9 aprile 2008, per il settore dell'industria, basate sui più recenti dati igienistici, come segnalato dall' . CP_1
Ciò posto, il ricorrente denuncia quali tecnopatie le seguenti patologie:
2 di 5 M.P. n. 519333443 del 01/02/2023 per rachipatia lombare.
M.P. n. 51933344 del 01/02/2023 per tendinopatia spalle bilaterale.
M.P. n. 519333445 del 01/02/2023 per epicondilite gomiti bilaterale.
M.P. n. 519333446 del 01/02/2023 per Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale.
Il giudicante osserva che, alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti a richiesta del ricorrente, l'esposizione al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie è stata in parte dimostrata, emergendo da tali fonti di prova ed alla stregua del commento delle relative risultanze compiuto tecnicamente dal CTU nella proria relazione, le seguenti circostanze significative (con riferimento, appunto, ai punti posti in rilievo dal CTU):
- che il ricorrente, nell'esercizio della propria attività di installatore e manutentore di impianti termici e di condizionamento, titolare di impresa artigiana (dal 01.06.1983 al
31.10.1993), lavoratore dipendente (dal 01.02.1994 al 01.05.1999) e titolare di impresa commerciale (dal 01.05.1999 al 31.08.2020), quindi nel corso di trent'anni di attività, ha sollevato manualmente, trasportato ed installato caldaie, termosifoni, condizionatori, aventi un peso sino a 50 chilogrammi e si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti citati, operando le verifiche di funzionamento, con apparecchiature elettroniche e meccaniche, trasportando attrezzature aventi un peso sino a 25/30 chilogrammi;
- che il ricorrente ha utilizzato anche apparecchi ad aria compressa e manuali, quali trapani, mole, avvitatori, giraviti, pinze, tenaglie, chiavi dinamometriche, chiavi fisse;
- che il ricorrente ha operato continiui sollevamenti con le braccia sopra la linea delle spalle nelle fasi di montaggio e manutenzione degli impianti ed è stato sottoposto alle vibrazioni degli attrezzi adoperati, operando continui movimenti di presa e tenuta con le mani (cfr. deposizioni confermative di tali circostanze rese dai testi Testimone_1
e rispettivamente ex collega di lavoro del ricorrente, Tes_2 Testimone_3 artigiano (imbianchino) occupatosi di lavori presso i medesimi cantieri del ricorrente e conoscente del ricorrente nonché madre di una committente di lavoro svolto da lui.
Per come rilevato dal CTU, relativamente a tali lavorazioni, viene in considerazione la previsione delle lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, sebbene il relativo rischio sia sottostimato in sede di DVR.
Si tratta di previsione ampia, che si presta ad essere intesa con riferimento ad una varietà di lavorazioni, il cui tratto comune è rappresentato dalla movimentazione manuale dei carichi, senza che questa debba costituire l'elemento esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'addetto, ben potendo essa essere strumentale rispetto ad altre mansioni allo stesso affidate.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale delle malattie denunciate come tendinopatia spalle bilaterale, epicondilite gomiti bilaterale e sindrome del tunnel carpale bilaterale è stata affermata dal CTU, unitamente al nesso eziologico di tali malattie con le dette lavorazioni svolte dal ricorrente per un lungo arco di anni.
3 di 5 Infatti, l'Ausiliare ha rilevato che “andando ben ad analizzare i DVR citati (in particolare il file “DVR Master SMEG 2000”) alle pagine 71/132 e 113/132 il rischio di
Vibrazioni mano-braccio per l'utilizzo di pistola avvitatrice è ritenuto di livello
MEDIO, così come le posture incongrue nella fase di lavoro “ operazioni di stoccaggio e movimentazione” presentano un rischio MEDIO”.
In particolare, il CTU ha commentato il giudizio medico-legale espresso dalla
Consulenza nei seguenti termini: “quanto sostenuto da parte è CP_1 CP_1 parzialmente corretto;
considerato che
l'uso di pistola avvitatrice è frequente nelle mansioni di montaggio impianti idraulici così come il mantenimento delle posture incongrue nelle fasi di movimentazione e stoccaggio, è da considerare presente un rischio di sviluppare patologie di carattere tecnopatico da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori;
inoltre va considerato che per tutte le patologie denunciate agli arti superiori sono coinvolti entrambi gli arti, caratteristica che avvalora la tesi di una influenza del mantenimento delle posture incongrue nelle fasi di stoccaggio e movimentazione durante l'attività lavorativa come quanto meno concausa delle patologie denunciate.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è dunque pervenuto alla conclusione che il ricorrente è affetto dalle indicate patologie e che l'insorgenza di esse deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
A diversa conclusione il CTU è pervenuto con riferimento alla rachipatia lombare.
Ed invero, considerando la statura elevata del ricorrente ed il peso corporeo notevoli,
è ragionevole presumere che il fenomeno degenerativo all'origine della rachipatia lombrare sia dovuto alla costituzione fisica del paziente ed alla compressione che essa determina a carico dei metameri della colonna vertebrale interessati, indipendentemente dall'assunzione di posture forzate durante l'esecuzione del lavoro.
In conclusione, il giudizio del CTU è integramente da condividersi, in quanto tratto, con iter logico ineccepibile, dai risultati di probanti esami strumentali e da visita diretta accurata, oltre che basato sull'appllicazione di criteri medico legali corretti.
Orbene, alla luce di tali conclusioni, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale delle malattie denunciate con l'eccezione della rachipatia lombare.
4 di 5 Il perito ha altresì indicato nella misura dell'11% la complessiva incidenza delle patologie di accertata origine professionale.
Anche tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione
(applicazione della cd. formula riduzionistica).
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta relativamente alle malattie professionali in precedenza indicate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo e l' va condannato alla erogazione, in favore CP_1 della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità dell'11%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sulla somma dovuta vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Va invece rigettata la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della rachipatia lombare.
Le spese di lite sono pertanto compensate per metà e seguono la soccombenza dell' per la residua quota, liquidata come da dispositivo. CP_1
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
5 di 5