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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1356/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LL TO, RE
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 775/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010F00820 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 ha opposto ricorso avverso la sentenza n. 17580/2024 della CGT di primo grado di Napoli che ha stabilito “che l'accertamento contestato è stato notificato il 28/03/2024 e, quindi, trattandosi di anno di imposta 2017, oltre il termine decadenziale del 31/12/2023. L'accoglimento del motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di impugnazione”.
L'Agenzia chiede la riforma della sentenza per l'errata valutazione delle disposizioni normative in materia di sospensione dei termini di decadenza. In effetti, l'avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il d.l. n. 18/2020 durante l'emergenza COVID ha sospeso i termini per 85 giorni, posticipando al
26/03/2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al 31/12/2020. La proroga di 85 giorni va applicata a tutte le annualità che, al momento dello scoppio della pandemia, erano ancora accertabili.
Atteso che la notifica è stata effettuata il 22/03/2024, l'avviso è da ritenersi nei termini. In tal senso la
Cassazione, che con ordinanza n. 26053/2011, ha precisato che la notificazione dell'avviso di accertamento coincide con la data di spedizione del plico e non con quella di ricezione da parte del contribuente.
Il resistente Resistente_1 controdeduce, precisando che l'avviso di accertamento TF3014F00820/2024 anno di imposta 2017, gli è stato notificato il 28/03/2024. Il contribuente ha, quindi, opposto ricorso che gli è stato accolto con sentenza n. 17580/2024 impugnata dall'Agenzia. Altri motivi di impugnazione, non valutati dal giudice di primo grado, in quanto assorbiti dalla decisione sulla intervenuta decadenza, sono: violazione di legge, nullità dell'atto e violazione dello Statuto del contribuente;
violazione o falsa applicazione in tema di estinzione delle sanzioni e interesse. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi dell'Amministrazione secondo cui la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 d.l. n.18/2020 determinerebbe uno slittamento automatico dei termini di decadenza per un periodo pari a 85 giorni, anche con riferimento ad annualità, la cui scadenza ordinaria cade in anni successivi al 2020 (come il caso in esame) trova fondamento in alcune pronunce della Corte di Cassazione (tra cui Ord. N. 960/2025
e Dec. N. 1630/2025) che hanno affermato, in linea generale, che la sospensione ex art. 67 d.l. 18/2020 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la durata della sospensione. In particolare,
l'ordinanza 960 ha affermato che la sospensione COVID di 85 giorni determina uno slittamento in avanti dei termini (di decadenza / prescrizione) per la stessa durata della sospensione, applicabile anche oltre il periodo strettamente emergenziale. Nello stesso senso va anche il decreto 1630 della Prima Presidente della Corte di Cassazione che ha affermato che “la sospensione dei termini (85 giorni) previsti dall'art. 67 si applica anche ai termini di accertamento le cui scadenze cadono negli anni successivi al 2020, purché il termine fosse in corso all'08/03/2020”. Pertanto la sospensione opera a cascata oltre il 2020 per le attività in corso.
Sul piano della giurisprudenza di merito numerose Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado hanno valutato una interpretazione estensiva della disciplina emergenziale: in tal senso si sono espresse le CGT della Campania, Sez. 8, sent. 2122/2025; del Lazio, Sez. 16, sent. 5215/2025; del Piemonte, sent.
284/2025.
Tale orientamento trova conforto anche nella dottrina che evidenzia che l'art. 67 nel richiamare l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 non si limita a sospendere i termini per il solo periodo di emergenza, ma crea un meccanismo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, anche per periodi di attività in corso all'inizio della sospensione. L'interpretazione è, quindi, che si può produrre uno spostamento “a cascata” dei termini oltre il 31/12/2020, giustificando così l'effetto prorogatorio anche per le annualità successive.
Per quanto precede e, rilevato che la notifica di avviso di accertamento TF3014F00820/2024 è stata effettuata il 22/03/2024 e cioè nei termini fissati – per effetto dello slittamento ex art. 67 d.l. 18/2020 – al
25/03/2024, il ricorso va quindi accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 avverso la sentenza n.17580/2024 della CGT di primo grado di Napoli, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LL TO, RE
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 775/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010F00820 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 ha opposto ricorso avverso la sentenza n. 17580/2024 della CGT di primo grado di Napoli che ha stabilito “che l'accertamento contestato è stato notificato il 28/03/2024 e, quindi, trattandosi di anno di imposta 2017, oltre il termine decadenziale del 31/12/2023. L'accoglimento del motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di impugnazione”.
L'Agenzia chiede la riforma della sentenza per l'errata valutazione delle disposizioni normative in materia di sospensione dei termini di decadenza. In effetti, l'avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il d.l. n. 18/2020 durante l'emergenza COVID ha sospeso i termini per 85 giorni, posticipando al
26/03/2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al 31/12/2020. La proroga di 85 giorni va applicata a tutte le annualità che, al momento dello scoppio della pandemia, erano ancora accertabili.
Atteso che la notifica è stata effettuata il 22/03/2024, l'avviso è da ritenersi nei termini. In tal senso la
Cassazione, che con ordinanza n. 26053/2011, ha precisato che la notificazione dell'avviso di accertamento coincide con la data di spedizione del plico e non con quella di ricezione da parte del contribuente.
Il resistente Resistente_1 controdeduce, precisando che l'avviso di accertamento TF3014F00820/2024 anno di imposta 2017, gli è stato notificato il 28/03/2024. Il contribuente ha, quindi, opposto ricorso che gli è stato accolto con sentenza n. 17580/2024 impugnata dall'Agenzia. Altri motivi di impugnazione, non valutati dal giudice di primo grado, in quanto assorbiti dalla decisione sulla intervenuta decadenza, sono: violazione di legge, nullità dell'atto e violazione dello Statuto del contribuente;
violazione o falsa applicazione in tema di estinzione delle sanzioni e interesse. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi dell'Amministrazione secondo cui la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 d.l. n.18/2020 determinerebbe uno slittamento automatico dei termini di decadenza per un periodo pari a 85 giorni, anche con riferimento ad annualità, la cui scadenza ordinaria cade in anni successivi al 2020 (come il caso in esame) trova fondamento in alcune pronunce della Corte di Cassazione (tra cui Ord. N. 960/2025
e Dec. N. 1630/2025) che hanno affermato, in linea generale, che la sospensione ex art. 67 d.l. 18/2020 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la durata della sospensione. In particolare,
l'ordinanza 960 ha affermato che la sospensione COVID di 85 giorni determina uno slittamento in avanti dei termini (di decadenza / prescrizione) per la stessa durata della sospensione, applicabile anche oltre il periodo strettamente emergenziale. Nello stesso senso va anche il decreto 1630 della Prima Presidente della Corte di Cassazione che ha affermato che “la sospensione dei termini (85 giorni) previsti dall'art. 67 si applica anche ai termini di accertamento le cui scadenze cadono negli anni successivi al 2020, purché il termine fosse in corso all'08/03/2020”. Pertanto la sospensione opera a cascata oltre il 2020 per le attività in corso.
Sul piano della giurisprudenza di merito numerose Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado hanno valutato una interpretazione estensiva della disciplina emergenziale: in tal senso si sono espresse le CGT della Campania, Sez. 8, sent. 2122/2025; del Lazio, Sez. 16, sent. 5215/2025; del Piemonte, sent.
284/2025.
Tale orientamento trova conforto anche nella dottrina che evidenzia che l'art. 67 nel richiamare l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 non si limita a sospendere i termini per il solo periodo di emergenza, ma crea un meccanismo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, anche per periodi di attività in corso all'inizio della sospensione. L'interpretazione è, quindi, che si può produrre uno spostamento “a cascata” dei termini oltre il 31/12/2020, giustificando così l'effetto prorogatorio anche per le annualità successive.
Per quanto precede e, rilevato che la notifica di avviso di accertamento TF3014F00820/2024 è stata effettuata il 22/03/2024 e cioè nei termini fissati – per effetto dello slittamento ex art. 67 d.l. 18/2020 – al
25/03/2024, il ricorso va quindi accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 avverso la sentenza n.17580/2024 della CGT di primo grado di Napoli, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa le spese.