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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8071 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
N. 15387/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo
Mirabello n. 19, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrente
E
, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi
12, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
resistente
oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 8 luglio 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/4/24, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere un dipendente del convenuto e di prestare servizio con contratto a CP_1 tempo indeterminato come docente nella scuola pubblica, immesso in ruolo nell'a. s. scolastico 1985/1986 con decorrenza giuridica ed economica dal 10.09.1985 nella scuola primaria nonché nell'a.s. 1998/1999 di essere stato immesso in ruolo nella scuola di primo grado con decorrenza giuridica dal 01.09.1998 ed economica dal
17.11.1998; chiarito di aver svolto la propria attività in qualità di docente collocato fuori ruolo e destinato dal a prestare servizio nelle Controparte_2
Istituzioni Scolastiche e Culturali all'estero ai sensi del T.U. n.740 del 1940, negli anni scolastici decorrenti dal 1991/1992 al 1997/1998 presso AD AB (Etiopia) e
AM (Regno Unito), nell'a.s.1998/1999 presso AM (Olanda) e dal
2005/2006 al 2008/2009 presso La TA (Argentina); dedotto, in seguito al rientro in servizio presso le scuole italiane, di avere richiesto agli Controparte_3
territorialmente competenti la ricostruzione della propria carriera e, contestualmente, la supervalutazione del servizio prestato all'estero in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 21 del R.D. 740/40, l'art. 673 del D.Lgs.
297/94 e l'art. 59 della L .449/97); lamentato di aver ricevuto la predetta ricostruzione dall'Amministrazione, emessa con decreto n. 5260 del 18/11/2021, in applicazione dell' art. 485 D. Lgs 297/1994 (4 anni ai fini giuridici ed economici, 2/3 del periodo eventualmente eccedente, 1/3 ai soli fini economici), con cui è stato riconosciuto, alla data di conferma in ruolo del 01/09/1998 nella scuola di primo grado, la seguente anzianità ai fini giuridici ed economici al 01.07.2022: 33 anni 4 mesi 26 giorni di ruolo, di cui 4 anni 7 mesi 26 giorni di supervalutazione del servizio all'estero, con una posizione stipendiale alla data di conferma in ruolo del 01/09/1998 pari alla prima e corrispondente all'anzianità di anni 0 e con compiuta anzianità in data
01.07.2022 pari ad anni 28; concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare in favore del ricorrente il diritto al riconoscimento dell'intero periodo di ruolo e degli anni di servizio prestati all'estero dal 1991/1992 al 1997/1998 presso AD AB
(Etiopia) e AM (Regno Unito), nell presso AM (Olanda) e C.F._1
dal 2005/2006 al 2008/2009 presso La TA (Argentina), supervalutati nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per i successivi ed a inquadrare il nella corretta fascia stipendiale, adeguando la sua retribuzione allo Pt_1
stipendio tabellare previsto dal CCNL Comparto scuola per la fascia stipendiale di inquadramento, corrispondente all'anzianità maturata al 31.03.2024 di 43 anni 10 mesi 17 giorni di ruolo, di cui 14 anni 11 mesi 21 giorni di supervalutazione del servizio all'estero, con una posizione stipendiale alla data di conferma in ruolo del
01/09/1998 in fascia 15-20, dal 01.01.2003 in fascia 21-27, dal 01.09.2008 in fascia
28-34, dal 01.06.2015 e con compiuta anzianità in data 31.03.2024 corrispondente alla fascia stipendiale 35 ed al conseguente pagamento degli aumenti stipendiali dovuti per il passaggio alle classi di stipendio superiori;
2) conseguentemente, condannare il alla ricostruzione della carriera ed alla Controparte_1
corresponsione delle differenze retributive dovute, pari a complessivi € 95.692,43, di cui € 68.797,11 per differenze retributive ed € 26.895,32 a titolo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto con memoria del CP_1
14.11.2024, per la prima udienza del 13.11.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso.
Ha quindi concluso nei termini di seguito riportati: “
1- respingere in toto le pretese di cui al ricorso in quanto infondate, alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto addotte.
2- condannare i ricorrenti a rifondare l'Amministrazione delle spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
Il ricorso proposto è fondato.
Questo giudice ritiene condivisibili le motivazioni poste a base della sentenza n.
6328/2017 del 27/6/2017 emessa dal tribunale di Roma in identica fattispecie e, pertanto, le motivazioni di quella decisione vengono in questa sede riproposte ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c. “Per quanto riguarda il merito della domanda ritiene il giudicante che la posizione espressa dall'amministrazione convenuta non può condividersi, in quanto, come stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di personale docente, il beneficio previsto dall'art. 673 comma 1,
D.Lgs. 297/1994, secondo il quale il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo, comporta uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile per la pensione, dovendo escludersi che essa riguardi la sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio (così Cass. civ. Sez. lavoro, 17-06-2010, n. 14629), considerata altresì
l'assenza di una espressa limitazione normativa del beneficio (così Cass. civ. Sez.
Unite, 29-07-2011, n. 16632 ).
In senso analogo si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, fra cui da ultimo v. Cons. Stato Sez. VI, 09-07-2013, n. 3619.
Le domande avanzate con il ricorso possono pertanto trovare accoglimento in attuazione di quanto disposto dall'art. 673 cit. che, pur essendo stato abrogato a decorrere dal 31 Maggio 2017 dall'art. 38 comma 2 d. lgs. n. 64 del 13.4.2017, continua a trovare applicazione per i provvedimenti di destinazione all'estero già adottati in precedenza, e fino al termine di tale destinazione per effetto delle previsioni di cui all'art. 37, comma 8, del medesimo d. lgs. n. 64.”.
Dal complesso normativo che precede, si desume con chiarezza la piena fondatezza della domanda proposta dal ricorrente assunto presso l'Amministrazione scolastica, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di ruolo e degli anni di servizio prestati all'estero, supervalutati nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per i successivi e a inquadrare il nella fascia stipendiale 35ma Pt_1
adeguando la sua retribuzione allo stipendio tabellare previsto dal CCNL Comparto scuola per la fascia stipendiale di inquadramento, corrispondente all'anzianità maturata ed al conseguente pagamento degli aumenti stipendiali dovuti per il passaggio alle classi di stipendio superiori.
Quanto sopra impone, tenendo conto degli anni scolastici svolti dal 1991/1992 al
1997/1998 presso AD AB (Etiopia) e AM (Regno Unito), nell'a.s.1998/1999 presso AM (Olanda) e dal 2005/2006 al 2008/2009 presso
La TA (Argentina), il riconoscimento della seguente anzianità ai fini giuridici ed economici al 31.03.2024: 43 anni 10 mesi 17 giorni di ruolo, di cui 14 anni 11 mesi
21 giorni di supervalutazione del servizio all'estero, con una posizione stipendiale alla data di conferma in ruolo del 01/09/1998 pari alla fascia 15-20 e con compiuta anzianità in data 31.03.2024 corrispondente alla fascia stipendiale 35.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, apoditticamente richieste dal ricorrente per un importo pari ad euro
95.692,43, di cui € 68.797,11 per differenze retributive ed € 26.895,32 a titolo di rivalutazione monetaria, non può che disporsi una condanna generica dell'Amministrazione resistente, non potendosi evidentemente accogliere la richiesta nei termini sopra indicati in assenza di un puntuale specificazione e riscontro in ordine alla richiesta in questione.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, senza alcun riassorbimento nel passaggio da una posizione stipendiale all'altra; accerta l'anzianità di anni 43, mesi 10 e giorni 17 al 31.03.2024 e condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente di cui 14 anni 11 mesi CP_1
21 giorni di supervalutazione del servizio all'estero, con una posizione stipendiale alla data di conferma in ruolo del 01/09/1998 pari alla fascia 15-20 e con compiuta anzianità in data 31.03.2024 corrispondente alla fascia stipendiale 35; condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio;
condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 8.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti