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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 710/2024
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Giulio Adilardi Presidente est;
Riccardo Dies giudice;
Giulia Paoli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 710 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] C.F.: c.f. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Cozza del Foro di Bologna
(C.F.: , pec comunicata all'Ordine: C.F._2
fax: ), elettivamente Email_1 P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio legale sito in Bologna, alla via Garibaldi n.
7, procura speciale allegata al presente atto.
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovereto;
PARTE RESISTENTE In punto di: mutamento di sesso
Conclusioni
Parte ricorrente conclude come nel ricorso.
Parte resistente conclude per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato la parte ricorrente ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a Pt_1
e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico - chirurgici in Per_1
senso andro–ginoide, tanto demolitivi che ricostruttivi che riterrà necessari.
1.1. A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
1) di non essere sposata e di non avere figli;
2) che fin dall'infanzia si identifica con il sesso femminile;
3) che, ha iniziato nel 2021 un percorso clinico finalizzato alla gestione di detto disturbo e all'iter di transizione, con assunzione di estrogeni e bloccanti;
4) di essere perfettamente consapevole e decisa a proseguire nell'iter di transizione di genere da maschile a femminile (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero durante l'udienza tenutasi in data 16.4.2025).
2. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente e con l'interrogatorio libero;
all'udienza del
16.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la medesima, riservandosi di riferire in collegio per la decisione.
pag. 2/6 3. Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda di rettifica dei dati anagrafici:
3.1. Innanzitutto va ricordato che rappresenta ormai un dato acquisito la circostanza che si possa procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011: si confronti, in particolare, Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 e
Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015.
3.2. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato.
3.2.1. Nel caso in questione risulta provato che la parte ricorrente soffre di
“disforia di genere” e che la stessa ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio che la parte attrice ha aspetto, movenze e voce femminili e si riconosce pienamente in tale genere.
3.2.2. L'interrogatorio ha dato altresì pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i pag. 3/6 caratteri sessuali secondari della ricorrente, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
3.3. Si può quindi affermare che la parte ricorrente ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
3.4. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riva del
Garda di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
4. Passando ora ad analizzare la richiesta di mutamento del nome: parte ricorrente chiede al Tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico contestualmente al cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di . Per_1
4.1. Anche codesta domanda merita accoglimento.
4.2. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda ad esempio
Tribunale di Napoli Nord 17.11.2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la pag. 4/6 nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale.
4.3. Nel caso di specie si riconosce il diritto dell'attore, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ ” a Pt_1
“ ”. Per_1
5. Si passa ora ad esaminare la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di normo conformazione.
5.1. Sul punto va premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n.
143/2024 ha dichiarato “L'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimento civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.”
5.2. Alla luce di tale sentenza, quindi, va pronunciato il non luogo a provvedere, avendo il collegio accertato la sussistenza dei presupposti per la rettifica delle risultanze anagrafica.
6. Infine, con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Riva del
Garda (TN) di rettificare l'atto di nascita di (c.f. Parte_1
, nel senso che riporti l'indicazione del sesso CodiceFiscale_1
“femminile” anziché “maschile” e quale prenome “ ” anziché Per_1
“ ”; Pt_1
2) DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di normo conformazione.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 710/2024
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Giulio Adilardi Presidente est;
Riccardo Dies giudice;
Giulia Paoli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 710 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] C.F.: c.f. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Cozza del Foro di Bologna
(C.F.: , pec comunicata all'Ordine: C.F._2
fax: ), elettivamente Email_1 P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio legale sito in Bologna, alla via Garibaldi n.
7, procura speciale allegata al presente atto.
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovereto;
PARTE RESISTENTE In punto di: mutamento di sesso
Conclusioni
Parte ricorrente conclude come nel ricorso.
Parte resistente conclude per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato la parte ricorrente ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a Pt_1
e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico - chirurgici in Per_1
senso andro–ginoide, tanto demolitivi che ricostruttivi che riterrà necessari.
1.1. A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
1) di non essere sposata e di non avere figli;
2) che fin dall'infanzia si identifica con il sesso femminile;
3) che, ha iniziato nel 2021 un percorso clinico finalizzato alla gestione di detto disturbo e all'iter di transizione, con assunzione di estrogeni e bloccanti;
4) di essere perfettamente consapevole e decisa a proseguire nell'iter di transizione di genere da maschile a femminile (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero durante l'udienza tenutasi in data 16.4.2025).
2. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente e con l'interrogatorio libero;
all'udienza del
16.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la medesima, riservandosi di riferire in collegio per la decisione.
pag. 2/6 3. Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda di rettifica dei dati anagrafici:
3.1. Innanzitutto va ricordato che rappresenta ormai un dato acquisito la circostanza che si possa procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011: si confronti, in particolare, Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 e
Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015.
3.2. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato.
3.2.1. Nel caso in questione risulta provato che la parte ricorrente soffre di
“disforia di genere” e che la stessa ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio che la parte attrice ha aspetto, movenze e voce femminili e si riconosce pienamente in tale genere.
3.2.2. L'interrogatorio ha dato altresì pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i pag. 3/6 caratteri sessuali secondari della ricorrente, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
3.3. Si può quindi affermare che la parte ricorrente ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
3.4. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riva del
Garda di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
4. Passando ora ad analizzare la richiesta di mutamento del nome: parte ricorrente chiede al Tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico contestualmente al cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di . Per_1
4.1. Anche codesta domanda merita accoglimento.
4.2. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda ad esempio
Tribunale di Napoli Nord 17.11.2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la pag. 4/6 nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale.
4.3. Nel caso di specie si riconosce il diritto dell'attore, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ ” a Pt_1
“ ”. Per_1
5. Si passa ora ad esaminare la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di normo conformazione.
5.1. Sul punto va premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n.
143/2024 ha dichiarato “L'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimento civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.”
5.2. Alla luce di tale sentenza, quindi, va pronunciato il non luogo a provvedere, avendo il collegio accertato la sussistenza dei presupposti per la rettifica delle risultanze anagrafica.
6. Infine, con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Riva del
Garda (TN) di rettificare l'atto di nascita di (c.f. Parte_1
, nel senso che riporti l'indicazione del sesso CodiceFiscale_1
“femminile” anziché “maschile” e quale prenome “ ” anziché Per_1
“ ”; Pt_1
2) DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di normo conformazione.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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