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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento malattia professionale”, e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Vallo della Lucania in via G. Murat n. 34 presso lo studio degli avv.ti Luigi
CA ed ZI TI, dai quali è rappresentato e difeso, giusta da procura agli atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( , in persona del
[...] P.IVA_1
pro-tempore della dr. Controparte_2 CP_3 Persona_1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo 12 presso l'avv. Domenico
Cantore, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per rogito
Notar di Napoli del 18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545; Persona_2
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 14.01.2020 il ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del
Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: 1) “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 2. Dichiarare la malattia professionale “ernia del disco L4 -L5 recidiva e protrusioni discali L2 -L3, L3 -L4, L5 -S1 con impegno radicolare e discreto impegno funzionale e spondilodiscoartrosi diffusa del rachide” del sig. causata in via esclusiva dall'attività Parte_1
lavorativa espletata (riparazione di mezzi agricoli e pesanti escavatori, pale meccaniche, camion), con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30%”;
2) “All'esito condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] costituzione e/o liquidazione di una rendita per la lesione dell'integrità psicofisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 30% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di
C.T.U., a far data dall'insorgenza della patologia e/o, comunque, dalla data della domanda amministrativa 17/06/2016, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo”; 3)”. In via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare la malattia professionale ed i postumi che ne sono derivati;
5.
Condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei
[...] compensi legali del presente giudizio;
6. Munire ope legis l'emananda sentenza di clausola di immediata esecutività”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in CP_1 fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 5 Si procedeva all'espletamento della CTU medico legale nella persona del Dott.
, ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa Persona_3
è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
2.1 La domanda non è fondata e non può essere accolta.
In base alla normativa vigente (si veda in particolare l'art.13 del D.Lgs. n.
38/2000) le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella vanno poste, come indennizzabili le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore
l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”
(Cassazione civile, lav., 25/09/2004, n. 19312).
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che in data Parte_1
17.06.2016 presentava domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
di malattia professionale. Sottoposto a visita il 08.08.2016 l' gli CP_1 comunicava successivamente (11.08.2016) che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il tipo di rischio lavorativo cui è stato esposto non idoneo a provocare la malattia denunciata. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.”
Successivamente in data 08.11.2016 veniva proposto formale ricorso con richiesta di visita collegiale;
detto ricorso veniva respinto con comunicazione del
10.11.2016. Orbene, il C.T.U. dott. nominato nella presente fase Persona_3 processuale, nella relazione depositata ha accertato: “il tipo di rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente non idoneo a provocare la malattia professionale denunciata…”
2.2 E' il caso di rilevare che l'onere della prova dell'attività effettivamente svolta da parte ricorrente incombe sul ricorrente stesso. Parte ricorrente ritiene le circostanze relative alla natura dell'attività e delle mansioni svolte, non contestate. Tanto è contraddetto dalla realtà processuale: la descrizione del lavoro svolto, di per sè generica e posta solo come base narrativa dell'azione, è stata contestata in memoria di costituzione dell' che (a pag. 2) espressamente CP_1
confutava la ricostruzione ricorrente,
Peraltro, a prescindere dall'onere processuale relativo alla prova del fatto, la mancanza di indicazioni specifiche e puntuali sulle modalità di lavoro, la durata dei turni lavorativi e l'effettiva esposizione al rischio, non ha permesso al CTU una corretta individuazione del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che si sussume come conseguenza della stessa;
tanto quanto più quando, come nel caso di specie, la patologia è comune a genesi multifattoriale.
Ritiene, quindi codesto Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.
Pag. 4 di 5 Pertanto, alla stregua di quanto sopra, non sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto da parte ricorrente.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
3.1 Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ex DM
147/2022, secondo il principio del disputatum, secondo il criterio fissato dal comma 2 dell'art. 13 cpc.
Le spese e competenze di CTU vanno poste a carico di parte soccombente, previa riduzione di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento, in favore dell' in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.697,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di Parte_1
C.T.U., spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_3
Così deciso in Vallo della Lucania 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento malattia professionale”, e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Vallo della Lucania in via G. Murat n. 34 presso lo studio degli avv.ti Luigi
CA ed ZI TI, dai quali è rappresentato e difeso, giusta da procura agli atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( , in persona del
[...] P.IVA_1
pro-tempore della dr. Controparte_2 CP_3 Persona_1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo 12 presso l'avv. Domenico
Cantore, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per rogito
Notar di Napoli del 18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545; Persona_2
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 14.01.2020 il ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del
Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: 1) “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 2. Dichiarare la malattia professionale “ernia del disco L4 -L5 recidiva e protrusioni discali L2 -L3, L3 -L4, L5 -S1 con impegno radicolare e discreto impegno funzionale e spondilodiscoartrosi diffusa del rachide” del sig. causata in via esclusiva dall'attività Parte_1
lavorativa espletata (riparazione di mezzi agricoli e pesanti escavatori, pale meccaniche, camion), con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30%”;
2) “All'esito condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] costituzione e/o liquidazione di una rendita per la lesione dell'integrità psicofisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 30% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di
C.T.U., a far data dall'insorgenza della patologia e/o, comunque, dalla data della domanda amministrativa 17/06/2016, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo”; 3)”. In via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare la malattia professionale ed i postumi che ne sono derivati;
5.
Condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei
[...] compensi legali del presente giudizio;
6. Munire ope legis l'emananda sentenza di clausola di immediata esecutività”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in CP_1 fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 5 Si procedeva all'espletamento della CTU medico legale nella persona del Dott.
, ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa Persona_3
è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
2.1 La domanda non è fondata e non può essere accolta.
In base alla normativa vigente (si veda in particolare l'art.13 del D.Lgs. n.
38/2000) le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella vanno poste, come indennizzabili le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore
l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”
(Cassazione civile, lav., 25/09/2004, n. 19312).
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che in data Parte_1
17.06.2016 presentava domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
di malattia professionale. Sottoposto a visita il 08.08.2016 l' gli CP_1 comunicava successivamente (11.08.2016) che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il tipo di rischio lavorativo cui è stato esposto non idoneo a provocare la malattia denunciata. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.”
Successivamente in data 08.11.2016 veniva proposto formale ricorso con richiesta di visita collegiale;
detto ricorso veniva respinto con comunicazione del
10.11.2016. Orbene, il C.T.U. dott. nominato nella presente fase Persona_3 processuale, nella relazione depositata ha accertato: “il tipo di rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente non idoneo a provocare la malattia professionale denunciata…”
2.2 E' il caso di rilevare che l'onere della prova dell'attività effettivamente svolta da parte ricorrente incombe sul ricorrente stesso. Parte ricorrente ritiene le circostanze relative alla natura dell'attività e delle mansioni svolte, non contestate. Tanto è contraddetto dalla realtà processuale: la descrizione del lavoro svolto, di per sè generica e posta solo come base narrativa dell'azione, è stata contestata in memoria di costituzione dell' che (a pag. 2) espressamente CP_1
confutava la ricostruzione ricorrente,
Peraltro, a prescindere dall'onere processuale relativo alla prova del fatto, la mancanza di indicazioni specifiche e puntuali sulle modalità di lavoro, la durata dei turni lavorativi e l'effettiva esposizione al rischio, non ha permesso al CTU una corretta individuazione del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che si sussume come conseguenza della stessa;
tanto quanto più quando, come nel caso di specie, la patologia è comune a genesi multifattoriale.
Ritiene, quindi codesto Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.
Pag. 4 di 5 Pertanto, alla stregua di quanto sopra, non sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto da parte ricorrente.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
3.1 Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ex DM
147/2022, secondo il principio del disputatum, secondo il criterio fissato dal comma 2 dell'art. 13 cpc.
Le spese e competenze di CTU vanno poste a carico di parte soccombente, previa riduzione di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento, in favore dell' in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.697,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di Parte_1
C.T.U., spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_3
Così deciso in Vallo della Lucania 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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